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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Antonello VITALE - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1469/2023, avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. emessa il 19.10.23 dal Tribunale di Foggia tra
elettivamente domiciliato in Foggia presso lo studio dell'avv. Pasquale D'Ascoli, che PA lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellante/Appellato incidentale
e
TR
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in S. G. Rotondo presso lo
[...] studio dell'avv. Michele Mondelli, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e contestuale atto di appello incidentale
, in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo AR studio dell'avv. Paola De Donno, rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Gozzi come da procura generale in atti
Appellate/Appellanti incidentali
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. ha esposto che, essendo affetto da ernia discale PA cervicale C6/C7, il 23.12.14 si era sottoposto presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di San Giovanni
Rotondo ad un intervento chirurgico di “discectomia C6/C7 per via anteriore e posizionamento di cage intersomatica”; ma, già a partire dal risveglio, aveva manifestato deficit neurologici sensitivi e motori (quadro clinico riconducibile ad una lesione midollare incompleta nota come sindrome di Brown QU) che, come accertato da una RM eseguita poche ore dopo e da ulteriori successivi accertamenti diagnostici, erano legati ad una marcata compressione sul midollo spinale sul lato destro da parte di materiale non strutturato e all'allargamento dell'area di mielomalacia presente nel preoperatorio.
Ha aggiunto il ricorrente che i due CTU nominati nell'ambito di procedura di ATP da lui promossa ex art.696 bis c.p.c. nei confronti della struttura ospedaliera e della società assicuratrice avevano confermato CP_2
l'insorgenza della sindrome sopra richiamata e la diagnosi finale di “ipostenia arto inferiore destro”, evidenziando altresì che, sebbene non fosse dato stabilire con certezza quale specifica noxa patogena ne avesse determinato l'insorgenza nel corso dell'intervento, l'aumento della compressione midollare post-
1 chirurgica era comunque riconducibile, senza ombra di dubbio, a manovre chirurgiche erronee, non individuabili con precisione anche per la laconicità del verbale operatorio.
Tanto premesso, il ha chiesto accertarsi la responsabilità della PA TR er inadempimento delle obbligazioni assunte nei suoi confronti in occasione del ricovero nella
[...] struttura sanitaria e, per l'effetto, condannarsi la stessa a risarcirgli una serie di voci di danno, e precisamente: il danno biologico differenziale da invalidità permanente (da individuarsi quanto meno nella misura del 15% stabilita dai CCTTUU, e da maggiorarsi a titolo di incremento per sofferenza e a titolo di personalizzazione, per un importo complessivo finale di € 147.780,00 oltre interessi e rivalutazione); il danno patrimoniale da riduzione per oltre 2/3 della capacità lavorativa specifica (legato al fatto che egli aveva dovuto sospendere a soli 41 anni l'attività di artigiano muratore, da lui esercitata in forma di impresa individuale, per effetto della cattiva esecuzione dell'intervento, cui si era sottoposto proprio per migliorare la sua condizione di salute e rendere più produttiva e fruttuosa l'attività svolta), per un importo di € 390.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
il danno da inabilità temporanea, totale e parziale (€ 4.949,00 oltre interessi e rivalutazione); in subordine, in caso di mancata prova di un danno diretto, il danno da perdita di chance (nella misura di giustizia); in ogni caso con vittoria di spese e competenze, anche relative alla procedura di ATP, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si è costituita la e ha contestato nell'an e nel quantum la TR fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la propria assicurazione per essere garantita dagli effetti di AR una soccombenza anche parziale.
Si è costituita la terza chiamata e, nel contestare anch'essa l'an e il quantum della domanda risarcitoria a cui era riferita la richiesta di manleva della struttura sanitaria, ha anche eccepito, con riguardo al rapporto assicurativo, la limitazione della copertura ai soli danni “corporali e materiali” e la previsione di un massimale di 5 milioni di euro e di una franchigia di € 15.000,00.
Acquisito agli atti il fascicolo dell'ATP, con ordinanza del 19.10.23 il Tribunale di Foggia ha condannato la la , in solido tra loro, a pagare al TR AR PA
l'importo di € 35.368,06, oltre interessi legali, a titolo di danno biologico permanente (escluse le ulteriori voci di danno), nonché a rifondere al medesimo spese e competenze di giudizio, anche in relazione alla procedura di ATP (i cui costi di CTU ha pure posto definitivamente a loro carico in via solidale).
Avverso tale pronuncia ha interposto appello lo stesso ricorrente e, nel contestare i criteri utilizzati dal primo giudice per la liquidazione del danno biologico e la decisione dello stesso di non riconoscere le ulteriori voci di danno indicate nella domanda introduttiva, ha chiesto riformarsi l'ordinanza nel senso di condannare la e/o a risarcirlo nei termini e nella misura TR AR originariamente indicati (o comunque nella misura di giustizia), con vittoria di spese da distrarsi al difensore anticipatario.
Si è costituita la e, nel contestare i motivi di appello del TR
, con appello incidentale ha contestato la decisione del primo giudice di ritenerla responsabile e PA condannarla a risarcire i danni al paziente, a tal fine reiterando le proprie tesi difensive circa l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Si è costituita pure la e, nel contestare i motivi di appello del , ha anche AR PA censurato la decisione del primo giudice di condannarla a risarcire al i danni, in solido con la PA
, pur in mancanza di un'originaria domanda risarcitoria diretta nei suoi confronti del CP_1 PA
(da quest'ultimo formulata per la prima volta soltanto in sede di appello) e in presenza – piuttosto – di una chiamata in garanzia operata dalla convenuta in forza di un distinto titolo (il contratto di CP_1 assicurazione); sicchè ha chiesto da un lato di dichiarare inammissibile – perché nuova – la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal per la prima volta in appello, e dall'altro lato, con PA appello incidentale, di annullare la condanna diretta emessa in primo grado nei suoi confronti, procedendo, in caso di ritenuta valutabilità in grado d'appello della diversa domanda di garanzia di cui era stata
2 destinataria in primo grado, all'eventuale delibazione di quest'ultima soltanto nei limiti della condanna già intervenuta e tenuto conto delle eccezioni di operatività della polizza sollevate in primo grado.
Assegnati i termini di legge ex art.352 co.1 c.p.c., all'odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, la causa
è stata riservata per la decisione.
*****
1.Sull'appello incidentale della Controparte_4
Secondo l'ordine logico delle questioni poste nella presente sede, vanno in primo luogo affrontati unitariamente – e risolti nel senso della loro infondatezza – i motivi proposti con l'appello incidentale dalla in quanto riguardanti l'an della responsabilità contrattuale della TR struttura, così come dedotta dal ricorrente e confermata dal giudice di prime cure.
Lamenta in sostanza l'appellante incidentale che l'ordinanza impugnata, mal governando il materiale probatorio e i principi operanti in materia di responsabilità medica, avrebbe erroneamente ritenuto provato un aggravamento post-operatorio della preesistente patologia in realtà non desumibile dalla documentazione in atti;
avrebbe utilizzato un percorso logico-argomentativo volto a desumere impropriamente ex post l'esistenza di una condotta colposa – mai individuata – dal fatto in sé della verificazione di un pregiudizio;
avrebbe omesso di considerare l'incidenza causale della scarsa compliance del paziente alle procedure riabilitative consigliate;
avrebbe fatto affidamento su di una CTU affetta da nullità perché esorbitante dalle doglianze del ricorrente.
Osserva la Corte che nessuna di tali doglianze è suscettibile di accoglimento.
Quanto al preteso mancato assolvimento, da parte del , dell'onere di provare i profili relativi alla PA causalità c.d. materiale, e cioè la derivazione eziologica della lamentata patologia proprio dalla condotta dei sanitari, secondo il criterio logico del “più probabile che non”, vale osservare che i CTU hanno espressamente riconosciuto di non essere in grado di stabilire con esattezza quali, tra le specifiche manovre chirurgiche incaute descritte nella letteratura scientifica (cfr. pag.54 della CTU), abbiano potuto determinare la condizione di sofferenza midollare ravvisata a carico del paziente subito dopo l'intervento; ma hanno anche aggiunto che, alla luce dei criteri cronologico, topografico e dell'efficienza lesiva, nonché dell'esclusione di altre possibili cause dell'evento, può comunque concludersi nel senso di individuare la condotta dei sanitari quale unica possibile causa dell'evento dannoso.
Tali considerazioni, fatte proprie dall'ordinanza impugnata, devono ritenersi senz'altro giuridicamente corrette e conformi all'insegnamento della S.C. in materia.
Ed invero, premesso che la prova, da parte del paziente, del nesso causale materiale tra l'evento dannoso e la condotta colposa dei sanitari può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr., tra le altre, Cass.
13107/23), nel caso di specie una serie di elementi portano serenamente a concludere, in via indiziaria, che proprio e solo una manovra sbagliata durante l'intervento chirurgico abbia potuto determinare l'aggravamento della patologia.
Ciò si desume anzitutto dal fatto che l'inatteso aumento della compressione midollare si è realizzato immediatamente dopo l'intervento chirurgico e ha interessato proprio la zona del corpo direttamente interessata dall'operazione.
Inoltre non vi è traccia, nel sintetico verbale di intervento, di situazioni particolari insorte durante l'operazione ed astrattamente idonee ad assurgere, in alternativa all'errore umano, a fattore causale esclusivo dell'evento dannoso;
tanto più ove si consideri che, secondo i CTU, l'intervento per ernia discale, a prescindere dalla variante tecnica utilizzata, costituisce un intervento sicuro, relativamente semplice e con esiti positivi in un'altissima percentuale di casi (oltre il 95%), rispetto al quale le complicanze sono rare e in gran parte causate da errori di tecnica e di programmazione (pag.20 della relazione tecnica).
3 Va peraltro ricordato, a tale ultimo proposito, che per la S.C. l'insorgenza di una situazione descritta dalla letteratura medica in termini di complicanza non varrebbe, di per sé sola, ad escludere la responsabilità del sanitario e della struttura, rilevando a quest'ultimo fine, sul piano giuridico, soltanto la complicanza che, nel caso concreto, sia assurta a caso fortuito in quanto non prevedibile o evitabile (cfr. Cass.9198/24).
Né, alla luce della documentazione in atti e della CTU, risulta fondata la tesi dell'appellante secondo cui non vi sarebbe prova di un aggravamento della patologia rispetto alla condizione preesistente.
Si legge nella CTU, infatti, che la RMN eseguita alle ore 16,23 del 23/12, ossia poche ore dopo la fine dell'intervento, consente di rilevare, rispetto alla situazione pregressa (accertata da attività diagnostiche esaustive e non abbisognevoli di ulteriori approfondimenti pre-operatori), un allargamento dell'area di mielomalacia e un correlato peggioramento della compressione midollare;
sicchè non può dubitarsi del documentato oggettivo peggioramento della condizione di salute del a seguito dell'intervento PA del 23.12.14.
D'altra parte la stessa scelta di eseguire con urgenza una RMN, ossia un accertamento indicato dai CTU come del tutto esorbitante dal novero degli esami di routine per interventi di questo tipo, appare altamente significativa della circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vi fosse stato un esito negativo ed inatteso dell'operazione.
Non vi sono elementi, poi, per ritenere che un più lungo percorso riabilitativo avrebbe inciso positivamente sul danno, già prodottosi nell'immediatezza dell'intervento e, a giudizio dei CTU, insuscettibile di miglioramenti.
Neppure trova riscontro in atti, infine, la censura dell'appellante di nullità della CTU per avere esorbitato dalle doglianze del ricorrente introducendo temi valutativi nuovi, tenuto anche conto che, per il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7074/24), in materia di responsabilità della struttura sanitaria l'onere di allegazione dell'attore paziente va rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili e, dunque, le iniziali deduzioni non sono preclusive di un ampliamento dell'indagine processuale a profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze nuove emerse all'esito della CTU, le quali lasciano comunque immodificata la causa petendi nella sua essenzialità materiale.
Alla luce di quanto sopra, va dunque confermata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria convenuta per i danni subìti dal a seguito dell'intervento di discectomia da lui subìto. PA
2. Sull'appello incidentale della . AR
Va ora esaminato il contenuto dell'appello incidentale della società assicuratrice chiamata in causa.
Con esso la lamenta che il primo giudice, accertata la responsabilità contrattuale della AR abbia condannato al risarcimento dei danni in favore del TR
non soltanto quest'ultima ma, in via solidale, anche essa e ciò sebbene la società PA CP_2 assicuratrice non fosse stata destinataria diretta dell'originaria domanda pretesa risarcitoria del PA
(né potesse esserlo alla stregua del vigente quadro normativo), ma piuttosto fosse stata chiamata in giudizio dalla in corso di causa, a fini di manleva, in forza di un distinto titolo costituito dal contratto di CP_1 assicurazione sottoscritto dalla struttura sanitaria con la CP_2
Soltanto in grado di appello il , preso atto dell'irrituale decisione del primo giudice di condannare PA anche la al risarcimento dei danni, avrebbe inammissibilmente domandato, per la prima volta, la CP_2 condanna della società assicuratrice, peraltro nella maggior misura richiesta con l'appello incidentale.
Tanto premesso l'appellante incidentale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova avanzata dal in appello nei suoi confronti;
di annullare – per violazione del principio di PA corrispondenza tra chiesto e pronunciato – il capo di pronuncia relativo alla sua condanna in solido;
e, nel caso di ritenuta devoluzione al giudice d'appello della domanda di garanzia proposta dalla nei CP_1 suoi confronti in primo grado, di esaminare quest'ultimo, ove sia accertata la responsabilità risarcitoria
4 dell'originaria convenuta che ne costituisce il presupposto, nei limiti della condanna intervenuta in primo grado e, comunque, alla luce delle eccezioni (limitazione della garanzia al solo danno biologico;
esistenza di un massimale di cinque milioni e di una franchigia di 15.000,00 euro) già sollevate in primo grado ed espressamente riproposte in questa sede.
Tali doglianze – sulle quali nessuna delle altre parti ha inteso interloquire compiutamente – sono senz'altro fondate.
Ed invero il , mentre ha instaurato la procedura di ATP sia nei confronti della PA [...] sia nei confronti delle , ha poi avanzata la pretesa risarcitoria, TR AR mediante ricorso ex art.702 bis cpc, unicamente nei confronti della prima, e ciò in coerenza con il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, il quale non prevede – in materia di responsabilità sanitaria – un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratrice, stante la mancata emanazione del decreto attuativo cui è subordinata l'operatività della disposizione di legge (l'art.12 della L.24/17) che tale azione diretta introduce.
Pertanto deve concludersi che il primo giudice, nel condannare la in solido con la , ha CP_2 CP_1 deciso su di una domanda mai proposta, così incorrendo, in violazione dell'art.112 c.p.c., in un vizio di extrapetizione, il quale ricorre appunto quando il giudicante pronuncia su domanda diversa da quella posta alla sua cognizione.
D'altra parte l'estensione della domanda risarcitoria alla operata per la prima volta dal CP_2 PA con l'atto di appello, oltre a non trovare fondamento nella previsione di legge di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (come detto sopra), prima ancora contrasta – come eccepito dalla
– con il divieto, sancito dall'art.345 c.p.c., di proporre in sede di appello domande nuove rispetto a CP_2 quelle formulate nel precedente grado di giudizio.
A quanto sopra consegue da un lato la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova proposta dal nei confronti della dall'altro lato, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato da PA CP_2 quest'ultima parte processuale, la declaratoria di nullità della sentenza, nella parte in cui condanna anche la società assicuratrice al risarcimento del danno in favore dell'originario ricorrente.
A seguito di tale pronuncia in rito, peraltro, non può procedersi all'esame della domanda di garanzia proposta in primo grado dalla nei confronti della e ciò in quanto la , a fronte della CP_1 CP_2 CP_1 mancata pronuncia del primo giudice sulla richiesta di manleva da lei avanzata, non ha assolto l'onere di riproporla espressamente nella presente sede, adagiandosi sull'irrituale riconoscimento giudiziale di un condebitore solidale;
con l'effetto che, ai sensi dell'art.346 c.p.c., la domanda di garanzia della CP_1 deve intendersi rinunciata, salva la sua eventuale riproposizione, ove ancora ne ricorrano i presupposti di legge.
3. Sull'appello principale di . PA
Una volta decisi – nel senso della conferma della condanna della (sola) a risarcire i danni subìti CP_1 dal – i motivi di impugnazione relativi all'an della responsabilità sanitaria, rimangono da PA esaminare i motivi di appello proposti dall'originario ricorrente in relazione al quantum, con riferimento da un lato all'asserita erroneità dei criteri utilizzati per la liquidazione, dall'altro lato al mancato riconoscimento di alcune voci di danno.
3.1.Con il primo motivo di appello lamenta che l'ordinanza appellata, dopo avere correttamente PA ritenuto provato il danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute, avrebbe erroneamente omesso di considerare che la percentuale del 15% di danno biologico, indicata dai CTU, costituisce danno differenziale rispetto alla percentuale complessiva del 30% di menomazione fisica complessivamente ravvisata a carico del (comprensiva anche del 15% di invalidità permanente già preesistente PA all'intervento chirurgico) e, come tale, andrebbe calcolato, sulla base del criterio tabellare, con riguardo al range 16%-30% e non già con riguardo al range 0%-15%, come invece avrebbe fatto il primo giudice, con
5 l'effetto di ridurre ingiustamente l'importo dovuto, stante la progressione non lineare del sistema tabellare c.d. a punti.
Le parti appellate hanno contestato tale argomentazione difensiva, in particolare osservando che al momento dell'intervento non si era ancora consolidato alcun danno suscettibile di essere sottratto, in termini di incidenza percentuale, dal danno iatrogeno finale.
La doglianza dell'appellante deve ritenersi fondata.
Ed invero i CTU, pur utilizzando una locuzione (“danno atteso”) oggettivamente equivoca, hanno chiaramente evidenziato che, se non fossero state eseguite in sede di intervento le manovre incaute la cui prova è stata presuntivamente fornita nel corso del giudizio, il sarebbe comunque risultato affetto da una PA menomazione, legata alle sue preesistenti patologie, incidente sulla sua integrità fisica nella misura percentuale del 15%.
Se così è, il caso in esame rientra appieno in una delle ipotesi giurisprudenziali di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, ossia nell'ipotesi in cui “una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena” (Cass.4680/25).
In tali ipotesi la liquidazione va effettuata, in ossequio ai criteri di causalità giuridica di cui all'art.1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritto all'agente sul piano della causalità materiale la percentuale di danno non imputabile all'errore medico
(perché preesistente); con l'effetto che – stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità – il risultato risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto di invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione
(come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale).
Il primo giudice, invece, pur dando atto della natura differenziale del danno biologico permanente subìto dal
, ha poi proceduto a calcolare lo stesso facendo riferimento al range 0%-15%, e ciò in contrasto PA con i principi sopra richiamati, senz'altro applicabili al caso posto al suo esame.
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione il contesta la liquidazione del danno non PA patrimoniale operata in primo grado anche sotto il profilo dell'omesso calcolo delle maggiorazioni a titolo di
“incremento per sofferenza” e a titolo di personalizzazione, sicchè invoca un ricalcolo che tenga conto di tali ulteriori profili di pregiudizio.
Tale censura, avversata dalle controparti sul rilievo della mancata prova dei presupposti per le due maggiorazioni, deve ritenersi fondata con riguardo al danno da sofferenza interiore, e al contrario non suscettibile di accoglimento con riguardo alla chiesta personalizzazione.
Quanto al danno c.d. morale, è insegnamento ormai consolidato della S.C. quello per cui tale pregiudizio mantiene una sua piena autonomia rispetto ad ogni altra voce di danno non patrimoniale, non essendone giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, come tale meritevole di un compenso aggiuntivo, al di là della personalizzazione per la compromissione degli aspetti dinamico-relazionali della vita individuale (Cass.32935/22).
Con riguardo alla prova di tale voce, la stessa giurisprudenza di legittimità osserva che, se è vero che il riconoscimento del danno morale non può conseguire in via automatica dall'accertamento del danno biologico (trattandosi di voci di pregiudizio distinte, della cui compresenza nel caso concreto spetta al danneggiato dare rigorosa prova), è anche vero che la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare sul piano presuntivo ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento logico presuntivo, fondato su massima di esperienza, secondo cui quanto più grave è la lesione alla salute, tanto più
è presumibile l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diverso dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
mentre quanto più basso è il grado percentuale di invalidità permanente, tanto più a tale ragionamento inferenziale va riconosciuta efficacia limitata, dovendosi nel danno biologico di lieve entità ritenere normalmente assorbita – salva prova contraria
6 – ogni conseguenza sul piano psicologico, comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale
(Cass.25164/20; 6444/23).
Una volta applicate tali coordinate interpretative al caso di specie, e tenuto conto della natura differenziale del danno biologico subìto dal (come tale da collocare nel range 16-30%), è effettivamente PA presumibile che l'ascesa dal 15% al 30% dell'invalidità preesistente abbia determinato nel un PA patimento interiore non integralmente compreso dai criteri di ristoro per la compromissione degli aspetti ente dinamico-relazionali della vita individuale;
donde la necessità – come richiesto dall'appellante – di tenerne conto in sede di calcolo del risarcimento complessivo secondo i criteri tabellari.
Non può essere condivisa, al contrario, la doglianza dell'appellante riferita al mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della c.d. personalizzazione.
In materia la Cassazione insegna che la liquidazione del danno non patrimoniale per mezzo del valore punto, aumentata in base alla percentuale di invalidità e diminuita in considerazione dell'età del danneggiato, è normalmente idonea ad assicurare ristori omogenei e scevri da sperequazioni tra caso e caso;
per cui il risarcimento così quantificato può subire variazioni in aumento (comunque in relazione alla sola componente dinamico-relazionale), soltanto in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato;
mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non possono giustificare alcuna personalizzazione in aumento del danno (Cass.1037/24; 3114/25)
Ciò stante, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare la ricorrenza di conseguenze pregiudizievoli del tutto eccezionali rispetto a quelle già ricomprese nella liquidazione – secondo il valore punto – del danno biologico permanente.
Senonchè il si è limitato ad invocare, quali conseguenze esulanti dalla normalità delle conse- PA guenze dannose, circostanze in realtà inidonee a giustificare l'invocata maggiorazione: così le menomazioni fisiche elencate dall'appellante costituiscono tutte normali conseguenze dell'evento lesivo;
la modifica delle proprie abitudini di vita nel senso di evitare – “per paura” – di guidare l'auto fuori città costituisce una circostanza generica e indimostrata (essendo stata riferita ai CTU dallo stesso danneggiato), né comunque vi sono elementi concreti per ritenere una sua derivazione causale dall'intervento chirurgico;
la cessazione definitiva dell'attività lavorativa costituisce, nella prospettazione del , fonte di danni di natura PA esclusivamente patrimoniale, oltre a non potersi considerare legata sul piano causale all'evento dannoso
(come si dirà infra).
3.3. Sempre avuto riguardo alla categoria del danno non patrimoniale, con distinto motivo di appello il si duole anche della mancata liquidazione del danno da inabilità temporanea, totale e parziale, PA come da lui chiesto e calcolato in primo grado, e ciò sebbene, a suo dire, il CTU si siano espressi nel senso di un effettivo allungamento del periodo di degenza per riabilitazione e per fisioterapia.
Tale doglianza, tuttavia, oltre a contrastare con la tesi difensiva secondo cui il avrebbe PA contribuito alla verificazione del danno sottraendosi quasi subito al percorso riabilitativo che gli era stato consigliato, trova anche oggettiva e decisiva smentita nella CTU, secondo la quale risulta documentato “un ricovero in ambiente neuroriabilitativo che verosimilmente si sarebbe reso necessario anche nel caso di una perfetta esecuzione dell'atto chirurgico” (pag.67), con la precisazione che l'assenza di ulteriore documentazione sanitaria rende comunque il calcolo dell'eventuale periodo di temporanea iatrogena
“complesso e imperscrutabile” (pag.57).
3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, può ora finalmente procedersi, sulla base delle tabelle di
Milano del 2024, al ricalcolo del complessivo danno non patrimoniale.
Poiché al momento dell'intervento (23.12.14) il aveva 41 anni, il danno differenziale va liquidato PA nella misura di € 124.964,00; importo calcolato sottraendo al danno complessivo finale pari a € 175.449,00
(€ 120.170 per 30 punti tabellari di invalidità, più € 55.279,00 pari al 47% a titolo di incremento per sofferenza)
7 il danno preesistente calcolato in base al range 0-15% (€ 38.538,00 per i primi 15 punti tabellari di invalidità, più € 11.947,00 pari al 31% a titolo di incremento per sofferenza).
In applicazione del criterio seguito dal giudice di primo grado e non contestato dalle parti, tale importo va maggiorato, sino al soddisfo, di interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat.
3.5 Con il terzo motivo il impugna l'ordinanza del 19.10.23 nella parte in cui rigetta la sua PA domanda di risarcimento della voce di danno, avente natura patrimoniale, costituita dalla perdita della capacità lavorativa specifica.
Deduce l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel valorizzare, ai fini del rigetto, la circostanza che già il 14.12.14, e quindi alcuni giorni prima dell'intervento chirurgico, egli avesse chiesto l'erogazione della pensione di invalidità; e ciò in quanto quest'ultimo trattamento, effettivamente chiesto prima dell'intervento, gli era stato poi riconosciuto soltanto in epoca successiva dall'ente previdenziale, proprio a seguito della (e a partire dalla) produzione di ulteriore documentazione relativa all'intervento chirurgico cui si era sottoposto medio tempore, e quindi proprio e soltanto in considerazione del decisivo aggravamento della patologia causato dall'operazione, alla quale egli aveva inteso invece sottoporsi proprio per ottenere un miglioramento della propria capacità lavorativa.
Tale motivo di appello non può essere accolto.
E' già decisivo, in tal senso, il rilievo che l'appellante, nel contestare il rigetto di tale domanda, censuri soltanto il secondo dei due argomenti spesi a tal fine dall'ordinanza appellata, senza invece dolersi in alcun modo del primo di essi, espressamente considerato assorbente dal giudicante, che fonda il rigetto sul diverso argomento secondo cui i CTU, nell'occuparsi dei riflessi dannosi sull'attività lavorativa del , non PA hanno riscontrato un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, ma piuttosto un riflesso negativo da lesione della cenestesi lavorativa del soggetto, danno che però ha natura non patrimoniale e che, in tale veste, non è mai stato lamentato dal ricorrente.
Ciò in quanto, per orientamento consolidato della S.C., se una pronuncia è basata su più ragioni, ciascuna delle quali di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, chi intende dolersene ha l'onere di impugnare specificamente ciascuna di esse, perché in caso contrario l'impugnazione è da ritenersi inammissibile, in quanto la pronuncia continua ad avere valido ed autonomo fondamento sulla ragione non censurata (cfr.
SS.UU. 7931/13).
Ad ogni modo va osservato, per completezza argomentativa, che la tesi difensiva dell'appellante, secondo cui egli avrebbe perduto la capacità lavorativa soltanto a seguito della cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico, contrasta in modo insanabile con la scelta del di chiedere la pensione di invalidità già PA prima dell'intervento, da lui operata proprio per far valere le condizioni di salute in cui egli versava in quello specifico momento;
condizioni che erano attestate da documenti da lui ritenuti evidentemente già sufficienti a fargli ottenere la previdenza, e che egli presumeva essere destinate a cambiare – in senso migliorativo – con l'intervento chirurgico programmato a pochi giorni di distanza.
Va confermata, dunque, la decisione negativa assunta sul punto dal primo giudice, con assorbimento di ogni altra questione in ordine alla quantificazione di tale voce di danno.
3.6. L'appellante lamenta anche la mancata liquidazione, da parte del primo giudice, di danni patrimoniali legati a spese sopportate per il peggioramento della patologia e per le spese delle consulenze di parte, ma a ben vedere trattasi di voci di danno mai specificamente allegate dal ricorrente nel primo grado di giudizio, sicchè anche sotto questo profilo l'ordinanza appellata è esente da censure.
3.7. Rimane infine assorbita la domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chances, avanzata innanzi al tribunale e riproposta nella presente sede per il solo caso – non verificatosi in nessuno dei due gradi – di mancato accertamento di un danno diretto eziologicamente riferibile alla condotta dei sanitari.
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4. Sulle spese.
Stante l'accoglimento per quanto di ragione dell'appello del e il rigetto dell'appello incidentale PA della , quest'ultima va condannata a rifondere al esborsi e competenze del giudizio CP_1 PA di accertamento preventivo, del primo grado (con ricalcolo sulla base del nuovo decisum) e del presente grado di giudizio, liquidati nella misura indicata nel dispositivo e da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Tenuto conto che in entrambi i gradi non si è proceduto all'esame della domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della , si ritiene invece di dichiarare compensate le spese tra tali parti CP_1 AR processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da PA TR opera di San Pio da Pietrelcina, e da , in persona dei rispettivi
[...] AR legali rappresentanti p.t., avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Foggia il 19.10.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile, perché domanda nuova, la domanda di risarcimento proposta con l'atto di appello da nei confronti di;
PA AR
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla TR
[...]
3) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, dichiara la nullità, per AR violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del capo a) dell'ordinanza appellata, per le parti in cui si riferisce alla;
AR
4) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto da e per l'effetto, PA in riforma dell'ordinanza appellata, condanna la TR
pagare in favore del medesimo, per le causali di cui in narrativa, l'importo complessivo
[...] di € 124.964,00, oltre interessi legali, sino al soddisfo, sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat;
5) condanna altresì la rifondere a TR
le spese di lite, che liquida per la procedura di ATP in € 259,00 per esborsi ed € PA
2.337,00 per competenze, per il primo grado in € 259,00 per esborsi ed € 11.268,00 per competenze, per il presente grado in € 804,00 per esborsi ed € 12.154,00 per competenze, oltre RSG del 15%, CPA
e IVA come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Pasquale D'Ascoli dichiaratosi anticipatario;
6) dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi di giudizio tra la
[...]
; TR AR
7) dichiara che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento, a carico dell'appellante incidentale
[...] dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 bis del TR medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 23.4.25
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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