Ordinanza cautelare 4 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00020/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01152/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2020, proposto da
UL BA, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Antonini e Giulia Turetta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giulia Turetta in Venezia, Piazzale Roma 464, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore e Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
nei confronti
SE De AL, GA UT, LU FR ed UE IG, non costituiti in giudizio;
per ottenere
in via cautelare:
la sospensione, in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati e/o comunque l’adozione di ogni più opportuna misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso, ivi compresa l’immissione – anche provvisoria – della dott.ssa UL BA nella G.P.S. per la seconda fascia della classe di concorso “ A012 ” nella posizione tra il n. 247 ed il n. 251 e nella graduatoria provinciale per le supplenze per la seconda fascia della classe di concorso “ A022 ” nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360, ovvero comunque nelle posizioni corrispondenti al punteggio totale correttamente spettantele, e la conseguente immissione - anche provvisoria - nelle graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche;
nel merito:
I – per annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente e segnatamente:
a) nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso “ A012 ” in posizione n. 462 con il punteggio totale di 33 anziché nella posizione tra il n. 247 ed il n. 251 corrispondente al punteggio totale di 53, ovvero comunque nella posizione corrispondente al punteggio totale correttamente spettantele;
b) nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso “ A022 ” in posizione n. 532 (ovvero in posizione n. 530 nella G.P.S. pubblicata in data 3 settembre 2020) con il punteggio di 33 anziché nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360 corrispondente al punteggio totale di 46, ovvero comunque nella posizione corrispondente al punteggio totale correttamente spettantele,
dei seguenti provvedimenti:
- provvedimento del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso prot. n. 8373 dell’11 settembre 2020 e graduatoria ad esso allegata, pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso in data 12 settembre 2020;
- provvedimento del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso prot. n. 7890 del 3 settembre 2020 e graduatoria ad esso allegata, pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso in data 3 settembre 2020;
- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non noti;
II- accertamento e declaratoria del diritto della dott.ssa UL BA ad essere inserita:
- nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso “ A012 ” nella posizione tra il n. 247 ed il n. 251 corrispondente al punteggio totale di 53 e
- nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) per la seconda fascia della classe di concorso “ A022 ” nella posizione tra il n. 356 ed il n. 360 corrispondente al punteggio totale di 46
ovvero comunque nelle posizioni corrispondenti al punteggio totale correttamente spettantele;
III- annullamento del silenzio - rigetto formatosi sia sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 settembre 2020 e reiterata in data 16 settembre 2020, sia sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 1 ottobre 2020; accertamento del diritto della dott.ssa UL BA a prendere visione ed estrarre copia integrale dei documenti richiesti;
condanna dell’Amministrazione all'esibizione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato
- che la documentazione attestante il possesso dei titoli doveva essere prodotta entro il termine stabilito per la presentazione delle domande;
- che nella domanda telematica non risultano indicati gli ulteriori titoli di cui si chiede la valutazione (titoli di servizio e certificazione linguistica);
- che dai documenti acquisiti non paiono emergere elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione a richiedere alla ricorrente chiarimenti o integrazioni in merito alla domanda presentata;
- che non risultano forniti elementi di prova in ordine all’asserito malfunzionamento del sistema di invio delle domande;
Ritenuto che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto per la peculiarità della fattispecie di compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO