Articolo 2649 del Codice civile
Articolo 2500 sexiesArticolo 2500 octies
Versione
19 aprile 1942
Art. 2649.

(Cessione dei beni ai creditori).

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione e' stata trascritta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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