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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 657 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Antoniovito Altamura, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2
dall'Avvocatura di Stato di presso i cui uffici ope legis domicilia;
CP_1
- APPELLATA - con l'intervento del P.G. - parere favorevole del 18/10/2022
All'udienza del 20 settembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 657/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza IO est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 35 del D.lgs. n. 25 del 2008 del 13/10/2015, Parte_1
cittadino nigeriano, appartenente al gruppo etnico Esa, di fede
[...]
cristiana, titolare di permesso di soggiorno in Italia, proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, notificato dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di in data 22/09/2015. CP_1
Evidenziava in premessa di essere ospite del centro di accoglienza Abfo di
Taranto e deduceva che ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello stato di rifugiato e anche quelli per la protezione sussidiaria ex art. 14 del D.lgs.
251/2007. Evidenziava che il paese di origine (Nigeria regione Edo State) era caratterizzato da una grave situazione di instabilità politica e violenza generalizzata e, quindi, egli sarebbe stato esposto, in caso di ritorno, a rischio di gravi violazioni dei propri diritti tra cui quello della sicurezza personale e incolumità fisica, atteso che era ricercato per ingiusta accusa di avere ucciso un suo zio. La situazione di violenza e di insicurezza per i cittadini nigeriani era peggiorata a seguito di attentati compiuti da gruppi terroristici di nazionalità
islamica e di violenze di genere comunitario entro il quale si iscriveva il caso del ricorrente.
Concludeva in via principale per il riconoscimento dello lo status di rifugiato;
e in via subordinata, per riconoscimento del diritto alla protezione ai sensi degli artt.
2 e 4 D.lgs. 251/07; e in via ancora più gradata, per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ex artt. 5 e 6 del D.lgs. 286/98.
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 24/04/2018, rigettava il ricorso
Proc. n. 657/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza IO est. decidendo:
a. di non riconoscere lo status di rifugiato, non attenendo, i fatti narrati dal ricorrente, a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione,
opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, per cui,
quand'anche veritieri, non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 della
Convenzione di Ginevra e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007;
b. di non riconoscere in favore del richiedente il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a), b) e c) d.lgs.
251/2007, non ravvisandone la sussistenza dei presupposti;
c. di non ravvisare nemmeno la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 30,
del d.lgs. 25/08 e art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 imporrebbero il riconoscimento della tutela umanitaria.
Il giudice, oltre a ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del-
lo status di rifugiato, riteneva non sussistenti i presupposti per la protezione sus-
sidiaria in quanto non emergevano motivi concreti per ritenere che, al suo rientro nel paese di origine, l'istante avrebbe corso un rischio effettivo di subire un grave danno, essendo con tale termine indicati la possibile condanna a morte , alla ese-
cuzione della pena di morte o altra forma di trattamento inumano o degradante del richiedente o la minaccia grave e individuale di vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, anche in considerazione della inverosimiglianza della storia narra-
ta; inoltre non emergeva un coinvolgimento reale nel territorio di origine
Proc. n. 657/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza IO est. dell'appellante di disordini e conflitti nell'area di provenienza;
non evidenziando-
si fattori soggettivi (età, traumi sesso) o oggettivi (religione, catastrofi, rischi di torture) di vulnerabilità nel racconto, né aliunde verificabili. Inoltre la provenien-
za del richiedente dall'Edo State escludeva la sussistenza di una violenza indi-
scriminata che poteva consentire di riconoscere la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C).
Avverso il provvedimento del Tribunale proponeva appello Parte_1
chiedendone la riforma con tre motivi.
Sull'appello si pronunciava la Corte di Lecce con sentenza n. 914/2019,
pubblicata in data 04/09/2019, che rigettandolo confermando le motivazioni del primo giudice.
Avverso la sentenza, proponeva ricorso per Cassazione Parte_1
affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 35/bis
comma 9 d.lgs. 25/2008, artt. 3, 5, 7 e 14 d.lgs. 251/2007, in relazione all'art. 360,
comma 1 n. 3 cod. proc. civ”, il ricorrente censurava la sentenza laddove aveva negato il riconoscimento dello status di protezione internazionale sussidiaria affermando che nel racconto del richiedente non risiederebbe la prova di un rischio -in caso di suo rimpatrio- di condanna a morte o di trattamento inumano
(art. 14 lett. a e lett. b D.lgs. 251/2007) e che la zona dalla quale egli proviene
( Nigeria) non sarebbe coinvolta in scontri armati di rilievo e, più in Per_1
generale in situazioni di pericolo che imporrebbero la concessione della misura invocata. La motivazione della sentenza della Corte territoriale non sarebbe stata sufficiente in ordine alla valutazione del fatto personale, priva degli opportuni
Proc. n. 657/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza IO est. approfondimenti, e alla situazione geo politica in quanto sarebbe stato generico il richiamo delle fonti internazionali.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 3
comma 5 d.lgs. 251/07, art. 32 comma 30 d.lgs. 25/2008 e art. 5, comma 6, d.lgs.
286/1998, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.” censurava la sentenza per avere negato la protezione umanitaria avendo omesso il necessario approfondimento attraverso la consultazione delle fonti ufficiali dalle quali sarebbe emerso il grado di vulnerabilità costituzionalmente tutelabile del richiedente ove questi dovesse rientrare in patria.
La corte di Cassazione, esaminati i motivi congiuntamente, con ordinanza
16212/2022, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando alla corte di appello di lecce in diversa composizione.
Di seguito la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n.
16212/2022:
“sul punto è consolidata la giurisprudenza di questa Corte (fra le più recenti, Cass. n. 4557
del 2021) secondo cui il riferimento, operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008,
alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice
specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e
ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e
della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza
del richiedente la protezione;
- a tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l'autorità o
l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da
assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento) previsti dal
richiamato art. 8, comma 3, del predetto d.lgs., nonché dell'idoneità delle C.O.I. in concreto
Proc. n. 657/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza IO est. consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (sul punto, ex plurimis Cass.
n. 29147 del 2020); - nel caso di specie la Corte omette del tutto tale indicazione, non facendo
alcun riferimento alle fonti informative necessarie per la determinazione della situazione in
Nigeria, così incorrendo nella lamentata violazione di legge che incide sulla intera sentenza”.
ha riassunto il giudizio di appello con ricorso del Parte_1
10/08/2022 chiedendo:
1) nel merito, previa riforma dell'ordinanza cron. 4264/2018 resa dal Tribunale di Lecce
il 24.04.2018, comunicata il 30.04.2018, dichiarare illegittimo e quindi annullare il
provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezio-
CP_ ne Internazionale di comunicato in data 04.07.2016, per l'effetto, riconoscere al
sig. lo status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 legge 39/1990; Parte_1
2) in via subordinata, riconoscergli la protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgs. 251/2007;
o ancora, in via residuale, trasmettere gli atti al Questore per la concessione del permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Si è costituito il resi- Controparte_1
stendo al gravame.
In data 18/10/2022 la Procura Generale della Repubblica di Lecce ha dato para-
re favorevole alla concessione della protezione umanitaria.
All'udienza Collegiale del 20 settembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.; le parti non hanno svolto difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura la sentenza per vio- Parte_1
Proc. n. 657/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza IO est. lazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ratificata dall'Italia con legge
24/07/1954 n. 722 nonché artt. 4, 5 e 14 del D.lgs. 251/2007, per essersi il Tri-
bunale, con la pronuncia, appiattito su decisioni precostituite e precedenti senza effettuare i necessari approfondimenti in merito ai presupposti per la protezione internazionale con espresso riguardo alla fattispecie concreta, presupposti nella specie sussistenti, come risultanti dalle principali fonti internazionali.
Con il secondo motivo si censura la decisione del Tribunale per violazione dell'art. 14 D.gs 271/2007 posto che i fatti accaduti di natura privata potrebbero integrare pericolo di grave danno come definito dallo stesso art. 14 lett. a e b
D.lgs. 271/2007.
Con il terzo motivo si censura la sentenza laddove ha ritenuto non credibile il ri-
chiedente con riguardo ai motivi dell'allontanamento e alla impossibilità di rien-
trare nel paese di origine. Al contrario le informazioni rese in sede di audizione dinanzi la sede territoriale sarebbero dettagliate e veritiere.
Con il quarto motivo l'appellante insiste per l'applicazione quantomeno della protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. VI del D.lgs. 286/1998, sia per la situa-
zione di vulnerabilità del ricorrente.
I primi tre motivi esaminabili congiuntamente non sono fondati.
Occorre rilevare in premessa che on il ricorso in cassazio- Parte_1
ne non ha impugnato la sentenza della Corte di appello per avere rigettato il ri-
conoscimento dello stato di rifugiato sicché la decisione deve ritenersi passata in giudicato.
Ciò detto per chiarezza espositiva, si deve precisare, in fatto, che il richiedente aveva riferito alla di avere la cittadinanza nigeriana e Controparte_1
Proc. n. 657/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza IO est. precisamente della zona del sud est, nell'Edo State, di fede cristiana, sposato e di avere due figli, di non essersi mai interessato di politica. Aveva riferito di essere fuggito dal suo paese in quanto, dopo essere stato fatto oggetto di violenza da parte di sicari mandati dallo zio paterno, al fine di ucciderlo per impossessarsi di un terreno di sua proprietà, lo zio era stato ucciso, e di tale omicidio era stato in-
giustamente accusato. Precisava che nonostante non ci fosse stato né un proces-
so né una condanna, la polizia lo stava cercando;
tuttavia aveva fatto ritorno in
Nigeria per vedere la sua famiglia e ivi si era trattenuto per circa un mese e mez-
zo; in quella circostanza aveva utilizzato un falso nome in quanto era sicuro che la polizia lo stesse ancora cercando.
Occorre riportare anche la disciplina in materia di protezione internazionale.
Ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidia-
ria, quella di cui si discute in questa sede, viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse in patria, corre-
rebbe il rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del
D.lgs. 251/2007, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese. Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi;
a) la condanna a morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la mi-
naccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla vio-
lenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
L'appellante ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e ha allega-
to la minaccia di essere ricercato dalla polizia per una ingiusta e errata accusa di
Proc. n. 657/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza IO est. avere assassinato suo zio.
Tale caso rientrerebbe nel profilo di cui alla lettera a) e b) dell'art. 14 del D.lgs.
251/2007 in quanto integrante una minaccia dalla quale lo stato di provenienza non sarebbe in grado di proteggere il richiedente ancorché richiesto di farlo.
Ma la versione dei fatti del ricorrente, non è risultata convincente e presenta in-
trinseche contraddizioni non potendosi ritenere verosimile il racconto alla luce del paventato pericolo e del rientro e della permanenza nel paese non accompa-
gnato di ragioni più che plausibili e logiche. Ed infatti il racconto risulta assai in-
verosimile alla luce del fatto che, nonostante il paventato pericolo, egli sia rien-
trato nel Paese ivi permanendovi, giustificando il gesto con la generica e illogica volontà di ritornare dalla famiglia per verificare se effettivamente era ricercato,
come da egli dichiarato alla Commissione. Peraltro risulta davvero inverosimile,
che, ricercato per omicidio, il signor sia riuscito a prendere un volo per Pt_1
il Cairo al fine di lasciare il paese cambiando, a suo dire, il nome;
senza che i con-
trolli, che di solito negli aeroporti sono stringenti, abbiano avuto effetto;
una ver-
sione quest'altra affatto credibile.
La Cassazione ha stabilito che: “In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il
ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti
persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui al D.lg. n. 251 del 2007,
art. 14, lett. a) e b), una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal ri-
chiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi
al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il
quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consul-
tazione di fonti internazionali meritevoli di credito poiché tale controllo assolverebbe alla fun-
Proc. n. 657/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza IO est. zione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti
in modo assolutamente non convincente dal richiedente. (Cass. 29/08/2022 n. 25468).
Quanto al presupposto di cui alla lettera C) del D.lgs. in oggetto, dal rapporto
2023-2024, accessibile sul relativo sito internet e che rap- Controparte_3
presenta una fonte di informazione attendibile in quanto organizzazione non go-
vernativa internazionale che opera ormai dal 1961 e insignita del premio Nobel
per la pace nel 1977, basata su fatti documentati grazie a ricercatori presenti sul campo e che segnalano situazioni di violazione dei diritti umani informazioni,
non risulta che la regione di origine dell'istante (EDO State) e più in generale la
Nigeria sia afflitta da conflitti armati o situazione di guerra in generale.
Stesse notizie si ricavano anche dal sito “Viaggiare Sicuri”
(www.viaggiaresicuri.it) aggiornato al marzo 2025, dal quale risulta che sebbene via una situazione di rischio terroristico generalizzato, esso è comunque concen-
trato nel nord della Nigeria mentre la regione dell'Edo si trova nella parte meri-
dionale, non vi sono notizie di conflitti armati in atto.
Consultando il sito www.ecoi.net aggiornato al 2023 non risulta che la criminalità
pur diffusa abbia dato origine a conflitti armati.
L'ultimo motivo di appello è invece fondato.
Infatti la condizione socio-politica-sanitaria della Nigeria può rilevare al fine di riconoscere la tutela residuale costituita dal rilascio del permesso per ragioni umanitarie, ex art. 5 co. VI del D.lgs. n. 286 del 1998. Detta norma infatti stabili-
sce: “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
Proc. n. 657/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza IO est. in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore se-
condo le modalità previste nel regolamento di attuazione”. La norma regolamentare è
l'art.11, lett. c-ter), DPR n. 394/1999, che disciplina il rilascio da parte della Que-
stura di tale titolo di soggiorno su richiesta diretta dello straniero, previo parere delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internaziona-
le o previa acquisizione di documentazione riguardanti i motivi della richiesta stessa, “relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento
dello straniero dal territorio nazionale”. Essa norma si configura come clausola di sal-
vaguardia, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dal-
la normativa, ma nei quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, quali le pregresse esperienze traumatiche, motivi di salute,
motivi di famiglia, particolari motivi per i quali l'interessato sia stato di fatto co-
stretto a lasciare il suo paese, assenza di legami con il paese di origine, contesto socio-culturale diffuso che, seppur non corrispondente a conflitto armato inter-
no, evidenzi una sostanziale impunità ed un mancato controllo sull'utilizzo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali strumenti normali di soluzione delle controversie o, infine, quando ricorrano le condizioni per la protezione sussidia-
ria però limitate nel tempo.
Invero dal rapporto 2023-2024 innanzi richiamato, seb- Controparte_3
bene non risulti che nella zona di provenienza del ricorrente, sia in atto una si-
tuazione di conflitto armato interno o violenza indiscriminata, indubbiamente sussiste una generale condizione in Nigeria di violazione dei più fondamentali e
Proc. n. 657/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza IO est. principali diritti umanitari dal diritto di espressione fino a quello di genere con casi di ingiusta detenzione e uccisioni durante proteste anche pacifiche;
sussisto-
no torture e maltrattamenti, incremento delle azioni terroristiche da parte del gruppo di ispirazione islamica , che hanno provocato, negli ultimi CP_4
anni, la morte di nigeriani, soprattutto di fede cristiana, sparizioni forzate, violen-
za contro donne e ragazze;
uccisioni illegali di civili inermi da parte delle forze armate, rapimenti di bambini ed ovviamente un gravissima crisi economica.
Dal sito viaggiare sicuri risulta che il livello sanitario è molto carente, il reperi-
mento di medicinali inaffidabile e quanto alle malattie presenti oltre a tifo colera,
febbre gialla a livello endemico sono stati registrati nel 2018 e 2019 focolai parti-
colarmente virulenti di febbre emorragica di AS e vaiolo delle scimmie.
Per quanto riguarda poi il ricorrente, in particolare, esso risulta integrato nella società italiana avendo intrapreso lavori a titolo subordinato anche se a tempo determinato ed è risultato privo di carichi penali (cfr. doc. in atti).
La Cassazione a SSUU n. 24413/2021 ha stabilito che: “In base alla normativa del
testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fi-
ni del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa
tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la si-
tuazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese
di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il ri-
chiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di de-
privazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto
alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda
Proc. n. 657/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza IO est. probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare
un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio moti-
vo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per rico-
noscere il permesso di soggiorno”.
Orbene le condizioni del paese di origine congiuntamente considerate all'attuale stato di soddisfacente integrazione nel nostro Paese sconsigliano allo stato il rien-
tro in Nigeria del signor in quanto in tal caso si troverebbe Parte_1
a subire un indubbio e gravissimo scadimento delle condizioni di vita privata, ol-
tre che socio economica;
pertanto si ritiene che sussistono i motivi di carattere umanitario per la concessione del permesso di soggiorno ex art. ex art. 5 co. VI
del D.lgs. 286/1998.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione e la condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'ER (il ricorrente è infatti ammesso al gratuito patrocinio dello Stato) di ⅓ delle spese del primo grado, del secondo grado, di quello dinanzi la Corte di Cassazione e del presente e la compensazione dei restanti ⅔.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in parziale rifor-
ma della ordinanza impugnata che conferma nel resto trasmette gli atti al
[...]
per la concessione del permesso di soggiorno ex art. 5 co. VI del D.lgs. n. Pt_2
286/1998; condanna il al pagamento in favore dell'ER di ⅓ delle spese che li- CP_1
quida per intero quanto al primo in complessivi € 2.906,00 oltre IVA, CAP e RF
al 15%, quanto al secondo grado di giudizio in complessivi € 3.500,00 oltre IVA,
Proc. n. 657/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza IO est. CAP e RF al 15%, quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 5.250,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al presente in complessivi € 3.500,00 oltre
IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza IO) (dott.ssa Patrizia Evangelista)
Proc. n. 657/2022 RG - 14 - dott.ssa Crescenza IO est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 657 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Antoniovito Altamura, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2
dall'Avvocatura di Stato di presso i cui uffici ope legis domicilia;
CP_1
- APPELLATA - con l'intervento del P.G. - parere favorevole del 18/10/2022
All'udienza del 20 settembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 657/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza IO est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 35 del D.lgs. n. 25 del 2008 del 13/10/2015, Parte_1
cittadino nigeriano, appartenente al gruppo etnico Esa, di fede
[...]
cristiana, titolare di permesso di soggiorno in Italia, proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, notificato dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di in data 22/09/2015. CP_1
Evidenziava in premessa di essere ospite del centro di accoglienza Abfo di
Taranto e deduceva che ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello stato di rifugiato e anche quelli per la protezione sussidiaria ex art. 14 del D.lgs.
251/2007. Evidenziava che il paese di origine (Nigeria regione Edo State) era caratterizzato da una grave situazione di instabilità politica e violenza generalizzata e, quindi, egli sarebbe stato esposto, in caso di ritorno, a rischio di gravi violazioni dei propri diritti tra cui quello della sicurezza personale e incolumità fisica, atteso che era ricercato per ingiusta accusa di avere ucciso un suo zio. La situazione di violenza e di insicurezza per i cittadini nigeriani era peggiorata a seguito di attentati compiuti da gruppi terroristici di nazionalità
islamica e di violenze di genere comunitario entro il quale si iscriveva il caso del ricorrente.
Concludeva in via principale per il riconoscimento dello lo status di rifugiato;
e in via subordinata, per riconoscimento del diritto alla protezione ai sensi degli artt.
2 e 4 D.lgs. 251/07; e in via ancora più gradata, per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ex artt. 5 e 6 del D.lgs. 286/98.
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 24/04/2018, rigettava il ricorso
Proc. n. 657/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza IO est. decidendo:
a. di non riconoscere lo status di rifugiato, non attenendo, i fatti narrati dal ricorrente, a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione,
opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, per cui,
quand'anche veritieri, non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 della
Convenzione di Ginevra e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007;
b. di non riconoscere in favore del richiedente il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a), b) e c) d.lgs.
251/2007, non ravvisandone la sussistenza dei presupposti;
c. di non ravvisare nemmeno la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 30,
del d.lgs. 25/08 e art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 imporrebbero il riconoscimento della tutela umanitaria.
Il giudice, oltre a ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del-
lo status di rifugiato, riteneva non sussistenti i presupposti per la protezione sus-
sidiaria in quanto non emergevano motivi concreti per ritenere che, al suo rientro nel paese di origine, l'istante avrebbe corso un rischio effettivo di subire un grave danno, essendo con tale termine indicati la possibile condanna a morte , alla ese-
cuzione della pena di morte o altra forma di trattamento inumano o degradante del richiedente o la minaccia grave e individuale di vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, anche in considerazione della inverosimiglianza della storia narra-
ta; inoltre non emergeva un coinvolgimento reale nel territorio di origine
Proc. n. 657/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza IO est. dell'appellante di disordini e conflitti nell'area di provenienza;
non evidenziando-
si fattori soggettivi (età, traumi sesso) o oggettivi (religione, catastrofi, rischi di torture) di vulnerabilità nel racconto, né aliunde verificabili. Inoltre la provenien-
za del richiedente dall'Edo State escludeva la sussistenza di una violenza indi-
scriminata che poteva consentire di riconoscere la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C).
Avverso il provvedimento del Tribunale proponeva appello Parte_1
chiedendone la riforma con tre motivi.
Sull'appello si pronunciava la Corte di Lecce con sentenza n. 914/2019,
pubblicata in data 04/09/2019, che rigettandolo confermando le motivazioni del primo giudice.
Avverso la sentenza, proponeva ricorso per Cassazione Parte_1
affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 35/bis
comma 9 d.lgs. 25/2008, artt. 3, 5, 7 e 14 d.lgs. 251/2007, in relazione all'art. 360,
comma 1 n. 3 cod. proc. civ”, il ricorrente censurava la sentenza laddove aveva negato il riconoscimento dello status di protezione internazionale sussidiaria affermando che nel racconto del richiedente non risiederebbe la prova di un rischio -in caso di suo rimpatrio- di condanna a morte o di trattamento inumano
(art. 14 lett. a e lett. b D.lgs. 251/2007) e che la zona dalla quale egli proviene
( Nigeria) non sarebbe coinvolta in scontri armati di rilievo e, più in Per_1
generale in situazioni di pericolo che imporrebbero la concessione della misura invocata. La motivazione della sentenza della Corte territoriale non sarebbe stata sufficiente in ordine alla valutazione del fatto personale, priva degli opportuni
Proc. n. 657/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza IO est. approfondimenti, e alla situazione geo politica in quanto sarebbe stato generico il richiamo delle fonti internazionali.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 3
comma 5 d.lgs. 251/07, art. 32 comma 30 d.lgs. 25/2008 e art. 5, comma 6, d.lgs.
286/1998, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.” censurava la sentenza per avere negato la protezione umanitaria avendo omesso il necessario approfondimento attraverso la consultazione delle fonti ufficiali dalle quali sarebbe emerso il grado di vulnerabilità costituzionalmente tutelabile del richiedente ove questi dovesse rientrare in patria.
La corte di Cassazione, esaminati i motivi congiuntamente, con ordinanza
16212/2022, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando alla corte di appello di lecce in diversa composizione.
Di seguito la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n.
16212/2022:
“sul punto è consolidata la giurisprudenza di questa Corte (fra le più recenti, Cass. n. 4557
del 2021) secondo cui il riferimento, operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008,
alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice
specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e
ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e
della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza
del richiedente la protezione;
- a tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l'autorità o
l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da
assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento) previsti dal
richiamato art. 8, comma 3, del predetto d.lgs., nonché dell'idoneità delle C.O.I. in concreto
Proc. n. 657/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza IO est. consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (sul punto, ex plurimis Cass.
n. 29147 del 2020); - nel caso di specie la Corte omette del tutto tale indicazione, non facendo
alcun riferimento alle fonti informative necessarie per la determinazione della situazione in
Nigeria, così incorrendo nella lamentata violazione di legge che incide sulla intera sentenza”.
ha riassunto il giudizio di appello con ricorso del Parte_1
10/08/2022 chiedendo:
1) nel merito, previa riforma dell'ordinanza cron. 4264/2018 resa dal Tribunale di Lecce
il 24.04.2018, comunicata il 30.04.2018, dichiarare illegittimo e quindi annullare il
provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezio-
CP_ ne Internazionale di comunicato in data 04.07.2016, per l'effetto, riconoscere al
sig. lo status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 legge 39/1990; Parte_1
2) in via subordinata, riconoscergli la protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgs. 251/2007;
o ancora, in via residuale, trasmettere gli atti al Questore per la concessione del permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Si è costituito il resi- Controparte_1
stendo al gravame.
In data 18/10/2022 la Procura Generale della Repubblica di Lecce ha dato para-
re favorevole alla concessione della protezione umanitaria.
All'udienza Collegiale del 20 settembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.; le parti non hanno svolto difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura la sentenza per vio- Parte_1
Proc. n. 657/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza IO est. lazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ratificata dall'Italia con legge
24/07/1954 n. 722 nonché artt. 4, 5 e 14 del D.lgs. 251/2007, per essersi il Tri-
bunale, con la pronuncia, appiattito su decisioni precostituite e precedenti senza effettuare i necessari approfondimenti in merito ai presupposti per la protezione internazionale con espresso riguardo alla fattispecie concreta, presupposti nella specie sussistenti, come risultanti dalle principali fonti internazionali.
Con il secondo motivo si censura la decisione del Tribunale per violazione dell'art. 14 D.gs 271/2007 posto che i fatti accaduti di natura privata potrebbero integrare pericolo di grave danno come definito dallo stesso art. 14 lett. a e b
D.lgs. 271/2007.
Con il terzo motivo si censura la sentenza laddove ha ritenuto non credibile il ri-
chiedente con riguardo ai motivi dell'allontanamento e alla impossibilità di rien-
trare nel paese di origine. Al contrario le informazioni rese in sede di audizione dinanzi la sede territoriale sarebbero dettagliate e veritiere.
Con il quarto motivo l'appellante insiste per l'applicazione quantomeno della protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. VI del D.lgs. 286/1998, sia per la situa-
zione di vulnerabilità del ricorrente.
I primi tre motivi esaminabili congiuntamente non sono fondati.
Occorre rilevare in premessa che on il ricorso in cassazio- Parte_1
ne non ha impugnato la sentenza della Corte di appello per avere rigettato il ri-
conoscimento dello stato di rifugiato sicché la decisione deve ritenersi passata in giudicato.
Ciò detto per chiarezza espositiva, si deve precisare, in fatto, che il richiedente aveva riferito alla di avere la cittadinanza nigeriana e Controparte_1
Proc. n. 657/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza IO est. precisamente della zona del sud est, nell'Edo State, di fede cristiana, sposato e di avere due figli, di non essersi mai interessato di politica. Aveva riferito di essere fuggito dal suo paese in quanto, dopo essere stato fatto oggetto di violenza da parte di sicari mandati dallo zio paterno, al fine di ucciderlo per impossessarsi di un terreno di sua proprietà, lo zio era stato ucciso, e di tale omicidio era stato in-
giustamente accusato. Precisava che nonostante non ci fosse stato né un proces-
so né una condanna, la polizia lo stava cercando;
tuttavia aveva fatto ritorno in
Nigeria per vedere la sua famiglia e ivi si era trattenuto per circa un mese e mez-
zo; in quella circostanza aveva utilizzato un falso nome in quanto era sicuro che la polizia lo stesse ancora cercando.
Occorre riportare anche la disciplina in materia di protezione internazionale.
Ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidia-
ria, quella di cui si discute in questa sede, viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse in patria, corre-
rebbe il rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del
D.lgs. 251/2007, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese. Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi;
a) la condanna a morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la mi-
naccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla vio-
lenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
L'appellante ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e ha allega-
to la minaccia di essere ricercato dalla polizia per una ingiusta e errata accusa di
Proc. n. 657/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza IO est. avere assassinato suo zio.
Tale caso rientrerebbe nel profilo di cui alla lettera a) e b) dell'art. 14 del D.lgs.
251/2007 in quanto integrante una minaccia dalla quale lo stato di provenienza non sarebbe in grado di proteggere il richiedente ancorché richiesto di farlo.
Ma la versione dei fatti del ricorrente, non è risultata convincente e presenta in-
trinseche contraddizioni non potendosi ritenere verosimile il racconto alla luce del paventato pericolo e del rientro e della permanenza nel paese non accompa-
gnato di ragioni più che plausibili e logiche. Ed infatti il racconto risulta assai in-
verosimile alla luce del fatto che, nonostante il paventato pericolo, egli sia rien-
trato nel Paese ivi permanendovi, giustificando il gesto con la generica e illogica volontà di ritornare dalla famiglia per verificare se effettivamente era ricercato,
come da egli dichiarato alla Commissione. Peraltro risulta davvero inverosimile,
che, ricercato per omicidio, il signor sia riuscito a prendere un volo per Pt_1
il Cairo al fine di lasciare il paese cambiando, a suo dire, il nome;
senza che i con-
trolli, che di solito negli aeroporti sono stringenti, abbiano avuto effetto;
una ver-
sione quest'altra affatto credibile.
La Cassazione ha stabilito che: “In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il
ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti
persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui al D.lg. n. 251 del 2007,
art. 14, lett. a) e b), una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal ri-
chiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi
al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il
quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consul-
tazione di fonti internazionali meritevoli di credito poiché tale controllo assolverebbe alla fun-
Proc. n. 657/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza IO est. zione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti
in modo assolutamente non convincente dal richiedente. (Cass. 29/08/2022 n. 25468).
Quanto al presupposto di cui alla lettera C) del D.lgs. in oggetto, dal rapporto
2023-2024, accessibile sul relativo sito internet e che rap- Controparte_3
presenta una fonte di informazione attendibile in quanto organizzazione non go-
vernativa internazionale che opera ormai dal 1961 e insignita del premio Nobel
per la pace nel 1977, basata su fatti documentati grazie a ricercatori presenti sul campo e che segnalano situazioni di violazione dei diritti umani informazioni,
non risulta che la regione di origine dell'istante (EDO State) e più in generale la
Nigeria sia afflitta da conflitti armati o situazione di guerra in generale.
Stesse notizie si ricavano anche dal sito “Viaggiare Sicuri”
(www.viaggiaresicuri.it) aggiornato al marzo 2025, dal quale risulta che sebbene via una situazione di rischio terroristico generalizzato, esso è comunque concen-
trato nel nord della Nigeria mentre la regione dell'Edo si trova nella parte meri-
dionale, non vi sono notizie di conflitti armati in atto.
Consultando il sito www.ecoi.net aggiornato al 2023 non risulta che la criminalità
pur diffusa abbia dato origine a conflitti armati.
L'ultimo motivo di appello è invece fondato.
Infatti la condizione socio-politica-sanitaria della Nigeria può rilevare al fine di riconoscere la tutela residuale costituita dal rilascio del permesso per ragioni umanitarie, ex art. 5 co. VI del D.lgs. n. 286 del 1998. Detta norma infatti stabili-
sce: “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
Proc. n. 657/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza IO est. in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore se-
condo le modalità previste nel regolamento di attuazione”. La norma regolamentare è
l'art.11, lett. c-ter), DPR n. 394/1999, che disciplina il rilascio da parte della Que-
stura di tale titolo di soggiorno su richiesta diretta dello straniero, previo parere delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internaziona-
le o previa acquisizione di documentazione riguardanti i motivi della richiesta stessa, “relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento
dello straniero dal territorio nazionale”. Essa norma si configura come clausola di sal-
vaguardia, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dal-
la normativa, ma nei quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, quali le pregresse esperienze traumatiche, motivi di salute,
motivi di famiglia, particolari motivi per i quali l'interessato sia stato di fatto co-
stretto a lasciare il suo paese, assenza di legami con il paese di origine, contesto socio-culturale diffuso che, seppur non corrispondente a conflitto armato inter-
no, evidenzi una sostanziale impunità ed un mancato controllo sull'utilizzo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali strumenti normali di soluzione delle controversie o, infine, quando ricorrano le condizioni per la protezione sussidia-
ria però limitate nel tempo.
Invero dal rapporto 2023-2024 innanzi richiamato, seb- Controparte_3
bene non risulti che nella zona di provenienza del ricorrente, sia in atto una si-
tuazione di conflitto armato interno o violenza indiscriminata, indubbiamente sussiste una generale condizione in Nigeria di violazione dei più fondamentali e
Proc. n. 657/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza IO est. principali diritti umanitari dal diritto di espressione fino a quello di genere con casi di ingiusta detenzione e uccisioni durante proteste anche pacifiche;
sussisto-
no torture e maltrattamenti, incremento delle azioni terroristiche da parte del gruppo di ispirazione islamica , che hanno provocato, negli ultimi CP_4
anni, la morte di nigeriani, soprattutto di fede cristiana, sparizioni forzate, violen-
za contro donne e ragazze;
uccisioni illegali di civili inermi da parte delle forze armate, rapimenti di bambini ed ovviamente un gravissima crisi economica.
Dal sito viaggiare sicuri risulta che il livello sanitario è molto carente, il reperi-
mento di medicinali inaffidabile e quanto alle malattie presenti oltre a tifo colera,
febbre gialla a livello endemico sono stati registrati nel 2018 e 2019 focolai parti-
colarmente virulenti di febbre emorragica di AS e vaiolo delle scimmie.
Per quanto riguarda poi il ricorrente, in particolare, esso risulta integrato nella società italiana avendo intrapreso lavori a titolo subordinato anche se a tempo determinato ed è risultato privo di carichi penali (cfr. doc. in atti).
La Cassazione a SSUU n. 24413/2021 ha stabilito che: “In base alla normativa del
testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fi-
ni del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa
tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la si-
tuazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese
di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il ri-
chiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di de-
privazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto
alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda
Proc. n. 657/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza IO est. probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare
un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio moti-
vo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per rico-
noscere il permesso di soggiorno”.
Orbene le condizioni del paese di origine congiuntamente considerate all'attuale stato di soddisfacente integrazione nel nostro Paese sconsigliano allo stato il rien-
tro in Nigeria del signor in quanto in tal caso si troverebbe Parte_1
a subire un indubbio e gravissimo scadimento delle condizioni di vita privata, ol-
tre che socio economica;
pertanto si ritiene che sussistono i motivi di carattere umanitario per la concessione del permesso di soggiorno ex art. ex art. 5 co. VI
del D.lgs. 286/1998.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione e la condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'ER (il ricorrente è infatti ammesso al gratuito patrocinio dello Stato) di ⅓ delle spese del primo grado, del secondo grado, di quello dinanzi la Corte di Cassazione e del presente e la compensazione dei restanti ⅔.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in parziale rifor-
ma della ordinanza impugnata che conferma nel resto trasmette gli atti al
[...]
per la concessione del permesso di soggiorno ex art. 5 co. VI del D.lgs. n. Pt_2
286/1998; condanna il al pagamento in favore dell'ER di ⅓ delle spese che li- CP_1
quida per intero quanto al primo in complessivi € 2.906,00 oltre IVA, CAP e RF
al 15%, quanto al secondo grado di giudizio in complessivi € 3.500,00 oltre IVA,
Proc. n. 657/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza IO est. CAP e RF al 15%, quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 5.250,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al presente in complessivi € 3.500,00 oltre
IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza IO) (dott.ssa Patrizia Evangelista)
Proc. n. 657/2022 RG - 14 - dott.ssa Crescenza IO est.