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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 5278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5278 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3049/2019
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3049/2019 promosso da
. C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV. RAFFAELE MERENDA, C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Via Umberto, n. 303, Catania;
opponente contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore fallimentare AVV. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_2
CATERINA FASCETTO, C.F. ed elettivamente domiciliato in Via C.F._3
Umberto, n. 143, Catania;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto – fatto estintivo.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 30.06.2025, come da verbale che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti del decreto ingiuntivo n. 6734/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 11.12.2018, con cui l'opponente è stato condannato a corrispondere a euro 174.000,00, CP_1 Controparte_1 oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento del corrispettivo per lavori di demolizione e ristrutturazione di un edificio sito in S.G. Galermo, Via S.G. Battista, oggetto di contratto d'appalto del 20.07.2011, rispetto al quale è stata emessa la fattura azionata (n. 7 del 13.10.2014).
ha proposto opposizione eccependo la nullità del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., in quanto il contratto d'appalto posto alla base del ricorso si riferisce ad altra unità immobiliare, sita in S.G. Galermo in Via S.P. Clarenza
e, inoltre, la fattura n. 7 del 13.10.2014 è atto inidoneo a provare il credito e non regolarmente annotato nei registri contabili della società.
L'opponente ha eccepito, in subordine, l'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ha allegato copia dell'assegno bancario dell'importo di euro 10.000,00 emesso in data 23.11.1012.
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque nullo l'opposto decreto ingiuntivo in quanto, come affermato in narrativa, concesso per lavori eseuiti su altro immobile diverso da quello indicato sito in Catania Via San. Giov. Battista, n
70 – via Belvedere fraz. Sa. Giov. Galermo”; ha altresì richiesto la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
si è costituita in giudizio precisando, in merito alla doglianza di diversa CP_1 Controparte_1 ubicazione dell'immobile oggetto dei lavori edili, che i lavori sono stati eseguiti su due diversi immobili di proprietà dell'opponente, uno sito in Via S.G. Battista n. 70 e l'altro in via S. Pietro
Clarenza n. 15, sulla base di due contratti d'appalto, rispettivamente del 28.10.2010 e del
20.07.2011 (all.ti 1 e 9 comparsa di costituzione). La società opposta ha evidenziato al riguardo come siffatta precisazione non vada considerata alla stregua di un mutamento o precisazione della domanda, che, in sede di giudizio opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe comunque ammissibile, risultando comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Sull'eccezione di avvenuto pagamento la società ha chiarito che l'importo di euro 10.000, a fronte del quale è stata emessa la fattura n. 11 del 23.11.2012, è stato incassato in relazione al quarto acconto sul terzo per i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in CP_3
Catania, via Pietro Clarenza n. 15, e che i pagamenti effettuati dall'opponente sono già stati scomputati dal saldo dovuto per i lavori eseguiti.
Nel merito, la società opposta ha dedotto in ordine alla sussistenza del credito, in quanto i lavori di ristrutturazione sono stati effettivamente eseguiti, per il tramite di altre società cui erano stati subappaltati i vari lavori, come da contratti di subappalto e relative fatture allegate. ha dunque concluso chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, di “ritenere e dichiarare che parte opponente è debitrice nei confronti della della somma di euro 174,100,83 e per l'effetto confermare l'intimazione di CP_1 pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo”.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 128/2019 l'intestato Tribunale ha dichiarato il fallimento di;
con ordinanza del 04.09.2019 è stata dichiarata Controparte_1
l'interruzione del giudizio, di seguito riassunto da , che ha reiterato le Parte_1 eccezioni e difese già formulate. La si è costituita Controparte_4 richiamando anch'essa tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate.
In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. parte opponente ha prodotto ulteriori quattro assegni comprovanti pagamenti eseguiti a favore della società opposta.
Con ordinanza del 14.10.2021 – “ritenuto che l'oggetto del procedimento – tenuto conto sia della natura di giudizio sul rapporto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sia dei più recenti arresti della Suprema Corte in tema di emendatio e mutatio libelli richiamati da parte opposta – deve ritenersi esteso ad entrambi i contratti di appalto intercorsi tra le parti” e “ritenuto non potersi accogliere l'istanza di emissione di ordine di esibizione delle scritture contabili formulata da parte opponente, in quanto l'ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c. mira a supplire all'impossibilità della parte di procurarsi la disponibilità di documenti ma non all'onere della prova sulla stessa parte gravante (tenuto conto delle modalità con cui aliunde la parte che ha emesso degli assegni potrebbe comprovarne l'avvenuto incasso)” – è stata disposta c.t.u., con formulazione del seguente quesito: “Determini il c.t.u., esaminati i luoghi e la documentazione in atti, il credito a favore del nei confronti di Controparte_1 Parte_1
derivante da due contratti di appalto intercorsi tra le parti (allegati nn. 3 e 4 alla
[...] comparsa di costituzione dell'opposto). Proceda in particolare il c.t.u.: a. a verificare le pattuizioni intercorse e le lavorazioni eseguite;
b. ad eseguire i conteggi: i. considerando il pagamento di euro
10.000 eseguito dal , da imputarsi ad acconto della fattura n. 11 del 23.11.2012; ii. Pt_1 eseguendo due ipotesi di calcolo, una considerando i pagamenti di cui agli assegni indicati nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 di parte opponente ed uno escludendoli e dando in particolare conto della presenza di tali pagamenti nella contabilità prodotta da parte opposta (procedendo in tal caso, in ogni caso, a conteggiarli)”.
Espletata la consulenza tecnica, disattesa l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale per violazione dell'art. 194 c.p.c. sollevata dall'opposta e tenuto conto dei principi enunciati dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3086/2022, è stata disposta l'integrazione della consulenza tecnica già depositata, onerando il c.t.u. a procedere ai conteggi formulando due opzioni:
“
1. conteggi (con doppia opzione già indicata nel mandato quando al pagamento eccepito) sulla base della sola documentazione atti;
2. conteggi (con doppia opzione già indicata nel mandato quando al pagamento eccepito) sulla base della documentazione acquisita d'ufficio, chiarendo la natura di tale documentazione”. Con ordinanza emessa in data 02.04.2025 è stata disposta ulteriore integrazione di consulenza, chiedendo al c.t.u. di chiarire il credito senza operare modifiche in relazioni a penali, variazioni prezzi ed eventuali inadempimenti, nei termini che saranno meglio chiariti infra.
Così ricostruite le domande ed eccezioni delle parti e l'iter processuale, l'opposizione non può ritenersi fondata.
In linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo contesto processuale operano i principi generali sull'onere probatorio nella responsabilità contrattuale, secondo cui grava sul creditore l'onere di provare il titolo e di allegare l'inadempimento, mentre è a carico del debitore la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n.
13533/2001).
Tanto chiarito, va innanzitutto precisato che la causa petendi del giudizio è costituita da entrambi i contratti di appalto intercorsi tra le parti;
infatti, la fattura posta alla base del ricorso monitorio si riferisce, per ammissione dello stesso creditore opposto (secondo quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta), a lavori effettuati in entrambi gli immobili dell'opponente; tale precisazione deve ritenersi ammissibile, tenuti presenti gli ampi confini dell'emendatio e della mutatio libelli delineati da Cass. civ., Sez. un., n. 12310/2015.
Sul tema specifico dei rapporti tra emendatio e mutatio libelli nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può richiamarsi Cass. civ., Sez. VI, 11.12.2017, n. 29619, secondo cui il discrimine tra domanda nuova (inammissibile, se non sia “conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto”) e domanda modificata (ammissibile) va rinvenuto nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto invece al carattere sostitutivo della modifica, nel senso che la domanda 'nuova' si aggiunge a quella originariamente formulata;
la domanda 'modificata' implica, invece, la sostituzione della domanda successiva a quella originaria, non essendo ricavabile dalle norme processuali alcuna differenza quanto alla possibilità di variazione degli elementi identificativi fondamentali (causa petendi e petitum) egualmente consentiti ad entrambe le domande.
Tanto chiarito, nel caso in esame l'opponente non ha contestato la pattuizione e l'esecuzione dei lavori, ma ha eccepito l'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo, depositando copia di n. 31 assegni bancari comprovanti l'adempimenti; tali assegni, a loro volta, non sono stati in sé contestati da parte opposta, la quale, piuttosto, ha precisato di averli già inseriti nella contabilizzazione dei lavori.
Il punto controverso, a questo punto, è costituito dall'accertamento del corrispettivo dei lavori ancora dovuto, detratte le somme che risultano già corrisposte e, per compiere tale accertamento, si
è proceduto alla nomina di c.t.u.
In merito all'operato del consulente, va innanzitutto evidenziato che la società opposta, mediante le proprie osservazioni ed alle udienze successive, ha eccepito la nullità della relazione tecnica in quanto contraria alle disposizioni di cui all'art. 194 c.p.c., poiché basata su documentazione acquisita autonomamente dal c.t.u., non prodotta dalle parti, ed altresì attinente a questioni non prospettate dalle parti.
Sul punto, con ordinanza del 09.05.2022 sono stati richiamati i principi affermati dalla sentenza
Cass. civ., Sez. un., 01.20.2022, n. 3086, secondo cui “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio. In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
I suddetti principi, ampliativi dei poteri tradizionalmente attribuiti al c.t.u., hanno subito un ridimensionamento ad opera della giurisprudenza successiva (si rinvia, in particolare, a Cass. civ., nn. 5370/2023 e 1763/2024), ma, in ogni caso, tale mutamento giurisprudenziale non incide sulla decisione odierna.
Infatti, le conclusioni comunque raggiunte dal c.t.u. con la prima e la seconda relazione non possono essere poste alla base della decisione.
Infatti, le uniche doglianze svolte dal debitore opponente riguardano l'inidoneità della fattura, il cambio di titolo sopra contestato (ritenuto ammissibile quale emendatio libelli) e l'avvenuto adempimento, quale fatto estintivo. Non sono invece contestati, alla luce delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale contenute negli artt. 1218 e 2967 c.c.
(quali intepretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2011) né la conclusione del contratto né
l'esecuzione della prestazione.
Infatti, la generica doglianza circa l'inidoneità della fattura a comprovare il credito non è dirimente, in quanto la società creditrice ha prodotto contratto di appalto e contratto di subappalto relativi ai lavori in contestazione (al fine di comprovare le pattuizioni) – oltre ad ulteriore documentazione relativa ai cantieri, quale la D.I.A. – e nessuna doglianza è stata svolta da parte opponente, circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Sotto altro profilo, l'opponente non ha negato l'adempimento, né ha svolto contestazioni su penali, variazioni prezzi ed eventuali inadempimenti, profili pur indagati dal c.t.u. al di fuori del mandato conferito (come eccepito dalla curatela opposta).
Il c.t.u. ha invece svolto i conteggi modificando penali e prezzi, ma in una situazione in cui tali profili non costituivano thema decidendum, che risulta costituito, piuttosto, dalla verifica del fatto estintivo dell'adempimento.
Per tale motivo, deve fondarsi la decisione sulla seconda integrazione di consulenza, depositata all'esito del conferimento del seguente mandato integrativo (ordinanza del 02.04.2025): “chiar(ire), alla luce della documentazione già posta alla base delle consulenze in atti, se sussista il credito fatto valere dalla società opposta mediante il ricorso monitorio, limitandosi all'esame del corrispettivo contabilizzato dalla società opposta per i due contratti di appalto dedotti in giudizio
(senza operare modifiche in relazioni a penali, variazioni prezzi ed inadempimenti eventuali) e alla verifica circa l'integrale avvenuto pagamento da parte dell'opponente, includendo tra i pagamenti da considerarsi eseguiti tutti quelli comprovati in atti, inclusi quelli oggetto degli assegni di cui alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte opponente”.
Preso atto che è stato disposto di limitare l'esame al corrispettivo contabilizzato dalla società opposta per i due contratti di appalto (sulla base dei pagamenti comprovati in atti) senza operare modifiche in relazioni a penali, il c.t.u. ha così concluso: “i lavori contabilizzati dalla società opposta, al netto di riduzioni e penali, sono pari a € 629.591,60 oltre € 62.959,16 di i.v.a. al 10 %, per un totale di € 692.550,76 ( vedi tabella n° 5 ). I pagamenti effettuati dalla parte opponente, riconosciuti dalla parte opposta non subiscono variazioni e vengono quantificati pari a €
471.318,19 oltre € 47.131,82 di i.v.a. al 10 %, per un totale di € 518.450,01 ( vedi tabella n° 3 ). La differenza fra il corrispettivo i lavori contabilizzati dalla società opposta, al netto di riduzioni e penali ed i pagamenti effettuati dalla parte opponente risulta quindi pari € 158.273,41 oltre € 15.827,34 di i.v.a. al 10 %, per un totale di € 174.100,75 a favore della società opposta ( vedi tabella n° 6 )”.
Di conseguenza, essendo il credito accertato del tutto analogo a quello oggetto del ricorso monitorio, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Si ribadisce in questa sede che non può condividersi il rilievo del c.t.u., contenuto al termine della seconda relazione integrativa, secondo cui “la situazione dare-avere fra le parti calcolata secondo le indicazioni del Giudice, omettendo le riduzioni e le penali introdotte nella prima versione della consulenza tecnica, non è coerente con quanto riscontrato nei sopralluoghi relativamente ai lavori effettuati dalla società opposta”, tenuto presente che lo scopo del procedimento civile è quello di accertare non la verità fattuale, bensì quella processuale, su domanda di parte e, nel caso in esame, parte opponente si è limitata ad opporsi deducendo l'erronea individuazione del contratto di appalto posto alla base della pretesa creditoria, la mancanza di attestazione di regolare registrazione nelle scritture contabili della fattura allegata al ricorso monitorio, ritenuta inidonea alla prova del credito,
e i pagamenti intervenuti, né alcuna doglianza ulteriore è stata mossa all'esito della modifica della domanda operata dalla società creditrice nei termini sopra ricostruiti (ovverosia una volta chiarito che i lavori posti alla base dell'ingiunzione sono stati eseguiti su due diversi immobili di proprietà dell'opponente, sulla base di due contratti d'appalto).
Attesa la peculiare vicenda processuale (e il cambio di causa petendi operato dal creditore) e tenuto conto dei motivi di opposizione, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio tra le parti nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., quale intepretato da Corte cost., n. 77/2018. Per la restante parte, le spese vengono poste a carico di parte opponente soccombente e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e al parametro medio per la fase istruttoria o di trattazione, ai sensi del
D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni giuridiche esaminate, all'attività difensiva espletata e alla modalità di adozione della decisione. La condanna viene disposta a favore dell'Erario, essendo il fallimento convenuto vittorioso ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di c.t.u. vengono infine poste definitivamente a carico di , in Parte_1 applicazione del principio di soccombenza.
La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente non può infine trovare accoglimento, essendo risultato
[...]
soccombente. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3049/2019, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6734/2018 emesso dal Tribunale di Catania e dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna al pagamento delle metà delle spese di lite del Parte_1
liquidate, per la quota, in euro 4.943,50, oltre accessori legali, da Controparte_1 versare a favore dell'Erario;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 31.05.2022, definitivamente a carico di
; Parte_1
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c. formulata da . Parte_1
Catania, 31/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3049/2019 promosso da
. C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV. RAFFAELE MERENDA, C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Via Umberto, n. 303, Catania;
opponente contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore fallimentare AVV. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_2
CATERINA FASCETTO, C.F. ed elettivamente domiciliato in Via C.F._3
Umberto, n. 143, Catania;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto – fatto estintivo.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 30.06.2025, come da verbale che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti del decreto ingiuntivo n. 6734/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 11.12.2018, con cui l'opponente è stato condannato a corrispondere a euro 174.000,00, CP_1 Controparte_1 oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento del corrispettivo per lavori di demolizione e ristrutturazione di un edificio sito in S.G. Galermo, Via S.G. Battista, oggetto di contratto d'appalto del 20.07.2011, rispetto al quale è stata emessa la fattura azionata (n. 7 del 13.10.2014).
ha proposto opposizione eccependo la nullità del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., in quanto il contratto d'appalto posto alla base del ricorso si riferisce ad altra unità immobiliare, sita in S.G. Galermo in Via S.P. Clarenza
e, inoltre, la fattura n. 7 del 13.10.2014 è atto inidoneo a provare il credito e non regolarmente annotato nei registri contabili della società.
L'opponente ha eccepito, in subordine, l'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ha allegato copia dell'assegno bancario dell'importo di euro 10.000,00 emesso in data 23.11.1012.
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque nullo l'opposto decreto ingiuntivo in quanto, come affermato in narrativa, concesso per lavori eseuiti su altro immobile diverso da quello indicato sito in Catania Via San. Giov. Battista, n
70 – via Belvedere fraz. Sa. Giov. Galermo”; ha altresì richiesto la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
si è costituita in giudizio precisando, in merito alla doglianza di diversa CP_1 Controparte_1 ubicazione dell'immobile oggetto dei lavori edili, che i lavori sono stati eseguiti su due diversi immobili di proprietà dell'opponente, uno sito in Via S.G. Battista n. 70 e l'altro in via S. Pietro
Clarenza n. 15, sulla base di due contratti d'appalto, rispettivamente del 28.10.2010 e del
20.07.2011 (all.ti 1 e 9 comparsa di costituzione). La società opposta ha evidenziato al riguardo come siffatta precisazione non vada considerata alla stregua di un mutamento o precisazione della domanda, che, in sede di giudizio opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe comunque ammissibile, risultando comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Sull'eccezione di avvenuto pagamento la società ha chiarito che l'importo di euro 10.000, a fronte del quale è stata emessa la fattura n. 11 del 23.11.2012, è stato incassato in relazione al quarto acconto sul terzo per i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in CP_3
Catania, via Pietro Clarenza n. 15, e che i pagamenti effettuati dall'opponente sono già stati scomputati dal saldo dovuto per i lavori eseguiti.
Nel merito, la società opposta ha dedotto in ordine alla sussistenza del credito, in quanto i lavori di ristrutturazione sono stati effettivamente eseguiti, per il tramite di altre società cui erano stati subappaltati i vari lavori, come da contratti di subappalto e relative fatture allegate. ha dunque concluso chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, di “ritenere e dichiarare che parte opponente è debitrice nei confronti della della somma di euro 174,100,83 e per l'effetto confermare l'intimazione di CP_1 pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo”.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 128/2019 l'intestato Tribunale ha dichiarato il fallimento di;
con ordinanza del 04.09.2019 è stata dichiarata Controparte_1
l'interruzione del giudizio, di seguito riassunto da , che ha reiterato le Parte_1 eccezioni e difese già formulate. La si è costituita Controparte_4 richiamando anch'essa tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate.
In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. parte opponente ha prodotto ulteriori quattro assegni comprovanti pagamenti eseguiti a favore della società opposta.
Con ordinanza del 14.10.2021 – “ritenuto che l'oggetto del procedimento – tenuto conto sia della natura di giudizio sul rapporto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sia dei più recenti arresti della Suprema Corte in tema di emendatio e mutatio libelli richiamati da parte opposta – deve ritenersi esteso ad entrambi i contratti di appalto intercorsi tra le parti” e “ritenuto non potersi accogliere l'istanza di emissione di ordine di esibizione delle scritture contabili formulata da parte opponente, in quanto l'ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c. mira a supplire all'impossibilità della parte di procurarsi la disponibilità di documenti ma non all'onere della prova sulla stessa parte gravante (tenuto conto delle modalità con cui aliunde la parte che ha emesso degli assegni potrebbe comprovarne l'avvenuto incasso)” – è stata disposta c.t.u., con formulazione del seguente quesito: “Determini il c.t.u., esaminati i luoghi e la documentazione in atti, il credito a favore del nei confronti di Controparte_1 Parte_1
derivante da due contratti di appalto intercorsi tra le parti (allegati nn. 3 e 4 alla
[...] comparsa di costituzione dell'opposto). Proceda in particolare il c.t.u.: a. a verificare le pattuizioni intercorse e le lavorazioni eseguite;
b. ad eseguire i conteggi: i. considerando il pagamento di euro
10.000 eseguito dal , da imputarsi ad acconto della fattura n. 11 del 23.11.2012; ii. Pt_1 eseguendo due ipotesi di calcolo, una considerando i pagamenti di cui agli assegni indicati nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 di parte opponente ed uno escludendoli e dando in particolare conto della presenza di tali pagamenti nella contabilità prodotta da parte opposta (procedendo in tal caso, in ogni caso, a conteggiarli)”.
Espletata la consulenza tecnica, disattesa l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale per violazione dell'art. 194 c.p.c. sollevata dall'opposta e tenuto conto dei principi enunciati dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3086/2022, è stata disposta l'integrazione della consulenza tecnica già depositata, onerando il c.t.u. a procedere ai conteggi formulando due opzioni:
“
1. conteggi (con doppia opzione già indicata nel mandato quando al pagamento eccepito) sulla base della sola documentazione atti;
2. conteggi (con doppia opzione già indicata nel mandato quando al pagamento eccepito) sulla base della documentazione acquisita d'ufficio, chiarendo la natura di tale documentazione”. Con ordinanza emessa in data 02.04.2025 è stata disposta ulteriore integrazione di consulenza, chiedendo al c.t.u. di chiarire il credito senza operare modifiche in relazioni a penali, variazioni prezzi ed eventuali inadempimenti, nei termini che saranno meglio chiariti infra.
Così ricostruite le domande ed eccezioni delle parti e l'iter processuale, l'opposizione non può ritenersi fondata.
In linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo contesto processuale operano i principi generali sull'onere probatorio nella responsabilità contrattuale, secondo cui grava sul creditore l'onere di provare il titolo e di allegare l'inadempimento, mentre è a carico del debitore la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n.
13533/2001).
Tanto chiarito, va innanzitutto precisato che la causa petendi del giudizio è costituita da entrambi i contratti di appalto intercorsi tra le parti;
infatti, la fattura posta alla base del ricorso monitorio si riferisce, per ammissione dello stesso creditore opposto (secondo quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta), a lavori effettuati in entrambi gli immobili dell'opponente; tale precisazione deve ritenersi ammissibile, tenuti presenti gli ampi confini dell'emendatio e della mutatio libelli delineati da Cass. civ., Sez. un., n. 12310/2015.
Sul tema specifico dei rapporti tra emendatio e mutatio libelli nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può richiamarsi Cass. civ., Sez. VI, 11.12.2017, n. 29619, secondo cui il discrimine tra domanda nuova (inammissibile, se non sia “conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto”) e domanda modificata (ammissibile) va rinvenuto nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto invece al carattere sostitutivo della modifica, nel senso che la domanda 'nuova' si aggiunge a quella originariamente formulata;
la domanda 'modificata' implica, invece, la sostituzione della domanda successiva a quella originaria, non essendo ricavabile dalle norme processuali alcuna differenza quanto alla possibilità di variazione degli elementi identificativi fondamentali (causa petendi e petitum) egualmente consentiti ad entrambe le domande.
Tanto chiarito, nel caso in esame l'opponente non ha contestato la pattuizione e l'esecuzione dei lavori, ma ha eccepito l'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo, depositando copia di n. 31 assegni bancari comprovanti l'adempimenti; tali assegni, a loro volta, non sono stati in sé contestati da parte opposta, la quale, piuttosto, ha precisato di averli già inseriti nella contabilizzazione dei lavori.
Il punto controverso, a questo punto, è costituito dall'accertamento del corrispettivo dei lavori ancora dovuto, detratte le somme che risultano già corrisposte e, per compiere tale accertamento, si
è proceduto alla nomina di c.t.u.
In merito all'operato del consulente, va innanzitutto evidenziato che la società opposta, mediante le proprie osservazioni ed alle udienze successive, ha eccepito la nullità della relazione tecnica in quanto contraria alle disposizioni di cui all'art. 194 c.p.c., poiché basata su documentazione acquisita autonomamente dal c.t.u., non prodotta dalle parti, ed altresì attinente a questioni non prospettate dalle parti.
Sul punto, con ordinanza del 09.05.2022 sono stati richiamati i principi affermati dalla sentenza
Cass. civ., Sez. un., 01.20.2022, n. 3086, secondo cui “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio. In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
I suddetti principi, ampliativi dei poteri tradizionalmente attribuiti al c.t.u., hanno subito un ridimensionamento ad opera della giurisprudenza successiva (si rinvia, in particolare, a Cass. civ., nn. 5370/2023 e 1763/2024), ma, in ogni caso, tale mutamento giurisprudenziale non incide sulla decisione odierna.
Infatti, le conclusioni comunque raggiunte dal c.t.u. con la prima e la seconda relazione non possono essere poste alla base della decisione.
Infatti, le uniche doglianze svolte dal debitore opponente riguardano l'inidoneità della fattura, il cambio di titolo sopra contestato (ritenuto ammissibile quale emendatio libelli) e l'avvenuto adempimento, quale fatto estintivo. Non sono invece contestati, alla luce delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale contenute negli artt. 1218 e 2967 c.c.
(quali intepretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2011) né la conclusione del contratto né
l'esecuzione della prestazione.
Infatti, la generica doglianza circa l'inidoneità della fattura a comprovare il credito non è dirimente, in quanto la società creditrice ha prodotto contratto di appalto e contratto di subappalto relativi ai lavori in contestazione (al fine di comprovare le pattuizioni) – oltre ad ulteriore documentazione relativa ai cantieri, quale la D.I.A. – e nessuna doglianza è stata svolta da parte opponente, circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Sotto altro profilo, l'opponente non ha negato l'adempimento, né ha svolto contestazioni su penali, variazioni prezzi ed eventuali inadempimenti, profili pur indagati dal c.t.u. al di fuori del mandato conferito (come eccepito dalla curatela opposta).
Il c.t.u. ha invece svolto i conteggi modificando penali e prezzi, ma in una situazione in cui tali profili non costituivano thema decidendum, che risulta costituito, piuttosto, dalla verifica del fatto estintivo dell'adempimento.
Per tale motivo, deve fondarsi la decisione sulla seconda integrazione di consulenza, depositata all'esito del conferimento del seguente mandato integrativo (ordinanza del 02.04.2025): “chiar(ire), alla luce della documentazione già posta alla base delle consulenze in atti, se sussista il credito fatto valere dalla società opposta mediante il ricorso monitorio, limitandosi all'esame del corrispettivo contabilizzato dalla società opposta per i due contratti di appalto dedotti in giudizio
(senza operare modifiche in relazioni a penali, variazioni prezzi ed inadempimenti eventuali) e alla verifica circa l'integrale avvenuto pagamento da parte dell'opponente, includendo tra i pagamenti da considerarsi eseguiti tutti quelli comprovati in atti, inclusi quelli oggetto degli assegni di cui alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte opponente”.
Preso atto che è stato disposto di limitare l'esame al corrispettivo contabilizzato dalla società opposta per i due contratti di appalto (sulla base dei pagamenti comprovati in atti) senza operare modifiche in relazioni a penali, il c.t.u. ha così concluso: “i lavori contabilizzati dalla società opposta, al netto di riduzioni e penali, sono pari a € 629.591,60 oltre € 62.959,16 di i.v.a. al 10 %, per un totale di € 692.550,76 ( vedi tabella n° 5 ). I pagamenti effettuati dalla parte opponente, riconosciuti dalla parte opposta non subiscono variazioni e vengono quantificati pari a €
471.318,19 oltre € 47.131,82 di i.v.a. al 10 %, per un totale di € 518.450,01 ( vedi tabella n° 3 ). La differenza fra il corrispettivo i lavori contabilizzati dalla società opposta, al netto di riduzioni e penali ed i pagamenti effettuati dalla parte opponente risulta quindi pari € 158.273,41 oltre € 15.827,34 di i.v.a. al 10 %, per un totale di € 174.100,75 a favore della società opposta ( vedi tabella n° 6 )”.
Di conseguenza, essendo il credito accertato del tutto analogo a quello oggetto del ricorso monitorio, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Si ribadisce in questa sede che non può condividersi il rilievo del c.t.u., contenuto al termine della seconda relazione integrativa, secondo cui “la situazione dare-avere fra le parti calcolata secondo le indicazioni del Giudice, omettendo le riduzioni e le penali introdotte nella prima versione della consulenza tecnica, non è coerente con quanto riscontrato nei sopralluoghi relativamente ai lavori effettuati dalla società opposta”, tenuto presente che lo scopo del procedimento civile è quello di accertare non la verità fattuale, bensì quella processuale, su domanda di parte e, nel caso in esame, parte opponente si è limitata ad opporsi deducendo l'erronea individuazione del contratto di appalto posto alla base della pretesa creditoria, la mancanza di attestazione di regolare registrazione nelle scritture contabili della fattura allegata al ricorso monitorio, ritenuta inidonea alla prova del credito,
e i pagamenti intervenuti, né alcuna doglianza ulteriore è stata mossa all'esito della modifica della domanda operata dalla società creditrice nei termini sopra ricostruiti (ovverosia una volta chiarito che i lavori posti alla base dell'ingiunzione sono stati eseguiti su due diversi immobili di proprietà dell'opponente, sulla base di due contratti d'appalto).
Attesa la peculiare vicenda processuale (e il cambio di causa petendi operato dal creditore) e tenuto conto dei motivi di opposizione, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio tra le parti nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., quale intepretato da Corte cost., n. 77/2018. Per la restante parte, le spese vengono poste a carico di parte opponente soccombente e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e al parametro medio per la fase istruttoria o di trattazione, ai sensi del
D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni giuridiche esaminate, all'attività difensiva espletata e alla modalità di adozione della decisione. La condanna viene disposta a favore dell'Erario, essendo il fallimento convenuto vittorioso ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di c.t.u. vengono infine poste definitivamente a carico di , in Parte_1 applicazione del principio di soccombenza.
La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente non può infine trovare accoglimento, essendo risultato
[...]
soccombente. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3049/2019, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6734/2018 emesso dal Tribunale di Catania e dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna al pagamento delle metà delle spese di lite del Parte_1
liquidate, per la quota, in euro 4.943,50, oltre accessori legali, da Controparte_1 versare a favore dell'Erario;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 31.05.2022, definitivamente a carico di
; Parte_1
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c. formulata da . Parte_1
Catania, 31/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone