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1 dicembre 2021
1 dicembre 2021
Art. 7-decies. (( (Contratti derivati). )) (( 1. Nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies contratti derivati sono considerati attivi idonei quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sono stipulati in forma scritta;
b) sono adeguatamente documentati;
c) hanno esclusivamente finalita' di copertura dei rischi insiti nelle attivita' incluse nel patrimonio separato, il loro volume e' adeguato in caso di riduzione dell'entita' del rischio coperto e sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere;
d) non possono essere risolti nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o risoluzione o, nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sia previsto il trasferimento dei contratti derivati in capo ad una controparte che rispetti i requisiti previsti alla lettera e) oppure la sottoscrizione di nuovi contratti derivati con una controparte che rispetti i requisiti previsti dalla lettera e);
e) sono stipulati con controparti che rispettino livelli minimi di ammissibilita' previsti all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013;
f) i margini e le attivita' acquisite dalla societa' cessionaria a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti derivati sono segregati ai sensi dell'articolo 7-octies, comma 2.
2. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alla documentazione da fornire ai fini del comma 1, lettera b), e ai livelli di ammissibilita' delle controparti indicate alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1-bis, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
a) sono stipulati in forma scritta;
b) sono adeguatamente documentati;
c) hanno esclusivamente finalita' di copertura dei rischi insiti nelle attivita' incluse nel patrimonio separato, il loro volume e' adeguato in caso di riduzione dell'entita' del rischio coperto e sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere;
d) non possono essere risolti nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o risoluzione o, nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sia previsto il trasferimento dei contratti derivati in capo ad una controparte che rispetti i requisiti previsti alla lettera e) oppure la sottoscrizione di nuovi contratti derivati con una controparte che rispetti i requisiti previsti dalla lettera e);
e) sono stipulati con controparti che rispettino livelli minimi di ammissibilita' previsti all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013;
f) i margini e le attivita' acquisite dalla societa' cessionaria a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti derivati sono segregati ai sensi dell'articolo 7-octies, comma 2.
2. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alla documentazione da fornire ai fini del comma 1, lettera b), e ai livelli di ammissibilita' delle controparti indicate alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1-bis, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
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- 1. Nuove Disposizioni Banca d’Italia su obbligazioni bancarie garantiteDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 6 aprile 2023 · 0.97051716
Il presente contributo analizza le novità delle nuove Disposizioni della Banca d'Italia in materia di obbligazioni bancarie garantite adottate con il 42° aggiornamento del 30 marzo 2023 alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” 1. Le nuove Disposizioni sulle Obbligazioni bancarie garantite In data 30 marzo 2023, la Banca d'Italia ha emanato, unitamente al resoconto della consultazione pubblica avviata in data 12 gennaio 2023 (la “Consultazione”), il testo definitivo delle disposizioni attuative che aggiornano la circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (la “Circolare 285” o le “Disposizioni”) in materia di obbligazioni bancarie garantite (covered …
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