Articolo 21 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 20Articolo 22
Versione
17 dicembre 1988
Art. 21. 1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988