Art. 21. 1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22.
2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22.