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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/09/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
GiudiceAlessandra Ardito
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 29.09.2025 al n. 4517 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte 1
C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. Anna Trezzi e da
[...] (C.F.
Parte 2 (C.F.[...]), con il patrocinio dell'avv. Marta Infuso.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso con- giuntamente depositato in data 29/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 29/09/2025 i ricorrenti hanno allegato che:
- con sentenza n. 1116/2024, pubblicata il 30 settembre 2024, il Tribunale di Bustc
Arsizio, pronunciava tra le parti sentenza di separazione parzialmente definitiva tra le parti (doc.
1-sentenza di separazione); -con sentenza n. 662/2025, pubblicata in data 29 maggio 2025, il Tribunale di Busto
Arsizio, definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 15/12/2001 in Canegrate;
prendeva atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni congiunte, da intendersi trascritte, recepite ed omologate;
ordinava all'Ufficiale di Stato Civile
competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 25, parte II, serie A, anno 2001; compensava tra le parti le spese di lite;
poneva a carico delle parti in misura paritaria il compenso del Curatore Speciale del minore(doc.
2-sentenza di divorzio).
- le parti hanno concordato una modifica della sentenza di divorzio, alle seguenti condizioni
al punto 10) si inserisce alla lettera c) la seguente pattuizione "il sig. AM si obbliga.
a cedere a titolo gratuito alla signora CC - che accetta - il 50% di sua proprietà del box sito a Canegrate, Via Redipuglia n. 14 censito al NCEU del Comune di Canegrate
al foglio 8, mappale 528, sub. 10, cat. C/6, cl. 12, mq 15; le relative spese notarili di trasferimento dei beni saranno interamente a carico della Sig.ra CC;
la Sig.ra CC e il Sig. AM, con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano altresì di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di o scritte ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc, comma 2 (doc.
3 - documento d'identità e codice fiscale Sig.ra CC;
doc.
4 - documento d'identità e codice fiscale Sig. AM).
- i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni cheaccettano e sottoscrivono. IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda che non presenta profili di contrarietà né all'interesse della prole, né al buon costume, né all'ordine pubbli-
CO.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra i ricorrenti per la modifica parziale delle statuizioni di cui alla sentenza n. 662/2025 pubblicata da questo Tribunale in data
29.05.2025 innanzi richiamato e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 29/09/2025.
Il Presidente Il giudice estensore
Maria Eugenia Pupa Manuela Palvarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
GiudiceAlessandra Ardito
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 29.09.2025 al n. 4517 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte 1
C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. Anna Trezzi e da
[...] (C.F.
Parte 2 (C.F.[...]), con il patrocinio dell'avv. Marta Infuso.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso con- giuntamente depositato in data 29/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 29/09/2025 i ricorrenti hanno allegato che:
- con sentenza n. 1116/2024, pubblicata il 30 settembre 2024, il Tribunale di Bustc
Arsizio, pronunciava tra le parti sentenza di separazione parzialmente definitiva tra le parti (doc.
1-sentenza di separazione); -con sentenza n. 662/2025, pubblicata in data 29 maggio 2025, il Tribunale di Busto
Arsizio, definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 15/12/2001 in Canegrate;
prendeva atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni congiunte, da intendersi trascritte, recepite ed omologate;
ordinava all'Ufficiale di Stato Civile
competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 25, parte II, serie A, anno 2001; compensava tra le parti le spese di lite;
poneva a carico delle parti in misura paritaria il compenso del Curatore Speciale del minore(doc.
2-sentenza di divorzio).
- le parti hanno concordato una modifica della sentenza di divorzio, alle seguenti condizioni
al punto 10) si inserisce alla lettera c) la seguente pattuizione "il sig. AM si obbliga.
a cedere a titolo gratuito alla signora CC - che accetta - il 50% di sua proprietà del box sito a Canegrate, Via Redipuglia n. 14 censito al NCEU del Comune di Canegrate
al foglio 8, mappale 528, sub. 10, cat. C/6, cl. 12, mq 15; le relative spese notarili di trasferimento dei beni saranno interamente a carico della Sig.ra CC;
la Sig.ra CC e il Sig. AM, con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano altresì di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di o scritte ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc, comma 2 (doc.
3 - documento d'identità e codice fiscale Sig.ra CC;
doc.
4 - documento d'identità e codice fiscale Sig. AM).
- i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni cheaccettano e sottoscrivono. IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda che non presenta profili di contrarietà né all'interesse della prole, né al buon costume, né all'ordine pubbli-
CO.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra i ricorrenti per la modifica parziale delle statuizioni di cui alla sentenza n. 662/2025 pubblicata da questo Tribunale in data
29.05.2025 innanzi richiamato e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 29/09/2025.
Il Presidente Il giudice estensore
Maria Eugenia Pupa Manuela Palvarini