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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8951/2022 RG discussa all'udienza del 09/09/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MANGIONE ANDREA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nel quadriennio
2017, 2019, 2020 e 2021 per un totale di giornate OTD rispettivamente pari a 102, 155, 180
e 150;
2) per l'effetto, ordinare la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
3) di conseguenza, condannare l' al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola CP_1 relative al biennio 2020 e 2021 e di malattia maturata nel 2021; […]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 1) La ricorrente svolge abitualmente l'attività di bracciante agricola stagionale, a tanto essendosi dedicata nell'intero corso della propria vita professionale, come emerge dall'allegato estratto conto previdenziale;
2) in detto contesto, la stessa ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della Marulla Società Cooperativa Agricola, c.f./p.iva , con sede legale P.IVA_1 in RT (Le) alla via San Cosimo n. 67, nel 2017 nei mesi da agosto a novembre per 102 giornate lavorative, nel 2019 nei mesi da febbraio ad agosto per 155 giornate lavorative, nel 2020 nei mesi di gennaio a ottobre per 180 giornate lavorative e nel 2021 nei mesi da gennaio a luglio per 150 giornate lavorative, come risulta dai relativi cedolini paga;
3) nel dettaglio, la deducente si è occupata della raccolta olive, pulizia terreno da potatura, manutenzione impianto irriguo, coltivazione di ortaggi vari (zucchine, peperoni, melanzane, fagiolini, etc.), presso i terreni nella disponibilità datoriale ubicati in agro di RT alla via Santa Barbara in Contrada
Marulla, estesi per oltre ha 60;
4) nel disbrigo di tali incombenze, ella ha osservato un orario lavorativo di circa sei ore al dì (dalle
6,00/7,00 alle 12,00/13,00 circa a seconda delle stagioni), osservando le direttive impartite dal sig.
[...]
e referente della Cooperativa, il quale provvedeva altresì all'erogazione della retribuzione Parte_2 di circa € 50,00 giornalieri, quantunque versati con sistematico ritardo rispetto alle tempistiche prefissate
(a fine settimana) e sovente in misura parziale;
5) sennonché, l' resistente ha disconosciuto le prestazioni lavorative dinanzi richiamate, giusto CP_2 provvedimento del 20/01/2022 notificato in data 23/02/2022;
6) il disconoscimento è stato tempestivamente impugnato in sede giustiziale con ricorso del 11/03/2022 innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, rimasta silente;
7) in conseguenza di quanto testé rappresentato, alla lavoratrice è stata altresì negata la percezione delle indennità di disoccupazione agricola inerenti al biennio 2020/2021 e dell'indennità di malattia maturata nell'anno 2021 dal 27/04/2021 al 9/05/2021 come documentato in atti.
Contesta violazioni motivazionali e di istruttoria da parte di Ribadisce la fondatezza CP_1 nel merito del ricorso.
nel costituirsi, ha eccepito decadenza ex art. 22 dl 7/1970 nonché infondatezza nel CP_1 merito sulla base delle risultanze ispettive.
***
2 1. Le eccezioni relative a violazioni procedimentali e istruttorie sono infondate. Parimenti.
2. Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga CP_1
e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n.
341).
Così si esprime Cass. 23800/2014.
Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, […] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente
3 valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del
19/04/2010 ex multis).
3. Appare ora necessario fare una sintesi delle risultanze ispettive.
Il verbale prodotto attesta alcuni punti fermi:
il formalmente amministratore della cooperativa, è soggetto che ignora Per_1 totalmente o quasi l'attività della cooperativa stessa;
la cooperativa era priva di qualsiasi riscontro documentale rispetto all'attività svolta;
la gestione era assolutamente antieconomica;
la società non aveva un conto economico;
non esiste prova di come siano stati gestiti gli incassi dichiarati come ricevuti dato che per alcuni anni si parla di fatture per vendite e corrispettivi di oltre centomila euro (oltre trecentomila nel 2019); il nulla ha dichiarato di sapere in proposito;
Tes_1
la stessa produzione dichiarata per l'iscrizione della cooperativa si basa su atti non conformi, in quanto si cedono frutti pendenti non nella disponibilità dei cedenti (pg 42 ss. del rapporto ispettivo);
4 viene sistematicamente violata la normativa in tema di pagamenti tracciati;
come rilevato a pg. 45 del verbale ispettivo la stessa disponibilità giuridica dei terreni è contornata in maniera poco trasparente.
Il verbale dà atto anche dei seguenti accessi:
- Giorno 16 luglio 2020; verso le ore 12.30 veniva svolto un accesso ispettivo come sopra descritto, i terreni si presentavano in completo stato di abbandono e non vi erano colture in atto;
- Giorno 31 luglio 2020: dalle ore 10.30 alle ore 11.05 veniva effettuato sopralluogo in contrada Marulla, sempre sui terreni dei LI ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia Pt_2 tipologia;
- Giorno 23 e 30 settembre 2020: dalle ore 09.30 alle ore 11.00 e dalle ore 09.15 alle ore 10,40 venivano effettuati sopralluoghi in contrada Marulla, sempre sui terreni dei LI (oggetto Pt_2 di fitto in favore della Cooperativa Agricola), ove non si rinvenivano attività lavorative di Parte_3 qualsivoglia tipologia;
- Accertamento ispettivo del 30 ottobre 2020: nel corso di ulteriori sopralluoghi presso i medesimi terreni già attenzionati nelle giornate del 31 luglio e del 23 e 30 settembre 2020, venivano rinvenuti n. 8 lavoratori, extracomunitari di varie nazionalità, intenti alla raccolta di olive. Dagli accertamenti è emerso che i terreni presso cui si stava effettuando la predetta raccolta fossero di proprietà di che utilizzava la manodopera ivi identificata. Parte_4
Giova precisare che, sul totale di n. 8 lavoratori presenti al lavoro, di questi lavoratori 6 erano occupati irregolarmente “in nero”. Tutti quanti i lavoratori riconoscevano come datore di lavoro il Parte_5
In tale circostanza, ricorrendo gli elementi di fatto e di diritto, il personale ispettivo procedente
[...] notificava contestualmente il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale al signor al fine della compiuta regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommersi;
Parte_4
- Giorno 04 novembre 2020: è stato effettuato, dalle ore 12:30 alle ore 14.00, un sopralluogo presso il frantoio oleario “ ” risultato formalmente condotto dalla MARULLA. Lo stesso si Pt_2 presentava completamente chiuso, ovvero, tutti i cancelli esterni e interni che si affacciano sulle vie
San Cosimo e erano completamente chiusi;
nella stessa circostanza veniva notato un Per_2 cartello esposto sul lato della via San Cosimo, ove veniva pubblicato l'orario di apertura del
5 frantoio il quale riportava testualmente:“IL FRANTOIO APRE IL 15 OTTOBRE DAL
LUNEDI' AL SABATO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 19:00”; ma di fatto non veniva riscontrata alcuna attività di esercizio del frantoio;
- Giorno 5 novembre 2020: dalle ore 15:30 alle ore 16:15, sopralluogo presso il frantoio oleario in via
San Cosimo a RT: il frantoio risultava chiuso come nel giorno precedente;
- Accertamento ispettivo del 6 novembre 2020: dalle ore 10:00 alle ore 10:30, sopralluogo svolto presso il frantoio che risultava chiuso come nei giorni precedenti. Alle successive ore 11:15 circa, Con congiuntamente a personale di vigilanza di Lecce e Spesal Lecce Nord, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo in agro di RT (Le), c.da Marulla – S.p. S. Barbara e nella stessa circostanza veniva effettuato un accesso ispettivo, ove veniva riscontrata la presenza di n. 3 lavoratori, intenti alla raccolta delle olive, i quali una volta identificati ed escussi riferivano essere dipendenti di
[...]
titolare dell'omonima impresa agricola, con sede legale a RT (Le) in via C. Battisti Parte_5
n. 20. Nella circostanza, atteso che l'azienda agricola stava continuando ad operare Parte_5 presso suddetto agro, benché non avesse provveduto alle incombenze ai fini della revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale, operata in data 30.10.2020, si impartiva provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs. 758/94 per il verificarsi della violazione prevista dall'Art.14 c.10 del D. Lgv. 81/2008.
- Giorno 09 dicembre 2020, dalle ore 09.30 alle ore 12.00 veniva svolto sopralluogo sia presso la sede del frantoio , in RT (Le) alla via Reganato angolo con via San Cosimo n. 67, dove non Pt_2 si riscontrava alcuna attività lavorativa, infatti si accertava che tutti i cancelli esterni erano chiusi, così come risultavano chiusi i portoni interni che delimitano i locali del frantoio;
sia sui terreni di proprietà della famiglia , situato in RT (Le), c.da Marulla – S.p. S. Barbara, per Pt_2 verificare se si stesse ivi svolgendo attività lavorativa, di raccolta di olive o di altra attività agricola e/o di costruzione di muretti a secco;
giunti sul posto si rilevava la chiusura completa del cancello di accesso nell'agro di interesse;
dall'esterno, e per tutto il perimetro della proprietà dei LI , si poteva Pt_2 appurare che non vi era alcuna attività agricola in essere;
non si notava la presenza di persone e o di mezzi agricoli. Al termine dell'osservazione presso l'agro, veniva ricontrollato il frantoio oleario ove veniva notata un'autovettura che risultava parcheggiata dinanzi all'ingresso di un cancello che questa volta risultava aperto e che si affaccia sulla via San Cosimo;
effettuati svariati passaggi lungo tutto il perimetro del frantoio che si affaccia sulle vie San Cosimo e via Reganato, si è accertato che il frantoio era chiuso e non si stava svolgendo alcuna attività lavorativa;
6 - Giorno 23 dicembre 2020: nel corso dei sopralluoghi eseguiti in contrada Marulla sui terreni dei GE
, veniva riscontrata la presenza del sig. nato il [...] a [...]_3
RT ed ivi residente in [...]2, dipendente dell'azienda agricola
[...]
nell'occorso intento ad eseguire lavori di manutenzione sul proprio ciclomotore;
lo stesso Parte_5 risultava essere dipendente di ed escusso a s.i. riferiva in merito al proprio rapporto Parte_5 di lavoro dichiarando di trovarsi presso quell'agro per proprio conto senza in quel giorno esercitare alcuna attività agricola per conto di Parte_5
- Giorno 12 gennaio 2021: veniva effettuato sopralluogo sia in contrada Marulla, sempre sui terreni dei LI (oggetto di fitto in favore della Marulla Soc. Cooperativa Agricola), sia presso il Pt_2 frantoio oleario in RT alla via San Cosimo n. 67, ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia tipologia.
- Giorno 21 gennaio 2021: veniva effettuato un sopralluogo in contrada Marulla, sempre sui terreni dei LI sia presso il frantoio oleario in RT alla via San Cosimo n. 67, ove non Pt_2 si rinveniva alcuna attività lavorativa di qualsivoglia tipologia né qualsiasi lavoro già effettuato sui terreni, tipo aratura, pulizia dell'erba ecc..
Le sit. rilasciate da fasc. sono emblematiche della inconsapevolezza di Per_1 CP_1 questo soggetto che nulla sa della cooperativa che formalmente dirige.
Parimenti, le sit. del confermano la gestione assolutamente in capo al dei CP_4 Pt_2 beni aziendale e il mero schermo costituito dalla società.
4. Le testimonianze rese appaiono parziali e incomplete e quindi inidonee a fornire attendibile prova dei fatti (verbali del 23.4.2024 e del 19.11.24). Deve inoltre rappresentarsi come le indicazioni provenienti dal verbale ispettivo appaiano pacificamente indicare una situazione aziendale sostanzialmente fittizia e nell'ambito della quale non emerge alcuna possibilità di considerare effettivamente esistente l'azienda. Da quanto emerso in giudizio si rileva una parzialità delle affermazioni testimoniali.
5. Il ricorso va quindi rigettato. Circa le spese, le stesse si compensano stante la natura seriale del contenzioso e la difficoltà di accertamento.
P.Q.M.
Il Giudice,
7 visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8951/2022, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 09/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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