Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429
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20 febbraio 2020
Art. 6.

I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' superiori nella stessa linea di servizio.
Il comandante generale stabilisce le linee di servizio nelle quali debbono essere inclusi i generali di corpo d'armata che ricoprano la carica di comandante in seconda ovvero esplichino in via continuativa funzioni ispettive.
Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il comandante generale.
Per gli ufficiali inferiori non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta grado di generale e, comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di autorita' di grado piu' elevato di quello di generale di brigata.
Per gli ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta il grado di generali di corpo d'armata.
Per gli ufficiali inferiori che prestino servizio alle dipendenze di funzionari assegnati al comando generale della guardia di finanza per le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo non si fa luogo a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il dirigente dei predetti servizi.
La revisione del documento caratteristico compete ai superiori in carica.
Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle due rimanenti autorita' competenti di cui al primo comma.
Mancando tutte le autorita' giudicatrici, e' compilata d'ufficio motivata dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica.
Il superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio dell'autorita' inferiore.
Il superiore che regge interinalmente un comando od ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella funzione di compilatore o di revisore dei documenti caratteristici.
In mancanza di sufficienti elementi, il superiore si astiene dal giudizio, dandone motivazione nel documento caratteristico.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono abrogati:[...]
b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 ".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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