Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2226/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel. ed est. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2226/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Peduto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via Arona n.15, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Borgomanero (NO) – Via Cornice, 44, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Peduto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via Arona n.15, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del P.M.
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni qui di seguito riportate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2) I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
3) La IG.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Borgomanero (NO) – Via Pt_1 Mora e Gibin, 64 –, già di sua esclusiva proprietà, che rimarrà alla stessa assegnata in via definitiva.
4) Il IG. che ha già rilasciato l'alloggio coniugale, asportando i propri beni ed effetti CP_1 personali, attualmente stabilito e residente in [...]- si impegna a comunicare, tempestivamente, alla IG.ra eventuali variazioni del suo Pt_1 domicilio/residenza/dimora.
5) I figli minorenni e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Pt_1 Per_1 saranno collocati presso l'abitazione della madre.
6) Nel dettaglio:
- Week end: i genitori si intratterranno con i figli a weekend alternati secondo il seguente schema- A) il venerdì di spettanza del padre i figli saranno prelevati all'uscita scolastica dai nonni materni e si intratterrà a casa dei nonni, mentre si recherà agli allenamenti di pallavolo c/o la Per_1 Pt_1 palestra di San Maurizio d'Opaglio (NO)( accompagnata o dai nonni, o da uno dei due genitori – compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi). Alle ore 19.15 (circa), il padre, preleverà
a casa dei nonni e si recherà a San Maurizio d'Opaglio per prelevare la figlia Per_1 Pt_1 all'uscita della palestra. I figli, quindi, si intratterranno con il padre sino al sabato alle 18.30 (circa). B) il venerdì di spettanza della madre, i figli saranno prelevati all'uscita scolastica dai nonni materni e si intratterrà a casa dei nonni, mentre si recherà agli allenamenti di pallavolo c/o Per_1 Pt_1 la palestra di San Maurizio d'Opaglio (NO)-( accompagnata o dai nonni, o da uno dei due genitori
– compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi). verrà prelevata dalla madre Pt_1 all'uscita della palestra di San Maurizio d'Opaglio e i bambini si intratterranno con la madre sino alle 18.30 (circa) del sabato, e , perciò, verranno accompagnati dalla madre presso Per_1 Pt_1
l'abitazione paterna ed il padre si intratterrà con i figli sino alle ore 18.30 (circa) della domenica (con pernottamento dei minori presso la casa del padre). Previo accordo dei genitori i figli, la domenica alle 18.30 (circa) verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna dall'uno o dall'altro genitore.
- Vacanze estive: nel periodo delle vacanze scolastiche (da giugno a settembre), entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con i minori tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra gli stessi previamente – e, comunque, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno – così da consentire ad entrambi la facoltà di anticipare le prenotazioni per i rispettivi soggiorni di vacanza, evitando in tal modo delle spiacevoli sovrapposizioni.
- Festività Natalizie: in alternanza negli anni, i figli resteranno con ciascuno dei genitori per sette giorni consecutivi, dal 23/12 al 29/12 con uno e dal 30/12 al 6/01 con l'altro. In ogni caso, al fine di consentire ai bambini il tradizionale scambio degli auguri e dei doni con entrambi i genitori, il genitore non collocatario nella settimana di Natale potrà intrattenersi con i figli la sera del giorno di Natale, indicativamente dalle 17.30, con pernottamento e riaccompagnamento dall'altro genitore entro le ore 10.30 del 26/12.
- Festività Pasquali: i minori trascorreranno con un genitore la Domenica di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, in alternanza negli anni.
- Ponti e altre giornate di vacanza scolastica: le anzidette giornate si accorperanno al weekend a cui sono collegate e saranno trascorse con il genitore che risulterà collocatario in quel weekend.
- Ricorrenze familiari: i figli trascorreranno sempre con il padre la Festa del Papà ed il compleanno del IG. ; con la madre la Festa della Mamma ed il compleanno della IG.ra . Il giorno CP_1 Pt_1 del compleanno dei figli sarà, per quanto possibile, condiviso con entrambi.
- In ogni caso, i coniugi si accordano nel senso di considerare lo schema di cui sopra come un insieme di regole flessibili, da applicare rigidamente solo in caso di disaccordo, ma altrimenti variabile, previo accordo scritto degli stessi, sulla base delle disponibilità lavorative dei due genitori, nonché in funzione delle eIGenze e dei desideri dei figli.
7) Il IG. corrisponderà, entro e non oltre il giorno 21 del mese, la somma di € 600,00 alla CP_1 IG.ra quale mantenimento per i figli minori (€ 300,00 per ciascun figlio). Pt_1
8) Le spese straordinarie di natura medica, scolastica e ludico-sportiva riguardanti i figli saranno, come per legge, da ripartirsi al 50% tra i genitori, purché previamente concordate ed opportunamente documentate. Sul punto, le parti si riportano espressamente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida in vigore avanti Codesto Tribunale, conosciute dalle parti e da intendersi qui espressamente ed integralmente richiamate.
9) L'Assegno Unico Universale verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
10) La IG.ra verserà, al IG. , entro e non oltre il giorno 21 del mese, la somma di € Pt_1 CP_1 130,00 (centotrenta/00) - sino al 30/08/2030, oltre ad un unico versamento di € 41,69 al 09/09/2030
-a titolo di rimborso del mutuo per l'arredo della casa coniugale. I coniugi, di comune accordo, pattuiscono che il mobilio dell'abitazione coniugale resterà di esclusiva proprietà della IG.ra
. Pt_1
11) I coniugi si dichiarano tra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano alcuna richiesta di contribuzione l'uno nei confronti dell'altro.
12) I genitori si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità, nonché alla presentazione di apposita istanza per far conseguire ai figli un proprio passaporto personale, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
13) Tutte le predette condizioni dovranno considerarsi vigenti e decorrenti già a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
14) Decorso il termine di legge e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sussistendone i requisiti di fatto e di legge, visto il disposto dell'art. 473-bis. comma 49 c.p.c., si chiede che venga pronunciata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/06/2011, in Gozzano (NO), ritualmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.
7 - Parte 2 – serie A- Anno- 2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze.
15) Le spese dell'odierno procedimento resteranno integralmente compensate tra le parti.” CHIEDONO l'emissione della pronuncia di separazione consensuale dei coniugi IGg.ri
[...]
( ), nata a [...] il [...] e residente in [...] – (doc.1), ed (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...] Cornice, 44, e del relativo decreto di omologa alle condizioni indicate in ricorso.
- La trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la relativa annotazione.
- Decorso il termine di legge e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sussistendone i requisiti di fatto e di legge, visto il disposto dell'art. 473-bis.comma 49 c.p.c., si chiede che venga pronunciata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/06/2011, in Gozzano (NO), ritualmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.
7 - Parte 2 – serie A- Anno- 2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedereall'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. i IGnori ed , Parte_1 Controparte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 19/06/2011 in Gozzano (NO) e che dall'affectio coniugalis sono nati (il 17/01/2013) e (il 28/02/2018), hanno Pt_1 Per_1 congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 04/12/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni. Il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. Ritiene dunque il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473- bis.49 c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da ed , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1 Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1 il 27/11/1983 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gozzano (NO) (Atto n. 7, parte II, Serie A, anno 2011) di provvedere alle incombenze di legge;
5. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/3/2025 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin