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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. n. 1021/2025
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 1021/2025
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 24/06/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. AO Pirruccio, sono presenti:
- l'Avv. Massimo Cundari nell'interesse della ricorrente per CP_1 la quale presenzia il Procuratore speciale Dott. , come da Parte_1 procura speciale esibita;
- l'Avv. Pietro Siviglia nell'interesse della resistente . CP_2
L'Avv. Cundari preliminarmente contesta che il resistente sia stato assunto con il IV livello, essendo invece stato assunto con il VI livello, come da busta paga che si esibisce e che si chiede di poter depositare telematicamente.
L'Avv. Cundari si riporta al proprio atto introduttivo, insistendo nel suo integrale accoglimento e nelle richieste, anche istruttorie, ivi formulate, contestando tutto quanto ex adverso detto e dedotto che si pone in contrasto con quanto rappresentato in fatto nel medesimo ricorso introduttivo.
L'Avv. Siviglia si riporta al contenuto della propria memoria difensiva di costituzione e alle richieste, eccezioni e conclusioni ivi formulate.
Dopo ampia discussione dei Procuratori delle parti
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. AO RU (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato
Pag. 1 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. AO Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1021/2025 promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Fuoco e dall'Avv. Massimo Cundari
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. CP_3 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Siviglia
- RESISTENTE-
avente ad oggetto: opposizione a precetto fondato su diffida accertativa per crediti patrimoniali (art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/04/2025, la ha proposto CP_1
Pag. 2 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
opposizione avverso l'atto di precetto notificatole a mezzo p.e.c. in data
02/04/2025, con il quale intimava ad essa ricorrente, in CP_2 qualità di soggetto solidalmente responsabile, il pagamento della somma complessiva di € 7.343,55.
La ricorrente espone che dal medesimo atto di precetto si evince che esso trae titolo da una diffida accertativa (n. DA-RC/2024/0766) emessa dall'AT dell'Area Metropolitana (in breve, IAM) di Reggio Calabria per un credito di € 6.527,32; detta somma sarebbe dovuta a titolo di differenze retributive, differenze sulla 13ma mensilità e sul TFR maturate nel periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2023.
La diffida accertativa e la comunicazione della sua esecutività era stata notificata unitamente al precetto.
Essa trae fondamento, a sua volta, da due verbali dell'IAM di Reggio
Calabria recanti i nn. 656 e 665 del 10/04/2024.
La ricorrente precisa ancora che con i predetti verbali, premesso che tra essa e la società era intercorso fino al 30/09/2023 Controparte_4
(data in cui è definitivamente cessato) un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di “barriera casse e box informazioni” (dalla seconda,
a sua volta e per la stessa durata, subappaltato ad altra società denominata , l'AT aveva ritenuto che tali Controparte_5 contratti dissimulassero una somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti di legge.
La ricorrente osserva, comunque, che le conclusioni dell'AT, benché contestate, non rilevano in questa sede ove, invece, rileva soltanto che - a detta dell'IAM di Reggio Calabria - ai lavoratori sarebbe stato applicato un CCNL (Pulizie) ed un inquadramento non congrui. In particolare, nei verbali di accertamento si afferma che “la figura professionale del cassiere … risulta retribuita con un CCNL, quello di
Pulizia, chiaramente difforme rispetto, sia alla mansione/qualifica richiesta (quella di cassiere) sia alla attività appaltata/subappaltata
(servizio cassa)” (punto III del verbale unico di accertamento e notificazione n. 656 del 10/04/2024, pag.
5 - doc. n. 3 allegato al ricorso).
Pag. 3 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
1.1. La ricorrente ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi:
1. illegittimità della diffida accertativa per vizio di contraddittorietà e carenza di motivazione;
2. violazione dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, nonché Part delle note dell' n. 1170/2020 e n. 685/2021; eccezione di decadenza ex art. 39 del d.lgs. n. 81/2015 ed ex art. 32 della legge n. 183/2010;
3. infondatezza della pretesa;
violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale;
4. espressa contestazione della quantificazione della pretesa e dei relativi presupposti;
5. illegittimità del procedimento ispettivo e di tutti i suoi atti e di quelli conseguenti;
6. eccesso di potere;
insussistenza in capo all' Controparte_6 del potere di qualificazione giuridica;
7. infondatezza della pretesa.
1.2. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il G.L. voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-RC/2024/0766 emessa dall'IAM di Reggio
Calabria e previa eventuale disapplicazione e/o declaratoria di nullità, per quanto di ragione, anche dei verbali dello IAM di Reggio Calabria n. 656
e n. 665 nonché anche di quello per accertamento per obbligazione contributiva sempre dell'IAM di Reggio Calabria n. 12388 del 21/05/2024, dichiarare la stessa e il precetto su cui essa si basa e/o comunque la pretesa con essi vantata, illegittimi e/o infondati.
2. Si è costituita la resistente che ha concluso per il CP_2 rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, dell'opposizione, con conferma dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di pagamento delle somme di cui al precetto, con maggiorazione degli interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria.
3. In primo luogo, si deve rilevare che è destituito di fondamento l'assunto di parte resistente secondo cui le eccezioni sollevate da parte opponente non rientrerebbero nella competenza del Giudice del Lavoro
Pag. 4 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
“in quanto la diffida accertativa è atto amministrativo emesso da soggetto pubblico che non è parte nel presente giudizio che può riguardare solo
l'oggetto dell'accertamento ispettivo” (così a pag. 6 della memoria di costituzione).
3.1. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che seppur la diffida accertativa (non opposta ovvero confermata dal ) sia Controparte_7
“atto di natura amministrativa … idone[o] ad acquisire valore di titolo esecutivo”, tuttavia “non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art.
12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che
l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (così, Cass. ord. n. 23744/2022, che ha quindi implicitamente riconosciuto, come era avvenuto nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, che la legittimazione passiva ricade unicamente in capo al lavoratore, che è il soggetto in favore del quale la diffida è stata emanata e validata e che provvede alla notifica del titolo esecutivo - vale a dire della diffida - e del precetto per poter dare avvio all'esecuzione forzata, mentre l' è carente di legittimazione passiva Controparte_6 al riguardo;
nella giurisprudenza di merito, si vedano, sempre nel senso che la legittimazione passiva ricade unicamente sul lavoratore, ex multis:
Trib. Ferrara, sez. lav., ord. 24 maggio 2013; Trib. Cuneo, sez. lav., sent.
12 settembre 2012 n. 156).
Pag. 5 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
4. L'opposizione deve essere accolta nel merito, risultando fondato, in via assorbente (ed in applicazione del principio della ragione più liquida), il motivo di ricorso sub n. 3), attinente alla infondatezza della pretesa per violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale.
Resta, dunque, assorbita l'istanza di sospensione cautelare avanzata dall'opponente.
5. La diffida accertativa per crediti patrimoniali trae fondamento, nel caso specifico, dalla individuazione, ad opera dell'AT, di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro.
In particolare, dalle “modalità di calcolo” della diffida accertativa si evince che le differenze retributive derivano dalla applicazione del CCNL
“Commercio Confcommercio per la mansione di cassiere di IV livello” scomputando dalle retribuzioni ivi previste “il trattamento retributivo previsto dal CCNL Pulizia per l'operaio di 1° livello … riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga”.
5.1. Ciò premesso, l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 2004 statuisce che «Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle
Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati».
La formulazione della norma è, evidentemente, generica, atteso che essa si limita a menzionare le “inosservanze alla disciplina contrattuale” da cui scaturiscono “crediti patrimoniali”.
Occorre, quindi, chiedersi fino a che punto possa spingersi l'attività dell' e se essa possa eventualmente giungere Controparte_6 finanche all'applicazione, in favore del lavoratore, di un CCNL diverso da quello in concreto applicato ai fini della determinazione della retribuzione spettante.
Ritiene questo Giudice, per le ragioni che saranno subito esposte, che
Pag. 6 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
l'espressione “inosservanze alla disciplina contrattuale” vada intesa in senso restrittivo e che, pertanto, l'AT del lavoro possa (almeno nel periodo temporale oggetto di controversia) soltanto accertare differenze retributive scaturenti dalla disciplina contrattuale (collettiva e individuale) concretamente applicata al lavoratore, ma non possa invece parametrare la retribuzione ad un diverso CCNL ritenuto più confacente all'attività lavorativa espletata. In altri termini, la diffida accertativa può essere emessa per differenze retributive connesse alla concreta effettuazione (entità) della prestazione lavorativa oppure alla misura
(entità) della retribuzione corrisposta sulla base del CCNL concretamente applicato, dovendosi escludere che l'attività dell'AT possa sconfinare nella individuazione di un CCNL diverso da quello in concreto applicato, perché ritenuto maggiormente aderente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta o al settore merceologico in cui opera il datore di lavoro.
In altri termini, potranno essere accertate differenze retributive pur sempre fondate sul contratto individuale o sul CCNL applicato dal datore di lavoro a quel lavoratore, ma scaturenti da una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto individuale o dal citato CCNL oppure da prestazioni lavorative (ordinarie o straordinarie) non retribuite, ma pur sempre da computarsi sulla base del CCNL concretamente applicato.
L'attività accertativa dei crediti patrimoniali del lavoratore ad opera dell'AT è, dunque, un'attività fondata su semplici calcoli matematici sviluppati sulle ore di lavoro e sulla retribuzione oraria prevista dal contratto individuale o dal CCNL applicato dal datore di lavoro. Si tratta di un'attività priva, dunque, di apprezzamenti discrezionali.
“La disposizione preclude, invece, il ricorso a questo tipo di strumento
… laddove si pongano questioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro, ossia quando si renda necessario accertare la natura della prestazione lavorativa, sulla base di apprezzamenti di fatto connotati da discrezionalità, giacché una siffatta verifica implica attività istruttorie
Pag. 7 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
complesse e interpretative, rimesse dall'ordinamento giuridico alla autorità giudiziaria, con tutte le garanzie del processo” (così, Trib. Napoli, sent. 7 marzo 2024, n. 1751).
5.2. Non sembra, pertanto, corretto sostenere (almeno nel periodo oggetto di causa) che l'AT possa attribuirsi il potere di individuare un CCNL diverso da quello in concreto applicato e, sulla scorta di tale individuazione, calcolare le differenze retributive spettanti al lavoratore.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato» (Cass., Sez. Un. n. 2665/1997; conf.: Cass., Sez.
Lav., n. 26742/2014).
5.2.1. Da tale principio, si evince, quindi, che:
- solo il giudice, su domanda del lavoratore, può determinare la retribuzione sulla scorta di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro (e la eventuale applicazione investe unicamente il profilo retributivo);
- il lavoratore, che invoca l'applicazione di un diverso CCNL, ha però
l'onere di allegare e dimostrare che la retribuzione corrispostagli in forza del CCNL applicato dal datore di lavoro non è conforme al precetto
Pag. 8 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
costituzionale di cui all'art. 36 Cost. ovvero che la retribuzione corrispostagli, in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro, non è sufficiente ed adeguata.
6. È pur vero che il comma 1-bis dell'art. 29 (rubricato “Appalto”) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ora prevede espressamente che:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con
l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto».
Si deve però rilevare che tale disposizione è stata introdotta dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024 ed è entrata in vigore soltanto in data 01/05/2024.
Essa - come anticipato - non è, dunque, applicabile ratione temporis al caso di specie, poiché il periodo oggetto della diffida accertativa (si veda l'allegato alla p.e.c. contenente l'atto di precetto - doc. n. 2 allegato al ricorso) è anteriore alla predetta data (i crediti retributivi attengono al periodo compreso tra il 01/07/2022 e il 30/09/2023).
Il dato della inapplicabilità temporale della citata disposizione è, comunque, pacifico tra le parti, atteso che parte resistente ha dedotto che “l'AT non procedeva all'applicazione del diverso contratto collettivo in attuazione della prefata disposizione normativa - neppure in vigore al momento degli accertamenti - ma a fronte dell'acclarata finalità fraudolenta riscontrata nella determinazione della società subappaltante di applicare un CCNL Pulizia del tutto difforme alle mansioni svolte e oggetto di appalto che le avrebbe garantito un cospicuo abbattimento dei costi della manodopera” (pag. 9 della memoria di costituzione). Il che, però, come si è visto, non rientra tra i poteri dell'AT del Lavoro.
In altri termini, l'ambito di applicazione temporale della disposizione
Pag. 9 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
esime questo Giudice dal verificare se, seppur a partire dalla sua entrata in vigore (01/05/2024), essa comporti che le “inosservanze alla disciplina contrattuale” di cui discorre l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.
124/2004, possano compendiare anche il “trattamento economico … non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cui fa riferimento il comma 1-bis dell'art. 29 cit.).
Sebbene sembrerebbe preferibile propendere, anche dopo l'entrata in vigore della disposizione da ultimo citata, per la soluzione negativa, il dato cronologico (ovvero l'entrata in vigore della norma in epoca successiva all'accertamento compiuto dell'AT ) è già CP_6 da solo sufficiente ad escludere che, al tempo dell'accertamento, all'AT potesse essere attribuito siffatto potere in materia di individuazione del CCNL applicabile.
Basti osservare, sul punto, che se tale disposizione ora attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo senz'altro azionabile dinanzi al Giudice del
Lavoro (per conseguire la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive), appare del tutto logico e consequenziale ritenere che l' non potesse, prima Controparte_6 della sua introduzione, procedere ad individuare una diversa disciplina contrattuale collettiva ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Se, infatti, ciò fosse stato possibile (almeno - si ripete - fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis cit.) si perverrebbe alla assurda conclusione secondo cui il personale ispettivo avrebbe addirittura poteri maggiori e di contenuto più ampio ed esteso rispetto ai diritti soggettivi riconosciuti al lavoratore stesso (essendo fuor di dubbio - come detto - che il comma 1-bis cit. attribuisca, innanzitutto, al lavoratore il diritto soggettivo di chiedere le differenze retributive discendenti dal diverso CCNL ivi richiamato).
D'altronde, l'introduzione della norma imporrebbe un particolare onere motivazionale a carico dell'AT, atteso che le differenze retributive
Pag. 10 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
non potrebbero essere riconosciute sulla scorta di un qualsivoglia diverso
CCNL. Come precisato nel Dossier n. 248/2 - Atto Senato n. 1100 della
XIX Legislatura, il “contratto collettivo di riferimento non è quello maggiormente applicato nel settore, come previsto nel testo originario della disposizione in commento, ma quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
È di tutta evidenza, però, che (tenuto conto dell'epoca della sua emissione) la diffida accertativa individua il CCNL “Commercio
Confcommercio” non sulla scorta del parametro normativo sopravvenuto
(CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto), bensì sulla base del (diverso) dato che detto contratto è quello applicato dal committente/utilizzatore
[...]
CP_1
7. Né la lavoratrice resistente, dal canto suo, è stata in grado di fornire indicazioni concrete e persuasive sulla violazione dell'art. 36 Cost. ovvero sulla inadeguatezza della retribuzione percepita in applicazione del CCNL
“Pulizie”, dovendosi condividere l'osservazione secondo cui “lo scopo dell'art. 36 Cost. - a ben vedere - non è quello d'offrire un canale giudiziale di sottoposizione di un dato rapporto lavorativo all'articolato di un contratto (collettivo) più economicamente gratificante, bensì quello
d'impedire remunerazioni simboliche, apparenti, sostanzialmente irrispettose della dignità umana e professionale dei lavoratori subordinati”
(così, Tribunale di Vibo Valentia, sentenza 15 novembre 2023 n. 791, prodotta da parte ricorrente – doc. n. 11 allegato al ricorso).
Parte resistente si è, infatti, limitata ad osservare che “Non essendo prevista una retribuzione minima nel nostro paese, che quella conforme ai dettami costituzionali sia la paga tabellare del CCNL Commercio
Confcommercio e non anche quella inferiore disposta dal CCNL Pulizia lo si evince dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità
Pag. 11 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
che ha consentito di individuare il minimo retributivo al di sotto del quale non si può andare e che coincide con la paga tabellare prevista nei contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (pag. 10 della memoria di costituzione).
Così facendo ha, però, omesso del tutto di procedere alla elaborazione degli indici sintomatici dell'inadeguatezza della retribuzione (c.d. pars destruens, tesa a provare il fatto negativo dell'insufficienza della retribuzione), ovvero di “fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto”, passando direttamente alla indicazione dei criteri parametrici sostitutivi del salario ritenuto (immotivatamente) insufficiente (c.d. pars construens), in violazione dei principi di diritto espressi recentemente da Cass. n. 27711/2023 in tema di congruità della retribuzione ex art. 36, comma 1, Cost.
8. Le spese di lite, considerata la novità giuridica delle questioni affrontate, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-RC/2024/0766 emessa dall in favore Controparte_8 della resistente e dichiara la conseguente CP_2 nullità/illegittimità dell'atto di precetto notificato alla ricorrente in data 02/04/2025; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. AO RU
(firmato digitalmente)
Pag. 12 a 12
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 1021/2025
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 24/06/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. AO Pirruccio, sono presenti:
- l'Avv. Massimo Cundari nell'interesse della ricorrente per CP_1 la quale presenzia il Procuratore speciale Dott. , come da Parte_1 procura speciale esibita;
- l'Avv. Pietro Siviglia nell'interesse della resistente . CP_2
L'Avv. Cundari preliminarmente contesta che il resistente sia stato assunto con il IV livello, essendo invece stato assunto con il VI livello, come da busta paga che si esibisce e che si chiede di poter depositare telematicamente.
L'Avv. Cundari si riporta al proprio atto introduttivo, insistendo nel suo integrale accoglimento e nelle richieste, anche istruttorie, ivi formulate, contestando tutto quanto ex adverso detto e dedotto che si pone in contrasto con quanto rappresentato in fatto nel medesimo ricorso introduttivo.
L'Avv. Siviglia si riporta al contenuto della propria memoria difensiva di costituzione e alle richieste, eccezioni e conclusioni ivi formulate.
Dopo ampia discussione dei Procuratori delle parti
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. AO RU (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato
Pag. 1 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. AO Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1021/2025 promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Fuoco e dall'Avv. Massimo Cundari
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. CP_3 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Siviglia
- RESISTENTE-
avente ad oggetto: opposizione a precetto fondato su diffida accertativa per crediti patrimoniali (art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/04/2025, la ha proposto CP_1
Pag. 2 a 12 R.G. LAV. n. 1021/2025
opposizione avverso l'atto di precetto notificatole a mezzo p.e.c. in data
02/04/2025, con il quale intimava ad essa ricorrente, in CP_2 qualità di soggetto solidalmente responsabile, il pagamento della somma complessiva di € 7.343,55.
La ricorrente espone che dal medesimo atto di precetto si evince che esso trae titolo da una diffida accertativa (n. DA-RC/2024/0766) emessa dall'AT dell'Area Metropolitana (in breve, IAM) di Reggio Calabria per un credito di € 6.527,32; detta somma sarebbe dovuta a titolo di differenze retributive, differenze sulla 13ma mensilità e sul TFR maturate nel periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2023.
La diffida accertativa e la comunicazione della sua esecutività era stata notificata unitamente al precetto.
Essa trae fondamento, a sua volta, da due verbali dell'IAM di Reggio
Calabria recanti i nn. 656 e 665 del 10/04/2024.
La ricorrente precisa ancora che con i predetti verbali, premesso che tra essa e la società era intercorso fino al 30/09/2023 Controparte_4
(data in cui è definitivamente cessato) un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di “barriera casse e box informazioni” (dalla seconda,
a sua volta e per la stessa durata, subappaltato ad altra società denominata , l'AT aveva ritenuto che tali Controparte_5 contratti dissimulassero una somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti di legge.
La ricorrente osserva, comunque, che le conclusioni dell'AT, benché contestate, non rilevano in questa sede ove, invece, rileva soltanto che - a detta dell'IAM di Reggio Calabria - ai lavoratori sarebbe stato applicato un CCNL (Pulizie) ed un inquadramento non congrui. In particolare, nei verbali di accertamento si afferma che “la figura professionale del cassiere … risulta retribuita con un CCNL, quello di
Pulizia, chiaramente difforme rispetto, sia alla mansione/qualifica richiesta (quella di cassiere) sia alla attività appaltata/subappaltata
(servizio cassa)” (punto III del verbale unico di accertamento e notificazione n. 656 del 10/04/2024, pag.
5 - doc. n. 3 allegato al ricorso).
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1.1. La ricorrente ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi:
1. illegittimità della diffida accertativa per vizio di contraddittorietà e carenza di motivazione;
2. violazione dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, nonché Part delle note dell' n. 1170/2020 e n. 685/2021; eccezione di decadenza ex art. 39 del d.lgs. n. 81/2015 ed ex art. 32 della legge n. 183/2010;
3. infondatezza della pretesa;
violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale;
4. espressa contestazione della quantificazione della pretesa e dei relativi presupposti;
5. illegittimità del procedimento ispettivo e di tutti i suoi atti e di quelli conseguenti;
6. eccesso di potere;
insussistenza in capo all' Controparte_6 del potere di qualificazione giuridica;
7. infondatezza della pretesa.
1.2. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il G.L. voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-RC/2024/0766 emessa dall'IAM di Reggio
Calabria e previa eventuale disapplicazione e/o declaratoria di nullità, per quanto di ragione, anche dei verbali dello IAM di Reggio Calabria n. 656
e n. 665 nonché anche di quello per accertamento per obbligazione contributiva sempre dell'IAM di Reggio Calabria n. 12388 del 21/05/2024, dichiarare la stessa e il precetto su cui essa si basa e/o comunque la pretesa con essi vantata, illegittimi e/o infondati.
2. Si è costituita la resistente che ha concluso per il CP_2 rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, dell'opposizione, con conferma dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di pagamento delle somme di cui al precetto, con maggiorazione degli interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria.
3. In primo luogo, si deve rilevare che è destituito di fondamento l'assunto di parte resistente secondo cui le eccezioni sollevate da parte opponente non rientrerebbero nella competenza del Giudice del Lavoro
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“in quanto la diffida accertativa è atto amministrativo emesso da soggetto pubblico che non è parte nel presente giudizio che può riguardare solo
l'oggetto dell'accertamento ispettivo” (così a pag. 6 della memoria di costituzione).
3.1. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che seppur la diffida accertativa (non opposta ovvero confermata dal ) sia Controparte_7
“atto di natura amministrativa … idone[o] ad acquisire valore di titolo esecutivo”, tuttavia “non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art.
12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che
l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (così, Cass. ord. n. 23744/2022, che ha quindi implicitamente riconosciuto, come era avvenuto nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, che la legittimazione passiva ricade unicamente in capo al lavoratore, che è il soggetto in favore del quale la diffida è stata emanata e validata e che provvede alla notifica del titolo esecutivo - vale a dire della diffida - e del precetto per poter dare avvio all'esecuzione forzata, mentre l' è carente di legittimazione passiva Controparte_6 al riguardo;
nella giurisprudenza di merito, si vedano, sempre nel senso che la legittimazione passiva ricade unicamente sul lavoratore, ex multis:
Trib. Ferrara, sez. lav., ord. 24 maggio 2013; Trib. Cuneo, sez. lav., sent.
12 settembre 2012 n. 156).
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4. L'opposizione deve essere accolta nel merito, risultando fondato, in via assorbente (ed in applicazione del principio della ragione più liquida), il motivo di ricorso sub n. 3), attinente alla infondatezza della pretesa per violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale.
Resta, dunque, assorbita l'istanza di sospensione cautelare avanzata dall'opponente.
5. La diffida accertativa per crediti patrimoniali trae fondamento, nel caso specifico, dalla individuazione, ad opera dell'AT, di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro.
In particolare, dalle “modalità di calcolo” della diffida accertativa si evince che le differenze retributive derivano dalla applicazione del CCNL
“Commercio Confcommercio per la mansione di cassiere di IV livello” scomputando dalle retribuzioni ivi previste “il trattamento retributivo previsto dal CCNL Pulizia per l'operaio di 1° livello … riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga”.
5.1. Ciò premesso, l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 2004 statuisce che «Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle
Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati».
La formulazione della norma è, evidentemente, generica, atteso che essa si limita a menzionare le “inosservanze alla disciplina contrattuale” da cui scaturiscono “crediti patrimoniali”.
Occorre, quindi, chiedersi fino a che punto possa spingersi l'attività dell' e se essa possa eventualmente giungere Controparte_6 finanche all'applicazione, in favore del lavoratore, di un CCNL diverso da quello in concreto applicato ai fini della determinazione della retribuzione spettante.
Ritiene questo Giudice, per le ragioni che saranno subito esposte, che
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l'espressione “inosservanze alla disciplina contrattuale” vada intesa in senso restrittivo e che, pertanto, l'AT del lavoro possa (almeno nel periodo temporale oggetto di controversia) soltanto accertare differenze retributive scaturenti dalla disciplina contrattuale (collettiva e individuale) concretamente applicata al lavoratore, ma non possa invece parametrare la retribuzione ad un diverso CCNL ritenuto più confacente all'attività lavorativa espletata. In altri termini, la diffida accertativa può essere emessa per differenze retributive connesse alla concreta effettuazione (entità) della prestazione lavorativa oppure alla misura
(entità) della retribuzione corrisposta sulla base del CCNL concretamente applicato, dovendosi escludere che l'attività dell'AT possa sconfinare nella individuazione di un CCNL diverso da quello in concreto applicato, perché ritenuto maggiormente aderente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta o al settore merceologico in cui opera il datore di lavoro.
In altri termini, potranno essere accertate differenze retributive pur sempre fondate sul contratto individuale o sul CCNL applicato dal datore di lavoro a quel lavoratore, ma scaturenti da una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto individuale o dal citato CCNL oppure da prestazioni lavorative (ordinarie o straordinarie) non retribuite, ma pur sempre da computarsi sulla base del CCNL concretamente applicato.
L'attività accertativa dei crediti patrimoniali del lavoratore ad opera dell'AT è, dunque, un'attività fondata su semplici calcoli matematici sviluppati sulle ore di lavoro e sulla retribuzione oraria prevista dal contratto individuale o dal CCNL applicato dal datore di lavoro. Si tratta di un'attività priva, dunque, di apprezzamenti discrezionali.
“La disposizione preclude, invece, il ricorso a questo tipo di strumento
… laddove si pongano questioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro, ossia quando si renda necessario accertare la natura della prestazione lavorativa, sulla base di apprezzamenti di fatto connotati da discrezionalità, giacché una siffatta verifica implica attività istruttorie
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complesse e interpretative, rimesse dall'ordinamento giuridico alla autorità giudiziaria, con tutte le garanzie del processo” (così, Trib. Napoli, sent. 7 marzo 2024, n. 1751).
5.2. Non sembra, pertanto, corretto sostenere (almeno nel periodo oggetto di causa) che l'AT possa attribuirsi il potere di individuare un CCNL diverso da quello in concreto applicato e, sulla scorta di tale individuazione, calcolare le differenze retributive spettanti al lavoratore.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato» (Cass., Sez. Un. n. 2665/1997; conf.: Cass., Sez.
Lav., n. 26742/2014).
5.2.1. Da tale principio, si evince, quindi, che:
- solo il giudice, su domanda del lavoratore, può determinare la retribuzione sulla scorta di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro (e la eventuale applicazione investe unicamente il profilo retributivo);
- il lavoratore, che invoca l'applicazione di un diverso CCNL, ha però
l'onere di allegare e dimostrare che la retribuzione corrispostagli in forza del CCNL applicato dal datore di lavoro non è conforme al precetto
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costituzionale di cui all'art. 36 Cost. ovvero che la retribuzione corrispostagli, in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro, non è sufficiente ed adeguata.
6. È pur vero che il comma 1-bis dell'art. 29 (rubricato “Appalto”) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ora prevede espressamente che:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con
l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto».
Si deve però rilevare che tale disposizione è stata introdotta dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024 ed è entrata in vigore soltanto in data 01/05/2024.
Essa - come anticipato - non è, dunque, applicabile ratione temporis al caso di specie, poiché il periodo oggetto della diffida accertativa (si veda l'allegato alla p.e.c. contenente l'atto di precetto - doc. n. 2 allegato al ricorso) è anteriore alla predetta data (i crediti retributivi attengono al periodo compreso tra il 01/07/2022 e il 30/09/2023).
Il dato della inapplicabilità temporale della citata disposizione è, comunque, pacifico tra le parti, atteso che parte resistente ha dedotto che “l'AT non procedeva all'applicazione del diverso contratto collettivo in attuazione della prefata disposizione normativa - neppure in vigore al momento degli accertamenti - ma a fronte dell'acclarata finalità fraudolenta riscontrata nella determinazione della società subappaltante di applicare un CCNL Pulizia del tutto difforme alle mansioni svolte e oggetto di appalto che le avrebbe garantito un cospicuo abbattimento dei costi della manodopera” (pag. 9 della memoria di costituzione). Il che, però, come si è visto, non rientra tra i poteri dell'AT del Lavoro.
In altri termini, l'ambito di applicazione temporale della disposizione
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esime questo Giudice dal verificare se, seppur a partire dalla sua entrata in vigore (01/05/2024), essa comporti che le “inosservanze alla disciplina contrattuale” di cui discorre l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.
124/2004, possano compendiare anche il “trattamento economico … non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cui fa riferimento il comma 1-bis dell'art. 29 cit.).
Sebbene sembrerebbe preferibile propendere, anche dopo l'entrata in vigore della disposizione da ultimo citata, per la soluzione negativa, il dato cronologico (ovvero l'entrata in vigore della norma in epoca successiva all'accertamento compiuto dell'AT ) è già CP_6 da solo sufficiente ad escludere che, al tempo dell'accertamento, all'AT potesse essere attribuito siffatto potere in materia di individuazione del CCNL applicabile.
Basti osservare, sul punto, che se tale disposizione ora attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo senz'altro azionabile dinanzi al Giudice del
Lavoro (per conseguire la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive), appare del tutto logico e consequenziale ritenere che l' non potesse, prima Controparte_6 della sua introduzione, procedere ad individuare una diversa disciplina contrattuale collettiva ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Se, infatti, ciò fosse stato possibile (almeno - si ripete - fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis cit.) si perverrebbe alla assurda conclusione secondo cui il personale ispettivo avrebbe addirittura poteri maggiori e di contenuto più ampio ed esteso rispetto ai diritti soggettivi riconosciuti al lavoratore stesso (essendo fuor di dubbio - come detto - che il comma 1-bis cit. attribuisca, innanzitutto, al lavoratore il diritto soggettivo di chiedere le differenze retributive discendenti dal diverso CCNL ivi richiamato).
D'altronde, l'introduzione della norma imporrebbe un particolare onere motivazionale a carico dell'AT, atteso che le differenze retributive
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non potrebbero essere riconosciute sulla scorta di un qualsivoglia diverso
CCNL. Come precisato nel Dossier n. 248/2 - Atto Senato n. 1100 della
XIX Legislatura, il “contratto collettivo di riferimento non è quello maggiormente applicato nel settore, come previsto nel testo originario della disposizione in commento, ma quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
È di tutta evidenza, però, che (tenuto conto dell'epoca della sua emissione) la diffida accertativa individua il CCNL “Commercio
Confcommercio” non sulla scorta del parametro normativo sopravvenuto
(CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto), bensì sulla base del (diverso) dato che detto contratto è quello applicato dal committente/utilizzatore
[...]
CP_1
7. Né la lavoratrice resistente, dal canto suo, è stata in grado di fornire indicazioni concrete e persuasive sulla violazione dell'art. 36 Cost. ovvero sulla inadeguatezza della retribuzione percepita in applicazione del CCNL
“Pulizie”, dovendosi condividere l'osservazione secondo cui “lo scopo dell'art. 36 Cost. - a ben vedere - non è quello d'offrire un canale giudiziale di sottoposizione di un dato rapporto lavorativo all'articolato di un contratto (collettivo) più economicamente gratificante, bensì quello
d'impedire remunerazioni simboliche, apparenti, sostanzialmente irrispettose della dignità umana e professionale dei lavoratori subordinati”
(così, Tribunale di Vibo Valentia, sentenza 15 novembre 2023 n. 791, prodotta da parte ricorrente – doc. n. 11 allegato al ricorso).
Parte resistente si è, infatti, limitata ad osservare che “Non essendo prevista una retribuzione minima nel nostro paese, che quella conforme ai dettami costituzionali sia la paga tabellare del CCNL Commercio
Confcommercio e non anche quella inferiore disposta dal CCNL Pulizia lo si evince dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità
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che ha consentito di individuare il minimo retributivo al di sotto del quale non si può andare e che coincide con la paga tabellare prevista nei contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (pag. 10 della memoria di costituzione).
Così facendo ha, però, omesso del tutto di procedere alla elaborazione degli indici sintomatici dell'inadeguatezza della retribuzione (c.d. pars destruens, tesa a provare il fatto negativo dell'insufficienza della retribuzione), ovvero di “fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto”, passando direttamente alla indicazione dei criteri parametrici sostitutivi del salario ritenuto (immotivatamente) insufficiente (c.d. pars construens), in violazione dei principi di diritto espressi recentemente da Cass. n. 27711/2023 in tema di congruità della retribuzione ex art. 36, comma 1, Cost.
8. Le spese di lite, considerata la novità giuridica delle questioni affrontate, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-RC/2024/0766 emessa dall in favore Controparte_8 della resistente e dichiara la conseguente CP_2 nullità/illegittimità dell'atto di precetto notificato alla ricorrente in data 02/04/2025; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. AO RU
(firmato digitalmente)
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