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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2087/2024 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Copparo (FE), Via Po n. 115, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rossini ( ) C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dei predetti avvocati, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._4 residente a [...], rappresentato ed assistito dall'Avvocato Debora Formica del
Foro di Ferrara ( ), domiciliato presso il suo Studio in Copparo (Fe), Via Dante C.F._5
Alighieri 1/C, pec come da procura alle liti in atti Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 - Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, all'udienza in data 19 febbraio 2025, hanno precisato congiuntamente le segenti conclusioni: “Le parti convengono il collocamento prevalente di con la madre a cui sarà Per_1
conseguentemente assegnata la casa familiare (con impegno del resistente entro il 5 marzo 2025
a liberare l'immobile) ed un contributo paterno, a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025, di euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'A.U.U. continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. Spese di lite CP_1 compensate”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, premettendo di aver intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio col resistente dalla quale il 31 gennaio 2001 nasceva Controparte_1
un figlio, , ad oggi maggiorenne ma gravemente disabile e non vedente, chiedeva disporsi, in Per_1 applicazione dell'art. 473 bis. 9 c.p.c., il collocamento prevalente di presso di sé, quale genitore Per_1
che si è occupato ed ha assistito il figlio in modo continuativo, provvedendo personalmente alle sue esigenze quotidiane e di cura, tanto da aver rinunciato a svolgere qualsiasi altra attività; la conseguente assegnazione della casa familiare ed un contributo paterno di 200,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa depositata in data 17 gennaio 2025 senza nulla Controparte_1 opporre al collocamento prevalente di con la madre, né all'assegnazione alla medesima Per_1 dell'abitazione familiare;
tuttavia contestava la richiesta avversaria di contribuzione al mantenimento del figlio, ritenendola ingiustificata e quindi non meritevole di accoglimento, in quanto eccessivamente gravante sul resistente, già economicamente provato dal fatto di dover abbandonare l'attuale abitazione in comproprietà.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 19 febbraio 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti si accordavano precisando congiuntamente le conclusioni di cui in epigrafe.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Come correttamente allegato dalla difesa di parte ricorrente, e in alcun modo contestato dalla difesa del resistente, la particolare condizione di salute di , maggiorenne ma affetto da handicap grave, Per_1 rende applicabili, in quanto compatibili, le norme in favore dei figli minori (ai sensi dell'art. 473 bis. 9
c.p.c., che riproduce la previsione di cui all'art. 337 septies c.c.) ed impone l'assunzione di un pagina 2 di 3 provvedimento che lo tuteli a fronte dell'intervenuta crisi familiare. Sul tema, si è espressa più volte la giurisprudenza, chiarendo che “in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies
c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (ex multis
Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n. 2670).
Risulta pertanto corretto ed adeguato quanto concordato dalle parti a tutela del figlio . Le Per_1
condizioni per la regolamentazione del collocamento e mantenimento possono essere interamente recepite in quanto disciplinano compiutamente i rapporti personali ed economici con il figlio;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, anzi appaiono Per_1
conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da ei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, ogni diversa Controparte_1
eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 19 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2087/2024 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Copparo (FE), Via Po n. 115, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rossini ( ) C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dei predetti avvocati, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._4 residente a [...], rappresentato ed assistito dall'Avvocato Debora Formica del
Foro di Ferrara ( ), domiciliato presso il suo Studio in Copparo (Fe), Via Dante C.F._5
Alighieri 1/C, pec come da procura alle liti in atti Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 - Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, all'udienza in data 19 febbraio 2025, hanno precisato congiuntamente le segenti conclusioni: “Le parti convengono il collocamento prevalente di con la madre a cui sarà Per_1
conseguentemente assegnata la casa familiare (con impegno del resistente entro il 5 marzo 2025
a liberare l'immobile) ed un contributo paterno, a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025, di euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'A.U.U. continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. Spese di lite CP_1 compensate”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, premettendo di aver intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio col resistente dalla quale il 31 gennaio 2001 nasceva Controparte_1
un figlio, , ad oggi maggiorenne ma gravemente disabile e non vedente, chiedeva disporsi, in Per_1 applicazione dell'art. 473 bis. 9 c.p.c., il collocamento prevalente di presso di sé, quale genitore Per_1
che si è occupato ed ha assistito il figlio in modo continuativo, provvedendo personalmente alle sue esigenze quotidiane e di cura, tanto da aver rinunciato a svolgere qualsiasi altra attività; la conseguente assegnazione della casa familiare ed un contributo paterno di 200,00 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa depositata in data 17 gennaio 2025 senza nulla Controparte_1 opporre al collocamento prevalente di con la madre, né all'assegnazione alla medesima Per_1 dell'abitazione familiare;
tuttavia contestava la richiesta avversaria di contribuzione al mantenimento del figlio, ritenendola ingiustificata e quindi non meritevole di accoglimento, in quanto eccessivamente gravante sul resistente, già economicamente provato dal fatto di dover abbandonare l'attuale abitazione in comproprietà.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 19 febbraio 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti si accordavano precisando congiuntamente le conclusioni di cui in epigrafe.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Come correttamente allegato dalla difesa di parte ricorrente, e in alcun modo contestato dalla difesa del resistente, la particolare condizione di salute di , maggiorenne ma affetto da handicap grave, Per_1 rende applicabili, in quanto compatibili, le norme in favore dei figli minori (ai sensi dell'art. 473 bis. 9
c.p.c., che riproduce la previsione di cui all'art. 337 septies c.c.) ed impone l'assunzione di un pagina 2 di 3 provvedimento che lo tuteli a fronte dell'intervenuta crisi familiare. Sul tema, si è espressa più volte la giurisprudenza, chiarendo che “in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies
c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (ex multis
Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n. 2670).
Risulta pertanto corretto ed adeguato quanto concordato dalle parti a tutela del figlio . Le Per_1
condizioni per la regolamentazione del collocamento e mantenimento possono essere interamente recepite in quanto disciplinano compiutamente i rapporti personali ed economici con il figlio;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, anzi appaiono Per_1
conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da ei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, ogni diversa Controparte_1
eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 19 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3