Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Con riferimento all'azione con la quale un soggetto, avendo ricevuto la notificazione di una cartella esattoriale, contenente l'invito a pagare una somma a titolo di sanzione pecuniaria inflittagli con un'ordinanza prefettizia ex legge n. 689 del 1981 (per infrazioni del codice della strada), convenga in giudizio il prefetto, il concessionario del servizio di riscossione ed il comune, per sentir dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti e del relativo credito, assumendo la pretesa inesistenza del titolo della relativa iscrizione a ruolo (nel presupposto che detta ordinanza fosse inesistente in quanto priva di sottoscrizione dell'autorità emanante), deve affermarsi la sussistenza della competenza per materia del pretore ex art. 22 di detta legge, poiché questo giudice, in forza di tale norma, è l'unico competente a decidere in ordine all'esistenza di quel titolo. Nè questa conclusione potrebbe mutare, qualora si qualificasse detta azione come un'opposizione all'esecuzione ex primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., poiché anche in tal caso, dovendosi pur sempre accertare la validità del titolo dell'esecuzione, il giudizio di merito sarebbe riconducibile alla suddetta competenza per materia e resterebbe irrilevante il criterio di competenza per valore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1999, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA AR RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANRA BARABINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE GERMANI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI GENOVA - AMBITO "A", PREFETTO DI GENOVA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 17/96 del Giudice conciliatore di GENOVA, emessa il 30/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 31.1/1.2.1994 AN TI RR esponeva che il 26.2.1994 gli era stata notificata a cura del Concessionario per la Riscossione di Genova- Banca Carige s.p.a. la cartella di pagamento n 2404342900-25, contenente l'invito a pagare la somma di £ 279.930, relativa a sanzioni pecuniarie inflittegli con cinque ordinanze del Prefetto di Genova per infrazioni al codice della strada.
Precisava l'attore che le ordinanze del Prefetto di Genova erano in realtà inesistenti in quanto prive della sottoscrizione dell'autorità che le aveva emanate ed inidonee quindi a costituire titolo per la riscossione della somma dovuta e per l'interruzione della prescrizione, nel frattempo maturatasi.
Concludeva pertanto convenendo avanti al Giudice Conciliatore di Genova il Servizio Riscossione dei Tributi Concessione della Provincia di Genova nonché il Comune e il Prefetto di Genova per sentir dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione nei confronti di esso attore per inesistenza giuridica dei titoli in base ai quali era stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
dichiarare di conseguenza l'inesistenza del credito vantato nei propri confronti La Prefettura di Genova non si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarata contumace.
Si costituivano al contrario il Comune di Genova e il Servizio Riscossione dei Tributi Concessione della Provincia di Genova i quali chiedevano in via principale declaratoria di carenza di legittimazione passiva per essere passivamente legittimato il solo Prefetto di Genova ex art. 23 II comma L.689/81;in subordine dichiararsi l'incompetenza del giudice adito per essere competente il giudice previsto dall'art. 22 L. 689/81. Con sentenza in data 30.1.1996 il Giudice Conciliatore di Genova dichiarava la propria incompetenza per materia e la competenza del Pretore di Genova.
Rilevava il giudice di primo grado che la cartella di pagamento era stata emessa per il recupero di sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada e che, nella specie, le ordinanze-ingiunzioni non sembrava fossero state emesse talché, trattandosi di sanzioni amministrative, competente a giudicare doveva ritenersi il Pretore del luogo ove era stata commessa l'infrazione, ai sensi dell'art. 22 L.689/81. Avverso tale pronunzia proponeva ricorso per la cassazione della sentenza AN TI RR con unico motivo. Resisteva con controricorso il Comune di Genova, mentre non si costituivano in questa fase del giudizio il Prefetto di Genova e il Servizio Riscossione Tributi Concessione della Provincia di Genova. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso AN TI RR censura la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n 2 c.p.c., per violazione degli artt. 7, 25 e 615 c.p.c. In particolare il ricorrente rileva che gli atti notificatigli, in quanto non sottoscritti, sono inesistenti e quindi inidonei a giustificare l'iscrizione a ruolo delle somme richieste. Il Giudice Conciliatore avrebbe dovuto pertanto ritenersi competente in relazione alla opposizione all'esecuzione proposta ai sensi degli artt. 7, 27 e 615 c.p.c. posto che non è possibile ipotizzare una competenza funzionale, che riguardi l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, nell'ipotesi in cui tale provvedimento manchi in radice.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Invero al fine di stabilire quale sia il giudice competente a decidere in ordine alla controversia dedotta in giudizio è necessario preliminarmente determinare quale sia il petitum perseguito dall'attore, procedendo quindi alla qualificazione giuridica della domanda.
Nel caso in esame è indubbio che AN TI RR abbia espressamente e sostanzialmente richiesto al giudice adito l'accertamento dell'inesistenza del titolo -ordinanza ingiunzione-, posta a fondamento della formazione del ruolo e quindi dell'emissione della cartella esattoriale, sia pure al fine di ottenere una pronunzia di insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'esattoria.
Tale domanda presupponendo il necessario esame dell'esistenza del titolo - ordinanza ingiunzione - che si assumeva inesistente, in quanto non sottoscritto validamente dalla autorità emanante, doveva essere necessariamente proposta al pretore, considerato che questo giudice è l'unico competente, ex art. 22 L. 689/81, a decidere in ordine all'esistenza di un titolo valido a giustificare prima l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa e poi l'emissione della cartella esattoriale.
Va d'altra parte rilevato che la conclusione non cambia anche a voler seguire la tesi formale proposta dal ricorrente, dato che sempre il pretore sarebbe competente a giudicare in ordine alla vertenza de quo.
L'art. 615 c.p.c. infatti stabilisce che l'opposizione all'esecuzione, prima dell'inizio dell'esecuzione, vada proposta al giudice competente per materia o per valore, oltre che per territorio.
Non appare ragionevolmente dubitabile che, anche sotto questo diverso profilo,dovendosi accertare la validità del titolo, al fine di paralizzare la paventata esecuzione forzata, per il recupero di sanzioni amministrative, la competenza vada riservata al pretore competente per materia in base allo speciale procedimento previsto dall'art. 22 e seguenti della L.689/81, irrilevante dovendosi ritenere a tal fine la competenza per valore, che resta assorbita dalla competenza funzionale Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, limitatamente alle parti costituite in questo grado di giudizio. Nulla per le spese riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Genova delle spese di giudizio che liquida in £ 517.000 e degli onorari che liquida in £ 650.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, in data 25.gennaio.1999.
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1999.