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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/11/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2111/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2111/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
, in persona del Direttore Parte_1
Generale, legale rappresentante (p.i. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FORTE LUCA OPPONENTE contro
in persona dei legali rappresentanti, , Controparte_1 Controparte_2
, nata a [...] [...] e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI LORETO ROBERTO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto citazione in opposizione ed in corso di causa, - nel merito, per tutte le motivazioni sopra esplicitate, accertata la insussistenza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo opposto e la mancanza di sostegno probatorio del presunto credito vantato dalla nei confronti della dichiarare inammissibile e revocare e/o Controparte_1 Parte_2 dichiarare nullo e di ingiuntivo n.633 , in data 10.7.2023, dal Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dott.ssa Angelica Capotosto, nell'ambito del procedimento monitorion.1643/2023, notificato in data 27.7.2023, ovvero, comunque ed in ogni caso, respingere le inammissibili ed infondate pretese economiche avversarie ex adverso azionate in via monitoria in quanto la opponente non è debitrice di alcuna somma, a nessun Pt_1 titolo, nei confronti della Vinte le spese Controparte_1 per parte opposta: Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così gradatamente provvedere: - Previa concessione della esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo odiernamente opposto di cui sin da ora se ne chiede l'adozione in sede della prevista udienza di comparizione delle parti e di trattazione come in intestazione al presente atto costitutivo, NEL MERITO: 1) Nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'avversa opposizione, e in ogni caso rigettarla con qualsiasi formula. 2) per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del 10/07/2023 a firma Giudice Dott. Angelica Capotosto rilasciato in via telematica in data 10/07/2023, quale DECRETO DI ACCOGLIMENTO N. 633/2023, e comunicato in data 10/07/2023 nella procedura di cui al n. 1643/2023 NRG davanti Tribunale civile di Macerata. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il 15,00% ex art. 15 TPF. In via istruttoria, ci si oppone sin da ora all'ammissione degli avversi mezzi istruttori, salvo, per il caso tuttavia di loro ammissione, prova contraria. Si chiede darsi atto della produzione documentale come analiticamente indicata nel corpo dell'atto costitutivo proprio e nelle successive memorie ex art. 171ter n. 2 cpc, e come agli indici del proprio fascicolo di parte.
* * * * * pagina 1 di 4 Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decre
[...] Macerata in data 10.07.2023 su istanza della con il quale gli veniva ingiunto Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di spese della fase monitoria. A fondamento della opposizione eccepiva: a) che il credito afferiva a prestazioni rese dalla opposta in assenza della autorizzazione all'esercizio dell'attività farmaceutica, in ragione dell'intervenuto annullamento con sentenza passata in giudicato della determina dell n.1160 del 8.9.2020; b) che non vi era prova delle Pt_3 prestazioni eseguite non essendo a tal fine suf il deposito dei riepiloghi contabili. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi esposti nella superiore narrativa, - nel merito, per tutte le motivazioni sopra esplicitate, accertata la insussistenza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo opposto e la mancanza di sostegno probatorio del presunto credito vantato dalla nei confronti della dichiarare inammissibile e revocare e/o Controparte_1 Parte_2 dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.633/2023 Ing., concesso, in data 10.7.2023, dal Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dott.ssa Angelica Capotosto, nell'ambito del procedimento monitorio n.1643/2023, notificato in data 27.7.2023, ovvero, comunque ed in ogni caso, respingere le inammissibili ed infondate pretese economiche avversarie ex adverso azionate in via monitoria in quanto la opponente non è debitrice di alcuna somma, a nessun Pt_1 titolo, nei confronti della Vinte le spese” Controparte_1
Si costituiva la tata l'avversa domanda chiedendone il rigetto, eccependo che l'annullamento della determina del 08.09.2020 non incideva sul diritto di credito risultante dai rapporti riepilogativi debitamente trasmessi alla . Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così gradatamente provvedere: - Previa concessione della esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo odiernamente opposto di cui sin da ora se ne chiede l'adozione in sede della prevista udienza di comparizione delle parti e di trattazione come in intestazione al presente atto costitutivo, NEL MERITO: 1) Nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'avversa opposizione, e in ogni caso rigettarla con qualsiasi formula. 2) per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del 10/07/2023 a firma Giudice Dott. Angelica Capotosto rilasciato in via telematica in data 10/07/2023, quale DECRETO DI ACCOGLIMENTO N. 633/2023, e comunicato in data 10/07/2023 nella procedura di cui al n. 1643/2023 NRG davanti Tribunale civile di Macerata. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il 15,00% ex art. 15 TPF. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti veniva rimessa in decisione ex art 189 c.p.c. all'udienza del 26.11.2025. Diritto L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti pagina 2 di 4 irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, l'opposta ha agito in giudizio in via monitoria onde conseguire il pagamento delle fatture n.1/PA del 10.2.2023, n.2/PA del 10.3.2023, n.3/PA dell'11.4.2023, n.4/PA del 10.5.2023 e n.5/PA del 10.6. a titolo di corrispettivo dovuto per specialità medicinali erogate agli assistiti del nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 2023. CP_
Come è , l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533). La espletata istruttoria ha consentito di accertare: che la è stata istituita a seguito Controparte_1 del bando di concorso straordinario, per soli titoli, approvat ta della Regione Marche n. 1794 del 28.12.2012, per la assegnazione di n.62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
che con determina n.1160 del 8.9.2020 l' ha autorizzato Controparte_7 l'apertura e l'esercizio della sede farmaceutica 3 del Comune di MO, ubicata nella zona Trodica Est di MO, via Dante Alighieri 152 a far data dal 12.09.2020 (v. doc. 3 fascicolo opponente); che sentenza n.270/2021 del 30.3.2021 il TAR Marche ha annullato la Determina della n.1160/AV3 Pt_3 dell'8.9.2020 (v. doc. 4 fascicolo opponente); che, con determina n.538/AV3 del 9.4. a opposta ha preso atto della sentenza di cui trattasi e dell'intervenuto annullamento della autorizzazione, comunicando la determina, tra gli altri, alla stessa e al (v. doc. 5 e 6 fascicolo Controparte_1 Controparte_8 opponente); che con decreto presidenziale n.2972/21 del 3.6.2021 e, poi, con ordinanza n.3664/2021 del 2.7.2021, il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata su ricorso della opposta (v. doc. 7 e 8 fascicolo opponente); che con sentenza n.8095/2021 del 6.12.2021, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e, per l'effetto, ha confermato la sentenza del TAR Marche n.270/2021 (v. doc. 9 fascicolo opponente;
che con determina n.600/AV3 del 26.4.2022 la Area n.3 ha CP_7 CP_7 preso atto della sentenza e, quindi, della conferma dell'intervenuto ella a azione, dando comunicazione della determina, alla stessa al e Controparte_1 Controparte_8 all' (v. doc. 10 e 1 ; ch so Controparte_9 giudizio di revocazione della prefata sentenza n.8095/2021 ma, con decreto presidenziale del 19.3.2022 e pagina 3 di 4 successiva ordinanza n.1773/2022 del 15.4.2022, è stata respinta la richiesta di misure cautelari (v. doc. 12 e 13 fascicolo opponente); che, con sentenza n.7400/2022 del 23.8.2022, il Consiglio di Stato ha dichiarato la inammissibilità del ricorso (v. doc. 14 fascicolo opponente); che la opposta ha impugnato la sentenza dinanzi alla suprema Corte di Cassazione;
che con ordinanza n 31025 in data 07.11.2023 la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso (v. doc. 26 fascicolo opponente); che in data 01.12.2022 la opponente ha effettuato una ispezione alla (ex art.111 e 127 Controparte_1
T.U.L.S e art.10 L.R.16.2.2015 n.4), ha sollecitato l'intervento dei l tutto al
[...]
e al Dirigente del Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici dell'Agenzia CP_8 itaria Regione Marche (v. doc 16, 17, 18, 19 e 20 fascicolo opponente); che la opponente ha compulsato il MO per ordinare la chiusura della farmacia ed ha contestato le diffide di CP_8 pagamento in tempore dalla opposta in data 2.1.2023 e 22.2.2023 (v. doc. 21 e 22 fascicolo opponente) Tanto esposto, come è noto, il rapporto che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale e la CP_6 farmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica non ha natura di transazione commerciale perché trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (art. 8, comma 2, d. Igs. n. 502 del 1992) Ne consegue che il diritto al corrispettivo sorge in presenza dei presupposti costitutivi, che sono rappresentati, oltre che dall'assegnazione del posto e dalla convenzione, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività farmaceutica, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge. Nella specie, le fatture azionate in via monitoria afferiscono al corrispettivo dovuto per specialità CP_ medicinali erogate agli assistiti del nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 2023 e, quindi ad un arco temporale in cui difettava l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, essendo stata la determina del 2020 annullata con sentenza passata in giudicato nel 2022. Non potendosi ritenere integrata la fattispecie costitutiva dell'obbligazione a carico della opposta va, pertanto, accolta la opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, in € 406,50 per spese (contributo unificato e iscrizione a ruolo), oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 26 novembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2111/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
, in persona del Direttore Parte_1
Generale, legale rappresentante (p.i. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FORTE LUCA OPPONENTE contro
in persona dei legali rappresentanti, , Controparte_1 Controparte_2
, nata a [...] [...] e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI LORETO ROBERTO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto citazione in opposizione ed in corso di causa, - nel merito, per tutte le motivazioni sopra esplicitate, accertata la insussistenza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo opposto e la mancanza di sostegno probatorio del presunto credito vantato dalla nei confronti della dichiarare inammissibile e revocare e/o Controparte_1 Parte_2 dichiarare nullo e di ingiuntivo n.633 , in data 10.7.2023, dal Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dott.ssa Angelica Capotosto, nell'ambito del procedimento monitorion.1643/2023, notificato in data 27.7.2023, ovvero, comunque ed in ogni caso, respingere le inammissibili ed infondate pretese economiche avversarie ex adverso azionate in via monitoria in quanto la opponente non è debitrice di alcuna somma, a nessun Pt_1 titolo, nei confronti della Vinte le spese Controparte_1 per parte opposta: Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così gradatamente provvedere: - Previa concessione della esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo odiernamente opposto di cui sin da ora se ne chiede l'adozione in sede della prevista udienza di comparizione delle parti e di trattazione come in intestazione al presente atto costitutivo, NEL MERITO: 1) Nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'avversa opposizione, e in ogni caso rigettarla con qualsiasi formula. 2) per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del 10/07/2023 a firma Giudice Dott. Angelica Capotosto rilasciato in via telematica in data 10/07/2023, quale DECRETO DI ACCOGLIMENTO N. 633/2023, e comunicato in data 10/07/2023 nella procedura di cui al n. 1643/2023 NRG davanti Tribunale civile di Macerata. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il 15,00% ex art. 15 TPF. In via istruttoria, ci si oppone sin da ora all'ammissione degli avversi mezzi istruttori, salvo, per il caso tuttavia di loro ammissione, prova contraria. Si chiede darsi atto della produzione documentale come analiticamente indicata nel corpo dell'atto costitutivo proprio e nelle successive memorie ex art. 171ter n. 2 cpc, e come agli indici del proprio fascicolo di parte.
* * * * * pagina 1 di 4 Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decre
[...] Macerata in data 10.07.2023 su istanza della con il quale gli veniva ingiunto Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di spese della fase monitoria. A fondamento della opposizione eccepiva: a) che il credito afferiva a prestazioni rese dalla opposta in assenza della autorizzazione all'esercizio dell'attività farmaceutica, in ragione dell'intervenuto annullamento con sentenza passata in giudicato della determina dell n.1160 del 8.9.2020; b) che non vi era prova delle Pt_3 prestazioni eseguite non essendo a tal fine suf il deposito dei riepiloghi contabili. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi esposti nella superiore narrativa, - nel merito, per tutte le motivazioni sopra esplicitate, accertata la insussistenza del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo opposto e la mancanza di sostegno probatorio del presunto credito vantato dalla nei confronti della dichiarare inammissibile e revocare e/o Controparte_1 Parte_2 dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.633/2023 Ing., concesso, in data 10.7.2023, dal Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dott.ssa Angelica Capotosto, nell'ambito del procedimento monitorio n.1643/2023, notificato in data 27.7.2023, ovvero, comunque ed in ogni caso, respingere le inammissibili ed infondate pretese economiche avversarie ex adverso azionate in via monitoria in quanto la opponente non è debitrice di alcuna somma, a nessun Pt_1 titolo, nei confronti della Vinte le spese” Controparte_1
Si costituiva la tata l'avversa domanda chiedendone il rigetto, eccependo che l'annullamento della determina del 08.09.2020 non incideva sul diritto di credito risultante dai rapporti riepilogativi debitamente trasmessi alla . Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così gradatamente provvedere: - Previa concessione della esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo odiernamente opposto di cui sin da ora se ne chiede l'adozione in sede della prevista udienza di comparizione delle parti e di trattazione come in intestazione al presente atto costitutivo, NEL MERITO: 1) Nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'avversa opposizione, e in ogni caso rigettarla con qualsiasi formula. 2) per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del 10/07/2023 a firma Giudice Dott. Angelica Capotosto rilasciato in via telematica in data 10/07/2023, quale DECRETO DI ACCOGLIMENTO N. 633/2023, e comunicato in data 10/07/2023 nella procedura di cui al n. 1643/2023 NRG davanti Tribunale civile di Macerata. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il 15,00% ex art. 15 TPF. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti veniva rimessa in decisione ex art 189 c.p.c. all'udienza del 26.11.2025. Diritto L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti pagina 2 di 4 irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, l'opposta ha agito in giudizio in via monitoria onde conseguire il pagamento delle fatture n.1/PA del 10.2.2023, n.2/PA del 10.3.2023, n.3/PA dell'11.4.2023, n.4/PA del 10.5.2023 e n.5/PA del 10.6. a titolo di corrispettivo dovuto per specialità medicinali erogate agli assistiti del nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 2023. CP_
Come è , l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533). La espletata istruttoria ha consentito di accertare: che la è stata istituita a seguito Controparte_1 del bando di concorso straordinario, per soli titoli, approvat ta della Regione Marche n. 1794 del 28.12.2012, per la assegnazione di n.62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
che con determina n.1160 del 8.9.2020 l' ha autorizzato Controparte_7 l'apertura e l'esercizio della sede farmaceutica 3 del Comune di MO, ubicata nella zona Trodica Est di MO, via Dante Alighieri 152 a far data dal 12.09.2020 (v. doc. 3 fascicolo opponente); che sentenza n.270/2021 del 30.3.2021 il TAR Marche ha annullato la Determina della n.1160/AV3 Pt_3 dell'8.9.2020 (v. doc. 4 fascicolo opponente); che, con determina n.538/AV3 del 9.4. a opposta ha preso atto della sentenza di cui trattasi e dell'intervenuto annullamento della autorizzazione, comunicando la determina, tra gli altri, alla stessa e al (v. doc. 5 e 6 fascicolo Controparte_1 Controparte_8 opponente); che con decreto presidenziale n.2972/21 del 3.6.2021 e, poi, con ordinanza n.3664/2021 del 2.7.2021, il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata su ricorso della opposta (v. doc. 7 e 8 fascicolo opponente); che con sentenza n.8095/2021 del 6.12.2021, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e, per l'effetto, ha confermato la sentenza del TAR Marche n.270/2021 (v. doc. 9 fascicolo opponente;
che con determina n.600/AV3 del 26.4.2022 la Area n.3 ha CP_7 CP_7 preso atto della sentenza e, quindi, della conferma dell'intervenuto ella a azione, dando comunicazione della determina, alla stessa al e Controparte_1 Controparte_8 all' (v. doc. 10 e 1 ; ch so Controparte_9 giudizio di revocazione della prefata sentenza n.8095/2021 ma, con decreto presidenziale del 19.3.2022 e pagina 3 di 4 successiva ordinanza n.1773/2022 del 15.4.2022, è stata respinta la richiesta di misure cautelari (v. doc. 12 e 13 fascicolo opponente); che, con sentenza n.7400/2022 del 23.8.2022, il Consiglio di Stato ha dichiarato la inammissibilità del ricorso (v. doc. 14 fascicolo opponente); che la opposta ha impugnato la sentenza dinanzi alla suprema Corte di Cassazione;
che con ordinanza n 31025 in data 07.11.2023 la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso (v. doc. 26 fascicolo opponente); che in data 01.12.2022 la opponente ha effettuato una ispezione alla (ex art.111 e 127 Controparte_1
T.U.L.S e art.10 L.R.16.2.2015 n.4), ha sollecitato l'intervento dei l tutto al
[...]
e al Dirigente del Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici dell'Agenzia CP_8 itaria Regione Marche (v. doc 16, 17, 18, 19 e 20 fascicolo opponente); che la opponente ha compulsato il MO per ordinare la chiusura della farmacia ed ha contestato le diffide di CP_8 pagamento in tempore dalla opposta in data 2.1.2023 e 22.2.2023 (v. doc. 21 e 22 fascicolo opponente) Tanto esposto, come è noto, il rapporto che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale e la CP_6 farmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica non ha natura di transazione commerciale perché trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (art. 8, comma 2, d. Igs. n. 502 del 1992) Ne consegue che il diritto al corrispettivo sorge in presenza dei presupposti costitutivi, che sono rappresentati, oltre che dall'assegnazione del posto e dalla convenzione, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività farmaceutica, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge. Nella specie, le fatture azionate in via monitoria afferiscono al corrispettivo dovuto per specialità CP_ medicinali erogate agli assistiti del nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 2023 e, quindi ad un arco temporale in cui difettava l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, essendo stata la determina del 2020 annullata con sentenza passata in giudicato nel 2022. Non potendosi ritenere integrata la fattispecie costitutiva dell'obbligazione a carico della opposta va, pertanto, accolta la opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, in € 406,50 per spese (contributo unificato e iscrizione a ruolo), oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 26 novembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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