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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 27.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8040/2022 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso
ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Francesco Parte_1
Andronico;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Alessandra Vetri;
- opposto -
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa ex art. 2, comma 1bis, d.l. n. 463/1983, conv. con mod. dalla l. n. 638/1983.
Conclusioni: come da ricorso, memoria difensiva, note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l'odierno ricorso, depositato il 12.9.2022, parte attrice ha proposto opposizione avverso:
- l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-000092212, notificata l'1.6.2022 al legale rappresentante all'epoca in carica, , con è stato richiesto a Controparte_2 quest'ultimo il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per
1 violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2011;
-l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-000091910, notificata l'1.6.2022 al legale rappresentante all'epoca in carica, , con è stato richiesto a Controparte_2 quest'ultimo il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2012;
-l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-000091908, notificata l'1.6.2022 al legale rappresentante all'epoca in carica, , con è stato richiesto a Controparte_2 quest'ultimo il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod.
dalla l. 638/1983, per le annualità 2012 e 2013.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica dei verbali di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzione opposte, la prescrizione delle sanzioni amministrative, l'avvenuto pagamento dei contributi per gli anni 2011, 2012 e 2013 e la sproporzione nella quantificazione delle sanzioni.
Quindi, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «con decreto inaudita altera parte o previa fissazione delle relative udienze di comparizione: - la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni opposte;
Nel merito:
In via principale: - dichiarare prescritte le sanzioni amministrative applicate con le ordinanze di ingiunzione;
- dichiarare la nullità delle sanzioni amministrative per avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni
2011, 2012, 2013 e/o disporre che l' convenuto effettui il ricalcolo del debito CP_1
contributivo tenendo conto dei pagamenti effettuati per ciascun anno;
In via subordinata: - disapplicare la normativa interna e determinare le sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità (tenendo conto anche del ricalcolo del debito
contributivo);
In via ulteriormente subordinata: - rimodulare le sanzioni applicando la misura congrua.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Con memoria del 22.6.2023, si è costituito in giudizio l' , eccependo il difetto di CP_1
legittimazione attiva della parte ricorrente, l'inammissibilità per tardività del ricorso in opposizione e spiegando ulteriori ampie eccezioni e difese volte al rigetto del ricorso.
2 CP_ Quindi l' ha rassegnato le seguenti conclusioni «-in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
- in via subordinata, disporre rinvio al fine di consentire la rideterminazione della sanzione ai sensi dell'art 23 , co.1 d.l. n. 48/2023 (GURI n. 103/2023) che ha modificato
l'art. 2, co.
1-bis, d.l. n. 463/1983».
Confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione opposte, è stato disposto rinvio all'udienza del 4.12.2023 onde consentire a parte ricorrente di valutare la rideterminazione delle sanzioni.
CP_ Quindi l' ha prodotto i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni amministrative adottati in autotutela.
Svoltasi l'udienza del 4.12.2023, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.5.2024 per CP_ discutere la questione del difetto di legittimazione attiva eccepita dall'
All'udienza del 13.5.2024, le parti sono state invitate a discutere anche della questione dell'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative nella misura ridotta rideterminata CP_ dall' in data 6.5.2024, oltre il termine di 60 giorni successivo all'udienza di discussione del 4.12.2023, e la causa è stata rinviata all'udienza del 10.6.2024, all'esito della quale è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 22.1.2025. L'udienza del 22.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, acquisite le note sostitutive dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla società Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione nn. n. OI-000092212, n. n. OI-000091910, n. OI-
000091908, tutte notificate l'1.6.2022 a legale rappresentante della Controparte_2 società all'epoca dei fatti.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti di contestazione dell'addebito, la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative avversate, l'avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali, la CP_ sproporzione delle sanzioni irrogate dall'
3 3. Si dà atto che l' , con riguardo alle ordinanze - ingiunzione opposte, ha provveduto CP_1
alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 del seguente tenore: «
1. All'articolo
2, comma 1-bis, del decreto –legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638,, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso» ».
Parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione vi ha aderito, con riferimento a tutte e tre le ordinanze ingiunzione opposte, effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata (cfr. documentazione agli atti).
Alla stregua della documentazione agli atti, giova rilevare come a fronte del deposito da parte di in data 15.11.2023 dei provvedimenti di rettifica delle ordinanze ingiunzione CP_1 opposte (annualità 2011, 2012 e 2013), il pagamento dell'importo della sanzione siccome rideterminata in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo è stato effettuato in data 6.5.2024 (cfr. quietanze pagamento depositate l'8.5.2024).
Non risulta, quindi, rispettato il termine di sessanta giorni di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs.
n. 8/2016 entro il quale l'interessato è “ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” con effetto estintivo del procedimento alla stregua del dettato del comma 6 del medesimo art. 9 citato.
Sugli effetti del mancato rispetto del termine di 60 giorni fissato dall'art. 9, comma 6, d.lgs.
n. 8/2026 e sull'individuazione del dies a quo di decorrenza di detto termine, ritiene il
Tribunale di aderire all'orientamento già espresso dall'ufficio, che nella pronuncia Trib.
Catania, n. 4003/2024, ha affermato «dovendosi ragionevolmente ritenere quale decorrenza (se non la data del deposito del provvedimento di “rettifica”) la data dell'udienza immediatamente successiva al deposito del provvedimento di “rettifica”
(come sostituita ex art. 127 ter c.p.c dal deposito di note), nel pieno contraddittorio, siccome momento che certamente tiene luogo della conoscenza degli “estremi della violazione” cui ancorare il decorso del termine (sessanta giorni) previsto al comma 5 dell'art. 9 D.Lgs 8/2016 richiamato per effettuare il pagamento in misura ridotta con efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio. Ciò assolvendo a precipue esigenze di
certezza dei rapporti e rimanendo, dunque, ininfluenti a tali fini i differimenti intervenuti nella trattazione del procedimento» (così sentenza Trib. Catania, n. 4003/2024, est. dott.ssa
Luisa Maria Cutrona).
4 Pertanto, in relazione alle ordinanze ingiunzione opposte, il pagamento in misura ridotta della sanzione, effettuato dalla società in data 6.5.2024, è intervenuto oltre il termine di legge di sessanta giorni così individuato e decorrente dall'udienza del 4.12.2023 e non assume efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio, con la conseguenza che non v'è luogo al riguardo per l'adozione di una pronuncia che dia atto della cessazione della materia del contendere, a ciò opponendosi altresì l' resistente. CP_1
Rivivono, quindi, le doglianze sollevate nell'atto introduttivo, siccome richiamate dalla parte ricorrente e al cui vaglio appresso si procederà.
4. Venendo, quindi, all'esame del caso di specie, occorre anzitutto dare atto della tardività del ricorso, depositato il 12.9.2022, oltre i termini previsti dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, sì come richiamato dall'art. 22 l. 689/1981.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato infatti depositato in data 12.9.2022 e dunque tardivamente, oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarata notifica delle ordinanze ingiunzioni opposte avvenuta l'1.6.2022 (v. produzione documentale parte ricorrente e parte resistente).
Sul punto, il Tribunale condivide quanto sul punto già affermato dall'Ufficio, che nella sentenza n. 250/2023 ha affermato «In disparte pertanto l'esame del merito della fattispecie a mano, invero davvero peculiare per le ragioni esposte in fatto da parte ricorrente, da un canto l' avendo proceduto ex officio alla cancellazione di tutti i CP_1
rapporti di lavoro della Panorama Società Cooperativa dal 2004 al 2013 (si cfr. all'. n. 1 al ricorso) e dall'altro piuttosto irrogando le sanzioni qui contestate a mente dell'art. 2 comma 1 bis del d.lgs. n. 463/1983, non può che ritenersi l'inammissibilità della opposizione proposta, proprio alla luce della decisione a Sezioni Unite pure invocata dal ricorrente. Non opera infatti, nella fattispecie in esame, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass., S.U. n. 2145/2021). La Cassazione ha infatti chiarito che "....appare giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive. La L. n.
689 del 1981, art. 35, non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il D.Lgs.
5 n. 150 del 2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
7.2. La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti… … … vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati. … … … 7.3. Non è in discussione l'autonomia del rapporto oggetto del giudizio di opposizione, che vede come uniche parti l'amministrazione previdenziale e il datore di lavoro, rispetto al rapporto contrattuale che intercorre tra datore e lavoratore: può darsi ormai come acquisito il concetto che il rapporto giuridico previdenziale non è un rapporto unico, cosiddetto trilatero tra i diversi soggetti coinvolti – soggetto assicuratore, soggetto assicurato, soggetto assicurante -, bensì una pluralità di rapporti bilaterali (v. Cass. Sez. Un. 17/1/2003, n. 683; Cass. 14/2/2014, n. 3491), e tra questi vi è quello che vede per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella loro interezza e delle sanzioni connesse alle violazioni addebitate. Ciò altro non è che il riflesso della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Cass. Sez. Un. 683/2003, cit., ed ivi ulteriori richiami).
7.4. Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, nè si attenua la finalità generale preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore. E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile.
8. Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art.
1. Si tratta di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 61 del 1985 e n. 61 del 1992 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 742 del 1969, art. 3, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria della L. n. 742 del 1969, art. 3, in quanto
6 la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. 8.1.
Analoghe esigenze non sono invece ravvisabili nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di tipo diverso, rispetto alle quali, come è stato evidenziato dal Pubblico Ministero, l'inapplicabilità della sospensione non trova adeguata giustificazione e finirebbe così per introdurre una irrazionale disparità di trattamento tra presunti trasgressori. … … … 9.2. Con la stessa coerenza e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto,
le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, n. 11478, e Cass. 22/02/2017, n. 4652,
in tema di violazioni al codice della strada;
Cass., 2/11/2015, n. 22389, in tema di protezione dei dati personali).
10. Neppure è in dubbio che la qualificazione della controversie in esame non attenga solo al profilo della sospensione feriale, ma incida su aspetti processuali non meno cruciali,
quali quelli del regime fiscale (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 13), delle spese processuali
(art. 152 bis disp. att. c.p.c.), della ripartizione degli affari interna all'ufficio giudiziario: sotto quest'ultimo profilo, si è sottolineato che, a seconda che si ritengano tali controversie rientranti o non nel novero di quelle di lavoro e di previdenza, mutano i
criteri di assegnazione, investendo ora il giudice del lavoro ora il giudice civile, con evidenti riflessi sulla specializzazione funzionale dell'organo decidente, sui possibili contrasti di giudicato, sulla maggiore celerità del processo. Ma anche l'esame di queste
“ricadute” non conduce ad una soluzione difforme rispetto alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 63/2000”. …. …. …. 11. La questione posta a queste Sezioni unite deve dunque essere risolta nei seguenti termini: “Nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o
7 parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma della L. n. 742 del 1969, art. 3,
trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c..
Ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione”» (così Trib. Catania, sent. n. 250/2023, est. dott.ssa Laura Renda).
In applicazione dei suesposti principi di diritto, il ricorso oggetto del presente procedimento deve essere dichiarato inammissibile.
5. Ad ogni modo, va comunque esclusa la legittimazione della società ricorrente ad impugnare le ordinanze ingiunzione notificate al legale rappresentante p.t. in proprio,
trattandosi di soggetti giuridici distinti e non operando nel caso a Controparte_2 mano l'art. 81 c.p.c.
Al riguardo il Tribunale condivide quanto sul punto già affermato dall'Ufficio, che nella sentenza n. 340/2024 ha dichiarato «l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della società ricorrente con riguardo all'ordinanza impugnata indirizzata nei confronti unicamente dell'obbligato principale è appena il caso di rilevare CP_3 che nel nostro ordinamento l'art. 81 c.p.c. non consente di far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Non rileva che sia il rappresentante legale della società dal momento che il CP_3
presente ricorso risulta essere stato depositato unicamente in nome e per conto della società, non avendo agito in proprio, quale obbligato principale, tenuto al CP_3
pagamento della sanzione amministrativa» (così Trib. Catania n. 340/2024).
Ebbene, l'applicazione del suesposto principio di diritto al caso di specie conduce a ritenere l'inammissibilità dell'opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni, notificate tutte l'1.6.2022 a Controparte_2
Ed invero non rileva che il sia stato all'epoca dei fatti il rappresentante legale CP_2
della società dal momento che il presente ricorso risulta essere stato depositato unicamente in nome e per conto della società, non avendo il agito in proprio, quale obbligato CP_2
principale, tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.
6. In ragione della peculiarità del caso e della opinabilità della questione afferente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nella fattispecie a mano, sì come
8 evidente dalla rimessione alle Sezioni Unite, ricorrono – come già evidenziato dall'Ufficio nella pronuncia n. 250/2023 - giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 27.1.2025
La giudice
Federica Porcelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 27.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8040/2022 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso
ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Francesco Parte_1
Andronico;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Alessandra Vetri;
- opposto -
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa ex art. 2, comma 1bis, d.l. n. 463/1983, conv. con mod. dalla l. n. 638/1983.
Conclusioni: come da ricorso, memoria difensiva, note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l'odierno ricorso, depositato il 12.9.2022, parte attrice ha proposto opposizione avverso:
- l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-000092212, notificata l'1.6.2022 al legale rappresentante all'epoca in carica, , con è stato richiesto a Controparte_2 quest'ultimo il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per
1 violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2011;
-l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-000091910, notificata l'1.6.2022 al legale rappresentante all'epoca in carica, , con è stato richiesto a Controparte_2 quest'ultimo il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2012;
-l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-000091908, notificata l'1.6.2022 al legale rappresentante all'epoca in carica, , con è stato richiesto a Controparte_2 quest'ultimo il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod.
dalla l. 638/1983, per le annualità 2012 e 2013.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica dei verbali di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzione opposte, la prescrizione delle sanzioni amministrative, l'avvenuto pagamento dei contributi per gli anni 2011, 2012 e 2013 e la sproporzione nella quantificazione delle sanzioni.
Quindi, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «con decreto inaudita altera parte o previa fissazione delle relative udienze di comparizione: - la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni opposte;
Nel merito:
In via principale: - dichiarare prescritte le sanzioni amministrative applicate con le ordinanze di ingiunzione;
- dichiarare la nullità delle sanzioni amministrative per avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni
2011, 2012, 2013 e/o disporre che l' convenuto effettui il ricalcolo del debito CP_1
contributivo tenendo conto dei pagamenti effettuati per ciascun anno;
In via subordinata: - disapplicare la normativa interna e determinare le sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità (tenendo conto anche del ricalcolo del debito
contributivo);
In via ulteriormente subordinata: - rimodulare le sanzioni applicando la misura congrua.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Con memoria del 22.6.2023, si è costituito in giudizio l' , eccependo il difetto di CP_1
legittimazione attiva della parte ricorrente, l'inammissibilità per tardività del ricorso in opposizione e spiegando ulteriori ampie eccezioni e difese volte al rigetto del ricorso.
2 CP_ Quindi l' ha rassegnato le seguenti conclusioni «-in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
- in via subordinata, disporre rinvio al fine di consentire la rideterminazione della sanzione ai sensi dell'art 23 , co.1 d.l. n. 48/2023 (GURI n. 103/2023) che ha modificato
l'art. 2, co.
1-bis, d.l. n. 463/1983».
Confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione opposte, è stato disposto rinvio all'udienza del 4.12.2023 onde consentire a parte ricorrente di valutare la rideterminazione delle sanzioni.
CP_ Quindi l' ha prodotto i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni amministrative adottati in autotutela.
Svoltasi l'udienza del 4.12.2023, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.5.2024 per CP_ discutere la questione del difetto di legittimazione attiva eccepita dall'
All'udienza del 13.5.2024, le parti sono state invitate a discutere anche della questione dell'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative nella misura ridotta rideterminata CP_ dall' in data 6.5.2024, oltre il termine di 60 giorni successivo all'udienza di discussione del 4.12.2023, e la causa è stata rinviata all'udienza del 10.6.2024, all'esito della quale è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 22.1.2025. L'udienza del 22.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, acquisite le note sostitutive dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla società Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione nn. n. OI-000092212, n. n. OI-000091910, n. OI-
000091908, tutte notificate l'1.6.2022 a legale rappresentante della Controparte_2 società all'epoca dei fatti.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti di contestazione dell'addebito, la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative avversate, l'avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali, la CP_ sproporzione delle sanzioni irrogate dall'
3 3. Si dà atto che l' , con riguardo alle ordinanze - ingiunzione opposte, ha provveduto CP_1
alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 del seguente tenore: «
1. All'articolo
2, comma 1-bis, del decreto –legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638,, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso» ».
Parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione vi ha aderito, con riferimento a tutte e tre le ordinanze ingiunzione opposte, effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata (cfr. documentazione agli atti).
Alla stregua della documentazione agli atti, giova rilevare come a fronte del deposito da parte di in data 15.11.2023 dei provvedimenti di rettifica delle ordinanze ingiunzione CP_1 opposte (annualità 2011, 2012 e 2013), il pagamento dell'importo della sanzione siccome rideterminata in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo è stato effettuato in data 6.5.2024 (cfr. quietanze pagamento depositate l'8.5.2024).
Non risulta, quindi, rispettato il termine di sessanta giorni di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs.
n. 8/2016 entro il quale l'interessato è “ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” con effetto estintivo del procedimento alla stregua del dettato del comma 6 del medesimo art. 9 citato.
Sugli effetti del mancato rispetto del termine di 60 giorni fissato dall'art. 9, comma 6, d.lgs.
n. 8/2026 e sull'individuazione del dies a quo di decorrenza di detto termine, ritiene il
Tribunale di aderire all'orientamento già espresso dall'ufficio, che nella pronuncia Trib.
Catania, n. 4003/2024, ha affermato «dovendosi ragionevolmente ritenere quale decorrenza (se non la data del deposito del provvedimento di “rettifica”) la data dell'udienza immediatamente successiva al deposito del provvedimento di “rettifica”
(come sostituita ex art. 127 ter c.p.c dal deposito di note), nel pieno contraddittorio, siccome momento che certamente tiene luogo della conoscenza degli “estremi della violazione” cui ancorare il decorso del termine (sessanta giorni) previsto al comma 5 dell'art. 9 D.Lgs 8/2016 richiamato per effettuare il pagamento in misura ridotta con efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio. Ciò assolvendo a precipue esigenze di
certezza dei rapporti e rimanendo, dunque, ininfluenti a tali fini i differimenti intervenuti nella trattazione del procedimento» (così sentenza Trib. Catania, n. 4003/2024, est. dott.ssa
Luisa Maria Cutrona).
4 Pertanto, in relazione alle ordinanze ingiunzione opposte, il pagamento in misura ridotta della sanzione, effettuato dalla società in data 6.5.2024, è intervenuto oltre il termine di legge di sessanta giorni così individuato e decorrente dall'udienza del 4.12.2023 e non assume efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio, con la conseguenza che non v'è luogo al riguardo per l'adozione di una pronuncia che dia atto della cessazione della materia del contendere, a ciò opponendosi altresì l' resistente. CP_1
Rivivono, quindi, le doglianze sollevate nell'atto introduttivo, siccome richiamate dalla parte ricorrente e al cui vaglio appresso si procederà.
4. Venendo, quindi, all'esame del caso di specie, occorre anzitutto dare atto della tardività del ricorso, depositato il 12.9.2022, oltre i termini previsti dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, sì come richiamato dall'art. 22 l. 689/1981.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato infatti depositato in data 12.9.2022 e dunque tardivamente, oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarata notifica delle ordinanze ingiunzioni opposte avvenuta l'1.6.2022 (v. produzione documentale parte ricorrente e parte resistente).
Sul punto, il Tribunale condivide quanto sul punto già affermato dall'Ufficio, che nella sentenza n. 250/2023 ha affermato «In disparte pertanto l'esame del merito della fattispecie a mano, invero davvero peculiare per le ragioni esposte in fatto da parte ricorrente, da un canto l' avendo proceduto ex officio alla cancellazione di tutti i CP_1
rapporti di lavoro della Panorama Società Cooperativa dal 2004 al 2013 (si cfr. all'. n. 1 al ricorso) e dall'altro piuttosto irrogando le sanzioni qui contestate a mente dell'art. 2 comma 1 bis del d.lgs. n. 463/1983, non può che ritenersi l'inammissibilità della opposizione proposta, proprio alla luce della decisione a Sezioni Unite pure invocata dal ricorrente. Non opera infatti, nella fattispecie in esame, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass., S.U. n. 2145/2021). La Cassazione ha infatti chiarito che "....appare giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive. La L. n.
689 del 1981, art. 35, non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il D.Lgs.
5 n. 150 del 2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
7.2. La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti… … … vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati. … … … 7.3. Non è in discussione l'autonomia del rapporto oggetto del giudizio di opposizione, che vede come uniche parti l'amministrazione previdenziale e il datore di lavoro, rispetto al rapporto contrattuale che intercorre tra datore e lavoratore: può darsi ormai come acquisito il concetto che il rapporto giuridico previdenziale non è un rapporto unico, cosiddetto trilatero tra i diversi soggetti coinvolti – soggetto assicuratore, soggetto assicurato, soggetto assicurante -, bensì una pluralità di rapporti bilaterali (v. Cass. Sez. Un. 17/1/2003, n. 683; Cass. 14/2/2014, n. 3491), e tra questi vi è quello che vede per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella loro interezza e delle sanzioni connesse alle violazioni addebitate. Ciò altro non è che il riflesso della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Cass. Sez. Un. 683/2003, cit., ed ivi ulteriori richiami).
7.4. Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, nè si attenua la finalità generale preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore. E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile.
8. Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art.
1. Si tratta di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 61 del 1985 e n. 61 del 1992 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 742 del 1969, art. 3, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria della L. n. 742 del 1969, art. 3, in quanto
6 la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. 8.1.
Analoghe esigenze non sono invece ravvisabili nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di tipo diverso, rispetto alle quali, come è stato evidenziato dal Pubblico Ministero, l'inapplicabilità della sospensione non trova adeguata giustificazione e finirebbe così per introdurre una irrazionale disparità di trattamento tra presunti trasgressori. … … … 9.2. Con la stessa coerenza e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto,
le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, n. 11478, e Cass. 22/02/2017, n. 4652,
in tema di violazioni al codice della strada;
Cass., 2/11/2015, n. 22389, in tema di protezione dei dati personali).
10. Neppure è in dubbio che la qualificazione della controversie in esame non attenga solo al profilo della sospensione feriale, ma incida su aspetti processuali non meno cruciali,
quali quelli del regime fiscale (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 13), delle spese processuali
(art. 152 bis disp. att. c.p.c.), della ripartizione degli affari interna all'ufficio giudiziario: sotto quest'ultimo profilo, si è sottolineato che, a seconda che si ritengano tali controversie rientranti o non nel novero di quelle di lavoro e di previdenza, mutano i
criteri di assegnazione, investendo ora il giudice del lavoro ora il giudice civile, con evidenti riflessi sulla specializzazione funzionale dell'organo decidente, sui possibili contrasti di giudicato, sulla maggiore celerità del processo. Ma anche l'esame di queste
“ricadute” non conduce ad una soluzione difforme rispetto alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 63/2000”. …. …. …. 11. La questione posta a queste Sezioni unite deve dunque essere risolta nei seguenti termini: “Nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o
7 parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma della L. n. 742 del 1969, art. 3,
trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c..
Ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione”» (così Trib. Catania, sent. n. 250/2023, est. dott.ssa Laura Renda).
In applicazione dei suesposti principi di diritto, il ricorso oggetto del presente procedimento deve essere dichiarato inammissibile.
5. Ad ogni modo, va comunque esclusa la legittimazione della società ricorrente ad impugnare le ordinanze ingiunzione notificate al legale rappresentante p.t. in proprio,
trattandosi di soggetti giuridici distinti e non operando nel caso a Controparte_2 mano l'art. 81 c.p.c.
Al riguardo il Tribunale condivide quanto sul punto già affermato dall'Ufficio, che nella sentenza n. 340/2024 ha dichiarato «l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della società ricorrente con riguardo all'ordinanza impugnata indirizzata nei confronti unicamente dell'obbligato principale è appena il caso di rilevare CP_3 che nel nostro ordinamento l'art. 81 c.p.c. non consente di far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Non rileva che sia il rappresentante legale della società dal momento che il CP_3
presente ricorso risulta essere stato depositato unicamente in nome e per conto della società, non avendo agito in proprio, quale obbligato principale, tenuto al CP_3
pagamento della sanzione amministrativa» (così Trib. Catania n. 340/2024).
Ebbene, l'applicazione del suesposto principio di diritto al caso di specie conduce a ritenere l'inammissibilità dell'opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni, notificate tutte l'1.6.2022 a Controparte_2
Ed invero non rileva che il sia stato all'epoca dei fatti il rappresentante legale CP_2
della società dal momento che il presente ricorso risulta essere stato depositato unicamente in nome e per conto della società, non avendo il agito in proprio, quale obbligato CP_2
principale, tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.
6. In ragione della peculiarità del caso e della opinabilità della questione afferente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nella fattispecie a mano, sì come
8 evidente dalla rimessione alle Sezioni Unite, ricorrono – come già evidenziato dall'Ufficio nella pronuncia n. 250/2023 - giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 27.1.2025
La giudice
Federica Porcelli
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