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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/09/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 271/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Raffa
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Vecchiarelli;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 28.06.2003, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2003, al N. 01372, Parte II, Serie A01 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri - Essendo le figlie e entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie o una di loro con sé; - Le parti si danno reciprocamente atto che, in esito all'omologa della separazione, il sig. ha trasferito alle figlie la quota parte del 50% della Pt_2 proprietà della casa in cui attualmente dimorano stabilmente insieme alla madre che ne è proprietaria del restante 50%; - Le figlie continueranno a risiedere formalmente e dimorare stabilmente presso l'abitazione materna e il padre si impegna a frequentarle, compatibilmente con le loro esigenze, almeno due pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese e per periodi continuativi, da concordarsi con adeguato preavviso, durante i periodi di vacanza - Per il mantenimento ordinario delle figlie il padre verserà alla madre l'importo mensile di euro 600,00 (seicento) anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia del 15.1.2015 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto
Nulla per le spese Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 271/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Raffa
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Vecchiarelli;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 28.06.2003, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2003, al N. 01372, Parte II, Serie A01 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri - Essendo le figlie e entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie o una di loro con sé; - Le parti si danno reciprocamente atto che, in esito all'omologa della separazione, il sig. ha trasferito alle figlie la quota parte del 50% della Pt_2 proprietà della casa in cui attualmente dimorano stabilmente insieme alla madre che ne è proprietaria del restante 50%; - Le figlie continueranno a risiedere formalmente e dimorare stabilmente presso l'abitazione materna e il padre si impegna a frequentarle, compatibilmente con le loro esigenze, almeno due pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese e per periodi continuativi, da concordarsi con adeguato preavviso, durante i periodi di vacanza - Per il mantenimento ordinario delle figlie il padre verserà alla madre l'importo mensile di euro 600,00 (seicento) anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia del 15.1.2015 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto
Nulla per le spese Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone