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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5245/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE UDIENZA 20.05.2025
Oggi, 20 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Bruno, sono comparsi: per l'opponente, l'avv. Ferrari che dichiara che entrambe le sentenze in oggetto sono passate in giudicato;
per l'opposto, nessuno.
Il Giudice invita l'attore a precisare le conclusioni.
L'avv. Ferrari precisa come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Bruno, all'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5245/2024 R.G. promossa da:
CP_1 in persona dell'amministratore
[...] rappresentato ed assistito dall'avv. Ferrari Controparte_2
,
Luciano Paolo con studio in Brescia, Via Aurelio Saffi n. 1 presso cui ha eletto domicilio come da procura allegata in atti;
-opponente-
contro
Controparte_3
-opposto contumace-
OGGETTO: Opposizione a precetto ex. art. 615, comma 1 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE haCon atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., parte opponente CP 1 proposto opposizione all'atto di precetto, notificatogli dall'odierna parte opposta, fondato su sentenza n. 399/2024 resa dal Tribunale di Brescia e pubblicata in data 9.02.2024, con cui CP_3
[...] ha intimato al CP 1 le il pagamento delle spese legali ivi liquidate in € 6.713,00 oltre accessori e le spese del precetto, per complessivi € 10.139,42.
Parte opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto, declaratoria di nullità od inefficacia del precetto opposto per i seguenti motivi:
- inesistenza del credito azionato in via esecutiva;
in particolare, in data 29 dicembre 2021 il Tribunale di Brescia con sentenza n. 3170/2021, ha condannato i convenuti CP 4 on di Parte 1
, Pt 2
Controparte_3 in solido, al pagamento a proprio favore di € 10.209,88 oltre
[...] e CP
-rivalutazione e interessi, nonché Ges. Con. al pagamento a proprio favore della somma di €
25.452,91, oltre a rivalutazione e interessi ed infine ha condannato i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in € 8.545,00, oltre spese e accessori;
-pertanto esso opponente, in ragione della predetta statuizione, vanta un credito di € 23.765,83 nei confronti di Controparte_3
a seguito del mancato adempimento alla predetta sentenza n. 3170/2021, considerato che [...] CP 3 si era reso incapiente per aver alienato alla moglie, poi deceduta, la quota di ½ di proprietà della casa familiare nell'ambito della separazione personale, esso Condominio era stato costretto ad agire in surroga nell'impugnazione del testamento mediante il quale la medesima aveva disposto delle proprie sostanze diseredando il marito, che aveva prestato acquiescenza;
CP 1tuttavia, all'esito di tale causa, è stata emessa sentenza n. 399/2024 con la quale il medesimo è stato condannato a rifondere all'odierno opposto la somma di € 6.713,00, oltre accessori, per un ammontare di € 9.795,07, sentenza posta a fondamento del precetto oggetto di opposizione.
Sulla base di tali sentenze nn. 3170/2021 e 399/2024, parte opponente ritiene che il credito, di cui al precetto intimato da Controparte_3 sia estinto per compensazione legale e che anzi sia proprio il medesimo ad essere debitore del Condominio per l'ammontare di € 13.626,41;
- in via subordinata, parte opponente ritiene che il Tribunale adito debba accogliere l'eccezione di compensazione giudiziale.
Parte opposta, malgrado la regolarità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, non ha provveduto a costituirsi in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 31.10.2024, questo Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo ed ha fissato udienza in data odierna per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
'in forza di sentenza n. 3170/2021 emessa Dalla documentazione in atti risulta che il CP 1
dal Tribunale di Brescia e pubblicata in data 29 dicembre 2021, passata in giudicato, vanta un credito nei confronti di parte opposta, per un totale di € 23.765,83 e che allo stesso tempo, l'odierna parte opposta risulta creditrice nei confronti del CP_1 in forza della sentenza n. 399/2024,
pubblicata il 9 febbraio 2024 passata in giudicato, della somma complessiva di € 10.139,42.
Ciò premesso, con riferimento all'istituto della compensazione va rilevato che esso configura un'ipotesi di estinzione satisfattoria dell'obbligazione per effetto della quale due debiti coesistenti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Il codice civile agli articoli 1241 e ss. disciplina tre ipotesi di compensazione: quella legale che presuppone omogeneità, liquidità ed esigibilità dei crediti, quella giudiziale cui si fa ricorso quando uno dei due crediti non è liquido, ma soltanto di facile e pronta liquidazione e quella volontaria, disciplinata dall'art. 1252 c.c., che costituisce una sorta di norma di chiusura disponendo che, in ogni caso, la compensazione può aver luogo per volontà delle parti, trasfusa in un contratto di natura estintiva, anche se non ricorrono le condizioni previste per compensazione legale o giudiziale.
Nella specie, opera l'istituto della compensazione legale, in quanto il credito posto dall'opponente in compensazione e quello oggetto del precetto in favore di parte opposta, risultano non solo omogenei, liquidi ed esigibili, ma anche dotati del crisma della certezza non essendo più impugnabili (Cass. Sez.
Un. 15.11.2016 n. 23225).
Pertanto, a seguito della coesistenza dei rispettivi crediti, per effetto della compensazione legale, il credito oggetto dell'atto di precetto si è estinto, rimanendo per contro parte opposta debitrice nei confronti di parte opponente per un debito residuo di € 13.626,41.
In accoglimento dell'opposizione, va pertanto dichiarata l'inesistenza del diritto in capo a [...]
CP 3 ad agire esecutivamente in danno del stante la totale compensazione CP 1 '
legale del suo credito e la conseguente inefficacia del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
Controparte 3 non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti del
- dichiara che in forza dell'atto di precetto datato 19.09.2024, che dichiara inefficace;
CP 1
Controparte_3 al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
- condanna
,
che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del compenso liquidato e ad accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Così deciso in Brescia, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno