CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2023, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4003/2022 proposto da: OS US, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Genovese Francesco;
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 6972 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 08/03/2023 Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -2- TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via RO AN 2 presso lo studio dell'avvocato Pescatore IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Cardillo Ignazio;
- controricorrente – avverso l'ordinanza n. 21398/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per revocazione. FATTI DI CAUSA IU OS propose ricorso, basato su due motivi e illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 770/18, pubblicata il 13 settembre 2018, della Corte di appello di Messina, che, in accoglimento parziale, solo in punto di spese sostenute per la c.t.u. espletata in primo grado, del gravame proposto dal medesimo contro la sentenza n. 419/15 del Tribunale di Messina, aveva nel resto confermato la decisione di primo grado - con cui era stata dichiarata la responsabilità della convenuta Telecom Italia S.p.a. per aver la medesima disposto la sospensione, per dodici giorni dell’erogazione del servizio telefonico pur in presenza del reclamo dell’utente, circostanza, questa, ostativa, in base al contratto, alla sospensione della prestazione, e riconosciuto la somma di euro 800,00, a titolo di risarcimento del danno “da temporaneo danno psichico” ma non l’indennizzo contrattualmente previsto (pari al 50% Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -3- del canone mensile, moltiplicato per i giorni di sospensione e, nella specie, pari ad euro 582,12) – ed aveva compensato le spese di lite. La Telecom Italia S.p.a. resistette con controricorso. Questa Corte, con ordinanza n. 21398/2021, depositata il 26 luglio 20219, rigettò il ricorso e condannò il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Avverso tale ordinanza IU OS ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. basato su un unico motivo e illustrato da memoria. Telecom Italia S.p.a. ha resistito con “memoria di costituzione”. Fissato per l’udienza pubblica del 21 dicembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo proposto, denunciando «errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4 c.p.c.», il ricorrente sostiene che, con l’ordinanza impugnata, sarebbe stata omessa la disamina dell’eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di idonea procura alle liti e, conseguentemente, per difetto di legitimatio ad processum della controricorrente, e sarebbero state del tutto omesse la lettura e la disamina dell’intero contenuto della memoria depositata a mezzo pec il 20 novembre 2020, il che sarebbe Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -4- provato dal fatto che di tale memoria non vi sarebbe cenno nell’ordinanza impugnata. Ad avviso del OS, questa Corte sarebbe incorsa in una svista che avrebbe «determinato la falsa percezione della realtà processuale inducendola ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo (la regolarità della procura alle liti e conseguente legittimazione processuale) che invece dagli atti processuali (la memoria ex art. 380 e l’allegato estratto di visura camerale) risultava essere inesistente». Secondo il ricorrente tale vizio sarebbe analogo a quello di omessa pronuncia da parte di questa Corte su un motivo di ricorso per cui «l’unico mezzo di impugnazione esperibile sarebbe la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa». Infine, a parere del OS, l’omessa disamina delle eccezioni e deduzioni del ricorrente formulate nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. avrebbe determinato un ulteriore vizio percettivo della Corte suscettibile di revocazione;
a tale riguardo sostiene il ricorrente che la memoria in parola, oltre ad avere funzione illustrativa e di chiarimento delle ragioni giustificatrici dei due motivi del ricorso per cassazione, aveva una specifica e necessaria rilevanza difensiva e cioè, nella specie, quella di evidenziare e contrapporsi alle deduzioni contenute nella proposta di definizione del giudizio del Consigliere relatore che sarebbero state elaborate su un erroneo presupposto fattuale;
sul punto evidenzia il OS che, nel caso all’esame, diversamente da quanto ritenuto e in sostanza affermato dal relatore, in base ad una svista di quest’ultimo, fatta propria dal Collegio, anche alla luce del richiamo Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -5- dai medesimi operato a Cass. 22/06/2016, n. 12956, nella clausola contrattuale di cui all’art.27 delle condizioni generali di contratto non era prevista alcuna «risarcibilità di danno ulteriore» conseguente all’erroneo e indebito distacco. Dalla memoria sarebbero emersi elementi di fatto in contrasto anche logico con l’ordinanza, essendo stato nella stessa evidenziato che la funzione e la natura dell’indennizzo di cui al citato art. 27 sarebbe diversa dalla funzione e dalla natura di risarcimento del danno. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile l'azione esperita per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto (Cass., ord., n. 8939 del 31/03/2021). Di recente questa stessa Corte, con sentenza n. 17379 del 30/05/2022, ribadendo un orientamento già espresso nel 2016, ha invece così statuito: «Questa Corte ha peraltro affermato che l'omesso esame di una memoria depositata ex art. 378, 380 bis o 380-bis.
1. c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -6- che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria (Cass. Sez. 6 - 2, 07/11/2016, n. 22561)». Pur condividendo questo Collegio il principio da ultimo richiamato, nella specie non sussiste il presupposto richiesto della decisività dello scritto difensivo di cui si discute ai fini di una statuizione diversa, non avendo la denunciata mancata considerazione della memoria in parola determinato una diversa valutazione della situazione processuale. Ed invero, anche ove si voglia intendere la memoria nella specie come meramente sollecitatoria dei poteri ufficiosi, va evidenziato che la circostanza che della memoria non si faccia cenno nell’ordinanza non è di per sé sola indicativa dell’omesso esame della stessa e, anzi, deve ritenersi, dal tenore del ricordato provvedimento, che quel Collegio ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità della procura della parte controricorrente, conformandosi peraltro, evidentemente – e tanto lo si rileva per mera completezza - alla giurisprudenza di legittimità sul punto. Si rileva che, nella specie, il ricorrente aveva incentrato tale eccezione sulla circostanza che la procura speciale alla lite era stata rilasciata dal dott. Agatino di Bartolomeo, asserito procuratore speciale di Telecom Italia S.p.a. in virtù di procura per atto del notaio Marchetti di Milano del 27/06/2016, rep. n. 13183, evidenziando che neppure era stato indicato nella procura speciale alla lite il nome del l.r. della società appena citata e che effettivamente la controricorrente aveva prodotto la procura notarile in parola da cui emergeva che il conferente era l’ing. IU Recchi all’epoca presidente esecutivo e legale rappresentante della predetta società Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -7- ma solo per il periodo 16/04/2014 – 12/06/2017, essendo cessato in tale data dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, sicché – fu questa la prospettazione -la procura speciale notarile sarebbe diventata priva di effetti con la cessazione della carica del conferente e non avrebbe potuto essere utilizzata a distanza di anni per conferire al legale incaricato la procura speciale, non potendosi non rilevare il carattere intuitu personae dell’incarico di procuratore speciale conferito dal Presidente della Telecom con la predetta procura. Tale prospettazione era del tutto priva di pregio. Ben deve ritenersi, infatti, che qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile, la procura rilasciata al procuratore speciale, se proveniente da un ente e, per esso, all’epoca da un organo abilitato a conferirla resta imputabile all’ente medesimo, anche in futuro, e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l’organo che l’ha rilasciata, trattandosi di atto del rappresentato e non del rappresentante (arg. ex Cass. 13/12/2019, N. 32880). Il rilievo di questo principio di diritto evidenzia che l’eccezione svolta nella memoria era, dunque, priva di fondamento e dunque di decisività, nel senso che non avrebbe potuto incidere sull’esito della decisione. Tanto elide in radice qualsiasi possibilità di configurare la circostanza che la Corte abbia potuto decidere – ipoteticamente - senza percepire l’eccezione svolta nella memoria e, dunque, implicitamente, negandone l’esistenza, come un errore di fatto in qualche modo incidente sulla decisione. Con la conseguenza che Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -8- l’errore di fatto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c. non sarebbe configurabile. 1.3. Inoltre, con le ulteriori censure indicate nell’ultima parte dell’unico motivo nel ricorso, la parte ricorrente – peraltro con argomentazioni non di chiara intellegibilità e con difetto di specificità, non essendo stato precisato in quali testuali termini la questione fosse stata dedotta nella memoria in parola - tende, inammissibilmente, ad una rivalutazione del merito (interpretazione della clausola n. 27 del contratto operata dalla Corte di merito), non consentita in questa sede. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, riguardo alle quali nient’altro esige l’argomentare della memoria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -9- in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 6972 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 08/03/2023 Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -2- TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via RO AN 2 presso lo studio dell'avvocato Pescatore IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Cardillo Ignazio;
- controricorrente – avverso l'ordinanza n. 21398/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per revocazione. FATTI DI CAUSA IU OS propose ricorso, basato su due motivi e illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 770/18, pubblicata il 13 settembre 2018, della Corte di appello di Messina, che, in accoglimento parziale, solo in punto di spese sostenute per la c.t.u. espletata in primo grado, del gravame proposto dal medesimo contro la sentenza n. 419/15 del Tribunale di Messina, aveva nel resto confermato la decisione di primo grado - con cui era stata dichiarata la responsabilità della convenuta Telecom Italia S.p.a. per aver la medesima disposto la sospensione, per dodici giorni dell’erogazione del servizio telefonico pur in presenza del reclamo dell’utente, circostanza, questa, ostativa, in base al contratto, alla sospensione della prestazione, e riconosciuto la somma di euro 800,00, a titolo di risarcimento del danno “da temporaneo danno psichico” ma non l’indennizzo contrattualmente previsto (pari al 50% Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -3- del canone mensile, moltiplicato per i giorni di sospensione e, nella specie, pari ad euro 582,12) – ed aveva compensato le spese di lite. La Telecom Italia S.p.a. resistette con controricorso. Questa Corte, con ordinanza n. 21398/2021, depositata il 26 luglio 20219, rigettò il ricorso e condannò il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Avverso tale ordinanza IU OS ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. basato su un unico motivo e illustrato da memoria. Telecom Italia S.p.a. ha resistito con “memoria di costituzione”. Fissato per l’udienza pubblica del 21 dicembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo proposto, denunciando «errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4 c.p.c.», il ricorrente sostiene che, con l’ordinanza impugnata, sarebbe stata omessa la disamina dell’eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di idonea procura alle liti e, conseguentemente, per difetto di legitimatio ad processum della controricorrente, e sarebbero state del tutto omesse la lettura e la disamina dell’intero contenuto della memoria depositata a mezzo pec il 20 novembre 2020, il che sarebbe Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -4- provato dal fatto che di tale memoria non vi sarebbe cenno nell’ordinanza impugnata. Ad avviso del OS, questa Corte sarebbe incorsa in una svista che avrebbe «determinato la falsa percezione della realtà processuale inducendola ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo (la regolarità della procura alle liti e conseguente legittimazione processuale) che invece dagli atti processuali (la memoria ex art. 380 e l’allegato estratto di visura camerale) risultava essere inesistente». Secondo il ricorrente tale vizio sarebbe analogo a quello di omessa pronuncia da parte di questa Corte su un motivo di ricorso per cui «l’unico mezzo di impugnazione esperibile sarebbe la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa». Infine, a parere del OS, l’omessa disamina delle eccezioni e deduzioni del ricorrente formulate nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. avrebbe determinato un ulteriore vizio percettivo della Corte suscettibile di revocazione;
a tale riguardo sostiene il ricorrente che la memoria in parola, oltre ad avere funzione illustrativa e di chiarimento delle ragioni giustificatrici dei due motivi del ricorso per cassazione, aveva una specifica e necessaria rilevanza difensiva e cioè, nella specie, quella di evidenziare e contrapporsi alle deduzioni contenute nella proposta di definizione del giudizio del Consigliere relatore che sarebbero state elaborate su un erroneo presupposto fattuale;
sul punto evidenzia il OS che, nel caso all’esame, diversamente da quanto ritenuto e in sostanza affermato dal relatore, in base ad una svista di quest’ultimo, fatta propria dal Collegio, anche alla luce del richiamo Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -5- dai medesimi operato a Cass. 22/06/2016, n. 12956, nella clausola contrattuale di cui all’art.27 delle condizioni generali di contratto non era prevista alcuna «risarcibilità di danno ulteriore» conseguente all’erroneo e indebito distacco. Dalla memoria sarebbero emersi elementi di fatto in contrasto anche logico con l’ordinanza, essendo stato nella stessa evidenziato che la funzione e la natura dell’indennizzo di cui al citato art. 27 sarebbe diversa dalla funzione e dalla natura di risarcimento del danno. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile l'azione esperita per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto (Cass., ord., n. 8939 del 31/03/2021). Di recente questa stessa Corte, con sentenza n. 17379 del 30/05/2022, ribadendo un orientamento già espresso nel 2016, ha invece così statuito: «Questa Corte ha peraltro affermato che l'omesso esame di una memoria depositata ex art. 378, 380 bis o 380-bis.
1. c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -6- che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria (Cass. Sez. 6 - 2, 07/11/2016, n. 22561)». Pur condividendo questo Collegio il principio da ultimo richiamato, nella specie non sussiste il presupposto richiesto della decisività dello scritto difensivo di cui si discute ai fini di una statuizione diversa, non avendo la denunciata mancata considerazione della memoria in parola determinato una diversa valutazione della situazione processuale. Ed invero, anche ove si voglia intendere la memoria nella specie come meramente sollecitatoria dei poteri ufficiosi, va evidenziato che la circostanza che della memoria non si faccia cenno nell’ordinanza non è di per sé sola indicativa dell’omesso esame della stessa e, anzi, deve ritenersi, dal tenore del ricordato provvedimento, che quel Collegio ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità della procura della parte controricorrente, conformandosi peraltro, evidentemente – e tanto lo si rileva per mera completezza - alla giurisprudenza di legittimità sul punto. Si rileva che, nella specie, il ricorrente aveva incentrato tale eccezione sulla circostanza che la procura speciale alla lite era stata rilasciata dal dott. Agatino di Bartolomeo, asserito procuratore speciale di Telecom Italia S.p.a. in virtù di procura per atto del notaio Marchetti di Milano del 27/06/2016, rep. n. 13183, evidenziando che neppure era stato indicato nella procura speciale alla lite il nome del l.r. della società appena citata e che effettivamente la controricorrente aveva prodotto la procura notarile in parola da cui emergeva che il conferente era l’ing. IU Recchi all’epoca presidente esecutivo e legale rappresentante della predetta società Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -7- ma solo per il periodo 16/04/2014 – 12/06/2017, essendo cessato in tale data dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, sicché – fu questa la prospettazione -la procura speciale notarile sarebbe diventata priva di effetti con la cessazione della carica del conferente e non avrebbe potuto essere utilizzata a distanza di anni per conferire al legale incaricato la procura speciale, non potendosi non rilevare il carattere intuitu personae dell’incarico di procuratore speciale conferito dal Presidente della Telecom con la predetta procura. Tale prospettazione era del tutto priva di pregio. Ben deve ritenersi, infatti, che qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile, la procura rilasciata al procuratore speciale, se proveniente da un ente e, per esso, all’epoca da un organo abilitato a conferirla resta imputabile all’ente medesimo, anche in futuro, e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l’organo che l’ha rilasciata, trattandosi di atto del rappresentato e non del rappresentante (arg. ex Cass. 13/12/2019, N. 32880). Il rilievo di questo principio di diritto evidenzia che l’eccezione svolta nella memoria era, dunque, priva di fondamento e dunque di decisività, nel senso che non avrebbe potuto incidere sull’esito della decisione. Tanto elide in radice qualsiasi possibilità di configurare la circostanza che la Corte abbia potuto decidere – ipoteticamente - senza percepire l’eccezione svolta nella memoria e, dunque, implicitamente, negandone l’esistenza, come un errore di fatto in qualche modo incidente sulla decisione. Con la conseguenza che Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -8- l’errore di fatto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c. non sarebbe configurabile. 1.3. Inoltre, con le ulteriori censure indicate nell’ultima parte dell’unico motivo nel ricorso, la parte ricorrente – peraltro con argomentazioni non di chiara intellegibilità e con difetto di specificità, non essendo stato precisato in quali testuali termini la questione fosse stata dedotta nella memoria in parola - tende, inammissibilmente, ad una rivalutazione del merito (interpretazione della clausola n. 27 del contratto operata dalla Corte di merito), non consentita in questa sede. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, riguardo alle quali nient’altro esige l’argomentare della memoria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati Ric. 2022 n. 4003 sez. S3 - ud. 21-12-2022 -9- in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza