Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
. 9351/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9351/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in Grumo Ne- Parte_1 C.F._1
vano (NA), alla Via Spena 21, presso lo studio dell'Avv.to Maria Amodeo (c.f.:
; p.e.c.: dal- C.F._2 Email_1
la quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Diaz 11, presso l'Avvocatura dello
Stato di Napoli;
p.e.c. CodiceFiscale_3 Email_2
OPPOSTO
NONCHÉ
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla Via Diaz 11, presso l'Avvocatura dello Sta-
to di Napoli (c.f. p.e.c.: C.F._4 Email_2
1
OGGETTO: RICORSO EX ART. 281 C.P.C. ED EX ARTT. 84 E CP_3
99 D.P.R. 115/2002
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 20.05.2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 13.04.2023, la ricorrente in epigrafe generalizzata,
chiedeva la revoca del decreto del Tribunale di Napoli, IV sezione penale, in per-
sona del giudice monocratico, Dott.ssa Mancini, emesso il 23.03.2023 e deposita-
to in data 27.03.2023, con il quale veniva rigettata l'istanza di ammissione al gra-
tuito patrocinio della , poiché “l'imputata da un lato rappresenta che il Pt_1
proprio nucleo familiare è composto “dalla sola richiedente come da certifica-
zione allegata” e dall'altro dal certificato di famiglia allegato risultano altri
componenti il nucleo familiare;
altresì non è specificato se questi ultimi percepi-
scano reddito, né tanto meno se l'istante o gli altri familiari conviventi, siano o
meno titolari di beni immobili o mobili (avendo l'istante unicamente rappresen-
tato di essere intestataria di 2 motoveicoli”, ritenendo illegittima una siffatta mo-
tivazione.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la contraddittorie- Parte_1
tà dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio effettuata per il procedimento penale 13952/2019 Dib -8335/2018 rgnr., fosse ascrivibile ad un mero refuso, in quanto “pur avendo erroneamente indicato che il nucleo familiare … era compo-
sto dalla sola richiedente, non solo veniva in concomitanza allegata opportuna
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certificazione comprovante quanto asserito – e cioè il completo e corretto com-
ponimento del nucleo familiare della richiedente - ma, nella richiesta di ammis-
sione, ne venivano altresì dettagliati i componenti”.
In secondo luogo, la ricorrente deduceva che dalla autocertificazione integrativa,
a chiarificazione della istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato,
nonché dagli estratti contributivi INPS dei membri maggiorenni del nucleo fami-
liare di appartenenza dell'istante, e, più in generale, dalla complessiva documen-
tazione allegata alla richiesta, emergessero tutti gli elementi necessari a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento del relativo beneficio.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti del 27.10.2023, con comparsa depo-
sitata il 16.10.2023 si costituivano in giudizio il e Controparte_1
l , i quali, in via preliminare, eccepivano il difetto di legit- Controparte_2
Contr timazione passiva dell' nonché l'inammissibilità e infondatezza di tutte le censure avanzate da parte ricorrente attesa la legittimità del decreto opposto.
L'Avvocatura di Stato deduceva che, pur a voler addebitare la mancata dichiara-
zione della reale composizione del nucleo familiare ad un mero refuso posto in essere all'atto della redazione dell'istanza, la stessa debba comunque ritenersi inammissibile per la mancata indicazione del codice fiscale di tutti i membri del-
la propria famiglia anagrafica, adempimento, questo, espressamente previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 79 comma 1 lett. b) DPR 115/2002.
Nel corso del giudizio, il giudice, con ordinanza del 27.10.2023, delegava la
Guardia di Finanza territorialmente competente a svolgere, accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali di e dei componenti del Parte_1
suo nucleo familiare.
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All' udienza del 20.05.2025 parte ricorrente si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso e, dunque, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ult. co. c.p.c.
In via preliminare va affermata la esclusiva legittimazione passiva dell'
[...]
in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, CP_2
per cui “in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere no-
tificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di pro-
cedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle
liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è
parte necessaria il , in quanto titolare del rapporto di Controparte_1
debito oggetto del medesimo procedimento”(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022).
Sempre in via preliminare, va affermata la tempestività dell'opposizione de qua
perché proposta nel termine ex lege.
Ed invero, dagli atti risulta che il ricorso è stato depositato in data 13.04.2023 e che il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata da , emesso in data 23.03.2023 ed è stato Parte_1
notificato in data 27.03.2023. Pertanto, è rispettato il termine di giorni venti pre-
visto per la proposizione del presente gravame.
Nel merito, la domanda proposta non risulta meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Ai fini che occupano va ricordato che, in base ai commi da 1 a 4 dell'art. 76
D.P.R. 115/2002 “
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddi-
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to imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima di-
chiarazione, non superiore a euro 11.746,68. 2. Salvo quanto previsto dall'arti-
colo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni com-
ponente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei li-
miti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'im-
posta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta al-
la fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del so-
lo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità,
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli
degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
Inoltre, l'art.79 del citato Testo Unico testualmente così recita: “
1. L'istanza è re-
datta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di
ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pen-
dente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica,
unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secon-
do le modalità indicate nell'articolo 76;d) l'impegno a comunicare, fino a che il
processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi
nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno
no, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comuni-
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cazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'au-
torità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati
competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di
inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accer-
tare la veridicità di quanto in essa indicato”.
È dunque evidente che in base al combinato disposto delle norme sopra richiama-
ta l'istanza di ammissione, oltre all'esatta indicazione del procedimento a cui si riferisce ed alle generalità ed ai codici fiscali del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica, deve contenere anche un'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali per ottenere il beneficio invocato con la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determina-
to secondo le modalità indicate nell'art.76.
In base a tale disposizione si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito pa-
trocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28
marzo 2019, n. 26.
Orbene, nel caso di specie, posto il corretto rilievo effettuato dal giudice di primo grado, il quale fondava il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio previsto dal DPR 115/2002 sulla accertata contraddittorietà tra le dichiarazioni rese
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nell'istanza e la documentazione allegata alla stessa relativamente alla composi-
zione del nucleo familiare della richiedente, nonché sulla mancata specificazione dei redditi da lavoro o patrimoniali eventualmente facenti capo agli altri compo-
nenti, la domanda di ammissione proposta dalla risulta essere inammis- Pt_1
sibile ex art. 79 comma 1 lett. b) del DPR 115/2002.
Ed invero, dalla circostanza che la abbia omesso di indicare la presenza Pt_1
di altri componenti del proprio nucleo familiare, dei cui redditi deve tenersi ne-
cessariamente conto ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui al DPR 115/2002, ne deriva inevitabilmente l'omessa indicazione dei relativi codici fiscali, circostanza, questa, che di per sé
sola determina l'inammissibilità della domanda per espressa previsione dell'art. 79 DPR 15/2002.
Giova all'uopo richiamare quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato dalla Cassazione Penale con sentenza n. 7973/
2021, ad avviso del quale “in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a
spese dello Stato, la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente e/o
dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di inammissibilità
dell'istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per
il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo
della stessa”.
Ed invero, se ad avviso della giurisprudenza di legittimità, al giudice non è de-
mandato il compito di sanare la lacuna dell'istanza attraverso l'esame della do-
cumentazione alla stessa allegata laddove non vengano indicati i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare di appartenenza, lo stesso può, a maggior ragio-
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ne, affermarsi allorquando l'omissione attenga alla presenza stessa di ulteriori componenti della famiglia anagrafica.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, in appli-
cazione di siffatta interpretazione giurisprudenziale dell'art. 79 cit., il giudice di primo grado non avrebbe potuto, in un'ottica conservativa del beneficio provvi-
soriamente accordato all'imputata, sanare d'ufficio la lacuna dell'istanza rico-
struendo l'effettiva composizione del nucleo familiare della dalla disa- Pt_1
mina della documentazione allegata alla domanda di ammissione dalla stessa presentata.
Sarebbe stata, dunque, sufficiente l'omessa dichiarazione della presenza di ulte-
riori componenti nella famiglia anagrafica dell'istanza a determinare il rigetto dell'istanza, di tal che l'accertamento della fondatezza dell'ulteriore motivo di doglianza indicato dalla , relativo, cioè, alla mancata disamina della do- Pt_1
cumentazione reddituale e patrimoniale degli altri membri del nucleo familiare,
risulta essere superfluo ai fini della definizione del presente giudizio.
In definitiva, alla luce dei principi esposti, deve concludersi che l'istanza di am-
missione è inammissibile ex art 79 DPR 112/2005 e, dunque, l'opposizione è in-
fondata.
Pertanto, va confermato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione de qua e, per l'effetto, conferma il decreto impu-
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gnato;
2. condanna alla rifusione delle spese di costituzione e Parte_1
di rappresentanza in favore dell'Erario; spese liquidate in euro € 3.809,00
(tremilaottocentonove/00) oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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