Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 08/01/2025, alle ore 13,00 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CASINI ELISA per la parte ricorrente e la Dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Casini, tenuto conto dell'intervenuto pensionamento in data 1/07/2024, modifica la domanda avente ad oggetto la prestazione con la domanda di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in un importo corrispondente a quello della Carta docenti, senza interessi legali. Parte resistente si rimette. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
13,05.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
1
e assistite dall'Avv. Parte_1 Parte_2
CASINI ELISA e NA ME
CONTRO
assistito dalla Controparte_1
Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti, già insegnanti “precarie”, chiedevano il riconoscimento del bonus carta docenti in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, quanto a ed all'anno scolastico Parte_1
2017/2018, quanto a . Parte_2
****
I – PRESCRIZIONE
Preliminarmente si ritiene necessario verificare se il diritto al bonus richiesto dalla ricorrente relativamente Parte_2 all'anno 2017/2018 sia o meno prescritto.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
La docente quindi, nell'anno 2017/2018 avrebbe Parte_2 potuto richiedere il beneficio a partire dal 28/09/2017, ossia dalla data di decorrenza del contratto.
Sub doc. nr. 9 sono state depositate diffida con cui la predetta ha chiesto il riconoscimento e l'accredito del bonus,
2 inoltrata in data 2/02/2023 a mezzo pec, nonché le ricevute di accettazione e di consegna;
la diffida è stata ricevuta quando il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
II – ANNO IN CORSO
Parte resistente, nella propria memoria di costituzione, ha eccepito la non debenza del diritto relativamente all'anno in corso 2022/2023 stante l'impossibilità di prevedere e valutare eventuali interruzioni in itinere definitive (dimissioni volontarie/revoca del contratto) o provvisorie (sospensioni disciplinari).
In realtà il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico e, al momento del deposito del ricorso, il diritto si era già perfezionato.
Le sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi.
III – PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione versata in atti (contratti di lavoro doc.
n. 1 del ricorso introduttivo e stato matricolare doc. n. 10 della memoria di costituzione) è emerso che ha Parte_1 lavorato come insegnante di scuola primaria con i seguenti contratti di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche: nell'a.s. 2018/2019 dal 3/10/2018 al
30/06/2019 per 12 ore settimanali;
nell'a.s. 2019/2020 dal
19/09/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
nell'a.s.
2020/2021 dal 5/10/20 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2021/2022 dal 7/09/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2022/2023 dal 7/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali.
3 La ricorrente attualmente (con decorrenza luglio 2024) è in pensione come risulta dalla documentazione depositata in data
2/01/2025 da parte ricorrente.
IV – LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
4 del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del
5 beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono
6 quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato,
7 in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
V – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_3
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
La ricorrente infatti, ha lavorato nella scuola Pt_1 primaria nell'anno scolastico 2018/2019 su spezzone d'orario di 12 ore settimanali, corrispondente al 50% dell'orario di cattedra e, quindi, prestando attività equiparabile a quella dei docenti part time di ruolo.
Orbene, ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra) è riconosciuto il beneficio senza alcuna decurtazione.
8 Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”.
Ne consegue che anche per il docente precario che assicura il
50% dell'orario di cattedra non deve essere operata alcuna riduzione.
VI – CONCLUSIONI. USCITA DAL SISTEMA SCOLASTICO
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Tenuto conto dell'intervenuto pensionamento con decorrenza
01/07/2024, non essendo più possibile l'adempimento in forma specifica mediante accreditamento di somme sulla carta docente, il deve essere condannato al risarcimento CP_1 del danno, la cui sussistenza può essere ritenuta in via presuntiva, quantificabile in via equitativa nell'importo corrispondente a quello del beneficio, come da dispositivo.
Quanto alle spese relative alla posizione Pt_1 considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
Con riguardo alle spese relative alla posizione di Parte_2 considerata la essenzialità delle sopravvenute precisazioni della S.C., le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
2) accerta il diritto all'attribuzione della Carta Docente per la ricorrente in relazione agli anni Parte_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
3) Dichiara prescritto il diritto di . Parte_2
4) Dichiara tenuto e condanna il convenuto al CP_1 risarcimento del danno subito da che liquida, Parte_1 in via equitativa, in € 2500,00.
5) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_1 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale Pt_1 frazione in € 515,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, con compensazione tra le parti del restante 50% e distrazione in favore del difensore antistatario.
6) Dichiara la integrale compensazione delle spese in relazione alla posizione di Parte_2
7) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 08/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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