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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G.1394/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 287/2021 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 15.2.2021, notificata a mezzo pec il 22.2.2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Mariacarla Abate (C.F. ) e Anna Maria C.F._2
Chiricone (C.F. ) (fax: 081-5039078) (pec: C.F._3
- , presso lo studio Email_1 Email_2
di quest'ultima è elettivamente domiciliato in Lusciano, alla Via F. Caracciolo n. 42.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Controparte_1 C.F._4
Avv. Antonio Vitale (C.F. ) e dall'Avv. Paolo Improda (C.F. C.F._5
) (fax 081.8130530) (pec: – C.F._6 Email_3 , elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Meridionale n.47, Email_4
presso lo studio dell'avv. Elio Sica.
APPELLATA
Oggetto: riduzione in pristino e risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 287/2021 pubblicata in data 15.02.2021, notificata il 22.02.2021 il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda, avanzata con citazione notificata il 12.7.2011, da nei confronti di con cui aveva Parte_1 Controparte_1 chiesto la condanna della convenuta alla eliminazione della copertura del terrazzo dell'appartamento della stessa e al risarcimento dei danni per il deprezzamento subito dall'immobile di esso attore e condannava quest'ultimo alle spese di causa e a quelle di
CTU, nella misura indicata nel dispositivo.
2. A fondamento dell'iniziativa giudiziaria l'attore, premesso di essere proprietario dell'immobile sito al piano interrato (adibito a civile abitazione) del “Palazzo del Sole” sito in Aversa alla via Segni n. 97, lamentava una riduzione di luce solare, di aria e, quindi, di benessere per gli occupanti ai danni del suo immobile, quale conseguenza e causa della realizzazione ad opera della sig.ra di una copertura del terrazzo, Controparte_1 dell'appartamento di sua proprietà, confinante ad est con la proprietà di esso deducente posta al piano sottostante. Si doleva, altresì, che detta copertura del terrazzo, costituita da una struttura in legno lamellare ricoperta con lamiere coibentate e finitura a tegole, risultava costruita con modalità tale da rendere fuori norma la caldaia a GPL insistente sul terrazzo medesimo con grave pericolo per l'intero stabile, andando, al contempo, ad annullare la distanza minima, di m. 5, prescritta tra il fabbricato “Palazzo del Sole” e quello posto al confine. Inoltre, protestava che detta struttura ledeva anche il decoro architettonico dell'edificio condominiale, in quanto alterava, in modo visibile e significativo, la struttura e la complessiva armonia dell'edificio medesimo. Aggiungeva che la Polizia Municipale di
Aversa aveva emesso ordinanza di demolizione delle opere suddette, non eseguita dalla
. CP_1 Tanto esposto, l'attore chiedeva che parte convenuta fosse condannata alla eliminazione della copertura del terrazzo ed al risarcimento dei danni subiti dal medesimo per il deprezzamento dell'immobile quantificati in euro 50.000,00, di cui euro 30.000,00 per la diminuzione patrimoniale dell'immobile che aveva inciso anche sul valore locativo dello stesso e sulla possibilità di fittarlo per euro 500,00 al mese da moltiplicare per i mesi decorrenti da dicembre 2009, data dell'edificazione, fino al ripristino, ed euro 6.000,00 per le opere necessarie a rendere salubre e ripristinare dalle muffe l'appartamento.
3.Si costituiva in giudizio la sig.ra che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda attorea in quanto non preceduta dal tentativo di obbligatorio mediazione ex art. 5 d.lgs. 20/10; nel merito ne contestava la fondatezza, affermando che la copertura a tetto del terrazzo era da considerarsi legittima sulla base del permesso per costruire in sanatoria del 4 agosto 2010, non riduceva la luminosità della proprietà dell'ing. né le distanze previste ex lege e non pregiudicava il decoro Pt_1
architettonico del fabbricato.
4. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo che sulla base delle risultanze della prova per testi e degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio non erano emersi elementi probatori convincenti in ordine alla diminuzione di aria e luce lamentata dall'attore per effetto della costruzione de qua.
5. Esaminando la prova per testi, evidenziava che le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
erano irrilevanti in quanto generiche e de relato. Le dichiarazioni dell'altro teste escusso
, titolare dell'agenzia immobiliare cui si era rivolto l'ing. per la Testimone_2 Pt_1 vendita dell'immobile oggetto di causa, consentivano di ritenere solo che il dichiarante , in base alle proprie soggettive valutazioni, avesse percepito una diminuzione di luce all'interno dell'immobile, ma da esse non poteva evincersi con sufficiente certezza o con elevato grado di probabilità se la lamentata diminuzione di luce fosse determinata proprio dalla tettoia.
Inoltre, non era rimasto provato che la mancanza di gradimento dell'immobile dell'attore da parte di alcuni potenziali acquirenti – causa del danno da deprezzamento lamentato dall'ing. connessa allo scarso soleggiamento del cespite, potesse dipendere direttamente ed Pt_1 eziologicamente dalla presenza della tettoia, considerando che l'unità immobiliare dell'attore era posizionata al piano seminterrato, quindi per sua conformazione meno esposta alla luce naturale.
A conferma della carenza di prova del fondamento della domanda attorea il primo giudice richiamava gli esiti della CTU da cui era emerso che: la proprietà convenuta non presentava elementi fisici che direttamente inibivano il passaggio della luce solare nella proprietà attorea, in quanto non anteposta a nessuna delle aperture esistenti al piano interrato e priva di sporgenze sull'area scoperta dove prospettavano le aperture della proprietà la Pt_1 situazione di ombreggiamento prodotta dalla proprietà sulla proprietà era CP_1 Pt_1
preesistente alla sopraelevazione e anche in assenza della stessa, l'area scoperta su cui la proprietà affacciava era interamente ombreggiata dalla parete est nelle ore in cui Pt_1
questa proiettava la propria ombra nel detto spazio;
non vi erano i paventati pericoli per lo stabile condominiale derivanti dalla caldaia a GPL presente sotto la tettoia.
Dichiarava, infine, il difetto di interesse ad agire dell'attore quanto alla lamentata violazione della distanza minima tra la copertura di causa e il fabbricato confinante con il condominio
“Palazzo del Sole”.
6.Avverso tale decisione ha interposto appello il sig. lamentando: 1) errata Parte_1 valutazione e motivazione illegittima in merito alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi ex art. 360, comma 1, n. 5 cpc.; 2) errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella C.T.U. ad opera del Giudice di primo grado, in merito alla responsabilità extracontrattuale della sig.ra ai sensi delle norme generali e CP_1 dell'art.2043 c.c. in merito alla riduzione di aria, luce, salubrità dell'ambiente e conseguente deprezzamento dell'immobile di proprietà del sig. a causa della costruzione della Pt_1
copertura del terrazzo ad opera della;
3) erronea e carente motivazione in merito CP_1
Contr alla statuizione della mancata pericolosità derivante dall'installazione della caldaia nell'appartamento della sig.ra CP_1
L'appellante ha concluso chiedendo, in via cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
nel merito, in accoglimento del gravame, riformarsi la sentenza impugnata e accogliersi le domande svolte da esso deducente in primo grado, previa rinnovazione e/o la revisione della C.T.U; il tutto con vittoria di spese e compensi, di entrambi i gradi di giudizio, unitamente alle spese di C.T.U.
3.Ha resistito al gravame la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello per Controparte_1
totale infondatezza, opponendosi, altresì, alla richiesta inibitoria;
vinte le spese del grado.
4. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado in formato telematico e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 15.1.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
5. Preliminarmente, occorre dare conto che dalla verifica d'ufficio risulta la tempestività dell'impugnazione.
6. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data 22.02.2021; c) l'atto d'appello è stato notificato il 22.03.2021.
Ne deriva che il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
7. Tanto debitamente appurato, nel merito l'appello, sebbene metta in evidenza una effettiva carenza motivazionale della gravata sentenza, non merita condivisione e va respinto, dovendosi solo colmare la lacuna decisoria e integrare la motivazione nei termini di seguito esposti.
8. Prima di esaminare le doglianze mosse alla sentenza appellata, occorre premettere l'inquadramento giuridico dell'azione proposta dall'ing. di cui è carente la gravata Pt_1 sentenza, e che, invece, appare dirimente per dare risposta alle questioni controverse.
9. Come si evince dalla parte narrativa sopra esposta, l'appellante ha invocato la tutela reale
(riduzione in pristino) e risarcitoria (condanna al pagamento di somme di denaro) del suo diritto di proprietà leso dalla realizzazione di opere edilizie nella confinate proprietà
(tettoia a copertura del terrazzo). La controversia, quindi, va ricondotta alla CP_1 disciplina dell'art. 872 c.c. in materia di violazione delle norme di edilizia che prevede la duplice tutela invocata dall'appellante.
Secondo l'interpretazione che della prefata disposizione è stata fornita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte: cfr. Cass. 16/12/2010 n. 25475), occorre, tuttavia, distinguere le ipotesi di violazioni delle norme sulle distanze previste dagli artt. 873 e ss c.c. dalle ipotesi di violazioni di disposizioni non integrative di quelle sulle distanze.
In caso di violazione delle norme sulle distanze è concessa sia l'azione di riduzione in pristino che l'azione risarcitoria per il danno medio tempore verificatosi che non necessita di una specifica attività probatoria perché il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima.
Se invece sono violate disposizioni non integrative delle distanze, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, il danneggiato ha diritto solo alla tutela risarcitoria ed inoltre la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornire una dimostrazione precisa dell'esistenza del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro (tra le tante,
Cass., 5/6/1998, n. 5514; Cass., 12/6/2001, n. 7909; Cass., 7/3/2002, n. 3341).
Tali principi sono altresì coerenti con il sistema della responsabilità civile, che ammette la risarcibilità del solo danno conseguenza (cfr., con riguardo al danno non patrimoniale,
Cass., Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972) ed esclude che un risarcimento possa essere accordato per il solo fatto del comportamento lesivo o che si risolva in una pena privata nei confronti di chi violi l'altrui diritto di proprietà (cfr in motivazione Cass. 25475/2010 cit).
10. I motivi di appello, scrutinati alla luce dei predetti principi, si palesano del tutto infondati.
11. Con i primi due motivi, strettamente connessi investendo entrambi la prova del deprezzamento dell'immobile di proprietà l'appellante censura la valutazione della Pt_1 prova testimoniale operata dal tribunale nonché le risultanze della CTU poste a fondamento della decisione.
12. In particolare, in ordine alla prova testimoniale (primo motivo), assume che quanto riferito dal teste (cfr pagg. 6 e 7 dell'appello), contrariamente all'assunto del Tes_1
tribunale, afferiva a circostanze di cui il prefato aveva avuto diretta conoscenza e non “ de relato”; le dichiarazioni rese dal teste ( cfr. pag. 8 dell'appello), titolare dell'agenzia Tes_2 immobiliare che aveva ricevuto l'incarico di vendere l'immobile di esso appellante, lungi da fondarsi su una “valutazione soggettiva”, erano frutto di una stima del valore di mercato dell'immobile nell'ambito dell'esercizio della sua professione.
Sostiene che le dichiarazioni dei predetti testi, entrambi soggetti terzi, non parenti, indifferenti all'esito del giudizio, unitamente ai documenti prodotti, dimostravano come la costruzione della avesse di fatto ridotto la fruizione di luce ed aria ai danni della CP_1
proprietà con conseguenziale deprezzamento del suo valore commerciale da euro Pt_1
150.000,00 ( valore commerciale ante operam, determinato al momento dell'incarico all'agenzia immobiliare) ad euro 80.000,00 ( valore commerciale post operam).
13. Circa gli esiti della CTU dell'arch. recepiti nella gravata sentenza ( Persona_1
secondo motivo), svolge ampi rilievi critici di natura tecnica alle indagini e conclusioni dell'ausiliario, corredate anche da fotografie ( cfr pagg. da 10 a 34 dell'atto d'appello cui si rimanda) sostanzialmente ripetitive delle osservazioni critiche formulate dal proprio CTP arch. alla bozza di relazione del consulente d'ufficio e riportate anche nella Per_2
comparsa conclusionale del primo grado, alla luce delle quali chiede rinnovarsi l'indagine peritale.
14. Entrambe le ragioni sono da disattendere.
Sulla scorta di quanto detto a proposito dell'art. 872 c.c., mette conto osservare che nel caso di specie l'appellante, a sostegno della domanda ripristinatoria e risarcitoria, non ha invocato la violazione di norme in materia di distanze tra costruzioni dettate dal codice civile o da strumenti urbanistici integrative delle stesse né la violazione di specifiche norme previste da regolamenti edilizi in tema di altezze e/o volumetrie quale fatto illegittimo fonte del danno alla sua proprietà, e solo in relazione ad altro fabbricato confinante (non meglio indentificato, neanche in riferimento al confine da tenere in considerazione) ha denunciato la violazione della distanza di mt 5 dalla tettoia della , doglianza per la quale il CP_1 tribunale ha affermato la sua carenza di interesse ad agire, con statuizione che non risulta attinta da specifico motivo di gravame.
Tale profilo appare dirimente in quanto il pregiudizio subito dalla proprietà in termini di diminuzione di aria e soleggiamento per effetto di opere realizzate dal vicino può dare diritto alla tutela reale e/o risarcitoria solo se la nuova costruzione è realizzata in violazione di norme codicistiche sulle distanze o di prescrizione di norme edilizie (limiti di volumetria e altezza), in assenza delle quali l'opera non è illegittima sotto il profilo civilistico e, di conseguenza, non comporta alcuna tutela del confinante non costruttore, rientrando nelle facoltà di chi è proprietario disporre del proprio diritto esercitando lo ius aedificandi nel rispetto delle leggi e delle normative di settore.
Poiché non è stato dedotto e neanche è emerso dall'istruttoria svolta che la tettoia di cui è causa sia contraria a prescrizioni codicistiche o di regolamenti edilizi, la riduzione di aria e luce in danno della proprietà quand'anche fosse rimasta provata, è irrilevante perché Pt_1 trattasi di un disagio conseguente ad una attività lecita del proprietario confinante.
15. Con l'ulteriore precisazione che la natura abusiva o meno dell'opera sotto il profilo amministrativo (sub specie per difetto originario di permesso a costruire) - di cui pure l'appellante ha dubitato- non riguarda i rapporti tra privati e non rileva ai fini della tutela invocata (cfr. ex plurimis Cass. sent. 10702/1994), tanto più che, nella specie, la carenza originaria di titolo abilitativo risulterebbe sanata mediante concessione in sanatoria del 4 agosto 2010 (di cui parte appellante dà atto nei propri scritti difensivi).
16. Sulla scorta di tali considerazioni, le doglianze svolte con il primo e secondo motivo di appello in merito alla valutazione della prova appaiono non rilevanti ai fini della decisione e di esse non se ne rende necessaria la disamina, posto che quand'anche, secondo l'assunto dell'impugnante, fosse provata la diminuzione di aria e luce del suo immobile per effetto della tettoia realizzata dalla nella sua proprietà, ciò non gli darebbe diritto alla CP_1 tutela reale ( riduzione in pristino) e risarcitoria invocata, in assenza della deduzione, prima ancora che della prova, della violazione di norme in matria di costruzioni ( artt. 873 e ss c.c.)- ai fini della tutela reale- e della violazione di specifiche norme di edilizia e ornato pubblico (volume ed altezza)- ai fini del risarcimento del danno.
17. Resta da esaminare solo il profilo di censura che investe la pericolosità della caldaia a
GPL a seguito della copertura del terrazzo . CP_1
Sul punto, il CTU ha accertato , con argomenti recepiti in sentenza, che la tipologia di caldaia installata nella proprietà (a camera aperta, descritta alle pagg. 19 e 20 CP_1 della relazione in atti) non è tale da comportare pericolo per il fabbricato ma al più, a seguito della chiusura con tettoia della zona in cui è ubicata, solo rischio per la salute degli occupanti l'immobile , per una eventuale concentrazione di monossido di CP_1
carbonio superiore alla norma quale conseguenza della non corretta areazione dell'ambiente.
A fronte di tale verifica, l'appellante si è limitato a dissentire senza contrapporre oggettive ragioni tecniche volte a smentire quelle del CTU e tali da inficiarne la correttezza. Anche sotto tale profilo, pertanto, si palesa l'infondatezza del gravame.
18. Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia sul danno derivante dalla lesione del decoro architettonico in violazione dell'art. 112 cpc e chiede che questa Corte si pronunci nel merito, accogliendo la domanda.
A tal fine, ribadisce quanto sostenuto in primo grado, e cioè che la tettoia altera la linea architettonica dell'edificio condominiale, nello specifico l'ordine geometrico che caratterizza la successione verticale dei balconi.
19. La censura, sebbene colga nel segno laddove mette in risalto una effettiva omissione di pronuncia, che va qui colmata, nel merito non depone per l'accoglimento della domanda attorea.
20. Invero, la lesione del decoro architettonico del fabbricato condominiale risulta solo dedotta ma non provata dall'appellante che non ha offerto alcun elemento utile ad apprezzare quanto da lui denunciato sul punto, mancando del tutto elementi descrittivi (ad esempio planimetrie o fotografie) necessari e utili a verificare se effettivamente la tettoia di copertura del terrazzo a piano terra della proprietà comporti la denunciata CP_1 alterazione delle linee geometriche della facciata condominiale, situazione che non emerge neanche dalla CTU svolta in primo grado e non è evincibile dalle fotografie ad essa allegate.
La carenza di prova determina, pertanto, il rigetto della domanda riguardante il decoro architettonico (di riduzione in pristino e risarcitoria) proposta dall'appellante.
21. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
22. Alla totale soccombenza consegue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado la cui liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri medi di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello manca la fase istruttoria).
23. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 287/2021 del tribunale di Parte_1
S.M. Capua Vetere pubblicata il 15.2.2021, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 6946,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire all'avv. Antonio Vitale dichiaratosi anticipatario;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 30.4.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G.1394/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 287/2021 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 15.2.2021, notificata a mezzo pec il 22.2.2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Mariacarla Abate (C.F. ) e Anna Maria C.F._2
Chiricone (C.F. ) (fax: 081-5039078) (pec: C.F._3
- , presso lo studio Email_1 Email_2
di quest'ultima è elettivamente domiciliato in Lusciano, alla Via F. Caracciolo n. 42.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Controparte_1 C.F._4
Avv. Antonio Vitale (C.F. ) e dall'Avv. Paolo Improda (C.F. C.F._5
) (fax 081.8130530) (pec: – C.F._6 Email_3 , elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Meridionale n.47, Email_4
presso lo studio dell'avv. Elio Sica.
APPELLATA
Oggetto: riduzione in pristino e risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 287/2021 pubblicata in data 15.02.2021, notificata il 22.02.2021 il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda, avanzata con citazione notificata il 12.7.2011, da nei confronti di con cui aveva Parte_1 Controparte_1 chiesto la condanna della convenuta alla eliminazione della copertura del terrazzo dell'appartamento della stessa e al risarcimento dei danni per il deprezzamento subito dall'immobile di esso attore e condannava quest'ultimo alle spese di causa e a quelle di
CTU, nella misura indicata nel dispositivo.
2. A fondamento dell'iniziativa giudiziaria l'attore, premesso di essere proprietario dell'immobile sito al piano interrato (adibito a civile abitazione) del “Palazzo del Sole” sito in Aversa alla via Segni n. 97, lamentava una riduzione di luce solare, di aria e, quindi, di benessere per gli occupanti ai danni del suo immobile, quale conseguenza e causa della realizzazione ad opera della sig.ra di una copertura del terrazzo, Controparte_1 dell'appartamento di sua proprietà, confinante ad est con la proprietà di esso deducente posta al piano sottostante. Si doleva, altresì, che detta copertura del terrazzo, costituita da una struttura in legno lamellare ricoperta con lamiere coibentate e finitura a tegole, risultava costruita con modalità tale da rendere fuori norma la caldaia a GPL insistente sul terrazzo medesimo con grave pericolo per l'intero stabile, andando, al contempo, ad annullare la distanza minima, di m. 5, prescritta tra il fabbricato “Palazzo del Sole” e quello posto al confine. Inoltre, protestava che detta struttura ledeva anche il decoro architettonico dell'edificio condominiale, in quanto alterava, in modo visibile e significativo, la struttura e la complessiva armonia dell'edificio medesimo. Aggiungeva che la Polizia Municipale di
Aversa aveva emesso ordinanza di demolizione delle opere suddette, non eseguita dalla
. CP_1 Tanto esposto, l'attore chiedeva che parte convenuta fosse condannata alla eliminazione della copertura del terrazzo ed al risarcimento dei danni subiti dal medesimo per il deprezzamento dell'immobile quantificati in euro 50.000,00, di cui euro 30.000,00 per la diminuzione patrimoniale dell'immobile che aveva inciso anche sul valore locativo dello stesso e sulla possibilità di fittarlo per euro 500,00 al mese da moltiplicare per i mesi decorrenti da dicembre 2009, data dell'edificazione, fino al ripristino, ed euro 6.000,00 per le opere necessarie a rendere salubre e ripristinare dalle muffe l'appartamento.
3.Si costituiva in giudizio la sig.ra che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda attorea in quanto non preceduta dal tentativo di obbligatorio mediazione ex art. 5 d.lgs. 20/10; nel merito ne contestava la fondatezza, affermando che la copertura a tetto del terrazzo era da considerarsi legittima sulla base del permesso per costruire in sanatoria del 4 agosto 2010, non riduceva la luminosità della proprietà dell'ing. né le distanze previste ex lege e non pregiudicava il decoro Pt_1
architettonico del fabbricato.
4. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo che sulla base delle risultanze della prova per testi e degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio non erano emersi elementi probatori convincenti in ordine alla diminuzione di aria e luce lamentata dall'attore per effetto della costruzione de qua.
5. Esaminando la prova per testi, evidenziava che le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
erano irrilevanti in quanto generiche e de relato. Le dichiarazioni dell'altro teste escusso
, titolare dell'agenzia immobiliare cui si era rivolto l'ing. per la Testimone_2 Pt_1 vendita dell'immobile oggetto di causa, consentivano di ritenere solo che il dichiarante , in base alle proprie soggettive valutazioni, avesse percepito una diminuzione di luce all'interno dell'immobile, ma da esse non poteva evincersi con sufficiente certezza o con elevato grado di probabilità se la lamentata diminuzione di luce fosse determinata proprio dalla tettoia.
Inoltre, non era rimasto provato che la mancanza di gradimento dell'immobile dell'attore da parte di alcuni potenziali acquirenti – causa del danno da deprezzamento lamentato dall'ing. connessa allo scarso soleggiamento del cespite, potesse dipendere direttamente ed Pt_1 eziologicamente dalla presenza della tettoia, considerando che l'unità immobiliare dell'attore era posizionata al piano seminterrato, quindi per sua conformazione meno esposta alla luce naturale.
A conferma della carenza di prova del fondamento della domanda attorea il primo giudice richiamava gli esiti della CTU da cui era emerso che: la proprietà convenuta non presentava elementi fisici che direttamente inibivano il passaggio della luce solare nella proprietà attorea, in quanto non anteposta a nessuna delle aperture esistenti al piano interrato e priva di sporgenze sull'area scoperta dove prospettavano le aperture della proprietà la Pt_1 situazione di ombreggiamento prodotta dalla proprietà sulla proprietà era CP_1 Pt_1
preesistente alla sopraelevazione e anche in assenza della stessa, l'area scoperta su cui la proprietà affacciava era interamente ombreggiata dalla parete est nelle ore in cui Pt_1
questa proiettava la propria ombra nel detto spazio;
non vi erano i paventati pericoli per lo stabile condominiale derivanti dalla caldaia a GPL presente sotto la tettoia.
Dichiarava, infine, il difetto di interesse ad agire dell'attore quanto alla lamentata violazione della distanza minima tra la copertura di causa e il fabbricato confinante con il condominio
“Palazzo del Sole”.
6.Avverso tale decisione ha interposto appello il sig. lamentando: 1) errata Parte_1 valutazione e motivazione illegittima in merito alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi ex art. 360, comma 1, n. 5 cpc.; 2) errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella C.T.U. ad opera del Giudice di primo grado, in merito alla responsabilità extracontrattuale della sig.ra ai sensi delle norme generali e CP_1 dell'art.2043 c.c. in merito alla riduzione di aria, luce, salubrità dell'ambiente e conseguente deprezzamento dell'immobile di proprietà del sig. a causa della costruzione della Pt_1
copertura del terrazzo ad opera della;
3) erronea e carente motivazione in merito CP_1
Contr alla statuizione della mancata pericolosità derivante dall'installazione della caldaia nell'appartamento della sig.ra CP_1
L'appellante ha concluso chiedendo, in via cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
nel merito, in accoglimento del gravame, riformarsi la sentenza impugnata e accogliersi le domande svolte da esso deducente in primo grado, previa rinnovazione e/o la revisione della C.T.U; il tutto con vittoria di spese e compensi, di entrambi i gradi di giudizio, unitamente alle spese di C.T.U.
3.Ha resistito al gravame la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello per Controparte_1
totale infondatezza, opponendosi, altresì, alla richiesta inibitoria;
vinte le spese del grado.
4. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado in formato telematico e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 15.1.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
5. Preliminarmente, occorre dare conto che dalla verifica d'ufficio risulta la tempestività dell'impugnazione.
6. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data 22.02.2021; c) l'atto d'appello è stato notificato il 22.03.2021.
Ne deriva che il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
7. Tanto debitamente appurato, nel merito l'appello, sebbene metta in evidenza una effettiva carenza motivazionale della gravata sentenza, non merita condivisione e va respinto, dovendosi solo colmare la lacuna decisoria e integrare la motivazione nei termini di seguito esposti.
8. Prima di esaminare le doglianze mosse alla sentenza appellata, occorre premettere l'inquadramento giuridico dell'azione proposta dall'ing. di cui è carente la gravata Pt_1 sentenza, e che, invece, appare dirimente per dare risposta alle questioni controverse.
9. Come si evince dalla parte narrativa sopra esposta, l'appellante ha invocato la tutela reale
(riduzione in pristino) e risarcitoria (condanna al pagamento di somme di denaro) del suo diritto di proprietà leso dalla realizzazione di opere edilizie nella confinate proprietà
(tettoia a copertura del terrazzo). La controversia, quindi, va ricondotta alla CP_1 disciplina dell'art. 872 c.c. in materia di violazione delle norme di edilizia che prevede la duplice tutela invocata dall'appellante.
Secondo l'interpretazione che della prefata disposizione è stata fornita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte: cfr. Cass. 16/12/2010 n. 25475), occorre, tuttavia, distinguere le ipotesi di violazioni delle norme sulle distanze previste dagli artt. 873 e ss c.c. dalle ipotesi di violazioni di disposizioni non integrative di quelle sulle distanze.
In caso di violazione delle norme sulle distanze è concessa sia l'azione di riduzione in pristino che l'azione risarcitoria per il danno medio tempore verificatosi che non necessita di una specifica attività probatoria perché il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima.
Se invece sono violate disposizioni non integrative delle distanze, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, il danneggiato ha diritto solo alla tutela risarcitoria ed inoltre la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornire una dimostrazione precisa dell'esistenza del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro (tra le tante,
Cass., 5/6/1998, n. 5514; Cass., 12/6/2001, n. 7909; Cass., 7/3/2002, n. 3341).
Tali principi sono altresì coerenti con il sistema della responsabilità civile, che ammette la risarcibilità del solo danno conseguenza (cfr., con riguardo al danno non patrimoniale,
Cass., Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972) ed esclude che un risarcimento possa essere accordato per il solo fatto del comportamento lesivo o che si risolva in una pena privata nei confronti di chi violi l'altrui diritto di proprietà (cfr in motivazione Cass. 25475/2010 cit).
10. I motivi di appello, scrutinati alla luce dei predetti principi, si palesano del tutto infondati.
11. Con i primi due motivi, strettamente connessi investendo entrambi la prova del deprezzamento dell'immobile di proprietà l'appellante censura la valutazione della Pt_1 prova testimoniale operata dal tribunale nonché le risultanze della CTU poste a fondamento della decisione.
12. In particolare, in ordine alla prova testimoniale (primo motivo), assume che quanto riferito dal teste (cfr pagg. 6 e 7 dell'appello), contrariamente all'assunto del Tes_1
tribunale, afferiva a circostanze di cui il prefato aveva avuto diretta conoscenza e non “ de relato”; le dichiarazioni rese dal teste ( cfr. pag. 8 dell'appello), titolare dell'agenzia Tes_2 immobiliare che aveva ricevuto l'incarico di vendere l'immobile di esso appellante, lungi da fondarsi su una “valutazione soggettiva”, erano frutto di una stima del valore di mercato dell'immobile nell'ambito dell'esercizio della sua professione.
Sostiene che le dichiarazioni dei predetti testi, entrambi soggetti terzi, non parenti, indifferenti all'esito del giudizio, unitamente ai documenti prodotti, dimostravano come la costruzione della avesse di fatto ridotto la fruizione di luce ed aria ai danni della CP_1
proprietà con conseguenziale deprezzamento del suo valore commerciale da euro Pt_1
150.000,00 ( valore commerciale ante operam, determinato al momento dell'incarico all'agenzia immobiliare) ad euro 80.000,00 ( valore commerciale post operam).
13. Circa gli esiti della CTU dell'arch. recepiti nella gravata sentenza ( Persona_1
secondo motivo), svolge ampi rilievi critici di natura tecnica alle indagini e conclusioni dell'ausiliario, corredate anche da fotografie ( cfr pagg. da 10 a 34 dell'atto d'appello cui si rimanda) sostanzialmente ripetitive delle osservazioni critiche formulate dal proprio CTP arch. alla bozza di relazione del consulente d'ufficio e riportate anche nella Per_2
comparsa conclusionale del primo grado, alla luce delle quali chiede rinnovarsi l'indagine peritale.
14. Entrambe le ragioni sono da disattendere.
Sulla scorta di quanto detto a proposito dell'art. 872 c.c., mette conto osservare che nel caso di specie l'appellante, a sostegno della domanda ripristinatoria e risarcitoria, non ha invocato la violazione di norme in materia di distanze tra costruzioni dettate dal codice civile o da strumenti urbanistici integrative delle stesse né la violazione di specifiche norme previste da regolamenti edilizi in tema di altezze e/o volumetrie quale fatto illegittimo fonte del danno alla sua proprietà, e solo in relazione ad altro fabbricato confinante (non meglio indentificato, neanche in riferimento al confine da tenere in considerazione) ha denunciato la violazione della distanza di mt 5 dalla tettoia della , doglianza per la quale il CP_1 tribunale ha affermato la sua carenza di interesse ad agire, con statuizione che non risulta attinta da specifico motivo di gravame.
Tale profilo appare dirimente in quanto il pregiudizio subito dalla proprietà in termini di diminuzione di aria e soleggiamento per effetto di opere realizzate dal vicino può dare diritto alla tutela reale e/o risarcitoria solo se la nuova costruzione è realizzata in violazione di norme codicistiche sulle distanze o di prescrizione di norme edilizie (limiti di volumetria e altezza), in assenza delle quali l'opera non è illegittima sotto il profilo civilistico e, di conseguenza, non comporta alcuna tutela del confinante non costruttore, rientrando nelle facoltà di chi è proprietario disporre del proprio diritto esercitando lo ius aedificandi nel rispetto delle leggi e delle normative di settore.
Poiché non è stato dedotto e neanche è emerso dall'istruttoria svolta che la tettoia di cui è causa sia contraria a prescrizioni codicistiche o di regolamenti edilizi, la riduzione di aria e luce in danno della proprietà quand'anche fosse rimasta provata, è irrilevante perché Pt_1 trattasi di un disagio conseguente ad una attività lecita del proprietario confinante.
15. Con l'ulteriore precisazione che la natura abusiva o meno dell'opera sotto il profilo amministrativo (sub specie per difetto originario di permesso a costruire) - di cui pure l'appellante ha dubitato- non riguarda i rapporti tra privati e non rileva ai fini della tutela invocata (cfr. ex plurimis Cass. sent. 10702/1994), tanto più che, nella specie, la carenza originaria di titolo abilitativo risulterebbe sanata mediante concessione in sanatoria del 4 agosto 2010 (di cui parte appellante dà atto nei propri scritti difensivi).
16. Sulla scorta di tali considerazioni, le doglianze svolte con il primo e secondo motivo di appello in merito alla valutazione della prova appaiono non rilevanti ai fini della decisione e di esse non se ne rende necessaria la disamina, posto che quand'anche, secondo l'assunto dell'impugnante, fosse provata la diminuzione di aria e luce del suo immobile per effetto della tettoia realizzata dalla nella sua proprietà, ciò non gli darebbe diritto alla CP_1 tutela reale ( riduzione in pristino) e risarcitoria invocata, in assenza della deduzione, prima ancora che della prova, della violazione di norme in matria di costruzioni ( artt. 873 e ss c.c.)- ai fini della tutela reale- e della violazione di specifiche norme di edilizia e ornato pubblico (volume ed altezza)- ai fini del risarcimento del danno.
17. Resta da esaminare solo il profilo di censura che investe la pericolosità della caldaia a
GPL a seguito della copertura del terrazzo . CP_1
Sul punto, il CTU ha accertato , con argomenti recepiti in sentenza, che la tipologia di caldaia installata nella proprietà (a camera aperta, descritta alle pagg. 19 e 20 CP_1 della relazione in atti) non è tale da comportare pericolo per il fabbricato ma al più, a seguito della chiusura con tettoia della zona in cui è ubicata, solo rischio per la salute degli occupanti l'immobile , per una eventuale concentrazione di monossido di CP_1
carbonio superiore alla norma quale conseguenza della non corretta areazione dell'ambiente.
A fronte di tale verifica, l'appellante si è limitato a dissentire senza contrapporre oggettive ragioni tecniche volte a smentire quelle del CTU e tali da inficiarne la correttezza. Anche sotto tale profilo, pertanto, si palesa l'infondatezza del gravame.
18. Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia sul danno derivante dalla lesione del decoro architettonico in violazione dell'art. 112 cpc e chiede che questa Corte si pronunci nel merito, accogliendo la domanda.
A tal fine, ribadisce quanto sostenuto in primo grado, e cioè che la tettoia altera la linea architettonica dell'edificio condominiale, nello specifico l'ordine geometrico che caratterizza la successione verticale dei balconi.
19. La censura, sebbene colga nel segno laddove mette in risalto una effettiva omissione di pronuncia, che va qui colmata, nel merito non depone per l'accoglimento della domanda attorea.
20. Invero, la lesione del decoro architettonico del fabbricato condominiale risulta solo dedotta ma non provata dall'appellante che non ha offerto alcun elemento utile ad apprezzare quanto da lui denunciato sul punto, mancando del tutto elementi descrittivi (ad esempio planimetrie o fotografie) necessari e utili a verificare se effettivamente la tettoia di copertura del terrazzo a piano terra della proprietà comporti la denunciata CP_1 alterazione delle linee geometriche della facciata condominiale, situazione che non emerge neanche dalla CTU svolta in primo grado e non è evincibile dalle fotografie ad essa allegate.
La carenza di prova determina, pertanto, il rigetto della domanda riguardante il decoro architettonico (di riduzione in pristino e risarcitoria) proposta dall'appellante.
21. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
22. Alla totale soccombenza consegue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado la cui liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri medi di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello manca la fase istruttoria).
23. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 287/2021 del tribunale di Parte_1
S.M. Capua Vetere pubblicata il 15.2.2021, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 6946,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire all'avv. Antonio Vitale dichiaratosi anticipatario;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 30.4.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello