(Responsabilita' del locatore).
Il locatore e' responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilita', a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.
Titolo VI ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO Art. 379. Determinazione della pena 1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena e' determinata a norma dell'articolo 278. Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti …
Leggi di più…Titolo III CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' Art. 336. Querela 1. La querela e' proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volonta' che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Art. 337. Formalita' della querela 1. La dichiarazione di querela e' proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorita' alle quali puo' essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, puo' essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. 2. Quando la dichiarazione di querela e' proposta oralmente, il verbale in cui …
Leggi di più…Libro IV - MISURE CAUTELARI Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 272 Limitazioni alle liberta' della persona 1. Le liberta' della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 . 2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza …
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