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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 6428/2022, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
, c.f. , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Antonio Vena, e come in atti elettivamente domiciliato
- opponente -
C o n t r o
, c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da P.IVA_2 funzionarie delegate ed elettivamente domiciliato come in atti
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 4232/3828B emessa in data 10.11.2022 e notificata in data 30.11.2022, con la quale veniva contestata la seguente violazione: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro dei con riferimento al lavoratore Per_1
[...] A sostegno dell'opposizione ha dedotto: a) la nullità ed illegittimità Parte_1 del verbale di primo accesso ispettivo;
2) la violazione dell'art. 14 legge 689/81; 3) la mancanza di efficacia probatoria dei verbali ispettivi;
4) l'insussistenza nel merito delle violazioni per mancanza della prova della subordinazione.
Regolarmente si è costituito in giudizio l , chiedendo al Controparte_2
Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare le ordinanze ingiunzioni opposte.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata rinviata per discussione sino all'udienza cartolare del 16.06.2025.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione relativa alla tardiva notifica del verbale di contestazione. All'uopo si richiama il costante orientamento di legittimità il quale ha chiarito che il termine di novanta giorni per la notifica non decorre dalla data della commissione dell'illecito, ma dal momento in cui l'amministrazione ha acquisito tutti gli elementi necessari per una valutazione compiuta della violazione,
a seguito delle indagini ritenute opportune. La data di definizione degli accertamenti, poi, non è un tempo normativamente stabilito ma un tempo che si conforma a seconda delle esigenze di ogni singolo accertamento e che può essere valutato dal Giudice nel caso concreto.
Applicando tali principi al caso di specie si rileva che gli accertamenti non possono ritenersi conclusi con la mera consegna della documentazione richiesta all'odierno opponente. A fronte, dunque, dell'accesso ispettivo avvenuto in data
23.10.2020 e della consegna della documentazione avvenuta in data 18.11.2020 è ragionevole che l' abbia concluso l'accertamento in data 08.01.2021. CP_2
Sicchè la notifica del verbale, incontestatamente avvenuta in data 04.03.2021, appare del tutto tempestiva.
Nel merito, invece, va osservato che all'odierno opponente sono state contestate le seguenti violazioni: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva
Pag. 2 di 4 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro con riferimento a
[...]
. Persona_1
Ciò posto, l'Ispettrice verbalizzante ha accertato, in sede di accesso presso un cantiere sito in Mercato San Severino (Sa) fraz. Curteri, alla via Bagnara n.1, la presenza un lavoratore - nella specie , per il quale il datore Persona_1 di lavoro non è stato in grado di fornire documentazione attestante la sua regolare occupazione, né lo stesso ha potuto fornire tale documentazione.
Il lavoratore ha poi dichiarato di lavorare alle dipendenze della Per_1 [...] indicando specificamente le mansioni svolte, la Controparte_1 data di inizio dell'attività lavorativa, chi lo aveva assunto e chi impartiva le direttive.
Giova a questo punto evidenziare che, sebbene le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro e trasfuse nel relativo verbale, non siano coperte dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, le stesse ben possono essere utilizzate dal Giudice per fondare il proprio convincimento e dunque essere valutate unitamente all'intero compendio probatorio formato nel corso del giudizio.
Va altresì rilevato che agli atti risulta depositata copia della dichiarazione Unilav relativa al lavoratore in discorso, inviata successivamente alla data indicata di inizio dell'attività lavorativa.
Tali circostanze – dichiarazioni del lavoratore e invio dichiarazione Unilav - rendono la ricostruzione fattuale in ricorso contrastante con quanto emerge dagli atti di causa.
Il ricorso va pertanto rigettato con conferma delle ordinanze impugnate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate, di attività istruttoria e della riduzione del venti per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) rigetta l'opposizione;
Pag. 3 di 4 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 900,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Nocera Inferiore, 16.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 6428/2022, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
, c.f. , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Antonio Vena, e come in atti elettivamente domiciliato
- opponente -
C o n t r o
, c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da P.IVA_2 funzionarie delegate ed elettivamente domiciliato come in atti
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 4232/3828B emessa in data 10.11.2022 e notificata in data 30.11.2022, con la quale veniva contestata la seguente violazione: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro dei con riferimento al lavoratore Per_1
[...] A sostegno dell'opposizione ha dedotto: a) la nullità ed illegittimità Parte_1 del verbale di primo accesso ispettivo;
2) la violazione dell'art. 14 legge 689/81; 3) la mancanza di efficacia probatoria dei verbali ispettivi;
4) l'insussistenza nel merito delle violazioni per mancanza della prova della subordinazione.
Regolarmente si è costituito in giudizio l , chiedendo al Controparte_2
Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare le ordinanze ingiunzioni opposte.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata rinviata per discussione sino all'udienza cartolare del 16.06.2025.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione relativa alla tardiva notifica del verbale di contestazione. All'uopo si richiama il costante orientamento di legittimità il quale ha chiarito che il termine di novanta giorni per la notifica non decorre dalla data della commissione dell'illecito, ma dal momento in cui l'amministrazione ha acquisito tutti gli elementi necessari per una valutazione compiuta della violazione,
a seguito delle indagini ritenute opportune. La data di definizione degli accertamenti, poi, non è un tempo normativamente stabilito ma un tempo che si conforma a seconda delle esigenze di ogni singolo accertamento e che può essere valutato dal Giudice nel caso concreto.
Applicando tali principi al caso di specie si rileva che gli accertamenti non possono ritenersi conclusi con la mera consegna della documentazione richiesta all'odierno opponente. A fronte, dunque, dell'accesso ispettivo avvenuto in data
23.10.2020 e della consegna della documentazione avvenuta in data 18.11.2020 è ragionevole che l' abbia concluso l'accertamento in data 08.01.2021. CP_2
Sicchè la notifica del verbale, incontestatamente avvenuta in data 04.03.2021, appare del tutto tempestiva.
Nel merito, invece, va osservato che all'odierno opponente sono state contestate le seguenti violazioni: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva
Pag. 2 di 4 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro con riferimento a
[...]
. Persona_1
Ciò posto, l'Ispettrice verbalizzante ha accertato, in sede di accesso presso un cantiere sito in Mercato San Severino (Sa) fraz. Curteri, alla via Bagnara n.1, la presenza un lavoratore - nella specie , per il quale il datore Persona_1 di lavoro non è stato in grado di fornire documentazione attestante la sua regolare occupazione, né lo stesso ha potuto fornire tale documentazione.
Il lavoratore ha poi dichiarato di lavorare alle dipendenze della Per_1 [...] indicando specificamente le mansioni svolte, la Controparte_1 data di inizio dell'attività lavorativa, chi lo aveva assunto e chi impartiva le direttive.
Giova a questo punto evidenziare che, sebbene le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro e trasfuse nel relativo verbale, non siano coperte dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, le stesse ben possono essere utilizzate dal Giudice per fondare il proprio convincimento e dunque essere valutate unitamente all'intero compendio probatorio formato nel corso del giudizio.
Va altresì rilevato che agli atti risulta depositata copia della dichiarazione Unilav relativa al lavoratore in discorso, inviata successivamente alla data indicata di inizio dell'attività lavorativa.
Tali circostanze – dichiarazioni del lavoratore e invio dichiarazione Unilav - rendono la ricostruzione fattuale in ricorso contrastante con quanto emerge dagli atti di causa.
Il ricorso va pertanto rigettato con conferma delle ordinanze impugnate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate, di attività istruttoria e della riduzione del venti per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) rigetta l'opposizione;
Pag. 3 di 4 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 900,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Nocera Inferiore, 16.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
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