Articolo 7 decies della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Articolo 7 noniesArticolo 7 undecies
Versione
1 dicembre 2021
Art. 7-decies. (( (Contratti derivati). )) (( 1. Nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies contratti derivati sono considerati attivi idonei quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sono stipulati in forma scritta;
b) sono adeguatamente documentati;
c) hanno esclusivamente finalita' di copertura dei rischi insiti nelle attivita' incluse nel patrimonio separato, il loro volume e' adeguato in caso di riduzione dell'entita' del rischio coperto e sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere;
d) non possono essere risolti nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o risoluzione o, nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sia previsto il trasferimento dei contratti derivati in capo ad una controparte che rispetti i requisiti previsti alla lettera e) oppure la sottoscrizione di nuovi contratti derivati con una controparte che rispetti i requisiti previsti dalla lettera e);
e) sono stipulati con controparti che rispettino livelli minimi di ammissibilita' previsti all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013;
f) i margini e le attivita' acquisite dalla societa' cessionaria a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti derivati sono segregati ai sensi dell'articolo 7-octies, comma 2.
2. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alla documentazione da fornire ai fini del comma 1, lettera b), e ai livelli di ammissibilita' delle controparti indicate alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1-bis, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
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