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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ai sensi dell' art 281 sexies cpc , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.625 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bovalino alla Via Provinciale Bosco 21, elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, già con sede legale in Mondovì, via Torino 10/b, (C.F. CP_1 Controparte_2
E P.IVA ), in persona del suo amministratore delegato e legale rappr. , P.IVA_1 CP_3
nata ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CodiceFiscale_3
Clerici del Foro di Cuneo presso il cui studio in Cuneo, Piazza Galimberti n. 5, è elettivamente domiciliata per delega in atti;
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. con sede Parte_2 P.IVA_2
in , Piazza Dante, n. 1, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Bovalino, Parte_2
Via Garibaldi, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Serafina Ceravolo che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
CONVENUTI/OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art.615 cpc.
CONCLUSIONI
Le parti opposte hanno depositato note ex art.127 ter cpc con cui si sono riportate alle conclusioni rispettivamente rassegnate nei propri scritti e atti difensivi. IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore riassumeva davanti a questo Tribunale
l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 7119522, notificato il 22.01.2020 per l'importo complessivo di €. 6.785,59, ad istanza della società concessionaria per l'omesso pagamento CP_1 delle ingiunzioni di pagamento canone idrico per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. L'opposizione veniva proposta davanti al GdP che, con ordinanza dell'11.3.2022, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalle parti opposte, dichiarava la propria incompetenza per valore. L'opponente in riassunzione ribadiva: a) la mancata notifica dell'ingiunzione fiscale quale atto prodromico;
b) la illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo trattandosi di canone idrico;
c) l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituivano le parti opposte.
L contestava in ogni punto l'opposizione rilevando l'inammissibilità dell'opposizione in CP_1 quanto le ragioni addotte a sostegno della stessa, si riferivano all'atto prodromico che è stato invece regolarmente notificato e non opposto. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'eccezione di illegittimità della riscossione a mezzo ruolo ex adverso sollevata, in quanto è l'ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 stessa ad essere un titolo esecutivo (cfr art 7 comma 2 lett gg-quater d.l. n 70/115 ) che legittima il concessionario alla riscossione coattiva, per cui i riferimenti normativi richiamati dall'opponente non sono applicabili al caso di specie. Inoltre l'eccezione sarebbe sfornita di interesse ex art.100 cpc atteso che il giudice dell'opposizione è investito nel merito della pretesa come ribadito dalla giurisprudenza (Cassazione Civ. n. 12674/16: “Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, sicchè, attesa l'inesistenza di statuizioni sulle spese processuali da caducare nel caso di ingiunzione emessa fuori dai casi previsti dalla legge, è carente d'interesse l'impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. n. 639 del 1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto.”). Sulla prescrizione eccepiva l'infondatezza e tardività dell'eccezione perché non tempestivamente sollevata avverso l'ingiunzione fiscale che si è dimostrato essere stata regolarmente notificata nel 2019.
Il eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le relative Parte_2
fatture di sua competenza erano state emesse e notificate. Produceva le richieste di pagamento ed i solleciti inoltrati all'opponente, con effetti interruttivi sui termini di prescrizione.
Il giudice assegnava su richiesta i termini ex art.183 VI comma cpc e con la memoria di primo termine l'opponente eccepiva che nessuna somma era dovuta per mancata produzione del contratto di somministrazione da parte del di . All'esito delle memorie ex art.183 VI comma Pt_2 Parte_2
cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc stante la natura documentale della stessa. All'udienza del 19.09.2024 il giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l'acquisizione del fascicolo proveniente dal GdP di Locri rinviando al
21.11.2024 per la decisione e disponendo la sostituzione dell'udienza con brevi note ex art.127 ter cp che le parti depositavano ritualmente.
L'odierno opponente spinge opposizione ex art.615 cpc al preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento dei canoni idrici anni 2008-2009-2010 e 2011 asserendo di non aver mai ricevuto la prodromica ingiunzione fiscale n.333431 per l'importo di €.6.785,59 asseritamente notificato dal concessionario il 20.8.2019 eccependo conseguentemente l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Invero dalla documentazione prodotta sia dal ma soprattutto dal concessionario, Parte_2
l'ingiunzione è stata debitamente notificata ed è divenuta definitiva per mancata opposizione. Ne consegue che la presente opposizione fondata su motivi che l'opponente avrebbe dovuto proporre avverso l'ingiunzione, va considerata inammissibile. Con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il
29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha infatti ribadito il principio oramai pacifico (cfr. Cass., sent.n.34416/2013) secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”, ha ritenuto condivisibili gli assunti dell' , evidenziando che “Per effetto della Controparte_4
mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del
1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa
l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione, avendo sia il che il Parte_2
concessionario prodotto numerosi atti interruttivi (solleciti) del termine di prescrizione quinquennale.
Ne consegue che, una volta interrotti i termini con l' ingiunzione fiscale debitamente notificata e non impugnata e pertanto divenuta definitiva e da considerare per costante e pacifico indirizzo, (L'articolo
2 c. I del r.d. n. 639/1910 stabilisce infatti che “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Nell'impianto originario del regio decreto del 1910, l'ingiunzione doveva essere resa esecutiva tramite un provvedimento pretorile;
l'articolo 229 del d. lgs. n. 51/1998, però, ha stabilito che “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.) titolo esecutivo. Così, il termine prescrizionale ritorna a decorrere per il periodo previsto dalla natura del credito che nel caso che ci occupa è quinquennale per quei consumi di acqua fatturati prima del
2.1.2020, come nel caso di specie. La prescrizione sarà ordinaria se nelle more è intervenuto soltanto un titolo giudiziale definitivo dal quale decorreranno i nuovi termini di prescrizione decennale. Il periodo di riferimento ai fini della prescrizione è pertanto quello intercorso tra la notifica dell' ingiunzione e la notifica del preavviso di fermo impugnato, che nel caso di specie, per come documentato, non è decorso, in quanto il preavviso è stato notificato entro il termine dei cinque anni.
Quanto all'eccezione di nullità dell'importo richiesto per assenza del contratto di fornitura in forma scritta rilevata dall'opponente, brevemente si osserva che seppure l'eccezione appare fondata, la stessa è assorbita dalla questione preliminare d'inammissibilità. E' pur vero che l'assenza del dato contrattuale eccepita dall'opponente con la memoria ex art.183 n.1 cpc alla quale il Parte_2
, quale ente impositore, avrebbe potuto controdedurre con la seconda memoria che non ha
[...]
depositato, induce a ribadire il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità e già condiviso da questo giudice in altre sue precedenti pronunce, analoghe peraltro ad altre decisioni di questo tribunale, ovvero che nei contratti in cui una delle parti è la P.A. è richiesta la forma scritta ad substantiam non essendo sufficiente desumere per facta concludentia la volontà negoziale delle parti neppure mediante l'accettazione contenuta in un atto scritto diretta all'altra parte contraente. Detto principio è ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui: “In tema di contratti soggetti alla forma scritta
“ad substantiam”, l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente [ come nella specie, con il ritiro del duplice originale della scheda contrattuale ] prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o “per facta concludentia”, purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della controparte.” Detto principio è oltremodo applicabile quando una delle parti contraenti è la P.A. laddove in tali casi il contratto si caratterizza come contratto per adesione (cfr.
Cass. civ., n. 19154/2018). Tuttavia, nel caso di specie, poiché le parti opposte hanno dato prova che l'atto prodromico è stato regolarmente notificato e non opposto, per cui è divenuto definitivo, la questione preliminare dell'inammissibilità della presente opposizione, assume per l'appunto, la valenza di questione assorbente impropria che si ha, per come ha chiarito meglio la Suprema Corte (cfr. Cass., sent.
n.10933 del 26.4.2023), quando la questione assorbente come il difetto di giurisdizione,
l'incompetenza o l'inammissibilità dell'atto introduttivo, non rende possibile esaminare la questione di merito assorbita, perché la decisione sulla questione assorbente esclude in questo caso la possibilità di decidere sulle ulteriori questioni.
Si ritengono in ogni caso sussistenti giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e con atto ritualmente notificato, ogni diversa CP_1 Parte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione per le ragioni espresse in parte motiva;
b) Compensa le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 18 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis