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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.273/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 23.07.2024, e vertente tra l (appellante) e (appellata) avente Parte_1 Controparte_1
ad oggetto: appello avverso la sentenza n°84/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 28.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, l' ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Pt_2
epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso di , teso ad accertare l'illegittimità Controparte_1 del provvedimento in data 22.05.2023 di recupero di un indebito di €.7.467,93 scaturente dalla Pt_2
riliquidazione del trattamento di reversibilità n.SO 20053207 (con aumento delle riduzioni per incumulabilità con altri redditi ex art.1 comma 41 legge n°335/95 per il periodo dal 01.03.2014 al
31.05.2023) ed il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità in misura integrale per le suddette annualità.
1 A fondamento del gravame l' appellante ha eccepito l'erronea applicazione della disciplina e Pt_1
dei principi previsti dal quadro normativo di riferimento, evidenziando che nella fattispecie l'incumulabilità deriva dalla percezione di un Assegno Vitalizio di Reversibilità del Senato in qualità di vedova del Sen. avente natura non previdenziale, con conseguente riduzione dell'importo Parte_3
della pensione di reversibilità, ai sensi dell'art.1 comma 41 della legge n°335/95 e dell'art.34
L.448/1998, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.289/1994, dalla Corte di
Cassazione con sentenza n.7631/2017 e dallo stesso con messaggio n.4221 del 19.10.2016. Ha Pt_2
quindi concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che venga respinto il ricorso originariamente proposto da , in quanto infondato. Controparte_1
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
L'appello non è fondato e va respinto.
In punto di fatto, la questione controversa scaturisce dalla circostanza che , già Controparte_1
titolare di pensione di reversibilità n.SO 20053207, è anche titolare di Assegno Vitalizio di Reversibilità del Senato in qualità di vedova del Sen. e che l' ritenendo la natura non previdenziale Parte_3 Pt_2
di tale assegno, ha applicato una trattenuta sulla pensione per incumulabilità con altri redditi ex art.1 comma 41 legge n°335/95, con conseguente emersione di un indebito previdenziale.
In punto di diritto, la norma di riferimento è l'art.41, primo comma, della legge n°335/95, ai sensi del quale (per quanto qui interessa) “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F” (la quale stabilisce una serie di riduzioni del trattamento pensionistico per incumulabilità variabili tra il 50% ed il 75%, a seconda dell'ammontare del reddito percepito). Non è invece pertinente alla fattispecie in esame la norma di cui all'art.34 della Legge n.448/1998, la quale non si riferisce alle riduzioni per incumulabilità, ma al meccanismo di rivalutazione delle pensioni, e quindi ad un ambito estraneo alla fattispecie per cui è causa.
Ciò premesso, rileva il Collegio che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che “ gli assegni vitalizi dovuti, in dipendenza della cessazione dalla carica, a favore dei parlamentari si collegano all'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio del mandato pubblico”, che “tale indennità, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego” a garanzia “dell'effettività dei collegati principi della libertà di scelta dei propri rappresentati da parte degli elettori, dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e del libero
2 esercizio delle funzioni del parlamentare senza vincolo di mandato”, che “l'assenza di un riconoscimento economico per il periodo successivo alla cessazione del mandato parlamentare varrebbe quale disincentivo, rispetto al trattamento previdenziale ottenibile per un'attività lavorativa che fosse stata intrapresa per il medesimo lasso temporale” e che, pertanto, “il c.d. vitalizio rappresenta la proiezione economica dell'indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato” nell'ambito della normativa "da qualificare come di diritto singolare" che si riferisce al Parlamento nazionale o ai suoi membri, a presidio della posizione costituzionale del tutto peculiare loro riconosciuta dall'art. 64 Cost., comma 1, artt. 66 e 68 Cost. (Cass.Civ., sez. un., 08/07/2019, n.18265; Cass.Civ., sez. un., 08/07/2019, n.18266). Ne segue che, trattandosi di “una parte dell'indennità parlamentare differita nel tempo” (v. Decisione Commissione Contenziosa Senato n.660 del 25.06.2020), va sicuramente esclusa la natura retributiva dell'assegno vitalizio, di cui va invece affermata la natura lato sensu previdenziale, tenuto conto anche della circostanza che l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato
“moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del senatore alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata” (v. art.1, secondo comma, Deliberazione Consiglio Presidenza del Senato n.6 del
16.10.2018). Può quindi concludersi che, come espressamente sottolineato al punto n.7 della Decisione
Commissione Contenziosa Senato n.660 del 25.06.2020, “le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto all'assegno vitalizio la natura giuridica di certa misura previdenziale, anzi specificata in modo non dissimile dalla pensione”.
Tale impostazione, a parere del Collegio, merita di essere condivisa e va dunque in questa sede recepita, con la conseguenza che, in linea con quanto statuito dal primo giudice, il recupero dell'indebito operato dall' è da ritenersi destituito di fondamento giuridico. Pt_2
Per tali ragioni l'appello va dunque respinto.
Le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminato, dovendosi tenere conto non solo dell'ammontare dell'indebito già maturato, ma anche della proiezione futura della riduzione pensionistica illegittimamente operata dall' Pt_2
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°84/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 28.06.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna altresì l' a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado, che liquida in Pt_2 complessivi €.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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