TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2703/2023 R.G., iniziata con ricorso ex art. 281 de- cies c.p.c., da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
TRIESTE 49 35121 PADOVA presso lo studio dell'Avv. BUGARO ROMO-
LO, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTORE - contro
, c.f.: , elettivamente do- Controparte_1 P.IVA_2 miciliato in VIA G. VERDI, 5 30171 MESTRE, presso lo studio dell'Avv.
IN RT, c.f.: dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso - CONVENUTA -
Causa discussa previo espletamento di ctu da parte della dott.ssa Ornella Gaz- zara, sulle seguenti conclusioni di parte attrice: “Nel merito in via principale. Accertarsi e dichiararsi per tutte le ra- gioni dedotte, che la ricorrente vanta nei confronti della società Controparte_1 un credito complessivo pari ad € 25.986,94 oltre Iva e accessori di Legge per l'espletamento di prestazioni di carattere fiscale ed amministrativo-contabile meglio dettagliate in narrati- va;
Per l'effetto, condannarsi la società al pagamento a favore Controparte_1 della della somma complessiva di € 25.986,94 (venticinquemilanovecentoottan- Parte_1 tasei/94) oltre Iva e accessori di Legge, nonché oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, C.c. dalla data della presente domanda al saldo, ovvero alla somma diversa, anche maggio- re, che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di Giustizia. In via istruttoria. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga non provata nel quantum la sussistenza del credito vantato dalla ricorrente, si chiede che lo stesso, anche previa re- missione in istruttoria, Voglia ordinare ex artt. 210 e ss. C.p.c. alla società Controparte_1 e all' l'esibizione e la produzione in giudizio dei bilanci e/o
[...] Controparte_2 rendiconti di esercizio (comprensivi del dettaglio delle fatture ricevute e da ricevere) predi- sposti dalla società dal 2013 sino ad oggi, nonché delle dichiarazioni dei redditi (comprensi- ve delle relative ricevute di invio) presentate dalla società e dai soci dal 2013 sino ad oggi. Con ogni e più ampia riserva di merito istruttoria. Con vittoria di spese e competenze.”
e di parte convenuta: “In via preliminare. Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta pre- scrizione dei crediti azionati nel ricorso presentato da “ , essendo trascorso il Parte_1 termine prescrizionale decennale di cui all'articolo 2946 c.c. per le ragioni esposte in com- parsa. Nel merito. Rigettarsi il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale. Nella denegata ipotesi in cui le ragioni creditorie di parte ricorrente venissero accolte, accertata la mancata deduzione dei relativi costi da parte di “
[...]
” per la mancata loro appostazione nei bilanci di competenza, condannarsi Controparte_3
“ al pagamento dell'importo di euro 6.000,00=, oltre interessi dal dovuto al sal- Parte_1 do. In via istruttoria. Si reitera, in quanto occorra, l'opposizione alla richiesta di produzione in giudizio di bilanci e rendiconti di esercizio predisposti dal 2013 ad oggi, nonché delle dichia- razioni dei redditi presentate dalla società e dai soci dal 2013 ad oggi per la loro inconferen- za, avendo il ricorso avversario ad oggetto gli anni ricompresi tra il 2004 ed il 2013, e non i successivi. Si è a chiedere esibizione ex articolo 2010 a degli incarichi professio- Parte_1 nali ricevuti da parte resistente, della prova dell'espletamento degli incarichi di cui oggi si chiede il pagamento e del corrispettivo pattuito. Si è ad eccepire, per la ragioni illustrate, la nullità della disposta Ctu”
FATTO E DIRITTO.
Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente è fondata e va pertanto accolta.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) ha reso prestazioni di consulenza ed assistenza contabile in fa- Parte_1
vore di per oltre trent'anni (vedasi doc.7 ricorrente). Controparte_1
Dal predetto documento risulta, infatti, che il ricorrente, di volta in volta, ha consegnato alla resistente gli atti in cui si sostanzia la sua attività (dichiara- zioni fiscali, registri IVA, comunicazioni varie all' , libri Controparte_2 giornale, etc.) a far data dal 1988 e fino al 2022.
2) Il 15/12/2021, ha revocato l'incarico a Controparte_1 Pt_1
[... (vedasi doc.1 convenuto).
- 2 - 3) Il ricorrente pretende dal resistente, il pagamento del compenso spettante- gli per l'attività svolta nel periodo che va dal 20/7/2004 al 30/9/2013 (vedasi doc.8 ricorrente). In sostanza, allega che i contendenti si sarebbe- Parte_1 ro accordati nel congelare i debiti per prestazioni professionali maturati nel predetto periodo, in attesa che per la resistente arrivassero tempi migliori (ve- dasi pag.2 ricorso). I compensi maturati nel periodo precedente (dal 1988 al
2003) e successivo (dal 2014 al 2021) a quello suindicato, sono stati invece regolarmente pagati (circostanza pacifica).
4) Il succitato accordo di congelamento del debito per prestazioni professio- nali non è stato formalizzato (circostanza pacifica) e manca una costituzione in mora, coeva all'asserito accordo, con la quale il ricorrente ha intimato al re- sistente il pagamento dei compensi dovuti nel periodo che va dal 20/7/2004 al
30/9/2013.
5) La prima costituzione in mora è datata 30/12/2021 (vedasi doc.4 ricorren- te) e per essa manca la prova della ricezione da parte dell'intimato; al contra- rio, la successiva del 24/01/2022, è stata inviata con pec ed è stato prodotto il relativo messaggio di accettazione ed avvenuta consegna (vedasi doc.5 ricor- rente).
Ad avviso dello scrivente, il documento 3 prodotto dal ricorrente, non ha al- cuna valenza come costituzione in mora. Si tratta, infatti, di una convocazione inviata per raccomandata a.r. ai quattro soci della resistente, testualmente,
“per comunicazioni urgenti che riguardano la sua posizione collegata alla società ”. Nulla vi si dice in merito all'oggetto delle Controparte_1 comunicazioni né, in risposta alle stesse, vi sono conseguenti dichiarazioni dei predetti soci.
6) Nel bilancio al 31/12/2021, firmato da uno dei soci della resistente ( Per_1
) vi è tra le passività, la voce “fatture da ricevere” di €50.867,87# (ve-
[...] dasi doc.11 ricorrente, prima pagina del bilancio).
- 3 - Il ricorrente sostiene che tale posta di bilancio costituisca il totale del debito per compensi, maturato sia da che da e che di- Parte_1 Controparte_4 mostri il fatto che i soci erano a conoscenza del predetto debito e lo avevano riconosciuto (vedasi pag. 3 memoria integrativa del ricorrente).
In realtà, ad avviso dello scrivente, nessuna delle due allegazioni è provata.
In primo luogo, il debito complessivo per compensi, maturato nel periodo che va dal 20/7/2004 al 30/9/2013, è, asseritamente, per di Parte_1
€25.986,94# e per di €23.051,00#; il totale ammonterebbe Controparte_4 pertanto ad €49.037,94# e non ad €50.867,87#.
In secondo luogo, la voce “fatture da ricevere”, è generica ed anche in consi- derazione del fatto che la somma in essa riportata, non corrisponde aritmeti- camente, al totale dei due debiti pretesi dal ricorrente e da Controparte_4
(e cioè €49.037,94), non consente al resistente di collegarla al predetto asseri- to debito.
Alla luce delle suestese risultanze processuali, il credito per prestazioni pro- fessionali maturate nel periodo che va dal 20/7/2004 al 30/9/2013, si è pre- scritto ai sensi degli artt.2946 e 2956 n.2 c.c..
Ad avviso dello scrivente, i crediti maturati dal 2004 a tutto il 2010, indipen- dentemente dalla tipologia di attività da cui derivino, si sono prescritti ex art. 2946 c.c., in quanto il relativo diritto alla loro esazione non è stato esercitato in dieci anni dal momento in cui potevano essere richiesti;
la prima costitu- zione in mora ad essi relativa, infatti, è del 24/01/2022 (vedasi precedente punto 5).
I crediti invece maturati nel 2012 e 2013 dalla ricorrente, hanno ad oggetto at- tività riservate al professionista (vedasi doc.8 ricorrente, in particolare pag.
4) e pertanto, seppur vantati da una società commerciale, sono soggetti all'art. 2956 n.2 c.c. ed in quanto tali, si prescrivono in tre anni dal momento in cui potevano essere richiesti (vedasi in senso conforme sent. Cass., sez.unite,
- 4 - n.13144/2015). Nella fattispecie, la prima costituzione in mora ad essi relati- va, è sempre quella del 24/01/2022, che è stata ricevuta dalla resistente ben oltre i tre anni previsti dalla legge;
il relativo termine di prescrizione spirava, infatti, per l'anno 2012, nel 2015 e per il 2013, nel 2016.
Si ritiene infine che nella fattispecie, il dies a quo dal quale comincia a decor- rere la prescrizione, non è come erroneamente sostenuto dal ricorrente, quello in cui è stato revocato l'incarico (15/12/2021) ma il momento in cui si chiude l'attività professionale da svolgersi per l'annualità in oggetto. Ad esempio, per l'anno 2004, il 30/6/2005, termine entro cui occorre aver depositato il bi- lancio del 2004 e le dichiarazioni fiscali sempre del 2004; idem per le annuali- tà successive. Il convincimento raggiunto sul punto dallo scrivente, è corrobo- rato dallo stesso comportamento dei contendenti, i quali hanno pacificamente ammesso che i compensi dovuti per le annualità precedenti e successive al pe- riodo che va dal 20/7/2004 al 30/9/2013, sono stati regolarmente pagati.
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese vengono poste a carico del ricorrente, in favore dell'altra parte, liquidandole in €1.300,00# per com- penso del c.t.p. dott. (accessori inclusi) ed in €5.100,00# Persona_2 per onorari oltre rimborso spese forfettario, iva e c.a. come per legge. Stessa sorte seguono le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la doman- da attorea.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1 pagare a , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Spese di ctu definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso il 18 giugno 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
- 5 - - 6 -