CASS
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2025, n. 37881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37881 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero della Giustizia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 17/06/2025; nell'ambito del procedimento relativo a: AN IN nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OR DI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37881 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, per quanto di interesse in questa sede, rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) avverso il provvedimento in data 7 maggio 2025 con il quale il magistrato di sorveglianza della stessa città aveva disposto che il DAP consentisse a CA GA (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) un colloquio visivo mensile con ciascuno dei tre zii ES GA, RA TO e AR GA (anche essi detenuti e sottoposti al medesimo regime speciale), mediante l'uso delle piattaforme già in uso all'amministrazione penitenziaria certificate dal DGSIA. In particolare, il Tribunale - nel confermare il provvedimento impugnato - osservava che nel parere espresso dalla DDA di Napoli (di segno negativo) non si evidenziavano ragioni di merito ostative allo svolgimento del colloquio e che il necessario bilanciamento del diritto del detenuto ai colloqui con le esigenze di sicurezza (nonché di prevenzione di collegamenti con l'associazione di appartenenza) poteva essere garantito consentendo il colloquio visivo con la predisposizione di tutte le misure di sicurezza e cautele ritenute necessarie. Con la medesima ordinanza il Tribunale di sorveglianza, in accoglimento del reclamo proposto dal detenuto, consentiva al predetto di individuare - compatibilmente con le esigenze degli istituti di pena coinvolti - le mensilità in cui svolgere i tre colloqui concessi con gli zii detenuti. 2. Avverso detta ordinanza il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), Ord. pen., poiché l'autorizzazione concessa dal magistrato di sorveglianza (e confermata in sede di reclamo dal Tribunale di sorveglianza) neutralizza la funzione primaria del citato art. 41-bis, consentendo al detenuto di comunicare con gli altri sodali sottoposti anche essi allo speciale regime di cui si tratta e di scambiarsi messaggi solo da I 2 loro compresi ed interpretati, con la conseguente irrilevanza della registrazione dei colloqui medesimi. 3. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, l'esercizio del diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito, in via generale, dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato. Si è infatti stabilito che «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 — 01; conf. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 — 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577 — 01), dovendosi ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e il rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti. 2.2. Questa stessa Corte ha, poi, affermato che in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv. 285574 - 01). In ulteriore arresto, relativo all'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, questa Corte ha precisato che il dovere del magistrato 1 di sorveglianza di tener conto degli elementi ostativi emergenti dal parere della Direzione distrettuale antimafia scaturisce dalle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa, Rv. 283496 - 01). E, in effetti, la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime ex 41-bis e non, saranno generalmente accolte, «salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione» ed è stata interpretata nel senso che essa intende offrire proprio quel «punto di equilibrio» tra «Il riconoscimento del diritto del detenuto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.» e «le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato» (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa, Rv. 283496 - 01). 2.3. Pertanto, se il fondamento della disposizione citata risiede nel bilanciamento tra il diritto del detenuto in regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare e le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, De Stefano, Rv. 287288 - 01), queste ultime, per come reso palese dallo stesso tenore letterale dell'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, per potere essere ritenute prevalenti, devono emergere dal parere della Direzione TU AF come collegate ad «elementi concreti e rilevanti». 3. Ciò posto, si osserva che l'ordinanza impugnata ha dato prevalenza — senza fornire una adeguata motivazione e spiegazione in ordine al bilanciamento dei sopra indicati contrapposti interessi — al diritto del detenuto a fruire colloqui audiovisivi rispetto alle esigenze di sicurezza evidenziate dalla Procura distrettuale di Napoli ed agli altri elementi di segno negativo desumibili dai titoli per i quali CA GA ed i tre zii si trovano sottoposti allo speciale regime di cui si tratta, tenuto anche conto che la richiesta di colloquio non riguarda un genitore, la moglie, la compagna, un figlio, un fratello o una sorella del detenuto, ma degli zii anche essi sottoposti allo speciale regime di cui si tratta e considerati tutti appartenenti al medesimo gruppo criminale. ì 4 3.1. In sostanza, stabilito il principio generale in forza del quale il colloquio tra detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato è astrattamente ammissibile, rimane sempre necessario contemperare tale diritto con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di sicurezza correlate all'applicazione di tale peculiare trattamento penitenziario. Dunque, la decisione in merito alla concessione del beneficio richiesto dal detenuto non può prescindere da una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti, di talché la magistratura di sorveglianza, in sede di ammissione al colloquio di cui all'art. 41-bis, comma 2- quater lett. b), Ord. pen. tra detenuti in regime differenziato legati da rapporti genitoriali o familiari, nel prendere in esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, deve apprezzare anche (ma non solo) il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017. 3.2. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha errato nel volere risolvere la questione riguardante le esigenze di sicurezza mediante il semplice richiamo alla possibilità di registrare i colloqui in oggetto senza, però, indicare i concreti elementi in forza dei quali ha escluso - pur a fronte del parere negativo espresso dalla D.D.A. - la sussistenza di ragioni ostative all'accoglimento della istanza di CA GA che riguarda, si ripete, il colloquio con tre parenti appartenenti al suo stesso sodalizio criminale. 4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila affinché, in piena autonomia decisionale, provveda a colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 17/06/2025; nell'ambito del procedimento relativo a: AN IN nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OR DI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37881 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, per quanto di interesse in questa sede, rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) avverso il provvedimento in data 7 maggio 2025 con il quale il magistrato di sorveglianza della stessa città aveva disposto che il DAP consentisse a CA GA (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) un colloquio visivo mensile con ciascuno dei tre zii ES GA, RA TO e AR GA (anche essi detenuti e sottoposti al medesimo regime speciale), mediante l'uso delle piattaforme già in uso all'amministrazione penitenziaria certificate dal DGSIA. In particolare, il Tribunale - nel confermare il provvedimento impugnato - osservava che nel parere espresso dalla DDA di Napoli (di segno negativo) non si evidenziavano ragioni di merito ostative allo svolgimento del colloquio e che il necessario bilanciamento del diritto del detenuto ai colloqui con le esigenze di sicurezza (nonché di prevenzione di collegamenti con l'associazione di appartenenza) poteva essere garantito consentendo il colloquio visivo con la predisposizione di tutte le misure di sicurezza e cautele ritenute necessarie. Con la medesima ordinanza il Tribunale di sorveglianza, in accoglimento del reclamo proposto dal detenuto, consentiva al predetto di individuare - compatibilmente con le esigenze degli istituti di pena coinvolti - le mensilità in cui svolgere i tre colloqui concessi con gli zii detenuti. 2. Avverso detta ordinanza il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), Ord. pen., poiché l'autorizzazione concessa dal magistrato di sorveglianza (e confermata in sede di reclamo dal Tribunale di sorveglianza) neutralizza la funzione primaria del citato art. 41-bis, consentendo al detenuto di comunicare con gli altri sodali sottoposti anche essi allo speciale regime di cui si tratta e di scambiarsi messaggi solo da I 2 loro compresi ed interpretati, con la conseguente irrilevanza della registrazione dei colloqui medesimi. 3. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, l'esercizio del diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito, in via generale, dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato. Si è infatti stabilito che «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 — 01; conf. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 — 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577 — 01), dovendosi ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e il rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti. 2.2. Questa stessa Corte ha, poi, affermato che in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv. 285574 - 01). In ulteriore arresto, relativo all'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, questa Corte ha precisato che il dovere del magistrato 1 di sorveglianza di tener conto degli elementi ostativi emergenti dal parere della Direzione distrettuale antimafia scaturisce dalle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa, Rv. 283496 - 01). E, in effetti, la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime ex 41-bis e non, saranno generalmente accolte, «salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione» ed è stata interpretata nel senso che essa intende offrire proprio quel «punto di equilibrio» tra «Il riconoscimento del diritto del detenuto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.» e «le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato» (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa, Rv. 283496 - 01). 2.3. Pertanto, se il fondamento della disposizione citata risiede nel bilanciamento tra il diritto del detenuto in regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare e le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, De Stefano, Rv. 287288 - 01), queste ultime, per come reso palese dallo stesso tenore letterale dell'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, per potere essere ritenute prevalenti, devono emergere dal parere della Direzione TU AF come collegate ad «elementi concreti e rilevanti». 3. Ciò posto, si osserva che l'ordinanza impugnata ha dato prevalenza — senza fornire una adeguata motivazione e spiegazione in ordine al bilanciamento dei sopra indicati contrapposti interessi — al diritto del detenuto a fruire colloqui audiovisivi rispetto alle esigenze di sicurezza evidenziate dalla Procura distrettuale di Napoli ed agli altri elementi di segno negativo desumibili dai titoli per i quali CA GA ed i tre zii si trovano sottoposti allo speciale regime di cui si tratta, tenuto anche conto che la richiesta di colloquio non riguarda un genitore, la moglie, la compagna, un figlio, un fratello o una sorella del detenuto, ma degli zii anche essi sottoposti allo speciale regime di cui si tratta e considerati tutti appartenenti al medesimo gruppo criminale. ì 4 3.1. In sostanza, stabilito il principio generale in forza del quale il colloquio tra detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato è astrattamente ammissibile, rimane sempre necessario contemperare tale diritto con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di sicurezza correlate all'applicazione di tale peculiare trattamento penitenziario. Dunque, la decisione in merito alla concessione del beneficio richiesto dal detenuto non può prescindere da una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti, di talché la magistratura di sorveglianza, in sede di ammissione al colloquio di cui all'art. 41-bis, comma 2- quater lett. b), Ord. pen. tra detenuti in regime differenziato legati da rapporti genitoriali o familiari, nel prendere in esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, deve apprezzare anche (ma non solo) il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017. 3.2. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha errato nel volere risolvere la questione riguardante le esigenze di sicurezza mediante il semplice richiamo alla possibilità di registrare i colloqui in oggetto senza, però, indicare i concreti elementi in forza dei quali ha escluso - pur a fronte del parere negativo espresso dalla D.D.A. - la sussistenza di ragioni ostative all'accoglimento della istanza di CA GA che riguarda, si ripete, il colloquio con tre parenti appartenenti al suo stesso sodalizio criminale. 4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila affinché, in piena autonomia decisionale, provveda a colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.