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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott. Azzurra Fodra Giudice
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 95/2025 R.G., vertente tra
nato in [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Livorno alla Via Costanza 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Cioni del foro di Li-
vorno, con studio in Livorno in Via Indipendenza 41
ricorrente e
nata a [...] il [...], attualmente irreperibile, ma con ultima re- Controparte_1
sidenza nota in Livorno, via Lunardi n. 10, C.F. , C.F._2
convenuto contumace e
MINISTERO presso il Tribunale di Livorno CP_2
1 intervenuto
in punto: scioglimento del matrimonio causa decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 23.4.2025:
“Come in ricorso”;
dal Pubblico Ministero (20.1.2025):
“Visto, il PM Alessandra Fera esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentata in atti la separazione personale omologata con sentenza del Tribunale
di Livorno del 18.06.2024 n. 958/2024 Reg. Sent., pubblicata il 19.06.2024 (R.G. 958/2024
V.G.).
Il ricorso è fondato.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i co-
niugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione (parte convenuta è rimasta peraltro con-
tumace).
È da ritenere, quindi, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo il ricorrente evidenziato di volere una propria esistenza au-
tonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione nonché del contegno della convenuta, la quale nemmeno si è costituita in giudizio.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori, nulla vi è da disporre, venendo richiesto so-
lamente lo scioglimento del vincolo coniugale. Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Nulla deve essere disposto sulle spese trattandosi di giurisdizione necessaria e visto che la mancata opposizione della convenuta non causava costi aggiuntivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto a Livorno con rito civile, in data 03.03.2020, atto registrato al n. 37, Parte 1, dell'anno 2020, tra nato in [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
ordinando
al competente Ufficiale dello Stato Civile di Livorno l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti consequenziali, alle seguenti condizioni:
1) il ricorrente è economicamente autosufficiente e non ha nulla da dare e/o da Pt_1
pretendere dalla Sig.ra ad alcun titolo, così come la predetta nei confron- CP_1
ti del ricorrente.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Livorno, 28.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino Dott. Gianmarco Marinai
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott. Azzurra Fodra Giudice
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 95/2025 R.G., vertente tra
nato in [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Livorno alla Via Costanza 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Cioni del foro di Li-
vorno, con studio in Livorno in Via Indipendenza 41
ricorrente e
nata a [...] il [...], attualmente irreperibile, ma con ultima re- Controparte_1
sidenza nota in Livorno, via Lunardi n. 10, C.F. , C.F._2
convenuto contumace e
MINISTERO presso il Tribunale di Livorno CP_2
1 intervenuto
in punto: scioglimento del matrimonio causa decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 23.4.2025:
“Come in ricorso”;
dal Pubblico Ministero (20.1.2025):
“Visto, il PM Alessandra Fera esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentata in atti la separazione personale omologata con sentenza del Tribunale
di Livorno del 18.06.2024 n. 958/2024 Reg. Sent., pubblicata il 19.06.2024 (R.G. 958/2024
V.G.).
Il ricorso è fondato.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i co-
niugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione (parte convenuta è rimasta peraltro con-
tumace).
È da ritenere, quindi, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo il ricorrente evidenziato di volere una propria esistenza au-
tonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione nonché del contegno della convenuta, la quale nemmeno si è costituita in giudizio.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori, nulla vi è da disporre, venendo richiesto so-
lamente lo scioglimento del vincolo coniugale. Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Nulla deve essere disposto sulle spese trattandosi di giurisdizione necessaria e visto che la mancata opposizione della convenuta non causava costi aggiuntivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto a Livorno con rito civile, in data 03.03.2020, atto registrato al n. 37, Parte 1, dell'anno 2020, tra nato in [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
ordinando
al competente Ufficiale dello Stato Civile di Livorno l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti consequenziali, alle seguenti condizioni:
1) il ricorrente è economicamente autosufficiente e non ha nulla da dare e/o da Pt_1
pretendere dalla Sig.ra ad alcun titolo, così come la predetta nei confron- CP_1
ti del ricorrente.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Livorno, 28.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino Dott. Gianmarco Marinai
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