Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Consigliere rel Dr. Aida SABBATO
ConsigliereDr. Rosa LA ROCCA
ha pronunziato all'udienza del 13 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n.32 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte 1
come da procura in atti, dall'avv.,to Giampiero Proia, entrambi elettivamente domiciliati in
Potenza, alla via Pretoria, n.23 presso lo studio dell'avv.to Luigi Murro;
APPELLANTE
Controparte_1 Controparte_2 CP 3 Parte 2
rappresentate e difese, in virtù di procure in calce alla memoria di costituzione di
[...]
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI.
Controparte_4 in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar Per 1 in Fiumicino del 22
marzo 2024, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente domiciliato in Potenza alla via Pretoria,
n.263 presso l'Avvocatura Regionale INPS.
APPELLATO
OGGETTO: Crediti per mancato versamento contributi- Appello avverso la sentenza n.
469/2023 del 19 settembre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, accogliere l'appello e respingere le domande azionata con il ricorso di primo grado, spese vinte";
Per le appellate: "Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'appello principale ed, in accoglimento di quello incidentale spiegato, dichiarare il diritto delle appellate a ricevere una prestazione risarcitoria a titolo di risarcimento danni da omessa contribuzione da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria delle spese del presente grado";
Per 1 CP 4 Voglia la Corte adita prendere atto che nessun diritto può essere vantato dall' CP 4 ". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 maggio 2021, le ricorrenti deducevano di aver restituito a [...] Parte 1 per effetto di verbali di conciliazione in sede sindacale, somme maggiori rispetto '
a quelle ricevute in quanto comprensive degli oneri previdenziali, pur non avendo [...]
Pt 1 provveduto al versamento all' CP_4 dei relativi oneri.
Chiedevano, pertanto, al giudice adito condannarsi Parte 1 al versamento delle somme analiticamente dovute in favore di ciascuna ricorrente e corrispondenti ai contributi previdenziali non versati.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso,
stante la sua infondatezza.
Si costituiva anche l' CP_4 chiedendo che venisse dichiarata la sua estraneità al giudizio.
Depositata la CTU contabile, all'udienza di discussione del 19 settembre 2023, il giudice decideva la causa, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto di ciascuna ricorrente al versamento dei contributi previdenziali secondo le somme analiticamente indicate in dispositivo, come accertate dal consulente d'ufficio.
Ordinava a Parte 1 di procedere al versamento dei contributi previdenziali;
respingeva la domanda come azionata da e condannava al convenuta al Parte 3
pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.029, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice accertava, anche all'esito della consulenza contabile ammessa, il diritto delle ricorrenti al versamento in favore di ciascuna di loro dei Parte 1 fatta eccezione per la posizione della contributi previdenziali omessi da
, Parte 3 risulta quest'ultima aver ricevuto la somma corrispondente ai lavoratrice '
contributi non versati.
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva Avverso tale sentenza Parte 1
,
appello nei confronti di Parte 2 Controparte 1 CP 2
nonché nei confronti dell' CP_4, con ricorso depositato il 19 marzo
[...] e CP 3
2024, contestando la debenza delle somme riconosciute dal primo giudice in favore di ciascuna appallata alla luce del contenuto dei verbali di conciliazione in sede sindacale stipulati con le stesse lavoratici.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., le appellate si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva depositata telematicamente, eccependo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso appello, di cui chiedeva, dunque, il rigetto.
Spiegavano, altresì, appello incidentale, concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Disposto che l'udienza del 13 febbraio 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate. Premesso che si è formato il giudicato sul rigetto della domanda come azionata in primo grado Parte_3 stante la mancata proposizione di autonomo appello principale da o di appello incidentale da parte di quest'ultima, non costituitasi nel presente giudizio di gravame, occorre porre in luce che i verbali di conciliazione in sede sindacale intercorsi tra e le odierne appellate, allegati agli atti di causa, pacificamente non Parte 1
impugnati nei termini di legge, costituiscono ostacolo insormontabile all'accoglimento delle pretese azionate con il ricorso di primo grado, non avendo il primo giudice correttamente esaminato ed inquadrato la portata di tali accordi per effetti dei quali le lavoratrici avevano rinunciato agli effetti giuridici ed economici delle sentenze di primo o secondo grado che avevo dichiarato il loro diritto alla riammissione in servizio, “con rinuncia ad ogni diritto, credito o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante o, comunque, connesso alle modalità e termini della riammissione..".
Poiché tali sentenze costituivano l'unica fonte del diritto al versamento dei contributi previdenziali per il periodo non lavorato, una volta rinunciato agli effetti delle sentenze medesime è venuto meno anche tale diritto, con il conseguente venir meno della tutela per l'asserito mancato versamento dei contributi dovuti in forza delle stesse sentenze.
Deve, inoltre, aggiungersi che successivamente al punto 14) di ciascun verbale la transazione viene espressamente qualificata dalle parti novativa, divenendo, così, essa l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti, rendendo del tutto autonomo, rispetto ai rapporti di lavoro precedentemente intercorsi, l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a ciascuna lavoratrice. Deve, altresì, aggiungersi che non ha trovato riscontro nell'elaborato peritale di primo grado l'assunto delle ricorrenti circa l'avvenuta restituzione in sede conciliativa di somme maggiori rispetto a quelle ricevute da Parte 1 in esecuzione delle sentenze di riammissione in servizio, questione questa che in ogni cosa doveva essere sollevata con l'impugnazione tempestiva dei verbali di conciliazione in atti, mai avvenuta.
Quanto all'appello incidentale proposto dalle quattro appellate, introducendo una domanda risarcitoria assolutamente nuova esso è inammissibile ai sensi dell'art.434 c.p.c. per l'evidente modificazione dei termini di indagine e trasformazione del giudizio da revisio prioris istantiae a iudicium novum.
L'appello, quindi, va accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda azionata dalle odierne appellate con il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.n.55/2014, aggiornato per effetto del DM. N.147/2022, scaglione fino ad euro
52.000,00 parametro minimo epurato della fase istruttoria quanto alle spese del giudizio d'appello.
Vanno poste a carico delle appellate in solido tra loro le spese di CTU, come liquidate da primo giudice.
Vanno integralmente compensate le spese del doppio grado del giudizio tra le appellate e
1' CP_4.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 32 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di da Parte 1
Controparte_1 Controparte_2 e CP 3 Parte 2
nonché sull'appello incidentale proposto da Parte 2 CP 1
[...]
Controparte_2 e CP 3 con la memoria difensiva depositata in
[...]
data 28 agosto 2024, avverso la sentenza n. 469/2023 del 19 settembre 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
che conferma nel resto, respinge la domanda come azionata da Parte 2
[…] Controparte 1 Controparte_2 e CP 3 ノ
2) Respinge l'appello incidentale come proposto dalla stesse appellate;
3) Condanna le appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante,
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 3.689,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
4) Compensa integralmente tra le appellate e l' CP_4 le spese del doppio grado del giudizio;
5) Pone a definitivo carico delle appellate le spese di CTU, liquidate dal primo giudice come da separato decreto.
Potenza, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Roberto Spagnuolo) (dr. Aida Sabbato)