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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 597/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Lenzi 5B, Messina, presso lo studio dell'Avv. Pietro Luccisano che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via G. Grillo 61,
Messina, presso lo studio dell'Avv. Antonino Rizzo che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata,
(c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_2
appellato contumace, avente ad oggetto: lesione personale (appello avverso la sentenza n. 394/23 del
Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2023 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 394/23 R.S. con la quale il Tribunale di
1 Messina aveva condannato in solido con Controparte_1
a risarcire la complessiva somma di € 12.823,30 oltre interessi e CP_2
rivalutazione come in parte motiva, in favore di , con Parte_1
compensazione delle spese di lite e spese di c.t.u. poste a carico, in ragione di metà ciascuno, dell'appellante e degli appellati Controparte_1
e .
[...] CP_2
aveva agito innanzi al Tribunale di Messina chiedendo la Parte_1
condanna di e di al CP_2 Controparte_1
risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi in data 16 agosto 2011 allorché l' , alla guida del motociclo ON OC Pt_1
tg. AZ66269, mentre percorreva in direzione mare – monte la Via Pietro Castelli in Messina, collideva con altro ciclomotore SH di proprietà di CP_2
condotto da che procedeva davanti a lui nella medesima Controparte_3
direzione di marcia e che svoltava improvvisamente a sinistra senza alcuna segnalazione, tagliandogli la strada. A seguito dello scontro l'appellante riportava lesioni personali.
Con il primo motivo di gravame ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto di dover ascrivere la responsabilità del sinistro in ragione del 50% a ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti, senza valutare correttamente le prove in atti. Il giudice aveva erroneamente ritenuto che l'improvvisa svolta a sinistra da parte del conducente del ciclomotore SH fosse avvenuta in un punto della strada nel quale le due corsie di marcia erano separate da una linea longitudinale tratteggiata e non continua. Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dalla planimetria in atti redatta dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti sui luoghi, al contrario, emergeva che la svolta era avvenuta all'improvviso ed in punto in cui tale manovra era assolutamente vietata con conseguente esclusiva responsabilità del sinistro in capo allo . CP_3
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici nominati.
2 Il primo c.t.u. nominato aveva riconosciuto l'esistenza di postumi permanenti a carico dell' stimabili nel 3-4% di invalidità; al secondo c.t.u. era stato dato Pt_1
mandato di verificare se l'odierno appellante avesse subito pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già valutati dal primo consulente. La percentuale di invalidità permanente stimata dal secondo tecnico, pari al 9%, doveva quindi sommarsi a quella indicata dal primo professionista e non ritenersi esaustiva come erroneamente ritenuto dal Tribunale. L'appellante ha inoltre contestato il mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale da lui subito.
Con il terzo motivo di appello, infine, ha dedotto l'erronea Parte_1
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, avendo quest'ultimo compensato tra le parti le spese di lite senza tenere conto dell'esito favorevole del giudizio per l'odierno appellante.
Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna degli odierni appellati in solido al pagamento, in suo favore, della somma di €
57.855,50 a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro, imputabile in via esclusiva al conducente del mezzo di proprietà del , e CP_2
condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. costituendosi, ha contestato la Controparte_1
fondatezza delle doglianze svolte dall'appellante ed ha chiesto il rigetto del gravame.
benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e CP_2
deve esserne dichiarata la contumacia.
Il primo motivo di appello è infondato.
Secondo il costante orientamento della S.C., in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. Civ. Sez. 3, 19 dicembre 2024 n. 33483; cfr. anche Cass.
Civ. Sez. 3, 20 novembre 2024 n. 29927: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di
3 vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”).
Nel caso di specie non v'è dubbio che lo , alla guida del ciclomotore CP_3
SH, mentre percorreva la Via Pietro Castelli direzione mare – monte abbia improvvisamente svoltato a sinistra, così tagliando la strada al ciclomotore ON
OC dell'odierno appellante che lo tamponava sul lato posteriore sinistro.
Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che alcuni elementi della dinamica del sinistro sono rimasti incerti: la segnalazione della manovra di svolta da parte dello , avvenuta secondo la teste tramite l'azionamento CP_3 Tes_1
dell'indicatore di direzione, è invece stata esclusa dal teste;
la linea di Tes_2
mezzeria nel punto in cui si è verificato il sinistro era continua secondo il teste
, tratteggiata e/o discontinua secondo la teste Il teste non Tes_3 Tes_1 Tes_2
ha precisato se la linea di mezzeria fosse o meno continua ma ha riferito che lo
improvvisamente svoltava a sinistra per immettersi su una via che era CP_3
ubicata sulla sinistra della corsia di marcia, con ciò facendo intendere che la manovra fosse stata effettuata in corrispondenza della linea tratteggiata posta all'altezza della stradella che si diparte da Via Pietro Castelli sulla sinistra (come si evince dalla planimetria dei luoghi redatta dalla Polizia Municipale).
Da tale planimetria, peraltro, emerge che l'inizio delle tracce di frenata è visibile verso la fine della linea tratteggiata sicché non vi è certezza in ordine al punto esatto in cui lo ha intrapreso la manovra di svolta. CP_3
In ogni caso, ed il rilievo appare dirimente alla luce dei principi espressi dalla
S.C., la condotta di guida dell'appellante al momento del sinistro non può ritenersi esente da colpa, tenuto conto che dalla planimetria redatta dagli agenti di P.M.
(nella quale sono raffigurate le tracce di frenata) emerge che l'ON OC percorreva la strada in prossimità della linea di mezzeria, quindi in violazione dell'art. 143 Codice della Strada (“I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche
4 quando la strada è libera”) e, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, anche in violazione dell'art. 149 Codice della Strada (“Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”), non essendo l'appellante riuscito ad arrestare la marcia del proprio mezzo o ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il tamponamento del ciclomotore del . CP_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, non v'è dubbio che nel caso di specie debba presumersi, ai sensi dell'art. 2054 c.c., un concorso colposo dei due conducenti nel verificarsi del sinistro in questione.
Anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Il primo c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, dott.ssa ha Per_1
stimato la percentuale di invalidità permanente dell'Aprile a seguito del sinistro nella misura del 3-4%, avendo la professionista escluso postumi riconducibili al lamentato pregiudizio estetico dovuto ad esiti cicatriziali o a disturbi della respirazione nasale. Il secondo c.t.u., dott. Messina, al quale era stato dato incarico di accertare eventuali “danni di tipo funzionale ed estetico ulteriori rispetto a quelli già individuati nella relazione di consulenza redatta dalla dott.ssa , ha affermato che in atto residuano postumi a carattere Per_1
permanente delle documentate fratture, con associati esiti cicatriziali comportanti pregiudizio estetico lieve, i quali integrano complessivamente un grado di danno biologico permanente valutabile complessivamente in misura non inferiore al 9%, secondo quanto previsto dalla tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, allegata al Decreto del Ministero della
Salute del 3 luglio 2003, in attuazione dell'art. 5 della Legge n° 57 del 2001 (pag.
8 rel. c.t.u.).
Dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u. dott. Messina appare evidente che lo stesso abbia compiuto una valutazione complessiva della percentuale di invalidità permanente derivata all' dal sinistro in questione, comprendendo quindi Pt_1
nella indicata percentuale del 9% anche gli esiti delle fratture già considerati dal precedente c.t.u.; ciò si desume non solo dall'espressione complessivamente utilizzata dal consulente ma anche dalla circostanza che le tabelle ministeriali alle
5 quali il c.t.u. ha fatto riferimento prevedono una percentuale di invalidità non superiore al 5% per il pregiudizio estetico lieve, quale quello subito dall'appellante. Tale percentuale, sommata a quella determinata dal precedente c.t.u. per i postumi derivanti dalle fratture riportate dal danneggiato, corrisponde alla misura del 9% indicata dal dott. Messina e poi riconosciuta dal giudice di primo grado.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve ritenersi immune da censure.
Deve ritenersi infondata anche la richiesta di risarcimento del danno morale e di personalizzazione del danno avanzata dall'appellante.
La S.C. ha, infatti, chiarito che, in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, occorre un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova
(Cass. Civ. Sez. 3, 12 luglio 2023 n. 19922; Cass. Civ. Sez. 3, 3 marzo 2023 n.
6443; Cass. Civ. Sez. 3, 21 marzo 2022 n. 9006), evitando qualsivoglia automatismo tra accertamento di un danno biologico e riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova (così Cass. Civ.
Sez. 3, 3 marzo 2023 n. 6444). Inoltre, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. Civ. Sez. 3, 6 marzo
2025 n. 5984; Cass. Civ. Sez. 3, 9 dicembre 2024 n. 31681).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure,
l'appellante non ha fornito alcuna prova in ordine ad una sofferenza morale o a peculiari riflessi negativi ulteriori rispetto a quelli già considerati dalle tabelle in dipendenza delle lesioni accertate sicché appare corretto il rigetto di tali richieste risarcitorie.
Il terzo motivo di appello deve, invece, ritenersi fondato.
6 In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr.
Cass. Civ. ss.uu., 31ottobre 2022 n. 32061); nel caso di specie, pertanto, il parziale accoglimento delle domande risarcitorie svolte dall' avrebbe Pt_1
dovuto comportare non l'integrale compensazione delle spese di lite, ma solo una parziale compensazione stimabile in ragione di metà, avuto riguardo alla percentuale di responsabilità riconosciuta in capo all'appellante, con condanna in solido dei convenuti al pagamento della restante metà.
Anche le spese del secondo grado di giudizio devono compensarsi in ragione di metà tra le parti, tenuto conto del rigetto dei primi due motivi di appello e dell'accoglimento solo del terzo;
la restante metà, liquidata secondo lo scaglione di valore relativo all'importo delle spese riconosciute a favore dell' , deve Pt_1
essere posta a carico degli appellati in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 394/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Messina, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del giudizio di primo grado tra le parti in ragione di metà e condanna Controparte_1
e in solido al pagamento, a favore di ,
[...] CP_2 Parte_1 della restante metà liquidata in € 334,00 per spese ed € 2.200,00 per compensi (€
800,00 fase studio, € 600,00 fase introduttiva, € 1.500,00 fase trattazione, €
1.500,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti in ragione di metà le spese del presente grado di giudizio e condanna e in solido al Controparte_1 CP_2 pagamento, a favore di , della restante metà liquidata in € 402,00 Parte_1
7 per spese ed € 1.100,00 per compensi (€ 400,00 fase studio, € 400,00 fase introduttiva, € 600,00 fase trattazione, € 800,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Messina, 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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