Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CP_1
Lavoro e previdenza
NELLA CAUSA n. r.g. 123/2025
Tra
CF , con il patrocinio dell'avv. Benedetto Parte_1 C.F._1 Ronchi (CF elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Trani, C.F._2 via S. Gervasio n. 61; reclamante e
, Controparte_2 Controparte_3
, , assistiti e difesi dai
[...] Controparte_4 propri funzionari, elettivamente domiciliati in Forlì, viale Salinatore n. 24 presso la sede dell
[...]
Controparte_5 reclamati
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Medi – Presidente dott. Danilo Maffa - Giudice dott.ssa Valentina Vecchietti - Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025,
nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La prof.ssa (di seguito anche “la reclamante”) formulava reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì del 31.01.2025 con la quale il Giudice aveva rigettato l'istanza cautelare in corso di causa, formulata, ex art. 700 c.p.c., dalla reclamante medesima e finalizzata a ottenere l'immediata assegnazione, anche in via provvisoria, presso un istituto scolastico a Foggia o nella provincia di Foggia, disapplicando i provvedimenti dell
[...]
di assegnazione della reclamante ai ruoli dell' Controparte_6 Parte_2
[...]
tali non potendo considerarsi i 30 incarichi di “reggenza” e nemmeno le sedi riservate alla CP_7
con il concorso del 18.12.2023, in quanto riservati ai vincitori di quel concorso.
[...]
Afferma la reclamante che l'ordinanza del Giudice di prime cure sarebbe illogica ed errata.
In primo luogo, la reclamante evidenziava che l'accoglimento del ricorso non avrebbe alcuna influenza sulle assegnazioni già disposte: in particolare, i posti in “reggenza” sarebbero in realtà assegnati in via provvisoria a dirigente di altro istituto;
per altro verso, la controparte non avrebbe adempiuto al proprio onere di dimostrare l'impossibilità di assegnazione alla sede indicata dalla reclamante. In particolare, l'indizione di un nuovo concorso, con indicazione di ben 32 sedi nella sarebbe significativa della necessità imminente di nuovi Dirigenti scolastici anche al CP_7 fine di colmare le tantissime sedi in reggenza. Allegava comunque la reclamante che sussisterebbe anche il periculum in mora, stante la impellente necessità per la reclamante di garantire l'assistenza al padre, disabile grave ed in precarie condizioni di salute.
Si costituivano nel procedimento di reclamo il , Controparte_8 [...]
e (di seguito collettivamente “i Controparte_4 Controparte_2 reclamati”), concludendo per il rigetto del reclamo con favore delle spese.
Eccepivano i reclamati l'infondatezza della pretesa della reclamante, in effettiva assenza di posti vacanti e disponibili;
invero, l'indizione del nuovo concorso per 32 sedi nella non CP_7
sarebbe significativo della attuale sussistenza di sedi vacanti e disponibili , dovendosi distinguere fra disponibilità attuale e disponibilità previsionale e futura, abbracciando il concorso un arco temporale assai elevato;
per altro verso, con riferimento alle sedi in “reggenza”, esse non sarebbero sedi vacanti;
analogamente non residuerebbero posti vacanti di risulta dalle operazioni di mobilità territoriale.
Ad avviso dei reclamati, non sussisterebbe neppure periculum in mora, dedotto solo genericamente e non provato da parte della reclamante.
La causa è stata istruita documentalmente.
Costituisce circostanza incontestata che la reclamante sia dirigente scolastica, avendo partecipato al concorso indetto con DM n. 107 del 2023, utilmente collocata in graduatoria ed infine assegnata
Parte all' dell' presso una scuola situata a Cesena. Appare inoltre pacifico che la CP_4
reclamante abbia ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 33 della legge 104/1992, ai fini dell'assistenza al padre, disabile in situazione di gravità. È pacifico che la reclamante avesse espresso il desiderio, tradottosi nella iniziativa giudiziale oggi in esame, di potere essere invero assegnata presso l'Ufficio Regionale della Regione Puglia, in una scuola situata a Foggia o nella provincia di Foggia, al fine di potere assistere l'anziano e invalido genitore.
Le parti controvertono essenzialmente sulla circostanza che sia effettivamente possibile, sulla base dell'organizzazione del servizio scolastico, che la reclamante possa trovare collocazione quale dirigente presso un istituto scolastico di Foggia o circondario, ovvero che ci siano posti, liberi e disponibili ovvero che possano essere resi disponibili per garantire tale trasferimento.
Va precisato che non appare contendersi, in sede di reclamo, sul principio, evocato e approfondito dal Giudice di prime cure, per cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, si deve negare che il diritto al trasferimento riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della l. n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze;
sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto - il quale non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nel citato articolo postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto -, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi "disponibili" dall'amministrazione stessa, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, tenuto conto di finalità ed esigenze commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica”
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 22885 del 13/08/2021); piuttosto, nel necessario bilanciamento di interessi fra le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico e le esigenze familiari ed assistenziali della lavoratrice, ad avviso della reclamante, queste ultime esigenze potrebbero trovare in effetti soddisfazione, palesandosi ingiustificato il rifiuto opposto dalla Amministrazione, mentre, ad avviso di quest'ultima, ostacoli tecnico organizzativi non superabili impedirebbero di accogliere la pretesa avanzata dalla lavoratrice.
Più nel dettaglio, ad avviso della reclamante, l'accoglimento del ricorso non avrebbe alcun effetto sulle assegnazioni già disposte, in quanto: 1) la reclamante potrebbe ottenere in assegnazione una delle numerose scuole “in reggenza”, 2) la necessità di personale direttivo nelle sedi della CP_7
sarebbe evidente dal contingente di ben 32 posti previsto per il concorso indetto con decreto del
18.12.2023; in ogni caso, l'onere di dimostrare l'impossibilità (e non la mera difficoltà) di assegnazione della sede richiesta spetterebbe all'amministrazione.
Sotto il profilo n. 1), il ragionamento della reclamante non appare condivisibile. Sul punto, in fattispecie analoga, la giurisprudenza di merito ha infatti evidenziato che: “le sedi scolastiche attribuite in reggenza non possono essere computate de plano fra i posti vacanti e disponibili, poiché possono essere costituite: - da sedi sottodimensionate, che in quanto tali non possono avere un dirigente scolastico titolare;
- da sedi normo-dimensionate, presso le quali è preposto un dirigente scolastico in posizione di incarico nominale e la cui posizione è coperta in reggenza per varie ragioni che ne possono giustificare la non presenza in servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, le assenze per maternità o per malattia). La reggenza è un incarico che è attribuito a un dirigente scolastico contemporaneamente e in concomitanza all'incarico dirigenziale principale ed è remunerato con una indennità di reggenza e l'integrazione della retribuzione di risultato (art. 69 del C.C.N.L. SCUOLA del 4.8.95, richiamato dall'art. 43, c. 1 lett. i del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica del
11.4.06 e art.2, c. 2 del CIN relativo ai dirigenti scolastici del 22.2.07), con un netto risparmio di spesa per la p.a. rispetto all'attribuzione di un autonomo incarico ad altro dirigente. Pertanto rimane confermato come il dipendente pubblico non possa aspirare ad un trasferimento o alla mobilità in virtù del beneficio riconosciuto dall'art. 33, co. 5, l. 104/1992 in sovrannumero, e che è insindacabile la scelta dell'amministrazione di coprire o meno le vacanze” (TRIBUNALE DI TREVISO -
N. R.G. 00001019-1/2023 DEL 02/10/2023 PUBBLICATA IL 03/10/2023, Banca Dati Merito).
La scelta di assegnare una sede in reggenza, così, appartiene all'ambito di discrezionalità amministrativa insindacabile, corrispondendo all'esigenza di garantire una reggenza temporanea, ovvero ad esigenze organizzative in presenza di sedi aventi dimensioni che non consentono un dirigente titolare, o ancora ad esigenze di risparmio di spesa. Pertanto, il lavoratore, pur titolare dei benefici ex legge 104/92, non potrebbe prendere l'assegnazione, a tale titolo, di una sede in reggenza, stante che essa corrisponde a scelta organizzativa insindacabile della amministrazione scolastica.
Sotto il secondo profilo (2), la prospettazione della reclamante appare del pari non condivisibile.
Come precisato in recentissima giurisprudenza di merito, invero, “…secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, si deve negare che il diritto al trasferimento riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della l. n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare della persona portatrice di handicap, aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze;
sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto - il quale non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nel citato articolo postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto -, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi
"disponibili" dall'amministrazione stessa, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, tenuto conto di finalità ed esigenze commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 22885 del 13/08/2022)…Né rileva, ai fini del presente giudizio, che l'amministrazione resistente abbia bandito, con DDG prot.
n. 2788 del 18.12.2023, un nuovo concorso per dirigenti scolastici che prevede n. 34 posti nella
Regione CA (argomento sul quale la ricorrente si concentra nelle note dell'11.11.2024), circostanza dalla quale non può evincersi la sussistenza di posti vacanti e disponibili nella Regione
CA al momento delle precedenti operazioni di mobilità per l'a/s 2023/2024, involgendo, peraltro, la decisione dell'amministrazione resistente di procedere ad un nuovo bando di concorso questioni organizzative che esulano dalla giurisdizione e dal sindacato del giudice ordinario”
(SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 411/2025 - N. R.G. 00000403/2024 DEL 26/03/2025
PUBBLICATA IL 26/03/2025, Banca Dati Merito).
Pertanto, l'indizione di un nuovo concorso non può, da sola, costituire prova della sussistenza di posti vacanti e disponibili, occorrendo che detti posti siano messi poi concretamente a disposizione da parte dell'amministrazione.
Così, la domanda della reclamante appare priva del requisito del fumus boni iuris, dovendosi condividere sul punto quanto già argomentato dal Giudice del Lavoro nella ordinanza reclamata.
L'insussistenza del fumus rende superflua l'analisi del periculum in mora atteso che, come è noto, ai fini della tutela d'urgenza entrambi i requisiti devono essere contemporaneamente presenti e che dunque è sufficiente, ai fini del rigetto, la mancanza anche solo di uno dei due presupposti menzionati.
Così, respinto il reclamo proposto da , l'ordinanza reclamata del Giudice del Parte_1
Lavoro del Tribunale di Forlì deve essere confermata.
Spese al definitivo.
Il rigetto del presente reclamo, assimilabile ad una impugnazione, comporta che debba essere accertato e dichiarato che la reclamante, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio
2002, è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
P.Q.M.
1) respinge il reclamo proposto da Parte_1
2) conferma integralmente l'ordinanza reclamata del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Forlì n. 194 del 2025 del 31.1.2025;
3) spese al definitivo;
4) accerta e dichiara che la reclamante soccombente, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
n. 115 del 30 maggio 2002, è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra Medi dott.ssa Valentina Vecchietti