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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2024, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al 307 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in atti, dall'Avv. Pasquale Catalano
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Elena Russo
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/02/2023 la ricorrente ha agito in Parte_1
giudizio per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Rossano in data 25/04/2014 (atto iscritto nel registro dello stato Controparte_1
civile del Comune di Corigliano-Rossano, Parte II, Serie A, n. 4), dal quale è nata una figlia, , il 24/07/2016, rappresentando: Per_1 - che con sentenza n. 925/2022, pubblicata in data 04/07/2022, il Tribunale di
Castrovillari ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- che nel corso degli anni i coniugi non si sono mai riconciliati e sono decorsi i termini di legge per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di “dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il sig. , iscritto nel registro Controparte_1
dello stato civile del Comune di Rossano, Parte II, Serie A, n. 4, alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affidamento esclusivo della minore alla Persona_2
madre, con collocamento esclusivo presso la stessa;
2) disporre a carico di ed in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, atteso che, le sue condizioni economiche per come suindicato sono mutate in meglio.
3) disporre a carico del sig. di partecipare nella misura del 50% alle Controparte_1
spese straordinarie necessarie per la minore che a titolo semplificativo si indicano:
a) spese mediche: visite specialistiche, cure dentistiche, ticket sanitari, occhiali da vista e lenti a contatto per uso non cosmetico, farmaci prescritti dal medico di base, pediatra e/o specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale, cure terminali fisioterapiche;
b) spese scolastiche: retta mensile dell'asilo, tasse scolastiche, universitarie, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesto dalla scuola per attività sportive e recite scolastiche, dotazione informatiche, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche, spese di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, corsi di recupero e lezioni private, master e corsi posti universitari ed alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche: centro ricreativo estivo (campus, oratori, grest) corsi di lingue di musica, attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature ivi comprese spese per iscrizioni gare e tornei, attività ludiche e ricreative (pittura, teatro etc.) viaggio studio Italia-estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, regali per la partecipazione a compleanni, feste, eventi di amici, spese per il conseguimento della patente di guida ivi compreso eventuale acquisto di motoveicolo/autoveicolo e pertinenti spese di assicurazione e bollo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di contestazione”. Fissata l'udienza del 23/5/2023 per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 16/5/2023 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “rigettare le domande tutte proposte dalla ricorrente;
- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del comune di Rossano dell'anno 2014, parte II, Serie A, numero 4, con ordine al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
- disporre l'affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore , nata il Per_1
24 luglio 2016;
- regolamentare i rapporti tra la piccola e gli ascendenti paterni Persona_2 nell'esclusivo interesse della minore;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art 93 c.p.c.”
All'udienza dell'1/10/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, mediante la previsione della soluzione della lite alle seguenti condizioni: “AFFIDAMENTO della figlia minore , nata in [...]_1
24.07.2016, in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- REGOLAMENTAZIONE del diritto di visita del padre prevedendo, tenuto conto della lontananza della residenza del padre, fatti salvi eventuali accordi diversi dei genitori,:
- il diritto/dovere del padre di tenere la figlia minore presso di sé ogniqualvolta torni a
Rossano, anche con pernottamento, nel rispetto delle esigenze anche scolastiche della minore, avvertendo preventivamente la madre;
- il diritto/dovere del padre di comunicare con la figlia con gli usuali mezzi di comunicazione anche in video, con almeno una video-chiamata a sere alterne;
- il diritto/dovere del padre di tenere con sé la minore, nel periodo estivo, per almeno dodici giorni consecutivi di luglio o agosto, con alternanza annuale, da concordarsi tra il padre e la madre entro il 30 maggio;
- il diritto/dovere del padre di tenere con sé la minore, nel periodo Natalizio, almeno per sette giorni consecutivi, dal 22 dicembre al 29 dicembre ovvero dal 29 dicembre al
6 gennaio, ad anni alterni;
nonché per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale;
- la madre si impegna a favorire gli incontri tra la minore e gli zii e i nonni paterni , con cui la minore trascorrerà ciascuna settimana in via alternativa il sabato dalle 10.00 (o dall'uscita da scuola) alle 19.00 o la domenica dalle 10.00 alle 19.00;
- OBBLIGO a carico di di corrispondere a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia, l'assegno di euro 350,00 (duecento/00) mensili, da versarsi a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è Parte_1
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
- OBBLIGO a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese straordinarie;
- COMPENSAZIONE delle spese di lite.”
Le parti, nel precisare le conclusioni, hanno pertanto chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo raggiunto tra le stesse, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta: infatti, con sentenza n. 925/2022 emessa in data 1/7/2022 e pubblicata in data 4/7/2022, passata in giudicato, il
Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; la separazione, protrattasi ininterrottamente per un tempo
[...] Controparte_1 superiore a dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.898/70.
Si deve, pertanto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 307 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Rossano in data 25/04/2014 (atto Parte_1 Controparte_1
iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano, Parte
II, Serie A, n. 4), secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA per intero per le spese.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5/12/2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al 307 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in atti, dall'Avv. Pasquale Catalano
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Elena Russo
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/02/2023 la ricorrente ha agito in Parte_1
giudizio per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Rossano in data 25/04/2014 (atto iscritto nel registro dello stato Controparte_1
civile del Comune di Corigliano-Rossano, Parte II, Serie A, n. 4), dal quale è nata una figlia, , il 24/07/2016, rappresentando: Per_1 - che con sentenza n. 925/2022, pubblicata in data 04/07/2022, il Tribunale di
Castrovillari ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- che nel corso degli anni i coniugi non si sono mai riconciliati e sono decorsi i termini di legge per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di “dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il sig. , iscritto nel registro Controparte_1
dello stato civile del Comune di Rossano, Parte II, Serie A, n. 4, alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affidamento esclusivo della minore alla Persona_2
madre, con collocamento esclusivo presso la stessa;
2) disporre a carico di ed in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, atteso che, le sue condizioni economiche per come suindicato sono mutate in meglio.
3) disporre a carico del sig. di partecipare nella misura del 50% alle Controparte_1
spese straordinarie necessarie per la minore che a titolo semplificativo si indicano:
a) spese mediche: visite specialistiche, cure dentistiche, ticket sanitari, occhiali da vista e lenti a contatto per uso non cosmetico, farmaci prescritti dal medico di base, pediatra e/o specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale, cure terminali fisioterapiche;
b) spese scolastiche: retta mensile dell'asilo, tasse scolastiche, universitarie, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesto dalla scuola per attività sportive e recite scolastiche, dotazione informatiche, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche, spese di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, corsi di recupero e lezioni private, master e corsi posti universitari ed alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche: centro ricreativo estivo (campus, oratori, grest) corsi di lingue di musica, attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature ivi comprese spese per iscrizioni gare e tornei, attività ludiche e ricreative (pittura, teatro etc.) viaggio studio Italia-estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, regali per la partecipazione a compleanni, feste, eventi di amici, spese per il conseguimento della patente di guida ivi compreso eventuale acquisto di motoveicolo/autoveicolo e pertinenti spese di assicurazione e bollo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di contestazione”. Fissata l'udienza del 23/5/2023 per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 16/5/2023 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “rigettare le domande tutte proposte dalla ricorrente;
- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del comune di Rossano dell'anno 2014, parte II, Serie A, numero 4, con ordine al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
- disporre l'affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore , nata il Per_1
24 luglio 2016;
- regolamentare i rapporti tra la piccola e gli ascendenti paterni Persona_2 nell'esclusivo interesse della minore;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art 93 c.p.c.”
All'udienza dell'1/10/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, mediante la previsione della soluzione della lite alle seguenti condizioni: “AFFIDAMENTO della figlia minore , nata in [...]_1
24.07.2016, in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- REGOLAMENTAZIONE del diritto di visita del padre prevedendo, tenuto conto della lontananza della residenza del padre, fatti salvi eventuali accordi diversi dei genitori,:
- il diritto/dovere del padre di tenere la figlia minore presso di sé ogniqualvolta torni a
Rossano, anche con pernottamento, nel rispetto delle esigenze anche scolastiche della minore, avvertendo preventivamente la madre;
- il diritto/dovere del padre di comunicare con la figlia con gli usuali mezzi di comunicazione anche in video, con almeno una video-chiamata a sere alterne;
- il diritto/dovere del padre di tenere con sé la minore, nel periodo estivo, per almeno dodici giorni consecutivi di luglio o agosto, con alternanza annuale, da concordarsi tra il padre e la madre entro il 30 maggio;
- il diritto/dovere del padre di tenere con sé la minore, nel periodo Natalizio, almeno per sette giorni consecutivi, dal 22 dicembre al 29 dicembre ovvero dal 29 dicembre al
6 gennaio, ad anni alterni;
nonché per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale;
- la madre si impegna a favorire gli incontri tra la minore e gli zii e i nonni paterni , con cui la minore trascorrerà ciascuna settimana in via alternativa il sabato dalle 10.00 (o dall'uscita da scuola) alle 19.00 o la domenica dalle 10.00 alle 19.00;
- OBBLIGO a carico di di corrispondere a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia, l'assegno di euro 350,00 (duecento/00) mensili, da versarsi a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è Parte_1
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
- OBBLIGO a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese straordinarie;
- COMPENSAZIONE delle spese di lite.”
Le parti, nel precisare le conclusioni, hanno pertanto chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo raggiunto tra le stesse, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta: infatti, con sentenza n. 925/2022 emessa in data 1/7/2022 e pubblicata in data 4/7/2022, passata in giudicato, il
Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; la separazione, protrattasi ininterrottamente per un tempo
[...] Controparte_1 superiore a dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.898/70.
Si deve, pertanto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 307 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Rossano in data 25/04/2014 (atto Parte_1 Controparte_1
iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano, Parte
II, Serie A, n. 4), secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA per intero per le spese.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5/12/2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò