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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Antonio Giovanni Provazza, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1178 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
T R A
Avv. Aldo (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), n.q. di eredi di , rappresentati e difesi all'Avv. C.F._2 Persona_1
Eugenio Caruso, anche in proprio ex art. 86 c.p.c. il primo;
attori in prosecuzione
E
Avv. Aldo (C.F. in rappresentanza, quale genitore esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità sui figli minori, di (C.F. ) e Persona_2 C.F._3
(C.F. ), tutti n.q. di eredi di Controparte_1 C.F._4 Persona_1
, rappresentati e difesi all'Avv. Eugenio Caruso;
[...]
attori in prosecuzione
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_2 C.F._5
Leporace; convenuto
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Annibale Larocca;
convenuta
NONCHÈ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
pagina 1 di 17 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gullo;
convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_5 difeso dall'Avv. Mauro F. Magnelli;
convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Chiodo;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio al fine di accertare la responsabilità del dott. Persona_1 _2 per avere quest'ultimo omesso di accertare la presenza di una massa tumorale al seno destro, in seguito emersa dall'esame istologico eseguito presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e diagnosticata presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Nello specifico, la sig.ra deduceva che, avvertita la presenza di un improvviso nodulo alla mammella Per_1
destra, in data 15.05.14 si recava presso lo studio del dott. ove veniva sottoposta Controparte_2
ad una ecografia mammaria e ad una mammografia che riscontravano una formazione nodulare, irregolare di mm 6x6x5, e su consiglio del detto radiologo si sottoponeva il 20.05.2014 ad una risonanza magnetica con mezzo di contrasto, dalla quale si refertava l'assenza di lesioni focolai mammarie sospette. Seguivano controlli, dapprima a luglio, poi con cadenza trimestrale a settembre e dicembre 2014, seguiti da ulteriori esami strumentali con la medesima frequenza, e solo a seguito della radiografia del 3.05.2016 veniva consigliato un esame bioptico. Quindi
l'attrice si recava all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano dove veniva sottoposta il 10.05.16 a biopsia mininvasiva, da cui emergeva la presenza di plurimi frammenti, il maggiore di 1,3 cm di carcinoma infiltrante G2 e, successivamente, presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni
Addolorata di Roma dove venivano individuate numerose microcalcificazioni attraverso una mammografia monolaterale, confermando la presenza di una neoplasia, in particolare di una carcinoma infiltrante G3. Quindi, ricoverata presso detta struttura, veniva sottoposta ad una pagina 2 di 17 mastectomia destra con linfectomia ascellare e ricostruzione con protesi, cui facevano seguito più trattamenti radiochemioterapici e ormonali. Ritenuto, pertanto, che il dott. non aveva _2
disposto i doverosi approfondimenti diagnostici, in particolare, una biopsia, non avendo, peraltro, proceduto alla classificazione BI-RADS della lesione al prolungamento ascellare, lamentava un ritardo colpevole nella individuazione della neoplasia che aveva comportato non solo un intervento maggiormente demolitivo, ma, altresì, trattamenti terapeutici dagli effetti psicofisici devastanti, con conseguenze pregiudizievoli sia sotto il profilo patrimoniale, per i riflessi sull'attività libero professionale di avvocato, che familiari, in particolare quelli derivanti dall'impossibilità di accudimento del figlio portatore di patologia autistica, chiedendo, pertanto, la condanna di tutti i convenuti in solido ad un pieno ristoro dei pregiudizi sofferti, anche quello relativo alla perdita di chance di sopravvivenza.
oltre a sollevare alcune eccezioni di nullità dell'atto di citazione, contestava la Controparte_2
domanda in punto di an, facendo rilevare la non apprezzabilità delle lesioni focali in occasione degli esami eseguiti nonché i presupposti della invocata responsabilità in punto di causalità, attesa la natura della neoplasia insorta, caratterizzata da un'alta velocità replicativa che avrebbe, in ogni caso, generato i postumi lamentati, oltre a ritenere esente da colpa il suo operato, circoscritto alle sole indagini strumentali. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia CP_6
[...]
Si costituiva l' che eccepiva alcuni vizi relativi alla editio actionis;
Controparte_3
contestava il rapporto professionale con la struttura e, in generale, la responsabilità medica, avendo il sanitario compiuto con adeguata professionalità gli esami e refertato correttamente i risultati.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità della chiamata diretta e E_
contestava nel merito le negligenze ascritte al sanitario.
Si costituiva la che eccepiva i limiti di operatività della polizza Controparte_4
sottoscritta e contestava nel merito la domanda, anche in ragione della complementarietà degli esami.
Si costituiva la quale terza chiamata dal dott. che contestava la domanda CP_6 _2 sia in punto di causalità che di quantificazione del danno, eccependo l'operatività della polizza a c.d. “secondo rischio”.
Il giudizio veniva istruito mediante una ctu medico legale.
Si costituivano in prosecuzione gli eredi dell'attrice, deceduta nel corso del giudizio.
pagina 3 di 17 Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo, si precisa quanto segue.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di nullità della citazione, essendo assolutamente chiari tanto il petitum quanto la causa petendi.
Al riguardo, infatti, si deve evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti
– desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. Cass. Civ., n.
4828 del 7.3.2006; n. 7448 del 19.3.2001). Analogamente, quanto alla causa petendi, si ritiene soddisfatto il requisito della sufficiente determinatezza, allorché siano desumibili dal complessivo contenuto dell'atto i fatti costitutivi della domanda proposta dall'attore.
Tanto premesso, pacifico il rapporto professionale d'opera con il convenuto deve _2 osservarsi che nell'ambito della responsabilità contrattuale l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento imputabile, è tenuto a provare il nesso di causalità tra illecito e il danno, elemento questo che deve accertarsi e provarsi secondo la regola del “più probabile che non”, dovendosi cioè verificare, in termini di probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi
(Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576), che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018).
Dall'esame della documentazione medica operata dai CTU emerge che in data 15/05/2014 l'attrice si sottoponeva presso lo studio privato del dott. ad una Mammografia-Ecografia _2 mammaria e, all'esito, veniva refertata la presenza di “Mammelle irregolarmente dense
(cat.ACR4). Tre piccolo Fad a sx di 5 mm a sede emitelica inferiore, di 12x5 mm a sede equatorial interna di 5 mm al QSE. A dx piccolo opacità che all'esame ecografico appare come un nodulo ipoecogeno lievemente irregolare di 6x6x5 mm”.
Su consiglio del detto radiologo il 20/05/2014 l'attrice si sottoponeva a risonanza magnetica con mezzo di contrasto che eseguiva presso l' , dalla quale si refertava Controparte_3
pagina 4 di 17 l'assenza di lesioni “con enhancement sospetti…”, disponendo, pertanto, un controllo a tre mesi con ecografia mammaria che veniva eseguita il 09/07/2014. All'esito di tale esame strumentale si refertava “Invariati I Fad ed il nodulo al prolungamento ascellare a dx” e si programmava un novo controllo ecografico a settembre.
Il 18.09.14, eseguito il detto esame, si confermava l'assenza di variazioni dei “fibroadenomi di sn”
e del “nodulo al prolungamento ascellare di dx”.
Al successivo esame (Ecografia mammaria) del 22/12/2014 si refertava “Invariate le cisti ed i Fad.
Formazione pseudonodulare a sede emitelica superiore di dx”.
Seguiva, poi, controllo ecografico del 27/03/2015, da cui non si riscontrava alcuna variazione (cfr.
Invariato il fibroadenoma del QSE di dx e la formazione pseudonodulare a sede emitelica superiore di dx”).
Dalla Mammografia ed ecografia del 22/09/2015 risultavano “Mammelle irregolarmente dense.
Invariata la formazione pseudonodulare (palpabile) a sede emitelica superiore ed il fibroadenoma di dx” e dall'ecografia mammaria del 5/04/2016 “ Mammelle a ricca componente ghiandolare.
Lievemente aumentato il fibroadenoma del QSE di dx. Ripetere RMN mammaria”.
Si disponeva, pertanto, una RMN Mammaria il 03/05/2016 dalla quale emergeva una condizione
“dubbia per presenza di area di enhancement a dx”.
Presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma venivano eseguiti alcuni controlli e in particolare una visita senologica il 18/05/16 dalla quale emergeva, tra le altre indicazioni,
“Nodularità dura e fissa sul prolungamento ascellare di dx. Addensamento di consistenza dura in sede supero centrale a dx” e un esame ecografico che evidenziava “area pseudonodulare ipoecogena con microcalcificazioni contestuali al prolungamento ascella di dx (30x8 mm). In sede supero centrale dx area a morfologia e margini irregolari (10x10x8 mm) con microcalcificazioni sparse in contiguità. Linfonodo ghiandolare tra i QE (diam 9 mm) di natura reattiva. Nel cavo ascellare omolaterale presenza di alcuni linfonodi con corticale ispessita”.
Attraverso una RX mammografica monolaterale si eseguiva un ingrandimento diretto a destra che evidenziava numerose calcificazioni pulverulente interessanti il QSE e raggruppate in sede profonda supero centrale.
Si eseguiva agoaspirato mammario ecoguidato e Biopsia a destra (20/05/2016) per ottenere tipizzazione istologica della formazione neoplastica e veniva refertata la presenza di “carcinoma duttale infiltrante della mammella”.
pagina 5 di 17 Tanto premesso, le risultanze della consulenza medico-legale espletata, avente carattere
“percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 22225/14), consentono di ritenere accertata la responsabilità del convenuto nei termini di seguito esposti. _2
Nonostante i CTU abbiano ritenuto di non sollevare particolari censure all'operato del dott. fino agli esami di settembre 2014, poiché fino a quel momento non si apprezzavano _2
modifiche significative della morfologia e dimensione del nodulo ipoecogeno a margine lievemente irregolari di circa 6 mm, avendo lo stesso deciso di monitorare a distanza ravvicinata l'eventuale evoluzione della formazione nodulare riscontrata dalla prima mammografia di maggio
2014, tuttavia la presenza di una nuova formazione pseudonodulare a sede emitelica superiore di destra, emersa dalla ecografia mammaria nel dicembre 2014, doveva indurre il sanitario a disporre ulteriori indagini approfondite.
In particolare la dott.ssa (medico specialista nominata ctu) mette in evidenza che tale Per_3
formazione palpabile, unitamente al riscontro della prima ecografia mammaria di maggio 2014, che riscontrava un nodulo ipoecogeno lievemente irregolare, doveva indurre il convenuto a prescrivere un esame bioptico, in quanto proprio il riscontro di tale ultima indagine strumentale
(ecografia mammaria) rilevava una evoluzione significativa che andava meglio indagata.
Dagli esami strumentali del 22/09/2015 (Mammografia ed ecografia), infatti, si refertava l'assenza di variazione della “formazione pseudonodulare (palpabile) a sede emitelica superiore ed il fibroadenoma di dx”, sicché è condivisibile l'osservazione della CTU secondo cui la palpabilità era una caratteristica già presente e non mutata rispetto ai precedenti esami.
Del resto, proprio l'indicazione di prevedere esami ravvicinati a distanza di tre mesi (quando invece i CTU chiariscono che tali controlli sono di norma ripetuti ogni sei mesi) sono indicativi che una qualche incertezza nel definire la natura della formazione nodulare fosse maturata in capo al radiologo e che dopo l'ecografia di dicembre 2014, da cui mergeva, appunto, una modifica in senso peggiorativo del quadro clinico, data la presenza di una nuova formazione sul quadrante superiore a destra, si doveva procedere con un esame istologico del campione bioptico della massa da indagare, tenuto anche conto della recente insorgenza di tale formazione in una donna di età superiore ai trenta anni (all'epoca 42 anni) e con familiarità positiva.
Si è proceduto, invece, ad eseguire i medesimi controlli strumentali fino al 15/04/2016, quando si apprezzava un aumento di dimensioni del nodulo segnalato nel quadrante superiore esterno di destra e si procedeva ad una nuova RMN mammaria con mezzo di contrasto (eseguita il pagina 6 di 17 03/05/2016), dal cui referto risulta che “al prolungamento ascellare della mammella di dx è comparsa area zonale di mm 25 “no mass” di forma ovalare” e i valori ADC deponevano per elevata cellularità, peraltro con una incertezza con riguardo al possibile interessamento di altri distretti (“lesione in situ?”), consigliando, solo a quel punto, l'esame bioptico.
Attraverso, poi, l'agoaspirato mammario ecoguidato e biopsia a DX (20/05/2016) veniva refertata la presenza di un carcinoma duttale infiltrante della mammella, risultato “scarsamente differenziato, score 8 (3+3+2) ….costituente nodulo de diametro max di 5,5 cm” a seguito dell'intervento di Mastectomia a destra con linfectomia ascellare omolaterale e dall'esame istologico si individuava, altresì, una “macrometastasi in 39/41 linfonodi reperiti nello svuotamento ascellare”, classificando il tumore “G3” allo “Stadio IIIC”.
Pertanto, l'area nodulare a margini sfumati, ipoecogena altro non era che l'insorgenza di una formazione neoplastica accertata poi presso la struttura sanitaria di Roma.
In punto di responsabilità non si condividono gli assunti di parte convenuta secondo cui l'attività del radiologo deve ritenersi limitata alla sola refertazione del dato diagnostico, dovendosi, di contro, ritenere che lo stesso è tenuto a prospettare al paziente anche la necessità di ulteriori esami.
In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività sanitaria, infatti, il medico radiologo è, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. e, perciò, non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano, è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l'esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami (cfr. Cass., 23/12/2022, n.37728).
La circostanza, poi, che l'attrice si sia rivolta anche ad altre figure professionali, a prescindere da altre considerazioni, non vale ad escludere quantomeno la corresponsabilità del radiologo, tanto più che lo stesso ha omesso di fornire indicazioni circa la classificazione BI-RADS che avrebbe consentito alla di ottenere maggiori informazioni circa la possibile evoluzione della Per_1
patologia e il coinvolgimento vascolare intra-lesionale e dunque la potenziale gravità della sua condizione, a nulla valendo la sentita necessità di non creare precoci e, dunque, inutili, allarmismi nei pazienti in generale (e non solo in tali ipotesi).
In punto di causalità, poi, i CTU hanno concluso che, secondo il principio della “preponderanza dell'evidenza” (Cass. n. 13872/2020), qualora la biopsia fosse stata effettuata, la stessa avrebbe pagina 7 di 17 permesso di diagnosticare la presenza di un carcinoma duttale a carico della mammella destra in una fase molto più precoce rispetto a quella poi effettivamente diagnosticata (G3 Stadio IIIC).
Sul punto, non si condividono le contestazioni avanzate dal convenuto basate sulla integrazione della dott.ssa che da ultimo ha osservato che non è possibile stabilire da quanto tempo fosse Per_3
insorta la neoplasia, in quanto tale incertezza è la conseguenza di una omissione colpevole del radiologo che non ha disposto dopo le risultanze degli esami strumentali nel dicembre 2014 di procedere con i dovuti approfondimenti.
Sul punto, infatti, l'omissione di cui sopra non può risolversi a vantaggio degli operatori sanitari che, diversamente, sono tenuti ad eseguire tutti gli accertamenti finalizzati ad accertare l'origine di sintomi che dal controllo clinico non si riescono ad inquadrare (arg. ex Cass. 3847/11) e che ciò non può che integrare un inadempimento nella forma di condotta omissiva ovvero nella forma di una misura di cautela non presa, che, diversamente, impone un approfondimento diagnostico (arg.
Cass. 7529/2012; Cass. 19372/2021).
Difatti, dalla relazione in atti si ricava che la difficoltà di inquadramento temporale è conseguenza di un mancato approfondimento diagnostico che, secondo la regola del più probabile che non, avrebbe permesso di intercettare, quantomeno in tale epoca, la presenza del carcinoma cui era affetta la . Per_1
Tale ritardo diagnostico ha comportato una grave evoluzione della patologia, consentendo alla massa, divenuta di 5,5 cm, di estendersi a tutto il quadrante superiore della mammella, con infiltrazione dei linfonodi.
Tale quadro clinico ha reso necessaria una mastectomia e, dunque, un intervento maggiormente demolitivo, invece che di una quadrantectomia (al più), che mira a rimuovere solo una parte del seno, specificamente il quadrante affetto dal tumore, preservando al contempo il resto del tessuto mammario, considerato che l'Ausiliario ha potuto ricavare dall'esame istologico eseguito poi a
Roma che si trattava di un tumore a crescita lenta, trattandosi di una formazione nodulare non triplo positiva (cfr. verbale chiarimenti del 5.04.23).
Considerato che il mancato approfondimento diagnostico non consente di ritenere che all'intervento di nodulectomia o di quadrantectomia si sarebbe dovuto anche procedere ad una lifadectomia ascellare il danno biologico che presumibilmente avrebbe subito in ogni caso la deve determinarsi, secondo le indicazioni fornite dai CTU, nella misura de 5% e quello Per_1
biologico permanente differenziale, ovvero da aggravamento rispetto alla condizione pregressa pagina 8 di 17 naturalmente del 15% (20% totale), a cui deve aggiungersi quello derivante dalla “Sindrome
Ansioso Depressiva” stimata nella misura del 2%.
La percentuale di danno permanente totale indicata dall'Ausiliare si basa sui barème medico-legali tratti dalla Guida orientativa per la valutazione del danno biologico, che Parte_3
inquadrano il danno estetico da mastectomia radicale monolaterale nella classe IV, in una percentuale compresa tra il 16 ed il 35%, riducibile fino al 50% in presenza di applicazione di protesi e di intervento di chirurgia plastica.
Tale valutazione non si discosta sensibilmente dalle considerazioni espresse dal medico legale di parte attrice che indica la percentuale del danno estetico nella misura del 35%, misura posta a base della domanda risarcitoria contenuta nell'atto di citazione, rispetto alla quale, tuttavia, il CTP non considera la riduzione operata dal CTU per le ragioni sopra indicate, peraltro, non oggetto poi di specifica contestazione.
Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se l'evento non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può avvenire sottraendo il secondo dal primo, applicando il criterio del frazionamento della causalità materiale, ma per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. dovrà trasformarsi in denaro il grado preesistente di invalidità e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata (Cass. n. 18986/19).
Per applicare il criterio sopra detto (differenziale) bisogna procedere a quantificare le due percentuali di invalidità attraverso l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, in ragione della c.d. "vocazione nazionale" che tali tabelle hanno assunto nel tempo, in quanto forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva
(c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
Il danno biologico deve essere quantificato in € 63.094,00, quale differenza tra la percentuale di invalidità totale (22%), pari ad € 69.930,00, e quella relativa al pregiudizio non riconducibile alla colpa medica (5%), pari ad € 6.836,00, somme ottenute moltiplicando la percentuale di invalidità
pagina 9 di 17 come sopra determinata con il valore del punto (22% e 5%) rapportato all'età della danneggiata
(44) al momento del subito pregiudizio.
Prima di affrontare il profilo relativo alla personalizzazione del danno e all'invalidità temporanea, deve osservarsi quanto segue.
Ai fini della liquidazione non può, infatti, prescindersi dal considerare che la sig.ra è Per_1
deceduta in corso di causa, in data 24.07.22.
Considerato che l'accertamento delle causa del decesso non è stato oggetto di specifica domanda in sede di intervento in prosecuzione da parte degli eredi costituiti, essendosi gli stessi nei due atti costitutivi riportati alle medesime conclusioni già formulate, deve applicarsi il costante e condivisibile indirizzo della S.C. secondo il quale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (cfr. Cass. 22338/07), pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (Cass. 2297/11).
Rispondono a tale esigenza le tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma 2023 che dettano i
“criteri per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso per causa diversa”, distinguendo il danno che viene acquisito subito dalla vittima, con patema d'animo più intenso che nei periodi successivi, dal danno correlato ai progressivi pregiudizi, fisici e psichici, che il soggetto incontra nel tempo (quantificato dividendo la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato quale danno acquisito subito per il numero di anni di prevedibile sopravvivenza in base alla durata della vita media e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di anni di concreta sopravvivenza).
Tali tabelle, del resto, appaiono maggiormente in linea con i principi espressi di recente dalla S.C. secondo cui quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico
(riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito pagina 10 di 17 dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua, ovvero nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto (cfr. Cass. n. 9888/2020; Cass. n. 15592/2019;
Cass. 41933/2021).
Le Tabelle di Roma 2023 in caso di invalidità permanente fino al 20% (dovendosi considerare il solo maggior danno) quantificano il danno acquisito immediatamente in una misura compresa tra lo 0 e il 10% della somma che sarebbe spettata alla vittima dell'illecito.
Considerato che il danno tabellare subito dalla è pari ad € 63.094,00, il danno Per_1 immediato può essere quantificato in € 3.154,70 (applicando la percentuale tabellare media del
5%).
La parte restante del danno è pari al rapporto tra il residuo 95% del danno tabellare e il numero di giorni, mesi o anni di sopravvivenza rispetto alla vita media, considerando quest'ultima in relazione alle fasce d'età.
In base agli schemi elaborati dal Tribunale di Roma 2023, una persona di anni 44 ha un'aspettativa di vita di anni 83,6.
Essendosi il danno prodottosi quando la aveva 44 anni e un mese, la sua concreta Per_1
aspettativa di vita era, dunque, di 461 mesi. Poiché è deceduta in data 24.07.22, è sopravvissuta in concreto per 73 mesi.
L'importo di € 63.094,00 decurtato del suo 5%, ossia di € 3.154,70, dà la differenza di €
59.939,30. Dividendo tale importo per i mesi di sopravvivenza media (461) e poi moltiplicandolo per i mesi di sopravvivenza effettiva (73), si ottiene la somma di € 9.491,47 che rappresenta la quota di danno acquisito nel tempo.
Pertanto, il danno derivante da lesione del bene salute definito da premorienza va quantificato in €
12.646,17 (€ 3.154,70+ € 9.491,47).
Tale danno deve aumentarsi del 50% in considerazione della sofferenza di natura interiore patita, in ragione delle ripercussioni di particolari gravità sul bene salute e riconducibili alla condotta del sanitario, attesi i dedotti e non contestati pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale e afferenti lo sconvolgimento emotivo dovuto alla gravità della patologia, giunta ad uno stadio sensibilmente allarmante e di sicuro particolarmente afflittiva, anche in relazione alle massicce e pagina 11 di 17 ravvicinate cure di contenimento e cautelative rispetto ai possibili nuovi episodi recidivanti, e degli ulteriori interventi, specie di sostituzione protesi (28.05.2018), riscontrati in sede peritale.
Deve, altresì, procedersi con la personalizzazione del danno, in ragione dei riflessi dinamico- relazionali, in particolare, per le frustrazioni derivanti dalla gestione del figlio minore, affetto dai disturbi dello spettro autistico, in ragione delle dedotte e non contestate ripercussioni nella gestione e assistenza dello stesso.
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi nella misura di €
21.449,20 (danno biologico [12.646,17], oltre € 6.323,08 a titolo di danno morale, cui va aggiunta la componente dinamico relazione, pari al 20%, sul danno biologico, nella misura di €
2.529,23), senza alcun ulteriore aumento, non avendo parte attrice fornito in concreto elementi per incrementarne l'ammontare, pur essendo gravata dal relativo onere.
Considerato, ancora, in ordine all'inabilità temporanea, che l'incertezza di un trattamento chemioradioterapico, ove la patologia neoplastica fosse stata accertata nell'immediatezza rispetto agli esami strumentali di dicembre 2014, non può tradursi in un vantaggio del medico che ha omesso i dovuti approfondimenti, deve ritenersi imputabile al sanitario il periodo di inabilità temporanea indicata dall'attore in 150 giorni e derivanti dai ripetuti cicli di trattamento, la cui indicazione non è stata specificamente contestata.
Pertanto, deve riconoscersi la somma di € 2.300,00 per inabilità temporanea assoluta (pari a 20 giorni, considerando il primo ricovero, dal 13.06 al 17.06.2016, l'intervento del 28.05.2018 e il secondo intervento del 28.10.2018, cui sono seguiti 15 giorni di riposo assoluto, cfr. allegati memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) e la somma di € 11.212,50 per inabilità temporanea da stimarsi al 75% (giorni 130), in ragione dei cicli terapeutici a cui l'originaria attrice è stata sottoposta, per un totale di € 13.512,50 quale danno biologico temporaneo.
L'ulteriore voce di danno temporaneo correlato agli ulteriori giorni di inabilità (550) non può accogliersi, siccome riferito al ritardo diagnostico, quando invece tale voce di danno deve strettamente commisurarsi alle limitazioni subite nel tempo occorrente alla stabilizzazione dei postumi già subiti, ovvero all'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute quale conseguenza dell'intervento subito.
Quanto alla stima delle chance di sopravvivenza si precisa quanto segue.
Va osservato, preliminarmente, che il dott. medico legale e nominato CTU, ha ritenuto Per_4
sostanzialmente valida la valutazione espressa sul punto dal CTP di parte attrice, dott. Per_5
pagina 12 di 17 salvo poi ridurre la perdita di chance di sopravvivenza, poiché all'epoca delle considerazioni operate su tale profilo non era sopraggiunto il decesso della sig.ra . Per_1
Il dott. ha sul punto evidenziato che al momento in cui venne svelata la presenza del Per_5
carcinoma, ossia nel mese di giugno 2016, la malattia si trovava allo stadio III C con sopravvivenza relativa a quindici anni pari al 47% (tumori di grandi dimensioni, con linfonodi positivi), ovvero 79% con linfonodi positivi. Sempre il CTP ha ipotizzato che a dicembre 2014 il tumore poteva trovarsi con elevata probabilità al più ad uno stadio II A con un tasso di sopravvivenza relativa sempre a quindici anni pari al 92%, ovvero all'80% a secondo del coinvolgimento o meno dei linfonodi .
Dagli elementi sopra offerti e ritenuti corretti dal CTU, pertanto, può ritenersi che l'omessa diagnosi ha comportato la perdita della possibilità di godere di oltre il 30% di chance di sopravvivenza a quindici anni. Si tratta, precisamente, del 33 % di chance, dato ottenuto sottraendo le due percentuali sopra indicate (80%-47%).
Considerato che la è deceduta in data 24.7.22, può dunque ritenersi che l'omessa Per_1
diagnosi abbia privato la stessa del 33% di chance di sopravvivenza per ulteriori 2708 giorni, cioè sino al 22.12.29.
In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, ove risulti che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la "chance" di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti (cfr. Cass. 23846/08, nonché Cass. 12961/11, nella cui motivazione si precisa, tra l'altro, con richiamo a Cass. 4003/07, che la richiesta del risarcimento del danno da perdita di chance costituisce riduzione dell'originaria domanda di risarcimento dell'intero pregiudizio assunto, e, pertanto, da una parte essa non determina una mutatio libelli e dall'altra tale riduzione può essere effettuata direttamente anche dal giudice, pur in difetto di esplicita richiesta della parte in tal senso riduttiva).
Il danno non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In difetto di appositi criteri tabellari elaborati per la monetizzazione di tale categoria di pregiudizio si ritiene di ancorare la quantificazione ai valori individuati sempre dalle Tabelle di Milano 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica e di assumere quale parametro di riferimento la somma massima prevista per il danno da invalidità permanente al pagina 13 di 17 100% che appare il più prossimo al pregiudizio in questione (privazione di chance di sopravvivenza).
Per un danno di tale entità subito da una persona di 42 anni (età della all'epoca degli Per_1
esami in questione, ovvero quelli del 22.12.14) la tabella milanese prevede un risarcimento di €
761.515,00, suscettibile di aumento personalizzato massimo del 25% e dunque fino ad €
951.894,00.
Tale danno, rapportato alla durata media della vita, che, per le donne, secondo quanto sopra affermato, è di 83,6 anni, è pari ad € 63,61 al giorno per una persona di 42 anni (365 x 41 anni=
14.965 giorni;
951.894,00: 14.965 =63,61).
Il pregiudizio in questione, dunque, deve quantificarsi in € 56.844,44 (€ 63,61 x 2708 x 33:100 =
56.844,44).
Il totale del danno non patrimoniale, pertanto, ammonta ad € 91.856,14, sommando le diverse componenti sopra esplicitate, da liquidarsi in favore degli eredi pro quota come per legge.
Quanto alla domanda di risarcimento del natura patrimoniale si precisa quanto segue.
In ordine al danno correlato ai riflessi sui guadagni derivanti dall'attività libero professionale dell'originaria istante, la domanda deve disattendersi, in quanto sfornita di puntuali allegazioni o di qualsivoglia parametro reddituale che consenta di addivenire ad una quantificazione, non potendosi addivenire ad una liquidazione nemmeno equitativa del danno che, in ogni caso, presuppone un ancoraggio ad elementi oggettivi con l'ulteriore limite di operare per colmare delle lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.
Il danno patrimoniale emergente deve liquidarsi nella misura, indicata dalla stessa parte attrice, in
€ 1.093,10 (cfr. documentazione allegata alla memoria istruttoria n 2), per come richiesto in sede di memoria e art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., relativa agli esborsi (spese di viaggi e di soggiorno) affrontati in occasione dei interventi eseguiti presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma nelle date del 28.05.2018 e del 23.10.2018.
Nessuna altra voce di danno patrimoniale può liquidarsi, avuto riguardo al tenore dell'atto di citazione, in cui la voce di danno patrimoniale era circoscritto unicamente a quello derivante dall'attività lavorativa.
Gli importi sopra indicati non sono suscettibili di riduzione in quanto la mera ipotesi che la originaria istante abbia percepito eventuali indennità è rimasta priva di qualsiasi riscontro.
pagina 14 di 17 Al risarcimento dei danni sopra liquidati deve condannarsi il solo dott. in quanto Controparte_2 rispetto ai fatti accertati, non emerge alcun coinvolgimento da parte dell' atteso Controparte_8
che la condotta ritenuta censurabile dai CTU attiene al mancato approfondimento diagnostico successivamente all'esame strumentale del 22/12/2014 che, tuttavia, risulta eseguito dal convenuto presso il suo studio professionale privato e non quale dipendente dell' Controparte_3
[...]
Deve conseguentemente disattendersi la domanda spiegata nei confronti della E_
, quale compagnia assicurativa dell'ente suddetto, con assorbimento di ogni altra
[...]
questione.
Il convenuto ha formulato domanda di manleva nei confronti della _2 [...]
, già convenuta in giudizio dall'attore, e della quale terza Controparte_4 CP_6
chiamata.
Non può trovare accoglimento la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice in ragione della polizza stipulata in data 21.02.2017, avendo quest'ultima eccepito CP_4
l'inoperatività della garanzia assicurativa poiché azionata per fatti antecedenti di oltre due anni prima la data di effetto della copertura.
L'art.
7.7 del contratto di assicurazione intercorso fra le parti prevede che: “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall' nel corso del periodo Parte_4 di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura”.
Trattasi, in particolare, di una clausola claims made (“a richiesta fatta”), rispetto alla quale il convenuto ha eccepito la nullità.
Sul punto va osservato che la dichiarazione di nullità della clausola claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, non può comportare l'automatica sostituzione della relativa polizza con il modello loss occurrence di cui all'art. 1917, comma 1, c.c., ma solo con uno schema che risponda, pur sempre, alla logica delle claimsmade, e che sia conforme all'originario assetto di interessi, così riadeguando le condizioni di polizza in funzione della causa concreta (Cass., sez. unit. n. 22437/2018; Cass. n.5259/21).
Nella specie, l'istante, nell'eccepire la nullità della clausola, si è limitato ad argomentazioni di carattere generale che prescindono dall'assetto negoziale concreto, senza fornire alcuno spunto che consenta di valutare la effettiva funzionalità del modello, in concreto individuato, a regolare gli pagina 15 di 17 interessi per la cura dei quali le parti hanno inteso definire il programma negoziale (Cass. n.
24668/20), tanto più che risulta stipulata altra polizza professionale antecedente con una diversa compagnia.
Il limite di retroattività contenuto in clausola assicurativa non può nemmeno apprezzarsi in termini di vessatorietà, in quanto non limita la responsabilità dell'assicuratore, ma circoscrive e delimita il rischio assicurato e non è soggetto all'onere della specifica approvazione e art. 1341, comma e,
c.c. (Cass. , sez. un., n. 9140/2016¸ Cass. 24668/20).
Con riguardo alla compagnia cui effetti del contratto stipulato decorrevano Parte_5 dal 31.12.2016, la questione relativa all'operatività della polizza a secondo rischio rispetto all'assicurazione dell' deve ritenersi superata e, dunque, non Controparte_3 rilevante, avendo sopra accertato che l'attività svolta dall'assicurato non è riconducibile a quella dallo stesso eseguita alle dipendenze della struttura ospedaliera, ma in regime di libera professione.
Nel caso di specie, pertanto, la suddetta polizza opera a primo rischio, non essendo efficace quella successivamente stipulata con la per le ragioni sopra esposte (art. 2 delle Condizioni di CP_4
Assicurazione).
Pertanto, non essendo in contestazione l'operatività (retroattiva) della polizza e l'inclusione dei fatti oggetto di causa nel rischio garantito, la deve condannarsi a manlevare il Parte_5
dott. per gli importi sopra indicati (rientrando nella massimale previsto) al netto della _2 franchigia pattuita (€ 1.500,00).
Assorbite le ulteriori questioni.
In definitiva, dunque, accolta la domanda nei termini di cui sopra, il dott. deve Controparte_2 essere condannato a pagare la somma complessiva arrotondata di € 92.949,20, da liquidarsi in favore degli eredi intervenuti pro quota come per legge oltre interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data del 15.06.16 (relativamente ad €
91.856,14) e alla data del 25.10.18 (relativamente ad € 1.093,10) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass.
Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, agli attori gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
pagina 16 di 17 In accoglimento della domanda di garanzia, condanna la a manlevare il dott. Parte_5
nel pagamento delle somme tenuto a versare agli attori e al netto della franchigia pattuita. _2
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto con il convenuto La peculiarità _2 delle questioni giustifica la compensazione delle spese nei confronti dell' Controparte_3
La natura prevalentemente tecnica delle questioni affrontate e la complessità della
[...]
vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti delle altre parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna al pagamento della Controparte_2
complessiva somma di € 92.949,20, da liquidarsi in favore degli eredi intervenuti pro quota come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
- accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, condanna la Controparte_2 [...]
a tenere indenne il convenuto di quanto dovrà versare agli attori per effetto della Parte_5
presente sentenza (compresi gli ulteriori capi di condanna che seguono), al netto della franchigia;
- rigetta le domanda nei confronti dell' di Controparte_3 E_
e di nonché di manleva nei confronti di quest'ultima;
[...] Controparte_4
- condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida Controparte_2 in € 14.500,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfetarie, iva e cpa;
- compensa le spese di lite tra le altri parti processuali.
Cosenza, 12.02.2025
Il Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza
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