Art. 9.
Programma straordinario ((di interventi)) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico ((e disposizioni per il sostegno)) o del lavoro in agricoltura
1. ((Nel capo I-quater del decreto-legge)) 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , ((all'articolo 20-decies sono premessi)) i seguenti:
«Art. 20-novies.1 (Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie ((di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire)) in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario ((straordinario)) si avvale delle autorita' di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo e' comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all' articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 .
2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del ((citato)) decreto-legge n. 91 del 2014 , formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-bis di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonche' tenuto conto di una valutazione di priorita' e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((su proposta)) del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 ((del presente articolo)) e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006 .
4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potra' provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all' articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, e' destinata, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge ((n. 207 del 2024)) , all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalita' di monitoraggio e di esecuzione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 10, nonche' le modalita' per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.
5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del ((citato)) decreto-legge n. 91 del 2014 . Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilita' speciali intestate ai commissari di ((Governo)) territorialmente competenti.
6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del ((citato)) decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalita' di cui al comma 3 ((del presente articolo)) e all'articolo 20-octies, comma 10, anche interventi gia' finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purche' coerenti con le finalita' del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.
Art. 20-novies.2 (Misure per il consolidamento della capacita' operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario ((di interventi)) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Allo scopo di garantire la continuita' della capacita' operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario ((di interventi)) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-novies.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all' articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , costituite da personale gia' in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:
a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all' articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ;
b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;
c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 .
((1-bis. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle universita' e dei centri di ricerca del territorio)) .
2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato gia' in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall' articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dall' articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , e' prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili ((pro capite)) ;
b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del ((2001 e alla)) contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennita' mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-novies.1, comma 1. Alla disciplina delle modalita' di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i ((decreti)) di cui all'articolo 20-novies.1, comma 3.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».
2. All' articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all' articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 , e all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della ((raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)) , operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 . A tal fine, ((l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),)) in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati ((...)) un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;
b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel ((2025 nello stato)) di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 .
Programma straordinario ((di interventi)) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico ((e disposizioni per il sostegno)) o del lavoro in agricoltura
1. ((Nel capo I-quater del decreto-legge)) 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , ((all'articolo 20-decies sono premessi)) i seguenti:
«Art. 20-novies.1 (Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie ((di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire)) in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario ((straordinario)) si avvale delle autorita' di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo e' comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all' articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 .
2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del ((citato)) decreto-legge n. 91 del 2014 , formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-bis di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonche' tenuto conto di una valutazione di priorita' e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((su proposta)) del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 ((del presente articolo)) e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006 .
4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potra' provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all' articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, e' destinata, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge ((n. 207 del 2024)) , all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalita' di monitoraggio e di esecuzione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 10, nonche' le modalita' per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.
5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del ((citato)) decreto-legge n. 91 del 2014 . Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilita' speciali intestate ai commissari di ((Governo)) territorialmente competenti.
6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del ((citato)) decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalita' di cui al comma 3 ((del presente articolo)) e all'articolo 20-octies, comma 10, anche interventi gia' finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purche' coerenti con le finalita' del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.
Art. 20-novies.2 (Misure per il consolidamento della capacita' operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario ((di interventi)) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Allo scopo di garantire la continuita' della capacita' operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario ((di interventi)) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-novies.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all' articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , costituite da personale gia' in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:
a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all' articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ;
b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;
c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 .
((1-bis. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle universita' e dei centri di ricerca del territorio)) .
2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato gia' in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall' articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dall' articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , e' prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili ((pro capite)) ;
b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del ((2001 e alla)) contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennita' mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-novies.1, comma 1. Alla disciplina delle modalita' di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i ((decreti)) di cui all'articolo 20-novies.1, comma 3.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».
2. All' articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all' articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 , e all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della ((raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)) , operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 . A tal fine, ((l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),)) in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati ((...)) un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;
b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel ((2025 nello stato)) di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 .