Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando ------------------------- Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli ---------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca ------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Foggia - 24.12.1977), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Michele Cappetta ed elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Padre Ardelio Della Bella n. 31, presso lo studio del difensore;
-Appellante -
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P.IVA , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Raffaele Carrassi ed elettivamente domiciliato in Rodi Garganico alla Via Pietro Nenni n. 40, presso lo studio del difensore;
-Appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 7 marzo 2017 adiva il Parte_1
Tribunale del Lavoro di Foggia deducendo: a) di aver lavorato alle dipendenze della , con la qualifica di Controparte_1 autista, livello 3 S del CCNL Logistica e Trasporti con orario full – time, dal 17.9.2014 al 29.7.2016, data nella quale rassegnava le dimissioni;
b) che la prestazione lavorativa, che consisteva nell'effettuare trasporti sulla linea Foggia-Macerata-Foggia, Foggia-
Pescara-Foggia – Caserta-Foggia, si svolgeva quasi esclusivamente di notte ed era costituita da trasferte che non prevedevano il periodo di riposo, se non il sabato e la domenica e nelle occasioni in cui la ditta resistente era inattiva;
c) che quando svolgeva la linea Foggia-
Macerata- Foggia la prestazione aveva la seguente durata: dalle ore
quando svolgeva la linea
Foggia- Pescara- Foggia la prestazione aveva la seguente durata: dalle ore 21,30 alle ore 8,00 del giorno dopo;
quando svolgeva la linea Foggia- Caserta- Foggia la prestazione aveva la seguente durata: dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del giorno dopo;
d) che le trasferte e il lavoro notturno e straordinario non venivano retribuiti nella misura di legge;
e) che non aveva percepito il trattamento di fine rapporto;
f) che era stato in malattia nel periodo decorrente dal
23.2.2016 al 5.7.2016 senza percepire la relativa indennità; g) che in data 3.2.2017 la gli aveva versato Controparte_1
l'importo di €2.250,00 a titolo di competenze per la mensilità di marzo 2016 e trattamento di fine rapporto.
Chiedeva, pertanto che la resistente fosse condannata al pagamento delle spettanze dovute, che quantificava in € 30.712,82, ovvero nell'altra somma da accertarsi.
2. Si costituiva in giudizio la , Controparte_1 eccependo l'infondatezza della pretesa azionata e chiedendone il rigetto.
3. Istruita la causa tramite acquisizione documentale ed escussione dei testi, espletata una CTU contabile, con sentenza definitiva n.
877/2022 resa in data 4.3.2022, il Tribunale del Lavoro di Foggia, in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
a) condannava la , in
[...] Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.492,15, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) rigettava tutte le restanti domande;
c) compensava integralmente le spese di lite;
d) poneva a carico di entrambe le parti in solido tra loro le spese di CTU.
4. Con ricorso dell'8.6.2022 interponeva appello Parte_1 avverso tale sentenza.
La , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ritualmente evocata, si costituiva in giudizio, instando per il totale rigetto delle avverse pretese.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, la Corte sollecitava le parti ad avviare un percorso conciliativo e all'odierna udienza sono comparse entrambe pag. 2/4 le parti personalmente, unitamente ai rispettivi difensori, e hanno sottoscritto apposito verbale con cui hanno conciliato la controversia.
Acquisito agli atti il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass.
27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis
Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”). pag. 3/4 7. Di conseguenza, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Foggia il 4.3.2022, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 17 aprile 2025, che fa espressa menzione del presente procedimento e che contiene la rinuncia delle parti alle domande, agli atti e all'azione, oltre al riconoscimento di una somma in favore dell'appellante, nonché regola nel dettaglio le spese processuali (cfr. punto 6 del verbale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato Parte_1
l'8.6.2022 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 4.3.2022, nei confronti di Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in
[...] riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da Parte_1 anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 17 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 4/4