TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Curci giusta procura in atti;
attori
E
con sede in Anguillara Sabazia, Controparte_1
( ), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Raffaello Misasi giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale del 30.06.2021.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza del 23 gennaio 2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire
[...] Parte_3
accertare e dichiarare l'invalidità della delibera del 30.06.2021, approvata in seconda convocazione dal Controparte_2
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera stessa.
[...]
Gli attori, e , nelle rispettive Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità i primi di comproprietari dell'immobile sito in via Nobel n. 7 (in atti, all. 1 attore, atto a rogito Notaio repertorio n. 86860, raccolta Persona_1
n. 21737) e l'ultimo di proprietario esclusivo dell'immobile sito in via Nobel
n. 23, deducono che i propri immobili sono ubicati nel Controparte_1
, costituito da n. 34 condomini, e che gli stessi, unitamente ai 33
[...]
condomini del a loro volta fanno parte del Parte_4
costituto nel 1974 dagli allora co- Controparte_3
amministratori della società proprietaria dell'area ove Controparte_4
venne edificato il predetto complesso immobiliare;
che con lettera raccomandata a/r del 18.06.2021, ricevuta da il 23.06.2021 e ritirata Parte_3
dagli attori e il 25.06.2021, venivano convocati all'assemblea Pt_1 Pt_2
ordinaria del Condominio prevista in prima Controparte_1
pagina 2 di 11 convocazione per il giorno 29.06.2021 ed in seconda convocazione per il
30.06.2021; di aver ricevuto in data 14.07.2021 mediante racc. a/r la copia del verbale di assemblea tenuta in seconda convocazione il 30.06.2021; che in data 03.08.2021 depositavano istanza di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, ma che il
03.12.2021 il relativo procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo per volontà del Condominio di non partecipare.
Secondo gli attori la delibera approvata nella seduta assembleare del
30.06.2021 risulterebbe invalida per i seguenti motivi: 1) per l'omesso rispetto del termine previsto dal regolamento condominiale ai fini della regolarità della convocazione assembleare e per la mancata verifica in sede assembleare della regolarità delle rispettive convocazioni;
2) per la carenza dei requisiti di legittimità delle deleghe con conseguente invalidità della delibera con riferimento sia al punto 5 dell'ordine del giorno afferente alla nomina dei Consiglieri, sia alla nomina dell'amministratore; 3) per l'adozione di una delibera non rispondente al punto n. 2 dell'ordine del giorno relativo a “dimissioni amministratore” avendo l'assemblea espresso una determinazione in merito, anziché limitarsi a prendere atto delle dimissioni e per la violazione dell'art. 1129, 4° co. c.c., e dell'art. 71 bis, disp. att. c.c., non avendo indicato nel punto 3 del verbale del 30.06.2021 l'importo dovuto a titolo di compenso all'amministratore dimissionario la cui nomina veniva rinnovata;
4) per l'approvazione al punto 1 all'ordine del giorno anche del bilancio preventivo 2021, il quale non era ricompreso tra gli argomenti pagina 3 di 11 all'ordine del giorno e relativi soltanto ai bilanci anno 2019 e anno 2020; 5) per la violazione dell'art. 1135 c.c. in relazione al punto 5 in quanto il punto all'ordine del giorno “scioglimento del Consorzio, nomina delegati del condominio per
adempimenti di chiusura” esulerebbe dalle competenze dell'assemblea condominiale;
per la mancata indicazione nel verbale del quorum deliberativo e comunque del quorum necessario per lo scioglimento del e la nomina dei Consiglieri;
per la partecipazione all'assemblea di CP_3
un soggetto estraneo alla compagine condominiale.
Si costituiva in giudizio il , il Controparte_1
quale eccepiva in via preliminare sia l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza ex art. 1137, comma 2, c.c., sia l'incompetenza ratione
valoris dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Civitavecchia
e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Il convenuto , premesso il funzionamento del CP_1
di cui fa parte, sosteneva la tempestività dell'invio del relativo CP_3
avviso di convocazione e la regolarità delle deleghe rilasciate dai condomini assenti, e rilevava la cessazione della materia del contendere con riferimento al punto 2 “approvazione bilancio consuntivo 2020 / preventivo 2021 e relativo piano di riparto”, al punto 3 “approvazione bilancio consuntivo 2021 /preventivo 2022” e al punto 5 “nomina amministratore e determinazione del suo compenso” in considerazione della successiva deliberazione sui predetti punti intervenuta in data 12.05.2022.
pagina 4 di 11 Con la prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. gli attori hanno dato atto che in conseguenza dell'intervenuta adozione della deliberazione del 12.05.2022 doveva ritenersi cessata la materia del contendere sui motivi di doglianza di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del proprio atto introduttivo e conseguentemente sulle domande 1), 2), 3) e 4) delle conclusioni ivi rassegnate persistendo, al contrario, il proprio interesse alla declaratoria di nullità della deliberazione del 30.06.2021 con riferimento al punto 5.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 23 gennaio
2025, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza ratione valoris dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Civitavecchia.
Invero, in materia di impugnazione di una deliberazione condominiale la
Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice competente deve essere individuato in base al valore dell'intera delibera condominiale impugnata
(cfr. Corte Cass. 04.09.2023 n. 25721) e nel caso di specie, a prescindere dalla dichiarazione di valore formulata da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, la domanda giudiziale come formulata dagli attori deve ritenersi insuscettibile di stima economica e, quindi, avente valore indeterminabile con conseguente sussistenza della competenza del Tribunale adito.
pagina 5 di 11 Sempre in via preliminare, al di là di ogni dissertazione in merito all'intervenuta cessazione della materia del contendere riguardo ai vizi di annullabilità della delibera quivi impugnata, deve, comunque, ritenersi infondata l'eccepita inammissibilità dell'impugnazione attesa la tempestività della stessa ai sensi dell'art. 1137, 2° co. c.c. In materia di condominio negli edifici, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre premettere che devono qualificarsi annullabili ex art. 1137 c.c. le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, le deliberazioni adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle inficiate da vizi formali o adottate in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, quelle inficiate da vizi afferenti al procedimento di convocazione e quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. Al contrario, devono ritenersi nulle le deliberazioni assembleari prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, nonché le deliberazioni che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all'oggetto (cfr. Corte Cass. SS.UU. 4806/2005). L'art. 1137, 2° co. c.c., assoggetta al termine di decadenza di trenta giorni soltanto le deliberazioni annullabili precisando, al contempo, che il predetto termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Deve, inoltre, osservarsi pagina 6 di 11 che le controversie in materia condominiale sono assoggettate alla mediazione condominiale obbligatoria, la cui conciliazione deve essere tentata nel termine decadenziale di cui sopra. Ai sensi dell'originaria versione dell'art. 5, co. 6, del D. Lgs. n. 28/2010 “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
Da ciò discende che il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, 2° co. c.c. interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere per ulteriori trenta giorni decorrenti dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che gli attori il 14.07.2021
hanno ricevuto la copia del verbale di assemblea tenuta in seconda convocazione il 30.06.2021, hanno depositato istanza di mediazione in data
03.08.2021 presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine di Civitavecchia, hanno notificato il relativo atto di citazione in data 11.01.2021, quindi, nei termini decadenziali previsti in considerazione dell'esito negativo della procedura di mediazione conclusasi il 03.12.2021 e della tempestiva richiesta di notificazione dell'atto di citazione il 27.12.2021. Risulta, altresì, assolto l'onere di comunicazione dell'istanza di mediazione obbligatoria da parte pagina 7 di 11 dell'avv. che con PEC del 14.08.2021 comunicava al convenuto Pt_2
l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione del 03.08.2021 e, CP_1
dunque entro il termine di cui all'art. 1137, 2° co. c.c. Ne consegue la tempestività dell'impugnazione proposta e, quindi, l'ammissibilità della domanda attorea.
Tuttavia, deve osservarsi che alla luce dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande 1), 2), 3) e 4) delle conclusioni rassegnate dagli attori, l'oggetto di disamina è rappresentato soltanto dal punto 5 della deliberazione del 30.06.2021 relativo a
“scioglimento del nomina delegati del condominio per adempimenti di CP_3
chiusura”, il quale in quanto oggetto non rientrante nella competenza dell'assemblea costituisce un vizio di nullità non soggetto ad alcun termine decadenziale.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il è costituito dai Controparte_5
proprietari delle unità immobiliari presenti nel complesso immobiliare costruito in Anguillara Sabazia, località dalla CP_1 CP_6 [...]
e più precisamente da 34 condomini costituenti il CP_1 [...]
e dai 33 condomini dell'adiacente Controparte_1 Parte_4
e ha per oggetto la manutenzione sia ordinaria che straordinaria
[...]
delle strade consortili, degli accessi e delle aiuole;
il servizio di pulizia delle strade e degli spazi destinati agli usi comuni, ivi compreso il settore campo da tennis;
la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutti gli impianti pagina 8 di 11 generali interessanti il comprensorio, fognature, sollevatore acque nere. La durata del è stata fissata fino al 31.12.1998 e l'art. 3 del relativo CP_3
statuto prevede che la sua durata può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei consorziati, ove, alla suddetta data tutti o alcuni dei manufatti o impianti di cui al precedente art. 2 non siano stati trasferiti o assunti dal Parte_5
Nel caso di specie, dalla lettura del verbale di assemblea del 30.06.2021
emerge che l'assemblea del in riferimento al Controparte_1
punto 5 all'ordine del giorno, dopo l'intervento dell'Ing. , ha CP_7
deliberato “la volontà di seguire l'operato del , quindi Parte_4
la gestione degli spazi comuni”, il quale come risulta sempre dalla lettura dello stesso verbale “ha deliberato la volontà di dare un protagonismo di gestione delle opere ai due condomini e contestualmente ha nominato per gestire la fase di transizione i signori
e . Seppur vero che Parte_6 CP_8 Parte_7
l'assemblea del non ha deliberato lo Controparte_1
scioglimento del è altrettanto vero che l'assemblea del CP_3
convenuto è stata convocata per deliberare in merito a CP_1
“scioglimento del nomina delegati del condominio per adempimenti di CP_3
chiusura”, ossia su un oggetto che esula dalla competenza dell'assemblea del trattandosi, al contrario, di oggetto di Controparte_1
competenza esclusiva dell'assemblea dei consorziati in quanto afferente allo scioglimento del , ente avente una propria natura, una propria CP_3
ragione sociale, un'autonoma contabilità e proprie tabelle millesimali distinte pagina 9 di 11 rispetto al e al Controparte_1 Parte_4
che lo costituiscono. Peraltro, lo stesso
[...] Controparte_1
riconosce che le delibazioni adottate dall'assemblea del 30.06.2021
[...]
non potevano e non possono avere alcun effetto legale sul CP_3
proprio in quanto Ente autonomo e diverso dai singoli Condomini, il quale esso solo potrà deliberare il proprio scioglimento.
Quindi, deve ritenersi nulla la delibera quivi impugnata sia in quanto l'assemblea del non poteva deliberare in CP_1 Controparte_1
merito allo scioglimento del trattandosi di attribuzione che esula CP_3
dalla competenza assembleare del Condominio ex art. 1135 c.c., sia per l'impossibilità dell'oggetto in senso materiale non risultando il trasferimento e/o l'assunzione da parte del dei manufatti o Parte_5
impianti di cui all'art. 2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande
1), 2), 3) e 4) delle conclusioni rassegnate dagli attori;
2. Dichiara la nullità del punto 5 della deliberazione assunta all'assemblea del
30.06.2021 dal;
Controparte_1
3. Condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti degli attori delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.906,00 a titolo di onorari, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché alla refusione delle spese vive.
Civitavecchia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Curci giusta procura in atti;
attori
E
con sede in Anguillara Sabazia, Controparte_1
( ), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Raffaello Misasi giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale del 30.06.2021.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza del 23 gennaio 2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire
[...] Parte_3
accertare e dichiarare l'invalidità della delibera del 30.06.2021, approvata in seconda convocazione dal Controparte_2
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera stessa.
[...]
Gli attori, e , nelle rispettive Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità i primi di comproprietari dell'immobile sito in via Nobel n. 7 (in atti, all. 1 attore, atto a rogito Notaio repertorio n. 86860, raccolta Persona_1
n. 21737) e l'ultimo di proprietario esclusivo dell'immobile sito in via Nobel
n. 23, deducono che i propri immobili sono ubicati nel Controparte_1
, costituito da n. 34 condomini, e che gli stessi, unitamente ai 33
[...]
condomini del a loro volta fanno parte del Parte_4
costituto nel 1974 dagli allora co- Controparte_3
amministratori della società proprietaria dell'area ove Controparte_4
venne edificato il predetto complesso immobiliare;
che con lettera raccomandata a/r del 18.06.2021, ricevuta da il 23.06.2021 e ritirata Parte_3
dagli attori e il 25.06.2021, venivano convocati all'assemblea Pt_1 Pt_2
ordinaria del Condominio prevista in prima Controparte_1
pagina 2 di 11 convocazione per il giorno 29.06.2021 ed in seconda convocazione per il
30.06.2021; di aver ricevuto in data 14.07.2021 mediante racc. a/r la copia del verbale di assemblea tenuta in seconda convocazione il 30.06.2021; che in data 03.08.2021 depositavano istanza di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, ma che il
03.12.2021 il relativo procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo per volontà del Condominio di non partecipare.
Secondo gli attori la delibera approvata nella seduta assembleare del
30.06.2021 risulterebbe invalida per i seguenti motivi: 1) per l'omesso rispetto del termine previsto dal regolamento condominiale ai fini della regolarità della convocazione assembleare e per la mancata verifica in sede assembleare della regolarità delle rispettive convocazioni;
2) per la carenza dei requisiti di legittimità delle deleghe con conseguente invalidità della delibera con riferimento sia al punto 5 dell'ordine del giorno afferente alla nomina dei Consiglieri, sia alla nomina dell'amministratore; 3) per l'adozione di una delibera non rispondente al punto n. 2 dell'ordine del giorno relativo a “dimissioni amministratore” avendo l'assemblea espresso una determinazione in merito, anziché limitarsi a prendere atto delle dimissioni e per la violazione dell'art. 1129, 4° co. c.c., e dell'art. 71 bis, disp. att. c.c., non avendo indicato nel punto 3 del verbale del 30.06.2021 l'importo dovuto a titolo di compenso all'amministratore dimissionario la cui nomina veniva rinnovata;
4) per l'approvazione al punto 1 all'ordine del giorno anche del bilancio preventivo 2021, il quale non era ricompreso tra gli argomenti pagina 3 di 11 all'ordine del giorno e relativi soltanto ai bilanci anno 2019 e anno 2020; 5) per la violazione dell'art. 1135 c.c. in relazione al punto 5 in quanto il punto all'ordine del giorno “scioglimento del Consorzio, nomina delegati del condominio per
adempimenti di chiusura” esulerebbe dalle competenze dell'assemblea condominiale;
per la mancata indicazione nel verbale del quorum deliberativo e comunque del quorum necessario per lo scioglimento del e la nomina dei Consiglieri;
per la partecipazione all'assemblea di CP_3
un soggetto estraneo alla compagine condominiale.
Si costituiva in giudizio il , il Controparte_1
quale eccepiva in via preliminare sia l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza ex art. 1137, comma 2, c.c., sia l'incompetenza ratione
valoris dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Civitavecchia
e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Il convenuto , premesso il funzionamento del CP_1
di cui fa parte, sosteneva la tempestività dell'invio del relativo CP_3
avviso di convocazione e la regolarità delle deleghe rilasciate dai condomini assenti, e rilevava la cessazione della materia del contendere con riferimento al punto 2 “approvazione bilancio consuntivo 2020 / preventivo 2021 e relativo piano di riparto”, al punto 3 “approvazione bilancio consuntivo 2021 /preventivo 2022” e al punto 5 “nomina amministratore e determinazione del suo compenso” in considerazione della successiva deliberazione sui predetti punti intervenuta in data 12.05.2022.
pagina 4 di 11 Con la prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. gli attori hanno dato atto che in conseguenza dell'intervenuta adozione della deliberazione del 12.05.2022 doveva ritenersi cessata la materia del contendere sui motivi di doglianza di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del proprio atto introduttivo e conseguentemente sulle domande 1), 2), 3) e 4) delle conclusioni ivi rassegnate persistendo, al contrario, il proprio interesse alla declaratoria di nullità della deliberazione del 30.06.2021 con riferimento al punto 5.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 23 gennaio
2025, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza ratione valoris dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Civitavecchia.
Invero, in materia di impugnazione di una deliberazione condominiale la
Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice competente deve essere individuato in base al valore dell'intera delibera condominiale impugnata
(cfr. Corte Cass. 04.09.2023 n. 25721) e nel caso di specie, a prescindere dalla dichiarazione di valore formulata da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, la domanda giudiziale come formulata dagli attori deve ritenersi insuscettibile di stima economica e, quindi, avente valore indeterminabile con conseguente sussistenza della competenza del Tribunale adito.
pagina 5 di 11 Sempre in via preliminare, al di là di ogni dissertazione in merito all'intervenuta cessazione della materia del contendere riguardo ai vizi di annullabilità della delibera quivi impugnata, deve, comunque, ritenersi infondata l'eccepita inammissibilità dell'impugnazione attesa la tempestività della stessa ai sensi dell'art. 1137, 2° co. c.c. In materia di condominio negli edifici, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre premettere che devono qualificarsi annullabili ex art. 1137 c.c. le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, le deliberazioni adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle inficiate da vizi formali o adottate in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, quelle inficiate da vizi afferenti al procedimento di convocazione e quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. Al contrario, devono ritenersi nulle le deliberazioni assembleari prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, nonché le deliberazioni che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all'oggetto (cfr. Corte Cass. SS.UU. 4806/2005). L'art. 1137, 2° co. c.c., assoggetta al termine di decadenza di trenta giorni soltanto le deliberazioni annullabili precisando, al contempo, che il predetto termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Deve, inoltre, osservarsi pagina 6 di 11 che le controversie in materia condominiale sono assoggettate alla mediazione condominiale obbligatoria, la cui conciliazione deve essere tentata nel termine decadenziale di cui sopra. Ai sensi dell'originaria versione dell'art. 5, co. 6, del D. Lgs. n. 28/2010 “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
Da ciò discende che il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, 2° co. c.c. interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere per ulteriori trenta giorni decorrenti dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che gli attori il 14.07.2021
hanno ricevuto la copia del verbale di assemblea tenuta in seconda convocazione il 30.06.2021, hanno depositato istanza di mediazione in data
03.08.2021 presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine di Civitavecchia, hanno notificato il relativo atto di citazione in data 11.01.2021, quindi, nei termini decadenziali previsti in considerazione dell'esito negativo della procedura di mediazione conclusasi il 03.12.2021 e della tempestiva richiesta di notificazione dell'atto di citazione il 27.12.2021. Risulta, altresì, assolto l'onere di comunicazione dell'istanza di mediazione obbligatoria da parte pagina 7 di 11 dell'avv. che con PEC del 14.08.2021 comunicava al convenuto Pt_2
l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione del 03.08.2021 e, CP_1
dunque entro il termine di cui all'art. 1137, 2° co. c.c. Ne consegue la tempestività dell'impugnazione proposta e, quindi, l'ammissibilità della domanda attorea.
Tuttavia, deve osservarsi che alla luce dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande 1), 2), 3) e 4) delle conclusioni rassegnate dagli attori, l'oggetto di disamina è rappresentato soltanto dal punto 5 della deliberazione del 30.06.2021 relativo a
“scioglimento del nomina delegati del condominio per adempimenti di CP_3
chiusura”, il quale in quanto oggetto non rientrante nella competenza dell'assemblea costituisce un vizio di nullità non soggetto ad alcun termine decadenziale.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il è costituito dai Controparte_5
proprietari delle unità immobiliari presenti nel complesso immobiliare costruito in Anguillara Sabazia, località dalla CP_1 CP_6 [...]
e più precisamente da 34 condomini costituenti il CP_1 [...]
e dai 33 condomini dell'adiacente Controparte_1 Parte_4
e ha per oggetto la manutenzione sia ordinaria che straordinaria
[...]
delle strade consortili, degli accessi e delle aiuole;
il servizio di pulizia delle strade e degli spazi destinati agli usi comuni, ivi compreso il settore campo da tennis;
la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutti gli impianti pagina 8 di 11 generali interessanti il comprensorio, fognature, sollevatore acque nere. La durata del è stata fissata fino al 31.12.1998 e l'art. 3 del relativo CP_3
statuto prevede che la sua durata può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei consorziati, ove, alla suddetta data tutti o alcuni dei manufatti o impianti di cui al precedente art. 2 non siano stati trasferiti o assunti dal Parte_5
Nel caso di specie, dalla lettura del verbale di assemblea del 30.06.2021
emerge che l'assemblea del in riferimento al Controparte_1
punto 5 all'ordine del giorno, dopo l'intervento dell'Ing. , ha CP_7
deliberato “la volontà di seguire l'operato del , quindi Parte_4
la gestione degli spazi comuni”, il quale come risulta sempre dalla lettura dello stesso verbale “ha deliberato la volontà di dare un protagonismo di gestione delle opere ai due condomini e contestualmente ha nominato per gestire la fase di transizione i signori
e . Seppur vero che Parte_6 CP_8 Parte_7
l'assemblea del non ha deliberato lo Controparte_1
scioglimento del è altrettanto vero che l'assemblea del CP_3
convenuto è stata convocata per deliberare in merito a CP_1
“scioglimento del nomina delegati del condominio per adempimenti di CP_3
chiusura”, ossia su un oggetto che esula dalla competenza dell'assemblea del trattandosi, al contrario, di oggetto di Controparte_1
competenza esclusiva dell'assemblea dei consorziati in quanto afferente allo scioglimento del , ente avente una propria natura, una propria CP_3
ragione sociale, un'autonoma contabilità e proprie tabelle millesimali distinte pagina 9 di 11 rispetto al e al Controparte_1 Parte_4
che lo costituiscono. Peraltro, lo stesso
[...] Controparte_1
riconosce che le delibazioni adottate dall'assemblea del 30.06.2021
[...]
non potevano e non possono avere alcun effetto legale sul CP_3
proprio in quanto Ente autonomo e diverso dai singoli Condomini, il quale esso solo potrà deliberare il proprio scioglimento.
Quindi, deve ritenersi nulla la delibera quivi impugnata sia in quanto l'assemblea del non poteva deliberare in CP_1 Controparte_1
merito allo scioglimento del trattandosi di attribuzione che esula CP_3
dalla competenza assembleare del Condominio ex art. 1135 c.c., sia per l'impossibilità dell'oggetto in senso materiale non risultando il trasferimento e/o l'assunzione da parte del dei manufatti o Parte_5
impianti di cui all'art. 2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande
1), 2), 3) e 4) delle conclusioni rassegnate dagli attori;
2. Dichiara la nullità del punto 5 della deliberazione assunta all'assemblea del
30.06.2021 dal;
Controparte_1
3. Condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti degli attori delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.906,00 a titolo di onorari, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché alla refusione delle spese vive.
Civitavecchia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 11 di 11