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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1400/2021 R.G., e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. C. Casaluci presso il Parte_1 C.F._1 cui studio a Guagnano (LE) in Piazzetta Livio Tempesta n. 1 è elettivamente domiciliato;
attore e
rappresentata e difesa dall'avv. L. Marocco presso il cui Controparte_1 C.F._2 studio a Napoli in via F. Florimo,3 è elettivamente domiciliata;
convenuta
All'odierna udienza le parti costituite hanno discusso la causa mediante il deposito di note scritte, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 la sig.ra chiedendo che questo Tribunale accertasse e dichiarasse che tra le parti, in Controparte_1 data 13.06.2008, era stato stipulato oralmente un contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1813 e seguenti del codice civile avente ad oggetto la somma di euro 35.000,00 erogata dall'attore in favore della convenuta per consentirle l'acquisto dell'immobile sito in Vercelli via Pistoia n. 14, bene intestato in proprietà esclusiva alla stessa, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione della somma mutuata ovvero, in via subordinata, al pagamento della medesima o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento, oltre interessi e spese di lite. La sig.ra , ritualmente costituitasi, ha contestato la domanda attorea deducendo che la CP_1 somma ricevuta costituiva mero contributo spontaneo in favore della famiglia privo di obbligo restitutorio e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore alla restituzione della somma di euro 4.900,00 che ha assunto di avergli prestato per il pagamento delle spese di intermediazione immobiliare relative all'acquisto di un immobile sito in Vercelli in via Corridoni n. 6; ha chiesto, altresì, che venga ordinato al sig. di provvedere, a proprie spese, Pt_1 all'ottenimento della dichiarazione di perdita di possesso dell'autovettura Kia Sportage tg. DZ 119 CE, nonché al pagamento di tutte le contravvenzioni, atteso che l'auto è stata utilizzata esclusivamente dall'attore, così come al pagamento delle tasse maturate successivamente al furto. Ha chiesto, inoltre, di accertare e dichiarare il diritto della signora a ottenere il 50% del CP_1 risarcimento dei danni che la Compagnia di assicurazione dell'autovettura Kia Sportage tg. DZ 119 CE ha già corrisposto o provvederà a corrispondere per il furto subito dal sig. . Pt_1
Infine, ha domandato la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che, dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, risulta la restituzione delle somme richieste con l'atto di citazione. Con vittoria di spese e competenze. Dall'istruttoria documentale e orale espletata sono emersi elementi chiari, univoci e concordanti che consentono di ritenere pienamente provato che in data 12.06.2008 il sig. ha disposto un Pt_1 bonifico bancario in favore della moglie recante la causale “prestito per acquisto prima casa coniuge”, per un importo di € 35.0000 ( doc 2-3-4 fasc. di parte attrice) per l'acquisto dell'immobile poi rogato a nome esclusivo della convenuta come da visura catastale agli atti ( cfr doc 5 fasc. parte attrice ) immobile che è stato destinato ad abitazione coniugale. In data 22.12.14 il sig ha acquistato un diverso immobile sito in Vercelli via Corridoni, Pt_1
6 di propria esclusiva proprietà e ha ricevuto dalla moglie una somma di € 4.900,00 a titolo di mutuo per le spese di agenzia, circostanza espressamente ammessa dalla stessa convenuta nei propri scritti difensivi. Le prove testimoniali hanno confermato in modo coerente e convergente che la somma erogata dall'attore costituiva un vero e proprio mutuo e non un atto di liberalità, poiché il sig. ha Pt_1 prestato alla moglie l'importo necessario per l'acquisto dell'abitazione e la sig.ra non ha mai CP_1 restituito il denaro ricevuto, come riferito dal padre, sig dell'attore, che apprese la Controparte_2 circostanza dal figlio e dalla nuora. I testi ( madre della convenuta ) Testimone_1 Tes_2
e hanno riconosciuto la scrittura privata relativa al prestito pur
[...] Testimone_3 dichiarando di non condividerne il contenuto ma confermandone l'esistenza, e ancora quest'ultima, amica comune, ha confermato che l'attore ha contribuito economicamente all'acquisto della casa della moglie specificando che la causale del bonifico indicava espressamente la finalità di prestito. Le testimonianze si presentano tutte coerenti tra loro e perfettamente rispondenti alla documentazione in atti, in particolare alla copia del bonifico bancario. Le dichiarazioni rese dai genitori della convenuta sigg.ri e Parte_2 Testimone_1 non appaiono precise né conferenti in relazione alla dazione di somme da parte del sig. alla Pt_1 sig.ra per spirito di liberalità, sicché non può ritenersi provata l'esclusione Controparte_1 dell'obbligo restitutorio. L'insieme delle risultanze probatorie consente dunque di ritenere dimostrata la consegna della somma di euro di 35.000,00 da parte del sig. in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
la sua utilizzazione per l'acquisto dell'immobile intestato a quest'ultima e la mancata
[...] restituzione della medesima, senza che siano emersi elementi idonei a qualificare la dazione come liberalità o donazione indiretta. L'art. 1813 del codice civile definisce il mutuo come il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro con l'obbligo per quest'ultima di restituirne altrettanta della stessa specie e qualità; nella fattispecie, tale obbligo risulta provato documentalmente attraverso la causale del bonifico bancario, che reca l'indicazione inequivoca di “prestito per acquisto prima casa coniuge”, nonché attraverso il comportamento successivo delle parti, che in più occasioni hanno qualificato le reciproche dazioni di denaro come “mutui”, e per ammissione della stessa convenuta che, nel giudizio di separazione, aveva chiesto la restituzione del prestito personale concesso al marito, confermando la prassi reciproca di qualificare le elargizioni come prestiti e non come donazioni.
In diritto, va altresì considerato che secondo costante giurisprudenza di legittimità, in assenza di prova dell'animus donandi e della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c., i trasferimenti di somme tra coniugi non si presumono liberali se accompagnati da qualificazione come “prestito”, configurando invece obbligazioni restitutorie pienamente valide (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 11429/2021). La difesa della convenuta, che ha sostenuto trattarsi di contributo spontaneo in favore della famiglia, non può essere condivisa poiché nel caso di specie l'intento di liberalità è stato escluso dalla causale espressa del bonifico, dalle prove testimoniali e dal comportamento processuale delle parti. Non può ritenersi dimostrata la dedotta restituzione della somma mediante il cosiddetto bonifico di ritorno, poiché la movimentazione di denaro intercorsa tra le parti risulta essere un mero passaggio tecnico finalizzato all'emissione dell'assegno circolare necessario al pagamento del prezzo dell'immobile, come la stessa convenuta ha riconosciuto. La somma trasferita dalla sig.ra a non costituiva dunque restituzione di un CP_1 Pt_1 prestito, ma rispondeva a esigenze puramente operative legate alla procedura bancaria richiesta per l'acquisto dell'immobile. Infatti, , presso la quale entrambi intrattenevano rapporti bancari, prevedeva CP_3 specifiche autorizzazioni per l'emissione di assegni circolari di importo elevato, in conformità alle normative antiriciclaggio e di sicurezza. Al fine di evitare ritardi nella stipula del rogito, si decise pertanto di far transitare l'importo sul conto del sig. , il quale provvide direttamente all'emissione dell'assegno circolare n. Pt_1
3302529006-10, intestato al venditore dell'immobile, sig. bene di esclusiva proprietà Persona_1 della convenuta. Tale circostanza, non contestata da quest'ultima, integra il principio – ormai consolidato – della
“non contestazione”, secondo il quale i fatti allegati da una parte e non espressamente o formalmente contestati dall'altra costituiscono elementi di prova. Il principio trova fondamento nell'art. 115 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, che stabilisce: “il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto si richiama altresì la sentenza della Corte di Cassazione n. 21176/2015, la quale ribadisce che una contestazione generica – rispetto a fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione da parte dell'altra parte e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione – è priva di qualsiasi efficacia. Inoltre detto fatto, trova riscontro nella documentazione prodotta in giudizio, in particolare nell'assegno circolare n. 3302529006-10 tratto sulla Banca Intesa San Paolo, emesso dal conto del sig. e intestato al venditore, nonché nella dichiarazione manoscritta – priva di data e Pt_1 sottoscrizione – nella quale si fa riferimento alla ripartizione degli importi tra la sig.ra CP_1
il sig. e il sig. padre della convenuta in relazione all'acquisto
[...] Pt_1 Parte_2 dell'immobile.
Inoltre, la causale del bonifico disposto dal marito in favore della moglie, recante la dicitura
“prestito per acquisto prima casa coniuge”, conferma inequivocabilmente la natura di prestito dell'erogazione originaria e dunque l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti. L'operazione successiva, con cui la convenuta ha trasferito la medesima somma sul conto del marito, non può essere interpretata come restituzione del prestito, poiché essa si inserisce nel contesto dell'acquisto dell'immobile e risponde unicamente alla necessità di permettere al marito di emettere l'assegno circolare destinato al venditore circostanza documentata e mai efficacemente Persona_1 contestata. Ne consegue che la tesi difensiva della convenuta circa l'avvenuta restituzione del prestito non trova alcun riscontro nei fatti né nei documenti prodotti, i quali, al contrario, corroborano pienamente la ricostruzione dell'attore. La convenuta, inoltre, non ha fornito alcuna plausibile giustificazione alternativa della dazione, come invece richiesto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. n. 27372/2021), secondo il quale, in presenza di un bonifico recante la causale “prestito”, il giudice non può rigettare la domanda di restituzione qualora il destinatario non offra la prova certa di una diversa causa del pagamento.
L'attore ha altresì sottolineato che la convenuta non ha mai contestato, nel tempo, la natura restitutoria del prestito, come confermato anche dal fatto che nella propria domanda riconvenzionale essa ha richiesto la restituzione di una somma prestata all'ex coniuge, a conferma dell'esistenza di prassi reciproca di prestiti tra le parti. Parimenti infondata è l'eccezione di donazione indiretta, non essendo stato provato alcun atto di liberalità né risulta che l'attribuzione patrimoniale sia stata sorretta da animus donandi, mancando altresì il requisito della forma solenne dell'atto pubblico di donazione, necessario a pena di nullità. Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., essa può ritenersi assorbita dall'accertamento del contratto di mutuo, ma in ogni caso risulterebbe fondata, poiché la convenuta ha conseguito un arricchimento patrimoniale ingiustificato corrispondente alla somma erogata dall'attore, utilizzata per acquistare un bene di esclusiva proprietà poi alienato senza che l'attore ne abbia tratto alcun vantaggio, situazione che integra i presupposti dell'azione di indebito arricchimento come chiarito dalla Cass. Civ. ord. n. 11303 del 2 luglio 2020, anche nei rapporti tra coniugi quando le attribuzioni patrimoniali eccedano i normali obblighi familiari. Quanto rilevato dalla convenuta non è suscettibile di incidere sull'esito della presente controversia poiché la presunzione di gratuità tra coniugi non trova applicazione quando, come nel caso di specie, la causale del trasferimento richiama espressamente la natura di prestito e la convenuta non fornisce alcuna prova contraria;
inoltre, l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la domanda è stata proposta entro il termine decennale decorrente dal momento in cui l'obbligo restitutorio è divenuto esigibile, cioè dalla cessazione della convivenza, Quanto alla questione della presunta giusta causa, le circostanze allegate dall'attore – debitamente documentate – evidenziano che l'indennizzo richiesto trova fondamento nel concreto pregiudizio subito e nell'assenza di un titolo legittimo a giustificarne il rifiuto. La contestazione della convenuta appare generica e non sufficiente a escludere la responsabilità civilistica ai sensi dell'art. 2041 c.c. Sicché risultano presenti tutti gli elementi costitutivi del contratto di mutuo, vale a dire la consegna della somma, il suo utilizzo per la finalità dichiarata, l'esistenza dell'obbligo di restituzione, l'inadempimento con la conseguenza che la pretesa attorea deve essere ritenuta fondata e integralmente accolta, comportando la condanna della signora alla restituzione in favore de l CP_1 sig. della somma di euro 35.000, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al Pt_1 saldo effettivo. Diversamente, deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, relativa all'importo di euro 4.900,00 poiché dalla documentazione in atti e dalle ammissioni dell'attore contenute nell'atto di citazione, (punto 13), risulta che la convenuta aveva effettivamente concesso al signor , in data 9 febbraio 2015, un prestito dell'importo di euro 4.900,00 Pt_1 espressamente qualificato come mutuo e destinato al pagamento delle spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile di esclusiva proprietà dell'attore, somma che non risulta mai restituita e rispetto alla quale l'attore non ha fornito prova del rimborso né elementi idonei a qualificare il versamento come liberalità o come contribuzione alle esigenze della famiglia ai sensi dell'articolo 143 del codice civile;
l'ammissione contenuta negli atti dell'attore costituisce piena prova del rapporto di mutuo ai sensi degli articoli 2730 del codice civile e 115 del codice di procedura civile, da cui deriva l'obbligo di restituzione della somma ricevuta. Pertanto deve essere accolta parzialmente la domanda riconvenzionale e dichiarato l'obbligo dell'attore di restituire alla convenuta la somma di euro 4.900,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale sino al saldo effettivo, sicché in conclusione deve essere integralmente accolta la domanda principale proposta dall'attore e parzialmente accolta la domanda riconvenzionale, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 35.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e condanna dell'attore a restituire alla convenuta la somma di euro 4.900,00 oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale fino al saldo. E', da rigettare la domanda promossa dalla sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che CP_1
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave , presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, mala fede o colpa grave , sia dell'elemento oggettivo in relazione all'entità del reale danno sofferto, atteso che sussiste , in capo a colui che richiede il risarcimento, l'onere di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva ricorrenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale tenuto dalla controparte, con conseguente esclusione della liquidazione, sia pure equitativa, in assenza di elementi atti ad identificarne l'esistenza.
Sta di fatto che la condanna potrà giustificarsi allorquando la parte soccombente abbia agito se non con dolo, almeno con colpa grave , intendendosi con tale formula una condotta consapevole contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in uso strumentale del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art.2 della Costituzione, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate ( Cass. n.2583/07) Ne discende che, ove dagli atti del processo – come nella specie - non risultino elementi oggettivi dai quali desumere sia la condotta illecita di una delle parti sia la concreta esistenza del danno dell'altra parte , nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi. Si rigetta ogni altra domanda perché non provata. In considerazione dell'esito della controversia, con accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, le spese sono compensate nella misura del 20%. Esse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo, applicando i parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, applicabile ratione temporis, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione della metà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della sig.ra nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 quest'ultima, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie integralmente la domanda principale proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la sig.ra a pagare in favore dell'attore la somma di euro 35.000,00 Controparte_1
(trentacinquemila/00), oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
2. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, condanna a restituire in favore della convenuta la somma di euro Parte_1
4.900,00 (quattromilanovecento/00), oltre agli interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale sino al saldo effettivo;
3. rigetta ogni altra domanda perché non provata;
4. condanna al pagamento in favore di , delle spese di causa, Controparte_1 Parte_1 che, già detratta la percentuale compensata, liquida in totale €. 2000,00 , oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Brindisi 5 novembre 2025
Il Got dott.ssa Vittoria Uggenti