Ordinanza collegiale 22 aprile 2024
Ordinanza collegiale 27 novembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Gulisano e Cristina Guarneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barrafranca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Stella Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dell’ordinanza n.-OMISSIS- con cui il Responsabile del IV Settore del Comune di Barrafranca ha rigettato l'istanza del -OMISSIS-, di condono edilizio presentato dalla sig.ra -OMISSIS- relativamente all'immobile sito in -OMISSIS-ed ingiunto la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi; nonché, ove occorra dell'art. 25 punto 8 del regolamento edilizio laddove interpretato in guisa tale da considerare gli spazi verandati ai fini della volumetria;
-di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguenziale per come citato nel corpo del presente ricorso, compresi gli atti istruttori indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barrafranca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa RI VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza n.-OMISSIS- con cui il Comune di Barrafranca ha rigettato l'istanza di condono edilizio del -OMISSIS-, presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, ai sensi della legge n.724/1-OMISSIS--OMISSIS-4, relativamente all'immobile sito in -OMISSIS- ed ingiunto la demolizione delle opere abusive.
Il provvedimento indicato è stato adottato in quanto l’Ufficio tecnico comunale ha accertato, relativamente al fabbricato in questione, composto da piano terra con veranda e piano sottotetto, a fronte di quanto dichiarato nell’istanza di condono, il superamento della volumetria di mc 750, quale limite massimo consentito per l’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 3-OMISSIS-, comma 1, legge 724/-OMISSIS-4 (c.d. secondo condono edilizio).
Il suddetto provvedimento è stato censurato per vizi di violazione di legge, vizi del procedimento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative.
2. Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Collegio ha richiesto al Comune di Barrafranca documentati chiarimenti al fine di accertare la precisa consistenza delle opere oggetto del provvedimento gravato, nonché l’indicazione dettagliata delle superfici e dei volumi presi in considerazione ai fini del calcolo della cubatura complessiva del manufatto oggetto di condono, composto da piano terra con veranda e piano sottotetto in parte abitabile, come segue: “ superficie coperta mq. 365,70 circa, volume vuoto per pieno 1.115,38 mc circa ”;
In adempimento dell’incombente istruttorio, il Comune di Barrafranca in data 21 maggio 2024 ha depositato una relazione esplicativa rappresentando, in sintesi, quanto segue: a) di avere utilizzato ai fini del calcolo i documenti già in atti ed, in particolare, la planimetria catastale allegata all’istanza di condono dagli stessi ricorrenti; b) che le superfici dell’abitazione e della veranda sono state calcolate con l’ausilio del software CAD (per un totale di mc. 1.076,16).
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Barrafranca e con successiva memoria ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso atteso che l’ordinanza impugnata sarebbe atto meramente confermativo dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-avente medesimo contenuto, non impugnata. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato richiamando quanto già rappresentato dall’Amministrazione in occasione dell’adempimento dell’incombente istruttorio.
4. Con ordinanza collegiale istruttoria n.-OMISSIS-è stata disposta verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., per accertare l’effettiva consistenza e le dimensioni del fabbricato adibito a civile abitazione oggetto dell’istanza di condono edilizio presentata in data-OMISSIS- dalla sig.ra -OMISSIS-, ai sensi della legge n.724/1-OMISSIS--OMISSIS-4.
5. In data 12 giugno 2025, il verificatore ha depositato la relazione finale pervenendo alle seguenti conclusioni: “ Le attività di verifica e riscontro, eseguite sia sulla documentazione in atti, sia tramite i rilievi fotografici e le misure in sito, e confermate in ogni punto anche a seguito delle eccezioni e controdeduzioni delle parti riscontrate come sopra, hanno chiarito che:
“1) la consistenza volumetrica dell’immobile oggetto del condono, in termini di volume complessivo coperto e chiuso, idoneo per la residenza ed al netto delle superfici verandate, è pari a mc 747,2 + 243,0 = mc -OMISSIS--OMISSIS-0,2;
2) La struttura denominata veranda nell’istanza di condono è una struttura aperta sui tre lati. Le dimensioni della veranda, avendo l’altezza di m 3,20 misurata all’estradosso del solaio, sono m (16,60 x 3,60) x 3,20 h per un totale di mc 1-OMISSIS-1,2 sul prospetto Ovest, m (8,20 x 3,60) x 3,20 h per un totale di mc -OMISSIS-4,4 sul prospetto Nord e di m (8,15 x 3,30) x 3,20 h per un totale di mc 86,0 sul prospetto Sud per un totale complessivo del volume verandato, pari a mc 371,6” .
6. Le parti, in vista dell’udienza pubblica, hanno scambiato memorie e repliche con le quali hanno ulteriormente ribadito le difese già svolte anche alla luce delle deduzioni avversarie.
7. Alla pubblica udienza in data 22 ottobre 2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
8. Il Collegio, esaminata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’ente con la memoria del 4 ottobre 2024, la ritiene infondata.
Ed invero, l’ordinanza n.-OMISSIS-, adottata all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all’emanazione dell’originaria ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, non può qualificarsi come “atto meramente confermativo”, trattandosi piuttosto di una “conferma” in senso proprio, in quanto tale pienamente impugnabile.
L’ordinanza di demolizione in questa sede impugnata risulta, infatti, emanata in seguito ad un complessivo riesame della vicenda posto in essere dal Comune, il quale ha contestualmente esitato anche l’istanza di condono edilizio presentata in data-OMISSIS- dalla sig.ra -OMISSIS-, ai sensi della legge n.724/1-OMISSIS--OMISSIS-4; ne consegue che l’originaria ordinanza n. -OMISSIS-(non impugnata) deve ritenersi interamente sostituita dalla nuova, con conseguente ammissibilità e tempestività della relativa impugnazione.
-OMISSIS-. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
-OMISSIS-.1. Privo di fondamento è il primo motivo di ricorso con cui si deduce: -l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono; -la consumazione del potere, da parte dell’amministrazione resistente, di rigettare l’istanza di condono tacitamente assunta; -la carenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di riesame ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0; -il difetto di motivazione e di adeguata istruttoria in ordine alla reale consistenza del manufatto.
In particolare, i ricorrenti deducono che, come risulterebbe dalla perizia giurata allegata, sommando le superfici ivi indicate e moltiplicandole per l’altezza media, si perverrebbe ad un volume complessivo, comprensivo dei corpi tecnici, di mc. 743,01, quindi, il preteso superamento della volumetria massima consentita sarebbe frutto di un errore.
Aggiungono che l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto esistenti volumi ulteriori rispetto a quelli effettivamente coperti, ed in particolare, i volumi tecnici e quello del “portico” e/o “veranda” aperta su tre lati.
Concludono che il calcolo della volumetria così effettuato contrasterebbe, peraltro, col disposto dell’art. 25 punto 8 del Regolamento edilizio, secondo cui “volume è quella parte del manufatto edilizio e dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati, purché non chiusi in alcun modo e non destinati ad uso privato o parcheggio”.
Osserva innanzitutto il collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in materia edilizia l’istituto del silenzio assenso non è regolato direttamente dall’art. 20 della legge n. 241 del 1-OMISSIS--OMISSIS-0, ma è soggetto a una disciplina speciale, che ne definisce ambito e condizioni di applicazione (in questi termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 10377 del 2024; Cons. Stato, sez. II, n. 10076 del 2024, sez. IV, n. 113 del 201-OMISSIS- e n. 1767 del 2014).
In particolare, il silenzio assenso sull’istanza di condono è disciplinato dagli artt. 31 e ss. della legge 28 febbraio 1-OMISSIS-85, n. 47, dall’art. 3-OMISSIS- della legge 23 dicembre 1-OMISSIS--OMISSIS-4, n. 724, e dall’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 26-OMISSIS-, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione ai quali una condivisibile giurisprudenza, largamente maggioritaria, afferma che per la formazione tacita del titolo non siano sufficienti l’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione e l’adempimento degli oneri documentali ed economici stabiliti dalla legge, ma occorra anche la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità della sanatoria (tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, n. 5742 e n. 5606 del 2024, nonché sez. VI, n. 107-OMISSIS--OMISSIS- e n. 1824 del 2023).
Ed ancora è stato di recente chiarito che “ In materia di edilizia il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa, e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso. Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l'istanza di condono non possiede i requisiti sostanziali per il suo accoglimento ” (così T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, n. 13247 del -OMISSIS-.8.2023. In termini del tutto analoghi, sempre tra le più recenti, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. V, n. 2532 del 16.8.2023; T.A.R. Lazio – Latina, sez. II, n. 665 del 13.-OMISSIS-.2023).
Di conseguenza, il diniego delle istanze di condono è sufficientemente motivato “ con l'indicazione dell'assenza dei requisiti richiesti, senza che sia necessario che l'amministrazione, anche a distanza di tempo, indichi le ragioni di interesse pubblico idonee a supportare il diniego di sanatoria ed a prevalere sull'affidamento del privato, non essendo peraltro individuabile a monte alcun affidamento meritevole di tutela sull'accoglimento di una domanda di condono sprovvista dei requisiti di legge ” (Cons. St., sez. VI, n. 784-OMISSIS-/2023).
Ciò premesso, dalla documentazione istruttoria depositati in atti dal Comune di Barrafranca e, soprattutto, dalle conclusioni cui è pervenuto il verificatore, alla luce anche dei rilievi fotografici e delle misurazioni effettuate in loco, si evince che la consistenza volumetrica dell’immobile di cui è stata chiesta la sanatoria supera il limite di 750 metri cubi stabilito dal legislatore all’art. 2-OMISSIS- L.724/1-OMISSIS--OMISSIS-4 per le costruzioni abusive.
Ed invero, la disposta verificazione ha confermato che il volume complessivo coperto e chiuso dell’immobile idoneo per la residenza, al netto delle superfici verandate, è pari a metri cubi -OMISSIS--OMISSIS-0,2 derivanti dalla sommatoria del volume di metri cubi 747,2 del piano terra e del volume di metri cubi 243,0 del piano primo mansardato.
Ne consegue che - in disparte la questione della computabilità o meno nel calcolo del volume complessivo dell’immobile della “veranda” (o “portico”), che all’esito della verificazione ha perso di centralità - è dirimente la circostanza che la volumetria complessiva del piano terra e del primo piano dell’immobile, quest’ultimo anch’esso da computarsi in quanto, come chiarito dal verificatore, presenta tutti i requisiti di legge per essere considerato ad uso abitativo (a differenza del cd. “tetto morto”, idoneo ad ospitare gli impianti tecnologici), è risultata eccedente rispetto al limite inderogabile fissato dalla legge, rendendo in definitiva il fabbricato privo di una delle caratteristiche indispensabili per potere essere condonato.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non solo non poteva formarsi alcun silenzio assenso sull’istanza di condono, ma risultano privi di fondamento anche gli ulteriori vizi denunciati di illegittimità del provvedimento di diniego espresso, di difetto di motivazione e di istruttoria carente in ordine alla reale consistenza del manufatto.
-OMISSIS-.2. Parzialmente fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato del Comune il quale, in presenza di una domanda di condono edilizio avrebbe dovuto sospendere il procedimento sanzionatorio sino alla definizione della stessa, con conseguente impossibilità di procedere con il provvedimento impugnato alla conferma dei precedenti provvedimenti di ingiunzione alla demolizione, accertamento di inottemperanza e acquisizione gratuita al patrimonio.
La censura coglie nel segno limitatamente al profilo dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, mentre risulta infondata per quanto concerne l’ingiunzione di demolizione.
Ed invero, risulta fuori fuoco la censura nella parte in cui si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato laddove ha “confermato” la demolizione delle opere abusive atteso che, come già esposto al precedente paragrafo 8, l’ordinanza n.-OMISSIS- è stata adottata all’esito di una rinnovata istruttoria con cui il Comune, accertata la non sanabilità dell’opera - in ragione del superamento del volume massimo condonabile evidenziato nel provvedimento impugnato (e da ultimo confermato dalla verificazione) - ha definito con il rigetto la pratica di condono edilizio presentata dalla parte in data-OMISSIS-.
In altri termini, ad avviso del Collegio, il Comune resistente, considerata la peculiarità della fattispecie, ha legittimamente reiterato l’ingiunzione di demolizione, fissando un nuovo termine per l’ottemperanza da parte degli interessati “ allo scopo di permettere ai responsabili di provvedere spontaneamente ”.
Ne discende, e sotto questo ulteriore profilo la censura è invece fondata, che il Comune non avrebbe potuto “fare salvi” i provvedimenti di acquisizione già adottati, atteso che l'acquisizione può conseguire solo all'esito dell'accertamento dell'inottemperanza alla nuova ordinanza di demolizione n-OMISSIS-, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 31 del DPR 380/2001.
10. Privi di fondamento sono, infine, anche il terzo ed il quarto motivo afferenti, l’uno, ad una pretesa carenza di motivazione per omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico sottese al provvedimento impugnato, l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
10.1. Ed invero, il provvedimento deve ritenersi sufficiente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività, attesa la riscontrata insussistenza delle condizioni di legge previste per la sanatoria.
La giurisprudenza è infatti consolidata nel senso di ritenere che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione, è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge (da ultimo in tal senso Cons. Stato, II, 2-OMISSIS-.0-OMISSIS-.2025, n.75-OMISSIS-7).
Non sussiste, inoltre, alcun obbligo di indicare nel provvedimento di demolizione delle opere abusive l'area da acquisire in caso di inottemperanza, trattandosi di adempimento che, in base al dispositivo di cui all'art. 31 del dPR n. 380/2001, il Comune dovrà porre in essere solo nel successivo provvedimento di acquisizione.
Infatti, in caso di inottemperanza all'ordine di ripristino, ai sensi del succitato art. 31, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo, dell'area di sedime e della relativa pertinenza costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza al provvedimento comunale sanzionatorio e la mancata ottemperanza non implica scelte di tipo discrezionale, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, una volta avveratisi i suddetti presupposti, non incombe sulla P.A. un peculiare obbligo di motivazione in ordine alla misura dell'acquisizione ( ex multis Consiglio di Stato sez. I, 07/08/2024, n.-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-)
10.2. La natura vincolata del provvedimento impugnato – sia per quanto riguarda il diniego di condono edilizio che in relazione all’ordine di demolizione – comporta, infine, il rigetto anche della censura con cui si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, atteso che secondo costante giurisprudenza, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi, per i provvedimenti aventi natura di “atto vincolato” la violazione del contraddittorio procedimentale non esplica, in base al principio di cui all'art. 21 octies, legge n. 241/1-OMISSIS--OMISSIS-0, effetti vizianti, ove il Comune non avrebbe potuto emanare provvedimenti aventi un contenuto diverso, come nel caso di specie, venendo in rilievo abusi non condonabili (tra tante, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 02/08/2024, n.2378; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 05/01/2024, n. 124).
11. Conclusivamente, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto limitatamente alla censura fatta valere con il secondo motivo, nella parte in cui si contesta l’illegittimità del provvedimento ove fa salvi “ i provvedimenti di acquisizione già effettuati (fabbricato 3) e area di sedime particella -OMISSIS-, foglio -OMISSIS- e fabbricati 1), 2) 4) gratuita al patrimonio del Comune, dipendenti dai precedenti atti ”, con conseguente annullamento parziale del provvedimento impugnato nella parte richiamata; mentre per il resto va rigettato.
12. Le spese di lite vanno compensate solo in parte, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza rispetto a un profilo di censura non centrale, per il resto vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-lo accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha fatto salvi “ i provvedimenti di acquisizione già effettuati (fabbricato 3) e area di sedime particella -OMISSIS-, foglio -OMISSIS- e fabbricati 1), 2) 4) gratuita al patrimonio del Comune, dipendenti dai precedenti atti ”;
-per il resto lo rigetta.
Compensa parzialmente le spese di lite fra le parti e condanna, per il residuo, i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Barrafranca, delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1-OMISSIS-6, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/67-OMISSIS- del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
RI VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI VE | UR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.