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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 376/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso ex art. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982, n. 164 succ. mod. depositato il 27/01/2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessandro Zanotto
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova;
C.F._2
- RICORRENTE -
nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO,
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
- disporre e conseguentemente attribuire a nata il [...] in [...] il Parte_1
sesso maschile ed il nome di;
Parte_2
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di effettuare la rettificazione e/o
l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato all'Atto N. 824 parte I serie A - anno 1996 - Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 8, nel senso che laddove è indicato il
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ” ed il nome Pt_1 Parte_2
sia perciò rettificato, letto ed inteso in;
Parte_2
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto;
Parte_2 Parte_2
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, , prendano atto della rettifica del sesso da Controparte_1
femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili
o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
- accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo.
Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato ha proposto domanda per la rettificazione di Parte_1 attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'articolo 31
D.lgs n. 150/2011, prospettando che, malgrado l'attribuzione alla nascita del genere femminile, in virtù dell'anatomia genitale, non ha mai ritenuto propria tale assegnazione, posto che ha sempre avuto la percezione di non appartenere al genere femminile;
che infatti, presenta una chiara percezione di sé al maschile, e riferisce di aver iniziato ad interrogarsi sulla propria identità di genere nella prima adolescenza, a causa di un senso di malessere non più trascurabile, da sempre presente;
che è sua intenzione sottoporsi al trattamento medico-chirurgico demolitivo e ricostruttivo, necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili e di aver intrapreso trattamenti ormonali diretti a trasformare in modo irreversibile il proprio aspetto esteriore.
L'attrice è nubile e non ha figli, come si ricava dalla documentazione anagrafica prodotta.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 La domanda è stata pertanto correttamente proposta nei confronti del solo Pubblico Ministero, non sussistendo altri litisconsorti necessari.
All'udienza di prima comparizione del 20/05/2025 era presente il ricorrente che confermava quanto esposto nel ricorso. Previa precisazione delle conclusioni e della rinuncia ai termini per la comparsa conclusionale da parte del ricorrente, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla fondatezza della domanda
Tanto sono premesso, le domande formulate meritano accoglimento.
1.1 In merito alla non obbligatorietà della preventiva esecuzione dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, si richiama la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 221/15, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, Cost., e 8 CEDU in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute.
La Corte ha affermato che “tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Nello stesso senso la recente pronuncia della Corte di cassazione n 15138/2015: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
1.2 Nel caso in esame, l'attrice ha maturato nel corso degli anni la piena consapevolezza della propria condizione di transgender e la sua vita si è dipanata verso una sempre maggiore definizione di sé al maschile, rivelando la sua condizione interiore, gradualmente a coloro che gli erano più vicini e che riteneva in grado di comprenderla e accoglierla senza pregiudizi, dapprima a 18 anni facendo coming out con un'amica e successivamente nell'anno 2020 con la madre.
In seguito, parte attrice ha dunque deciso di affrontare il malessere generale che l'incertezza in merito alla sua condizione di genere le procurava, decidendo di rivolgersi alla assistenza specializzata degli psicologi del centro specialistico S.A.T. (Servizio Accoglienza Trans) e, dopo i primi colloqui di accoglienza, con referto rilasciato in data 20/06/2022, la dott.ssa Per_1
ha accertato l'esistenza di una discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito
[...]
alla nascita, formulando definitiva diagnosi di Disforia di Genere.
All'esito di tale percorso psicoclinico e psicodiagnostico, parte attrice ha acquisito piena consapevolezza della propria condizione di transgender, con chiara affermazione dell'autoriconoscimento e dell'autodeterminazione di genere.
Nel mese di novembre 2022 ha, dunque, iniziato, il “TOS – Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere” presso l' e l'endocrinologo con referto del Controparte_1
28/11/2023 ha certificato che “il paziente riferisce di sentirsi bene e dopo un anno di terapia i valori ormonali rientrano nel range maschile. Anche le caratteristiche fenotipiche hanno raggiunto
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 un grado di androgenizzazione tale da consentire la richiesta di cambio anagrafico e gli interventi di affermazione chirurgica.” (cfr. doc. 4).
ha svolto con esiti positivi, la “esperienza di vita reale” (o Real Life Experience), Parte_2
vale a dire il periodo in cui, prima degli interventi chirurgici irreversibili, la persona transgender inizia a vivere e a sperimentarsi quotidianamente secondo il suo genere
d'elezione nei vari ambiti della vita.
All'esito del processo intrapreso, in data 20/05/2024 la dott.ssa ha redatto la “relazione Per_1 psicoclinica per l'iter legale per il riconoscimento e l'affermazione dell'identità sessuale e di genere” (cfr. doc. 5) con la quale ha confermato la condizione transgender non binaria.
Si osserva infine che la ricorrente ha scelto il nome ”, decidendo di vivere Parte_2
quotidianamente nelle relazioni sociali secondo il suo genere di elezione maschile. Ella è determinata a completare il percorso di affermazione da donna a uomo attraverso tutti gli interventi internistici e chirurgici atti allo scopo.
Per quanto possa occorrere – pur nella consapevolezza che la recente pronuncia n. 143/2024 della
Corte costituzionale ha acclarato l'irragionevolezza della previsione normativa che imponeva la preventiva autorizzazione del Tribunale – deve comunque concedersi l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente all'effettuazione di tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo, a completamento del percorso di transizione già in essere.
Le domande attoree, per tutte le ragioni sopra esposte, meritano quindi integrale accoglimento.
2. Spese di lite
Nulla in punto spese, non sussistendo profili contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) disporre la rettificazione di attribuzione di sesso di nata il [...] in Parte_1
Venezia, mediante attribuzione del sesso maschile e del nome in Parte_2 sostituzione di quello di;
Parte_1
2) ordina la conseguente rettificazione presso i registri di Stato Civile del Comune di Venezia negli atti e documenti, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso
“sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso il Pt_1 prenome di ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in AG;
Parte_2 Parte_2
3) per l'effetto, dispone altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita (Venezia) e di residenza (Tarzo), Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero
________________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 della pubblica istruzione, , prendano atto della rettifica Controparte_1 del sesso da femminile a maschile e del nominativo ” onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
4) autorizza la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo.
5) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 376/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso ex art. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982, n. 164 succ. mod. depositato il 27/01/2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessandro Zanotto
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova;
C.F._2
- RICORRENTE -
nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO,
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
- disporre e conseguentemente attribuire a nata il [...] in [...] il Parte_1
sesso maschile ed il nome di;
Parte_2
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di effettuare la rettificazione e/o
l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato all'Atto N. 824 parte I serie A - anno 1996 - Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 8, nel senso che laddove è indicato il
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ” ed il nome Pt_1 Parte_2
sia perciò rettificato, letto ed inteso in;
Parte_2
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto;
Parte_2 Parte_2
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, , prendano atto della rettifica del sesso da Controparte_1
femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili
o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
- accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo.
Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato ha proposto domanda per la rettificazione di Parte_1 attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'articolo 31
D.lgs n. 150/2011, prospettando che, malgrado l'attribuzione alla nascita del genere femminile, in virtù dell'anatomia genitale, non ha mai ritenuto propria tale assegnazione, posto che ha sempre avuto la percezione di non appartenere al genere femminile;
che infatti, presenta una chiara percezione di sé al maschile, e riferisce di aver iniziato ad interrogarsi sulla propria identità di genere nella prima adolescenza, a causa di un senso di malessere non più trascurabile, da sempre presente;
che è sua intenzione sottoporsi al trattamento medico-chirurgico demolitivo e ricostruttivo, necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili e di aver intrapreso trattamenti ormonali diretti a trasformare in modo irreversibile il proprio aspetto esteriore.
L'attrice è nubile e non ha figli, come si ricava dalla documentazione anagrafica prodotta.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 La domanda è stata pertanto correttamente proposta nei confronti del solo Pubblico Ministero, non sussistendo altri litisconsorti necessari.
All'udienza di prima comparizione del 20/05/2025 era presente il ricorrente che confermava quanto esposto nel ricorso. Previa precisazione delle conclusioni e della rinuncia ai termini per la comparsa conclusionale da parte del ricorrente, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla fondatezza della domanda
Tanto sono premesso, le domande formulate meritano accoglimento.
1.1 In merito alla non obbligatorietà della preventiva esecuzione dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, si richiama la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 221/15, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, Cost., e 8 CEDU in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute.
La Corte ha affermato che “tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Nello stesso senso la recente pronuncia della Corte di cassazione n 15138/2015: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
1.2 Nel caso in esame, l'attrice ha maturato nel corso degli anni la piena consapevolezza della propria condizione di transgender e la sua vita si è dipanata verso una sempre maggiore definizione di sé al maschile, rivelando la sua condizione interiore, gradualmente a coloro che gli erano più vicini e che riteneva in grado di comprenderla e accoglierla senza pregiudizi, dapprima a 18 anni facendo coming out con un'amica e successivamente nell'anno 2020 con la madre.
In seguito, parte attrice ha dunque deciso di affrontare il malessere generale che l'incertezza in merito alla sua condizione di genere le procurava, decidendo di rivolgersi alla assistenza specializzata degli psicologi del centro specialistico S.A.T. (Servizio Accoglienza Trans) e, dopo i primi colloqui di accoglienza, con referto rilasciato in data 20/06/2022, la dott.ssa Per_1
ha accertato l'esistenza di una discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito
[...]
alla nascita, formulando definitiva diagnosi di Disforia di Genere.
All'esito di tale percorso psicoclinico e psicodiagnostico, parte attrice ha acquisito piena consapevolezza della propria condizione di transgender, con chiara affermazione dell'autoriconoscimento e dell'autodeterminazione di genere.
Nel mese di novembre 2022 ha, dunque, iniziato, il “TOS – Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere” presso l' e l'endocrinologo con referto del Controparte_1
28/11/2023 ha certificato che “il paziente riferisce di sentirsi bene e dopo un anno di terapia i valori ormonali rientrano nel range maschile. Anche le caratteristiche fenotipiche hanno raggiunto
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 un grado di androgenizzazione tale da consentire la richiesta di cambio anagrafico e gli interventi di affermazione chirurgica.” (cfr. doc. 4).
ha svolto con esiti positivi, la “esperienza di vita reale” (o Real Life Experience), Parte_2
vale a dire il periodo in cui, prima degli interventi chirurgici irreversibili, la persona transgender inizia a vivere e a sperimentarsi quotidianamente secondo il suo genere
d'elezione nei vari ambiti della vita.
All'esito del processo intrapreso, in data 20/05/2024 la dott.ssa ha redatto la “relazione Per_1 psicoclinica per l'iter legale per il riconoscimento e l'affermazione dell'identità sessuale e di genere” (cfr. doc. 5) con la quale ha confermato la condizione transgender non binaria.
Si osserva infine che la ricorrente ha scelto il nome ”, decidendo di vivere Parte_2
quotidianamente nelle relazioni sociali secondo il suo genere di elezione maschile. Ella è determinata a completare il percorso di affermazione da donna a uomo attraverso tutti gli interventi internistici e chirurgici atti allo scopo.
Per quanto possa occorrere – pur nella consapevolezza che la recente pronuncia n. 143/2024 della
Corte costituzionale ha acclarato l'irragionevolezza della previsione normativa che imponeva la preventiva autorizzazione del Tribunale – deve comunque concedersi l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente all'effettuazione di tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo, a completamento del percorso di transizione già in essere.
Le domande attoree, per tutte le ragioni sopra esposte, meritano quindi integrale accoglimento.
2. Spese di lite
Nulla in punto spese, non sussistendo profili contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) disporre la rettificazione di attribuzione di sesso di nata il [...] in Parte_1
Venezia, mediante attribuzione del sesso maschile e del nome in Parte_2 sostituzione di quello di;
Parte_1
2) ordina la conseguente rettificazione presso i registri di Stato Civile del Comune di Venezia negli atti e documenti, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso
“sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto ed inteso il Pt_1 prenome di ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in AG;
Parte_2 Parte_2
3) per l'effetto, dispone altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita (Venezia) e di residenza (Tarzo), Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025 della pubblica istruzione, , prendano atto della rettifica Controparte_1 del sesso da femminile a maschile e del nominativo ” onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
4) autorizza la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo.
5) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 376/2025