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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14867 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43572 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 2.5.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Domenico
Porraro che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore - opponente -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Clarizia e Cecilia Zoppè che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 6 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5635/22 emesso dal Tribunale Roma in data 4.4.2022, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 24.916.877,00, oltre interessi e spese, Controparte_1
importo poi corretto in euro 249.168,77, in relazione a fatture per mancato pagamenti canoni per convenzione in uso dell'11.3.2003 per attività di ristorazione commerciale tipica all'interno dell'Auditorium di Roma, locali di Via P. De
Coubertin n. 30.
Parte opponente eccepiva che le fatture non avevano valenza probatoria;
di essere stata eterogestita dalla la quale abusava del vincolo di dipendenza CP_1
economica del concessionario;
che il canone era sproporzionato;
che trovava applicazione l'art. 9 della legge n. 192/1998 in tema di subfornitura;
che sussisteva la nullità di singoli patti negoziali;
che la convenzione non era rinnovata;
di aver diritto al risarcimento del danno;
di aver maturato il credito per la perdita di avviamento ex art. 34 legge n. 392/78 e di aver diritto alla compensazione con in propri crediti.
Parte opposta, costituendosi, evidenziava l'infondatezza dell'opposizione; che parte attrice non versava i canoni e gli importi per il consumo del gas e non sostituiva l'atto di fideiussione;
che già con atto di transazione dell'1.6.2018 si Parte_1
riconosceva debitrice dei canoni fino a febbraio 2018 per complessivi euro
159.213,15; che i canoni erano ridotti del 50%; che non era applicabile l'art. 9 della legge n. 192/1998 e l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 2.5.2025 parte opponente precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria della nullità dei patti negoziali della
Convenzione dell'11.3.2003, del diritto al risarcimento del danno, del diritto all'indennità ex art. 34 legge n. 392/78 e del diritto alla compensazione con i propri pagina 2 di 6 crediti, parte opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 96 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
La non contesta il proprio inadempimento nel pagamento dei canoni Parte_1
di cui alla somma portata dal decreto ingiuntivo, ma eccepisce l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 192/1998 in tema di subfornitura e l'abuso da parte dalla del vincolo di dipendenza economica del Controparte_1
concessionario, con conseguente nullità di singoli patti negoziali.
Ne consegue che le fatture, nel caso in esame, sono idonee a fondare la pretesa creditoria.
Infatti, se è vero che le fatture, avendo riguardo alla loro formazione unilaterale, anche se annotate nei libri obbligatori, non possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo un mero indizio (Cass. civ., Sez.
II, 12/01/2016, n. 299; Cass. civ., Sez. III, 28/06/2010, n. 15383; App. Salerno,
11/04/2017; Trib. Milano, Sez. XI, 23/02/2017; Trib. Padova, Sez. II, 17/11/2016;
App. Potenza, 07/06/2016), è anche vero che le stesse possono comunque contribuire a fondare il convincimento del giudice in ordine ai fatti da essa attestati unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità.
Nella fattispecie, proprio a seguito della mancata contestazione del debito sopra evidenziato, le fatture costituiscono valida prova della pretesa creditoria.
Ciò premesso, l'art. 9 della legge n. 192/1998 prevede che “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale pagina 3 di 6 possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”.
La giurisprudenza ha precisato che “il presupposto per l'applicazione della norma è costituito dall'esistenza di una posizione dominante di uno dei contraenti, intesa come possibilità del contraente dominante di determinare nei rapporti commerciali un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, posizione che deve essere accertata non sulla base del mero tenore delle clausole contrattuali, ma in considerazione dell'intera situazione economica e commerciale delle parti al momento della stipulazione del contratto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/06/2025, n. 15023) e che “La sussistenza dell'abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 della L.
n. 192/1998, presuppone, oltre all'esistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, anche la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti.
L'abuso ricorre quando la condotta arbitraria sia contraria a buona fede e volta ad appropriarsi del margine di profitto altrui, esulando da fini di lecita iniziativa commerciale” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/04/2025, n. 10542).
Dunque, in sostanza, tale abuso presuppone, in primo luogo, una situazione di dipendenza economica di una impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, che l'abuso di tale dipendenza determini un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti e, infine, che il contraente soggetto a tale squilibrio sia privo di reali alternative economiche sul mercato.
Nella fattispecie per la Convenzione dell'11.3.2003, nella quale è subentrata la
, parte attrice, in primo luogo, non indica quali siano queste Parte_1
pagina 4 di 6 specifiche clausole ed i relativi articoli che determinano abuso della dipendenza economica.
Inoltre dall'esame del testo, in atti, non si presentano clausole che determino un abuso nel senso sopra precisato, avendo riguardo alla peculiarità e caratteristica del servizio, da svolgersi all'interno di una struttura, quale è l'Auditorium del Comune di Roma, di particolare importanza per l'uso da parte della collettività e della cittadinanza.
Tale, in primo luogo, non può essere quella che prevede un canone annuale di
120.000,00 euro da pagarsi in dodici rate anticipate mensili, essendo questa previsione frutto di una pattuizione concordata, ed avendo, peraltro, circostanza non contestata, la parte concedente ridotto anche il canone, tollerato i ritardi e previsto un piano di rientro, oltre ad avere consentito ad una apposita transazione per canoni non pagati già in data 1.6.2018.
Lo stesso è da dirsi per gli orari di apertura e chiusura, comprese le richieste vacanze natalizie, poiché, essendo la ristorazione un servizio essenziale per l'Auditorium, lo stesso è inevitabilmente collegato agli orari degli spettacoli, particolarmente frequentati, fatto notorio, proprio durante il periodo di Natale, senza che sia configurabile alcun abuso ed andando lo stesso prolungamento dell'orario a vantaggio dello stesso concessionario sotto il profilo dei maggiori incassi.
Generico, poi, si presenta il riferimento al trattamento da riservare agli utenti dell'Auditorium, mentre il mancato rinnovo della Convenzione, anche alla luce del persistente inadempimento nel pagamento dei canoni, è rimesso, scaduta la
Convenzione, alla libera scelta del concedente.
Connaturato al tipo di servizio, il quale si svolge all'interno di una struttura dove si svolgono spettacoli e concerti, è, inoltre, il necessario rispetto delle direttive del pagina 5 di 6 concedente da parte del concessionario nel svolgere le attività, direttive peraltro accettate nello stipulare la Convenzione.
Lo stesso discorso vale per le rinunce di cui all'art. 10), espressamente previste come relative alla “peculiare natura dell'immobile e del contratto di servizio MPR -
Comune di Roma”.
In definitiva, non solo non risulta alcun squilibrio di diritti e obblighi tra le parti, il quale peraltro deve essere, come già evidenziato, significativo, ma non risulta neanche che la sia priva di reali alternative economiche sul mercato. Parte_1
In definitiva, tutte le domande della , peraltro inadempiente per anni Parte_1
nel pagamento dei canoni, sono rigettate, compresa quella relativa all'indennità ex art. 34 legge n. 392/78, esclusa dall'art. 10) e comunque non applicabile in caso di inadempimento.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che parte attrice abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione e le domande della “ ; b) rigetta la domanda ex Parte_1 art. 96 c.p.c.; c) condanna la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 26.10.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43572 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 2.5.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Domenico
Porraro che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore - opponente -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Clarizia e Cecilia Zoppè che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 6 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5635/22 emesso dal Tribunale Roma in data 4.4.2022, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 24.916.877,00, oltre interessi e spese, Controparte_1
importo poi corretto in euro 249.168,77, in relazione a fatture per mancato pagamenti canoni per convenzione in uso dell'11.3.2003 per attività di ristorazione commerciale tipica all'interno dell'Auditorium di Roma, locali di Via P. De
Coubertin n. 30.
Parte opponente eccepiva che le fatture non avevano valenza probatoria;
di essere stata eterogestita dalla la quale abusava del vincolo di dipendenza CP_1
economica del concessionario;
che il canone era sproporzionato;
che trovava applicazione l'art. 9 della legge n. 192/1998 in tema di subfornitura;
che sussisteva la nullità di singoli patti negoziali;
che la convenzione non era rinnovata;
di aver diritto al risarcimento del danno;
di aver maturato il credito per la perdita di avviamento ex art. 34 legge n. 392/78 e di aver diritto alla compensazione con in propri crediti.
Parte opposta, costituendosi, evidenziava l'infondatezza dell'opposizione; che parte attrice non versava i canoni e gli importi per il consumo del gas e non sostituiva l'atto di fideiussione;
che già con atto di transazione dell'1.6.2018 si Parte_1
riconosceva debitrice dei canoni fino a febbraio 2018 per complessivi euro
159.213,15; che i canoni erano ridotti del 50%; che non era applicabile l'art. 9 della legge n. 192/1998 e l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 2.5.2025 parte opponente precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria della nullità dei patti negoziali della
Convenzione dell'11.3.2003, del diritto al risarcimento del danno, del diritto all'indennità ex art. 34 legge n. 392/78 e del diritto alla compensazione con i propri pagina 2 di 6 crediti, parte opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 96 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
La non contesta il proprio inadempimento nel pagamento dei canoni Parte_1
di cui alla somma portata dal decreto ingiuntivo, ma eccepisce l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 192/1998 in tema di subfornitura e l'abuso da parte dalla del vincolo di dipendenza economica del Controparte_1
concessionario, con conseguente nullità di singoli patti negoziali.
Ne consegue che le fatture, nel caso in esame, sono idonee a fondare la pretesa creditoria.
Infatti, se è vero che le fatture, avendo riguardo alla loro formazione unilaterale, anche se annotate nei libri obbligatori, non possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo un mero indizio (Cass. civ., Sez.
II, 12/01/2016, n. 299; Cass. civ., Sez. III, 28/06/2010, n. 15383; App. Salerno,
11/04/2017; Trib. Milano, Sez. XI, 23/02/2017; Trib. Padova, Sez. II, 17/11/2016;
App. Potenza, 07/06/2016), è anche vero che le stesse possono comunque contribuire a fondare il convincimento del giudice in ordine ai fatti da essa attestati unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità.
Nella fattispecie, proprio a seguito della mancata contestazione del debito sopra evidenziato, le fatture costituiscono valida prova della pretesa creditoria.
Ciò premesso, l'art. 9 della legge n. 192/1998 prevede che “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale pagina 3 di 6 possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”.
La giurisprudenza ha precisato che “il presupposto per l'applicazione della norma è costituito dall'esistenza di una posizione dominante di uno dei contraenti, intesa come possibilità del contraente dominante di determinare nei rapporti commerciali un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, posizione che deve essere accertata non sulla base del mero tenore delle clausole contrattuali, ma in considerazione dell'intera situazione economica e commerciale delle parti al momento della stipulazione del contratto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/06/2025, n. 15023) e che “La sussistenza dell'abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 della L.
n. 192/1998, presuppone, oltre all'esistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, anche la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti.
L'abuso ricorre quando la condotta arbitraria sia contraria a buona fede e volta ad appropriarsi del margine di profitto altrui, esulando da fini di lecita iniziativa commerciale” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/04/2025, n. 10542).
Dunque, in sostanza, tale abuso presuppone, in primo luogo, una situazione di dipendenza economica di una impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, che l'abuso di tale dipendenza determini un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti e, infine, che il contraente soggetto a tale squilibrio sia privo di reali alternative economiche sul mercato.
Nella fattispecie per la Convenzione dell'11.3.2003, nella quale è subentrata la
, parte attrice, in primo luogo, non indica quali siano queste Parte_1
pagina 4 di 6 specifiche clausole ed i relativi articoli che determinano abuso della dipendenza economica.
Inoltre dall'esame del testo, in atti, non si presentano clausole che determino un abuso nel senso sopra precisato, avendo riguardo alla peculiarità e caratteristica del servizio, da svolgersi all'interno di una struttura, quale è l'Auditorium del Comune di Roma, di particolare importanza per l'uso da parte della collettività e della cittadinanza.
Tale, in primo luogo, non può essere quella che prevede un canone annuale di
120.000,00 euro da pagarsi in dodici rate anticipate mensili, essendo questa previsione frutto di una pattuizione concordata, ed avendo, peraltro, circostanza non contestata, la parte concedente ridotto anche il canone, tollerato i ritardi e previsto un piano di rientro, oltre ad avere consentito ad una apposita transazione per canoni non pagati già in data 1.6.2018.
Lo stesso è da dirsi per gli orari di apertura e chiusura, comprese le richieste vacanze natalizie, poiché, essendo la ristorazione un servizio essenziale per l'Auditorium, lo stesso è inevitabilmente collegato agli orari degli spettacoli, particolarmente frequentati, fatto notorio, proprio durante il periodo di Natale, senza che sia configurabile alcun abuso ed andando lo stesso prolungamento dell'orario a vantaggio dello stesso concessionario sotto il profilo dei maggiori incassi.
Generico, poi, si presenta il riferimento al trattamento da riservare agli utenti dell'Auditorium, mentre il mancato rinnovo della Convenzione, anche alla luce del persistente inadempimento nel pagamento dei canoni, è rimesso, scaduta la
Convenzione, alla libera scelta del concedente.
Connaturato al tipo di servizio, il quale si svolge all'interno di una struttura dove si svolgono spettacoli e concerti, è, inoltre, il necessario rispetto delle direttive del pagina 5 di 6 concedente da parte del concessionario nel svolgere le attività, direttive peraltro accettate nello stipulare la Convenzione.
Lo stesso discorso vale per le rinunce di cui all'art. 10), espressamente previste come relative alla “peculiare natura dell'immobile e del contratto di servizio MPR -
Comune di Roma”.
In definitiva, non solo non risulta alcun squilibrio di diritti e obblighi tra le parti, il quale peraltro deve essere, come già evidenziato, significativo, ma non risulta neanche che la sia priva di reali alternative economiche sul mercato. Parte_1
In definitiva, tutte le domande della , peraltro inadempiente per anni Parte_1
nel pagamento dei canoni, sono rigettate, compresa quella relativa all'indennità ex art. 34 legge n. 392/78, esclusa dall'art. 10) e comunque non applicabile in caso di inadempimento.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che parte attrice abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione e le domande della “ ; b) rigetta la domanda ex Parte_1 art. 96 c.p.c.; c) condanna la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 26.10.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6