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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
321 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf -, sedente in , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
rappresentato e difeso dagl'avv. Fulvia Bressan e Francesca Mussio
del foro di con domicilio eletto come indicato in Parte_1
citazione giusta procura citata nella citazione datata 30.9.2024;
APPELLANTE
E
– cf –, sedente in Roma, Controparte_1 P.IVA_2
– cf Controparte_2
-, P.IVA_3
Enti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
Trieste, pure ex lege domiciliataria, con sede in Trieste p.za
Dalmazia n° 3 come indicato nella comparsa depositata il 21.10.2024;
APPELLATE ed APPELLANTI INCIDENTALI
E
corrente in Controparte_3 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Matarazzo del foro di con domicilio digitale eletto e mandato come indicato nella Parte_1 comparsa depositata il 10.2.2025, APPELLATA
Oggetto della causa: opposizione a precetto.
Appello avverso la sentenza n° 485/24 resa dal Tribunale di Pordenone
il 12.8.2024
Causa discussa e decisa all'udienza del 26.2.2025.
CONCLUSIONI Dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni tutte sopra esposte, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accogliere l'appello del e, in riforma della gravata sentenza del Tribunale Parte_1 di Pordenone: rigettare per l'intero periodo in contestazione (dal 9/03/2012 al 23/07/2019) la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. promossa dall contro il per l'occupazione Controparte_1 Parte_1 senza titolo dell'area demaniale, per carenza del requisito della sussidiarietà dell'azione, in ogni caso, rigettare per l'intero periodo in contestazione (dal 9/03/2012 al 23/07/2019) la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. promossa dall contro il per Controparte_1 Parte_1 l'occupazione senza titolo dell'area demaniale, per insussistenza di un arricchimento e di un depauperamento e comunque di un danno ex art. 2041 c.c., anche tenuto conto dell'affidamento consolidato in capo al per il Pt_1 periodo dal 9/03/2012 al 9/04/2015, in ogni caso, qualora dovesse ritenersi provato un danno ex art. 2041 c.c., parametrarsi l'indennizzo alle effettive ore di occupazione in couso della sola pista di volo, tenendo come riferimento di partenza la stima effettuata da seppur per la quantificazione del canone della concessione Controparte_4 sottoscritta dal nel 2019 e, comunque, tenuto conto dell'abbattimento Pt_1 di cui all'art. 11, comma 2, DPR n. 296/2005 a decorre dal 1° gennaio 2016, nonché delle eccezioni svolte dal ai sensi dell'art. dell'art. 1227, Pt_1 comma 1 e 2, c.c., in ogni caso accertarsi che per il periodo dal 15/01/2016 al 23/07/2019 il non ha occupato l'area demaniale e che pertanto nulla Parte_1 deve all , Controparte_1 comunque accertarsi per l'intero periodo dal 9/03/2012 al 23/07/2019 il diritto del ad essere manlevato e/o garantito e comunque Parte_1 tenuto indenne da , anche a titolo di risarcimento del danno per il CP_3 periodo dal 15/01/2016 al 23/07/2019, di quanto eventualmente corrisposto dal all , con conseguente condanna di Pt_1 Controparte_1 CP_3
al rimborso di tali somme, in via subordinata anche a titolo di ingiustificato
[...] arricchimento ex art. 2041 c.c.
In via istruttoria: ammettersi la prova testimoniale sulla circostanza indicata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. in primo grado, datata 29/03/2023 e con il teste ivi indicato. disporsi CTU tecnico-contabile che, sulla scorta della documentazione depositata dal ed in particolare della Relazione tecnica dell'Ufficio Pt_1 patrimonio e relativi allegati, determini l'eventuale corretta indennità per l'effettiva occupazione in couso della pista di volo nel periodo dal 9/03/2012 al 23/07/2019. Compensi e spese di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Delle Agenzie: - Rigettare l'appello presentato da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto;
- Accogliere l'appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame di controparte, condannando il al pagamento di € 323.050,73, in parziale riforma alla Parte_1 sentenza del Tri e ha rideterminato la somma dovuta a € 203.617,87, in quanto basata su criteri di calcolo errati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Dell' :
1. Dichiararsi inammissibile l'appello proposto dal CP_5 Parte_1
tardività dell'impugnazione.
[...] ine, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande ed eccezioni tutte proposte dal nei confronti di Parte_1 CP_3
per difetto di legittimazione passiva del sodalizio;
estromettersi pertanto l'
[...] CP_3
dal presente giudizio.
[...] subordine, respingersi le domande ed eccezioni tutte proposte dal Parte_1 nei confronti di per infondatezza nel merito. Co
[...] CP_3 pertanto la sentenza impugnata.
4. In subordine, limitarsi l'eventuale – ma non creduta – condanna di nella CP_3 misura di € 671,40 per anno.
5. In subordine, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva, o quantomeno concorrente, responsabilità dell'autorità comunale e dell'autorità militare, nella proporzione ritenuta di giustizia, rispetto alla protrazione dell'uso de facto dell'area demaniale da parte del sodalizio, e conseguentemente annullarsi, o quantomeno ridursi, l'entità della somma da quest'ultimo eventualmente dovuta.
6. In ogni caso, condannarsi il alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
7. In istruttoria, disporsi cons volta a calcolare, sulla base dei dati fattuali e documentali acquisiti in giudizio ed eventualmente acquisendi d'ufficio, nonché delle pertinenti norme tecniche in materia, la corretta entità del canone dovuto dal alle Agenzie del Demanio e delle Entrate-Riscossione per Parte_1 niale controversa, previa esatta determinazione dei relativi limiti spaziali e temporali. Considerata l'estrema specificità della materia, si propone all'uopo di conferire incarico per la consulenza a personale dell Parte_2
.
[...]
Ragioni della decisione in fatto
L' ebbe a notificare cartella di pagamento sulla Controparte_2
scorta di due ruoli emessi dall' nei confronti Controparte_1
del a titolo di indennizzo per l'occupazione Parte_1 sine titulo dal marzo 2012 al luglio 2019 di area demaniale adibita ad aereosuperficie ed annessi.
Il ebbe a proporre opposizione all'esecuzione Parte_1
avanti il Tribunale di Pordenone, chiamando anche in causa l' a titolo di manleva, Controparte_6
contestando la pretesa erariale e comunque ritenendo che, se dovuto indennizzo, in effetti l' era tenuta a detto pagamento. CP_3
Il Giudice pordenonese, espletata la trattazione istruttoria della questione, consistita in acquisizione documentale, ebbe ad accogliere parzialmente l'opposizione riducendo l'importo complessivo dovuto da € 323.050,73 ad € 203.617,87, rigettando la domanda di manleva esposta dal , che anche condannava a Pt_1
rifondere all'Associazione sportiva chiamata le spese di lite.
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pordenone ha interposto appello il sulla scorta delle seguenti puntuali Parte_1
censure:
erroneamente il primo Giudice ebbe a ritenere che oggetto del presente giudizio fosse anche l'accertamento incidentale della legittimità degli atti portanti la pretesa economica avanzata dall'Erario, questione non sollevata da alcuna delle parti in causa,
mentre in effetti dallo stesso primo Giudice la pretesa era qualificata siccome indennizzo ex art 2041 cod. civ., consegue la violazione del disposto ex art 112 cod. proc. civ.
in questa prospettiva il Giudice pordenonese non ha esaminato i presupposti fondanti la domanda ex art 2041 cod. civ., siccome stabilito dalla norma ex art 2042 cod. civ., posto che la domanda effettivamente svolta dall'Ente erariale ben poteva trovar soddisfazione sulla scorta dell'azione tipica prevista ex art 2043 cod. civ. e detta questione era stata dibattuta in prime cure specie sub profilo termine di prescrizione applicabile;
in particolare il Tribunale non ha esaminato se concorreva adeguata prova, che necessariamente doveva esser offerta da parte dell'Amministrazione erariale, e della sussistenza del suo detrimento e dell'arricchimento verificatosi in capo ad esso Ente
locale;
solo la concorrenza di detti elementi distingue l'azione ex art
2041 cod. civ. rispetto a quella ex art 2043 cod. civ. di danno;
inoltre il Tribunale, pur in presenza di puntuale contestazione ed argomentazione difensiva al riguardo, non ha esaminato la questione fondata sull'osservazione che la circolare ministeriale,
evocata a sostegno della quantificazione delle pretese erariali,
riguardava ipotesi di concessione ai privati in modo esclusivo ed a tempo pieno del bene demaniale, mentre nella specie si verteva in tema di couso per poche ore al giorno e di superficie limitata;
erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto vincolata la quantificazione da parte dell'Erario dell'indennizzo, così superando l'affidamento fatto dal alle prime comunicazioni provenienti Pt_1
dagli stessi Uffici erariali circa la quantificazione del dovuto,
poiché alcuna norma consente alla P.A. di determinare autonomamente il dovuto ex art 2041 cod. civ.;
ha errato, poi, il Tribunale a ritenere fornita la prova che essa Amministrazione comunale ebbe, continuativamente, il godimento esclusivo del bene demaniale, mentre in effetti la situazione era di couso con l'Amministrazione militare, siccome stabilito nella convenziona scaduta ed in quella successivamente rinnovata;
erroneamente, ancòra, il Tribunale non ha ritenuto concorrere applicabilità del disposto ex art 1227 cod. civ. in ragione dell'imputabilità all'Amministrazione militare dei comportamenti omissivi da esso denunziati e, non già, alle due Agenzie Pt_1
erariali in causa, poiché era preteso indennizzo per l'occupazione di un immobile dell'Amministrazione militare;
in effetti le contestazioni mosse all'applicabilità della tassazione sulla scorta della circolare ministeriale erano da ritenersi mere difese, quindi sempre proponibili, e non già eccezioni da tempestivamente proporre,
non corrisponde all'effettività difensiva la ritenuta – dal primo
Giudice – mancata contestazione dell'asserzione erariale circa l'estensione delle arre occupate poiché vi fu specifica contestazione sul punto e richiesta di prova - ad onere dell'Amministrazione erariale - al riguardo;
ha infine errato il Tribunale nel rigettare la sua domanda di manleva proposta nei riguardi dell' sulla scorta CP_3
dell'osservazione che la convenzione tra detti due soggetti prevedeva l'utilizzo del bene in concessione da parte dell' a titolo gratuito, poiché invece l' CP_3 CP_3
ebbe a godere della superficie per propri scopi istituzionali ed a rimborsare l'Ente locale del canone pagato allo Stato, come comprovato dalla documentazione dimessa in atti;
inoltre dal 2016 al 2019 esso Comune non aveva goduto dell'area aggiuntiva ed impartita precisa disposizione all'Associazione
sportiva di non utilizzarla, tuttavia questa aveva continuato nel godimento, siccome fatto in precedenza, come documentato in atti circa l'assenza di voli correlati ad esigenze della Protezione civile e l'effettuazione invece di altro tipologia di voli non militari;
in ultimo il primo Giudice ha, violando l'art 112 cod. proc.
civ., inquadrando l'occupazione del bene da parte dell' CP_3 sportiva siccome gestione di affari altrui, posto che detta difesa mai fu avanzata dall' e, comunque, malamente rigettato la CP_3
domanda di indennizzo ex art 2041 cod. civ. per assenza di prova circa l'arricchimento da parte dell'Associazione sportiva posto che in causa risulta dimostrato che detta Associazione ha sempre espletato sul bene de quo l'attività propria del sodalizio.
Resistono e l' e l' Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione spiegata contro la sentenza resa dal Tribunale di Pordenone, e proponendo a loro volta appello incidentale condizionato in punto erronea riduzione della quantificazione del credito erariale azionato.
Resiste anche l' insistendo Controparte_6
per il rigetto del gravame mosso nei riguardi della statuizione afferente la sua chiamata in causa.
All'udienza del 10 febbraio 2025 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore, che ex art 352 cod. proc. civ., invitava le parti a fissare le rispettive conclusioni e le rimetteva per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, all'udienza del 26
febbraio 2025, le parti pertrattavano la lite ed il Collegio
adottava, nella susseguente camera di consiglio, decisione come illustrato nella presente sentenza.
In diritto
Il gravame principale mosso dal non ha fondamento Parte_1
giuridico e va respinto, mentre non va esaminato il gravame incidentale, proposto dagli Enti erariali, poiché espressamente condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale. L'appello principale non risulta tardivo, siccome eccepito da ambedue le parti appellate, in quanto proposto oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza in dipendenza della disposizione che le cause di opposizione a precetto non sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
Difatti, nella specie, il propose anche domanda Parte_1
di manleva verso soggetto estraneo alla pretesa di precetto, sicché
– Cass. sez. 3 n° 33464/24, Cass. Sez. 3 n° 7421/21 – l'intero procedimento rimane soggetto alla sospensione feriale.
Di conseguenza la proposizione del presente appello è stata tempestiva poiché proposto nel termine di legge dall'avvenuta notifica della sentenza, tenuto conto della sospensione feriale.
Con relazione al primo motivo di gravame fondato sulla violazione del disposto ex art 112 cod. proc. civ. in quanto il primo Giudice
ha esaminato la legittimità dell'atto amministrativo di pretesa dell'indennità senza che tale questione fosse sollevata dalle parti,
va solo rilevato come il dedotto vizio si verifica esclusivamente quando siano immutati i dati di fatto alla base della pretesa azionata in giudizio e, non già, in relazione ad argomentazioni spese per illustrare la decisione adottata nel rispetto delle domande proposte dalle parti - Cass. sez. 3 n° 21745/06 -.
Nella specie, il Tribunale ha esaminato la legittimità degli atti amministrativi – i due ruoli -mediante i quali erano state determinate le somme pretese in cartella esattoriale opposta, per valutare la correttezza della pretesa azionata, questione comunque sollevata dal Pt_1
Detto esame, per tanto, era effettuato in correlazione alla questione proposta in giudizio dall'opponente che appunto contestava sia l'an che il quantum della pretesa erariale azionata con la cartella opposta.
Anche la seconda censura mossa non coglie la testa del chiodo posto che il primo Giudice non ha mai qualificato la pretesa azionata dall'Erario siccome fondata sul disposto ex art 2041 cod. civ., bensì
s'è limitato a richiamare arresto di legittimità per supportare la sua conclusione che la prescrizione applicabile alla specie era decennale e, non già, di un lustro, come sostenuto dal Pt_1
In tale arresto di legittimità si opera richiamo all'art 2041 cod.
civ. per indicare la natura unitaria del credito da ristoro e, non già, maturato in ragione di frazione d'anno, quindi soggetto al termine decennale di prescrizione.
In effetti il primo Giudice non ha qualificato in modo specifico il titolo sul quale l'Erario fonda la sua pretesa e detto titolo non risulta esplicitato nemmeno dal disposto ex art 1 comma 274 legge
311/2004, richiamato dalla difesa erariale, posto che detta norma solamente consente all'Ente pubblico d'avvalersi della riscossione mediante ruolo esattoriale del suo credito, come fatto nella specie.
Di conseguenza non assumono rilievo le argomentazioni critiche sviluppate dal in relazione alla mancata prova della Pt_1
concorrenza dei presupposti fattuali per l'applicabilità della norma ex art 2041 cod. civ., ossia le prescrizioni ex art 2042 cod. civ.,
o la concorrenza invece delle condizioni fattuali per l'azione ex art 2043 cod. civ.
Osserva, invece, questa Corte come è consolidato insegnamento del
Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n° 20708/19, Cass. sez. 1 4714/18,
Cass. sez. 1 n° 9977/11 – che nella fattispecie – permanere dell'occupazione del ben demaniale benché scaduta la concessione -
può operarsi richiamo alla disposizione generale in tema di contratti di durata che disciplina l'ipotesi di mancata restituzione del bene locato alla scadenza del rapporto contrattuale, ossia l'art 1591
cod. civ.
Ed il danno conseguente ha natura contrattuale, e non già extra contrattuale, sicché trova applicazione il termine decennale di prescrizione – Cass. sez. 3 n° 10813/11 -.
Viceversa nella prospettiva del ristoro del danno contrattuale sotto il profilo della norma in art 1591 cod. civ., a ragione il primo
Giudice ha esaminato la fondatezza, sub profilo legittimità della pretesa risarcitoria esposta dall'Amministrazione erariale, posto che il citato art 1591 cod. civ. consente il ristoro del maggior danno quando provato in causa.
E nella specie il maggior danno subito dall'Amministrazione per il mancato godimento del bene è rappresbetato dalla sua impossibilità
di ricollocarlo in concessione, però secondo il canone aggiornato in forza di atti normativi richiamati nella circolare ministeriale applicata per la determinazione – terza ragione di gravame -.
Atti normativi successivi al momento di stipula della convenzione del 1997 e vigenti al momento della detenzione con titolo scaduto,
sicché rettamente il primo Giudice ha esaminato la questione se l' erariale ha bene applicato la normativa di riferimento in CP_1
relazione alla tassazione dell'indennità per il godimento del bene demaniale.
Correttamente, dunque, senza violare il principio dell'affidamento il Tribunale ha messo in evidenza come per il periodo dal marzo 2012
all'aprile 2015 non era più possibile per disposto normativo, come invece in precedenza consentito, riconoscere la detrazione significativa del canone in ipotesi, come quella di specie, che il bene fosse utilizzato da Associazione sportiva senza fine di lucro
– quarto motivo di gravame -.
Quindi correttamente il primo Giudice ha rilevato che l'errore commesso dall' erariale nella prima comunicazione CP_1
dell'ammontare dell'indennità dovuta annualmente non poteva superare il dato normativo e come il , ritenendo congrua la prima Pt_1
tassazione, comunque ebbe a riconoscere la fondatezza e legittimità
della quantificazione operata in forza di criteri dettati dalla
Circolare ministeriale in causa contestati.
Rettamente poi il primo Giudice ha ritenuto invece che dal maggio
2015 al luglio 2019 la detrazione poteva essere riconosciuta posto che così positivamente fatto dall'Amministrazione con la concessione del 2019, in forza di atto normativo intervenuto nel corso del 2015
che ripristinava la possibilità della detrazione in questione.
Rettamente il Tribunale ha ritenuto, per la stessa condotta ante
causam tenuta dal di , che non ha mai contestato la Pt_1 Parte_1
tassazione del canone secondo le disposizioni operative della
Circolare ministeriale utilizzata dall' , anzi ha, Controparte_1
non solo, ritenuto corretta la prima tassazione - errata per il riconoscimento di detrazione non più normativamente possibile -, ma pure stipulato nel 2019 nuova convenzione a canone appunto tassato sulla base dei criteri – fondati su dati normativi inderogabili alle parti - di detta Circolare.
Correlata alla citata questione appare anche la critica portata nel settimo motivo di gravame, ossia che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardiva la contestazione mossa dall'Ente appellante all'applicazione dei criteri posti dalla Circolare ministeriale per tassare l'indennità pretesa. Difatti l'argomento difensivo esamina funditus la questione ma oblia che il Tribunale ha anche fondato – ulteriore ratio - la sua statuizione sull'osservazione che il fattualmente ha sempre Pt_1
riconosciuto siccome corretta l'applicazione dei criteri di circolare nella sua interlocuzione con l'Amministrazione ai fini della conclusione della nuova concessione.
Al riguardo parte appellante si limita a mera negazione d'aver tenuto una condotta fattuale lumeggiante il ritenuto riconoscimento senza però anche sviluppare argomento di specifica critica al ragionamento esposto dal Tribunale, cui aderisce anche questa Corte per le ragioni dianzi esposte in punto legittimità degli atti impositivi.
Con relazione alla sesta censura correlata al mancato riconoscimento del disposto ex art 1227 cod. civ. in ragione della condotta omissiva tenuta dall'Amministrazione militare, non appare fondata la critica mossa alla statuizione sul punto adottata dal Tribunale in quanto generica.
Difatti, anzitutto, il soggetto cui viene imputata la condotta omissiva non risulta evocato in causa e, comunque, era obbligo non rispettato del , alla scadenza della convenzione, restituire Pt_1
il bene all'Amministrazione militare, invece che mantenerne il godimento.
Al riguardo l'Ente locale meramente asserisce che l'Amministrazione
militare tenne una condotta omissiva nel non pretendere immediatamente la restituzione.
Tuttavia non solo in atti risulta che detta Amministrazione richiese al la restituzione dell'area nel 2007 – appena scaduta la Pt_1
proroga della concessione – e nel 2015 – allorquando l'interlocuzione intrattenuta tra le parti non portò alla stipula di nuova convenzione
-, ma la condotta di mera attesa che contro parte adempia il suo obbligo non può configurare la situazione richiesta ex art 1227 cod.
civ.
Nella specie infatti l'Ente locale ebbe a chiedere proroghe e rinnovo della concessione e non ha nemmeno allegato di aver posto in essere le condizioni richieste dall'Amministrazione militare per il chiesto rinnovo.
Dunque nemmeno in atti risultano allegati fatti lumeggianti una condotta omissiva da parte dell'Amministrazione militare, che anzi cercò d'agevolare l'Ente locale nelle sue richieste di proroga e di nuova concessione ed ebbe tempestivamente e reiteratamente a richiedere la restituzione del bene amministrato.
Con riferimento alla questione – quinto motivo di appello - afferente la prova dell'effettivo godimento del bene demaniale da parte del per tutto il periodo di causa, questa Corte concorda con le Pt_1
conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa la concorrenza di adeguata prova di ciò.
Difatti il primo Giudice ha ben posto in evidenza come alle richieste di rilascio, formulate dall'Amministrazione militare, il Comune non pose in essere alcuna adempimento formale per restituire il bene in godimento, anzi espressamente chiese all' non già, di CP_3
restituire l'immobile, bensì di limitarne l'uso al solo scopo di voli collegati all'esigenze della Protezione civile e del pubblico soccorso, così fattualmente dimostrando di detenere l'immobile dettando ancora le condizioni d'uso all' già sua sub CP_3
concessionaria.
La critica appare limitarsi alla mancata considerazione di una perizia di parte, predisposta dal sulla scorta degli Pt_1
accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza circa l'effettivo utilizzo del bene nel periodo di causa da parte dell' CP_3 Accertamenti che lumeggiano, non già, l'assenza di utilizzazione,
bensì l'uso secondo le condizioni previste nella concessione scaduta ed in quella poi rinnovata, che appaiono modulate sul couso con l'Amministrazione militare.
In effetti non concorre violazione del disposto ex art 116 cod. proc.
civ. in relazione alla mancata considerazione di una perizia di parte, poiché in quanto atto difensivo della parte – Cass. sez. 5
n° 33503/18, Cass. sez. 3 n° 1325/84 – elemento meramente indiziario rimesso al discrezionale apprezzamento del Giudice.
Ma nella specie detta perizia non assume rilievo posto che la tassazione del preteso da parte dell'Amministrazione demaniale risulta esser stata effettuata sempre nell'ipotesi di couso, ossia come avveniva durante la vigenza della concessione scaduta e nella vigenza della nuova convenzione del 2019.
Ciò rimane lumeggiato dall'ammontare del canone richiesto nel 2019
significativamente omologo all'indennità di occupazione preteso con i ruoli di causa.
Consegue l'inutilità della – nuovamente – richiesta ammissione di consulenza tecnica al riguardo proposta e dal ed all' Pt_1 CP_3
.
[...]
Il cenno critico fondato sul disposto ex art 2041 cod. civ., come già detto, risulta irrilevante poiché nella presente controversia non si verte in detta situazione.
Con riguardo all'estensione dell'area effettivamente occupata –
ottava ragione di gravame - il contesta la statuizione del Pt_1
Giudice pordenonese che concorra prova adeguata che la stessa aveva la medesima estensione di quella prevista bella nuova concessione del 2019, conseguente al chiesto rinnovo formulato dallo stesso Ente
locale nel 2007. La tesi difensiva si limita a contestare l'osservazione del primo
Giudice che non vi fu tempestiva contestazione ex art 115 cod. proc.
civ. riproducendo il passaggio dell'atto processuale in cui detta contestazione fu effettuata.
Ma proprio leggendo detto passaggio appare evidente la correttezza della conclusione tratta dal Tribunale – Cass. sez. 3 n° 17889/20 –
, posto che l'Ente locale non già nega il fatto dedotto da controparte, bensì si limita a rilevare l'assenza di prova adeguata di ciò.
Di conseguenza la contestazione non ha il carattere della specificità
richiesta ex art 115 cod. proc. civ. posto che la parte non prende posizione sul fatto dedotto negandolo.
Comunque gli elementi indiziari indicati dal primo Giudice a sostegno della sua statuizione appaiono inequivoci anche a questa Corte,
poiché la richiesta, sin dal 2007, di aggiungere all'aviosuperficie anche fondi limitrofi - pertinenze e parcheggio – si coniuga armonicamente e con la concessione di fondo comunale avente la medesima destinazione – ricovero mezzi - e con la condotta stessa tenuta dal nel corso dell'interlocuzione con l'Ente pubblico Pt_1
per il rinnovo della concessione, di adesione all'ipotesi di tassare in € 16 mila il canone, comprensivo già dell'aggregazione di ulteriori fondi.
Tali elementi appaiono corroborati poi dalla significativa circostanza che il non ha negato l'occupazione anche di detti Pt_1
fondi – il cui costo risulta di minima entità – ma ha solo rilevato l'assenza di prova adeguata al riguardo.
Quanto infine alla contestazione mossa al rigetto della domanda di manleva verso l'Associazione sportiva, osserva la Corte come nemmeno in questa sede il abbia fornito adeguata prova della Pt_1 concorrenza di un titolo giuridico a sostegno della sua pretesa al riguardo.
Difatti, al rilievo da parte del Tribunale che la convenzione tra l'Ente locale e l'Associazione sportiva a disciplina dell'uso del bene in concessione demaniale era gratuita, parte appellante ricorda come vi sono state dazioni di denaro da parte della stessa
Associazione negli anni, specie di occupazione sine titulo; somme esattamente corrispondenti all'importo del canone di occupazione pagato all'Erario.
Tuttavia tale difesa rimane elisa dall'osservazione che la convenzione formale stipulata tra le parti era espressamente a titolo gratuito e, trattandosi di contratto con Ente pubblico, anche per la sua modifica è necessaria, a pena di nullità, l'atto scritto –
Cass. SU n° 9775/22 -.
In causa non risulta depositato atto scritto intercorso tra le parti portante detta pattuizione anche afferente al periodo dell'occupazione sine titulo posto che sul punto viene riproposta inammissibile prova orale poiché la forma scritta è prescritta ad
substantiam per le pattuizioni contrattuali con Ente pubblico.
Dunque condotte meramente fattuali tenute dalle parti, anche se desumibili dalle missive scambiate, non assumono rilievo a fronte della necessità che le pattuizioni siano contenute in atti formali
– Cass. sez. 1 n° 638/19 -.
Inoltre non va dimenticato che l'Amministrazione comunale, benché
sollecitata dall'Amministrazione militare nel 2007 – scadenza proroga concessione –, non ha mai operato concretamente per restituire il bene, tanto meno ordinando lo sgombero all' CP_3
nel godimento del bene per sua sub concessione. Anzi con la nota del 2016 se dispose di interrompere l'uso sociale del bene, tuttavia impartì disposizione alla medesima CP_3
d'utilizzarlo per scopo di pubblica utilità.
Dunque non concorre ragione giuridica per addossare all' CP_3
una scelta autonomamente assunta dall'Amministrazione comunale in assenza certa di obbligo formale di detta Associazione di rimborsare al il canone pagato al . Pt_1 CP_1
Rettamente poi il primo Giudice ha inquadrato nella utile gestione ex art 2031 cod. civ. l'uso a fini di pubblica utilità del bene di causa posto che così anche lumeggiato dalla citata nota del Pt_1
Nemmeno può concludersi che l' abbia tenuto una condotta CP_3
illecita verso il posto che mai s'è rifiutato di restituire Pt_1
il bene, poiché come ricordato l'Ente locale non ha mai posto in essere condotta finalizzata a restituire l'immobile al anzi CP_1
ha dato disposizioni all' di comunque Controparte_6
utilizzarlo anche se a scopi specifici.
Nemmeno può profilarsi ipotesi che con la chiamata in garanzia si sia voluto indicare il vero responsabile dell'occupazione posto che,
come visto, il Comune non ha mai chiesto il rilascio del bene all' anzi ha dato istruzioni sul come usare l'immobile CP_3
detenuto sine titulo.
Al rigetto dell'inutile appello segue la condanna del Parte_1
alla rifusione verso le Agenzie erariali e l'Associazione
[...]
sportiva delle spese di lite del presente grado, tassate, ex DM
147/22 nei parametri medi per le fasi effettivamente svolte tenuto conto del valore della lite, in € 14.000,00 per ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense per la parte privata e le spese iscritte a campione per la parte pubblica.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis
rigetta l'appello spiegato dal con la citazione datata Parte_1
30.9.2024,
dichiara assorbita l'impugnazione incidentale mossa dalle Agenzie
erariali con la comparsa depositata il 21.12.2024 e per l'effetto integralmente,
conferma la sentenza n° 485/24 resa dal Tribunale di Pordenone il
12.8.2024,
condanna il a rifondere a ciascuna parte Parte_1
appellata le spese di questo grado che tassa in € 14.000,00, oltre agli accessori di legge ed al rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15% per la parte privata e le spese iscritte a campione per la parte pubblica.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 26 febbraio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
321 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf -, sedente in , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
rappresentato e difeso dagl'avv. Fulvia Bressan e Francesca Mussio
del foro di con domicilio eletto come indicato in Parte_1
citazione giusta procura citata nella citazione datata 30.9.2024;
APPELLANTE
E
– cf –, sedente in Roma, Controparte_1 P.IVA_2
– cf Controparte_2
-, P.IVA_3
Enti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
Trieste, pure ex lege domiciliataria, con sede in Trieste p.za
Dalmazia n° 3 come indicato nella comparsa depositata il 21.10.2024;
APPELLATE ed APPELLANTI INCIDENTALI
E
corrente in Controparte_3 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Matarazzo del foro di con domicilio digitale eletto e mandato come indicato nella Parte_1 comparsa depositata il 10.2.2025, APPELLATA
Oggetto della causa: opposizione a precetto.
Appello avverso la sentenza n° 485/24 resa dal Tribunale di Pordenone
il 12.8.2024
Causa discussa e decisa all'udienza del 26.2.2025.
CONCLUSIONI Dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni tutte sopra esposte, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accogliere l'appello del e, in riforma della gravata sentenza del Tribunale Parte_1 di Pordenone: rigettare per l'intero periodo in contestazione (dal 9/03/2012 al 23/07/2019) la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. promossa dall contro il per l'occupazione Controparte_1 Parte_1 senza titolo dell'area demaniale, per carenza del requisito della sussidiarietà dell'azione, in ogni caso, rigettare per l'intero periodo in contestazione (dal 9/03/2012 al 23/07/2019) la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. promossa dall contro il per Controparte_1 Parte_1 l'occupazione senza titolo dell'area demaniale, per insussistenza di un arricchimento e di un depauperamento e comunque di un danno ex art. 2041 c.c., anche tenuto conto dell'affidamento consolidato in capo al per il Pt_1 periodo dal 9/03/2012 al 9/04/2015, in ogni caso, qualora dovesse ritenersi provato un danno ex art. 2041 c.c., parametrarsi l'indennizzo alle effettive ore di occupazione in couso della sola pista di volo, tenendo come riferimento di partenza la stima effettuata da seppur per la quantificazione del canone della concessione Controparte_4 sottoscritta dal nel 2019 e, comunque, tenuto conto dell'abbattimento Pt_1 di cui all'art. 11, comma 2, DPR n. 296/2005 a decorre dal 1° gennaio 2016, nonché delle eccezioni svolte dal ai sensi dell'art. dell'art. 1227, Pt_1 comma 1 e 2, c.c., in ogni caso accertarsi che per il periodo dal 15/01/2016 al 23/07/2019 il non ha occupato l'area demaniale e che pertanto nulla Parte_1 deve all , Controparte_1 comunque accertarsi per l'intero periodo dal 9/03/2012 al 23/07/2019 il diritto del ad essere manlevato e/o garantito e comunque Parte_1 tenuto indenne da , anche a titolo di risarcimento del danno per il CP_3 periodo dal 15/01/2016 al 23/07/2019, di quanto eventualmente corrisposto dal all , con conseguente condanna di Pt_1 Controparte_1 CP_3
al rimborso di tali somme, in via subordinata anche a titolo di ingiustificato
[...] arricchimento ex art. 2041 c.c.
In via istruttoria: ammettersi la prova testimoniale sulla circostanza indicata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. in primo grado, datata 29/03/2023 e con il teste ivi indicato. disporsi CTU tecnico-contabile che, sulla scorta della documentazione depositata dal ed in particolare della Relazione tecnica dell'Ufficio Pt_1 patrimonio e relativi allegati, determini l'eventuale corretta indennità per l'effettiva occupazione in couso della pista di volo nel periodo dal 9/03/2012 al 23/07/2019. Compensi e spese di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Delle Agenzie: - Rigettare l'appello presentato da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto;
- Accogliere l'appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame di controparte, condannando il al pagamento di € 323.050,73, in parziale riforma alla Parte_1 sentenza del Tri e ha rideterminato la somma dovuta a € 203.617,87, in quanto basata su criteri di calcolo errati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Dell' :
1. Dichiararsi inammissibile l'appello proposto dal CP_5 Parte_1
tardività dell'impugnazione.
[...] ine, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande ed eccezioni tutte proposte dal nei confronti di Parte_1 CP_3
per difetto di legittimazione passiva del sodalizio;
estromettersi pertanto l'
[...] CP_3
dal presente giudizio.
[...] subordine, respingersi le domande ed eccezioni tutte proposte dal Parte_1 nei confronti di per infondatezza nel merito. Co
[...] CP_3 pertanto la sentenza impugnata.
4. In subordine, limitarsi l'eventuale – ma non creduta – condanna di nella CP_3 misura di € 671,40 per anno.
5. In subordine, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva, o quantomeno concorrente, responsabilità dell'autorità comunale e dell'autorità militare, nella proporzione ritenuta di giustizia, rispetto alla protrazione dell'uso de facto dell'area demaniale da parte del sodalizio, e conseguentemente annullarsi, o quantomeno ridursi, l'entità della somma da quest'ultimo eventualmente dovuta.
6. In ogni caso, condannarsi il alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
7. In istruttoria, disporsi cons volta a calcolare, sulla base dei dati fattuali e documentali acquisiti in giudizio ed eventualmente acquisendi d'ufficio, nonché delle pertinenti norme tecniche in materia, la corretta entità del canone dovuto dal alle Agenzie del Demanio e delle Entrate-Riscossione per Parte_1 niale controversa, previa esatta determinazione dei relativi limiti spaziali e temporali. Considerata l'estrema specificità della materia, si propone all'uopo di conferire incarico per la consulenza a personale dell Parte_2
.
[...]
Ragioni della decisione in fatto
L' ebbe a notificare cartella di pagamento sulla Controparte_2
scorta di due ruoli emessi dall' nei confronti Controparte_1
del a titolo di indennizzo per l'occupazione Parte_1 sine titulo dal marzo 2012 al luglio 2019 di area demaniale adibita ad aereosuperficie ed annessi.
Il ebbe a proporre opposizione all'esecuzione Parte_1
avanti il Tribunale di Pordenone, chiamando anche in causa l' a titolo di manleva, Controparte_6
contestando la pretesa erariale e comunque ritenendo che, se dovuto indennizzo, in effetti l' era tenuta a detto pagamento. CP_3
Il Giudice pordenonese, espletata la trattazione istruttoria della questione, consistita in acquisizione documentale, ebbe ad accogliere parzialmente l'opposizione riducendo l'importo complessivo dovuto da € 323.050,73 ad € 203.617,87, rigettando la domanda di manleva esposta dal , che anche condannava a Pt_1
rifondere all'Associazione sportiva chiamata le spese di lite.
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pordenone ha interposto appello il sulla scorta delle seguenti puntuali Parte_1
censure:
erroneamente il primo Giudice ebbe a ritenere che oggetto del presente giudizio fosse anche l'accertamento incidentale della legittimità degli atti portanti la pretesa economica avanzata dall'Erario, questione non sollevata da alcuna delle parti in causa,
mentre in effetti dallo stesso primo Giudice la pretesa era qualificata siccome indennizzo ex art 2041 cod. civ., consegue la violazione del disposto ex art 112 cod. proc. civ.
in questa prospettiva il Giudice pordenonese non ha esaminato i presupposti fondanti la domanda ex art 2041 cod. civ., siccome stabilito dalla norma ex art 2042 cod. civ., posto che la domanda effettivamente svolta dall'Ente erariale ben poteva trovar soddisfazione sulla scorta dell'azione tipica prevista ex art 2043 cod. civ. e detta questione era stata dibattuta in prime cure specie sub profilo termine di prescrizione applicabile;
in particolare il Tribunale non ha esaminato se concorreva adeguata prova, che necessariamente doveva esser offerta da parte dell'Amministrazione erariale, e della sussistenza del suo detrimento e dell'arricchimento verificatosi in capo ad esso Ente
locale;
solo la concorrenza di detti elementi distingue l'azione ex art
2041 cod. civ. rispetto a quella ex art 2043 cod. civ. di danno;
inoltre il Tribunale, pur in presenza di puntuale contestazione ed argomentazione difensiva al riguardo, non ha esaminato la questione fondata sull'osservazione che la circolare ministeriale,
evocata a sostegno della quantificazione delle pretese erariali,
riguardava ipotesi di concessione ai privati in modo esclusivo ed a tempo pieno del bene demaniale, mentre nella specie si verteva in tema di couso per poche ore al giorno e di superficie limitata;
erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto vincolata la quantificazione da parte dell'Erario dell'indennizzo, così superando l'affidamento fatto dal alle prime comunicazioni provenienti Pt_1
dagli stessi Uffici erariali circa la quantificazione del dovuto,
poiché alcuna norma consente alla P.A. di determinare autonomamente il dovuto ex art 2041 cod. civ.;
ha errato, poi, il Tribunale a ritenere fornita la prova che essa Amministrazione comunale ebbe, continuativamente, il godimento esclusivo del bene demaniale, mentre in effetti la situazione era di couso con l'Amministrazione militare, siccome stabilito nella convenziona scaduta ed in quella successivamente rinnovata;
erroneamente, ancòra, il Tribunale non ha ritenuto concorrere applicabilità del disposto ex art 1227 cod. civ. in ragione dell'imputabilità all'Amministrazione militare dei comportamenti omissivi da esso denunziati e, non già, alle due Agenzie Pt_1
erariali in causa, poiché era preteso indennizzo per l'occupazione di un immobile dell'Amministrazione militare;
in effetti le contestazioni mosse all'applicabilità della tassazione sulla scorta della circolare ministeriale erano da ritenersi mere difese, quindi sempre proponibili, e non già eccezioni da tempestivamente proporre,
non corrisponde all'effettività difensiva la ritenuta – dal primo
Giudice – mancata contestazione dell'asserzione erariale circa l'estensione delle arre occupate poiché vi fu specifica contestazione sul punto e richiesta di prova - ad onere dell'Amministrazione erariale - al riguardo;
ha infine errato il Tribunale nel rigettare la sua domanda di manleva proposta nei riguardi dell' sulla scorta CP_3
dell'osservazione che la convenzione tra detti due soggetti prevedeva l'utilizzo del bene in concessione da parte dell' a titolo gratuito, poiché invece l' CP_3 CP_3
ebbe a godere della superficie per propri scopi istituzionali ed a rimborsare l'Ente locale del canone pagato allo Stato, come comprovato dalla documentazione dimessa in atti;
inoltre dal 2016 al 2019 esso Comune non aveva goduto dell'area aggiuntiva ed impartita precisa disposizione all'Associazione
sportiva di non utilizzarla, tuttavia questa aveva continuato nel godimento, siccome fatto in precedenza, come documentato in atti circa l'assenza di voli correlati ad esigenze della Protezione civile e l'effettuazione invece di altro tipologia di voli non militari;
in ultimo il primo Giudice ha, violando l'art 112 cod. proc.
civ., inquadrando l'occupazione del bene da parte dell' CP_3 sportiva siccome gestione di affari altrui, posto che detta difesa mai fu avanzata dall' e, comunque, malamente rigettato la CP_3
domanda di indennizzo ex art 2041 cod. civ. per assenza di prova circa l'arricchimento da parte dell'Associazione sportiva posto che in causa risulta dimostrato che detta Associazione ha sempre espletato sul bene de quo l'attività propria del sodalizio.
Resistono e l' e l' Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione spiegata contro la sentenza resa dal Tribunale di Pordenone, e proponendo a loro volta appello incidentale condizionato in punto erronea riduzione della quantificazione del credito erariale azionato.
Resiste anche l' insistendo Controparte_6
per il rigetto del gravame mosso nei riguardi della statuizione afferente la sua chiamata in causa.
All'udienza del 10 febbraio 2025 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore, che ex art 352 cod. proc. civ., invitava le parti a fissare le rispettive conclusioni e le rimetteva per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, all'udienza del 26
febbraio 2025, le parti pertrattavano la lite ed il Collegio
adottava, nella susseguente camera di consiglio, decisione come illustrato nella presente sentenza.
In diritto
Il gravame principale mosso dal non ha fondamento Parte_1
giuridico e va respinto, mentre non va esaminato il gravame incidentale, proposto dagli Enti erariali, poiché espressamente condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale. L'appello principale non risulta tardivo, siccome eccepito da ambedue le parti appellate, in quanto proposto oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza in dipendenza della disposizione che le cause di opposizione a precetto non sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
Difatti, nella specie, il propose anche domanda Parte_1
di manleva verso soggetto estraneo alla pretesa di precetto, sicché
– Cass. sez. 3 n° 33464/24, Cass. Sez. 3 n° 7421/21 – l'intero procedimento rimane soggetto alla sospensione feriale.
Di conseguenza la proposizione del presente appello è stata tempestiva poiché proposto nel termine di legge dall'avvenuta notifica della sentenza, tenuto conto della sospensione feriale.
Con relazione al primo motivo di gravame fondato sulla violazione del disposto ex art 112 cod. proc. civ. in quanto il primo Giudice
ha esaminato la legittimità dell'atto amministrativo di pretesa dell'indennità senza che tale questione fosse sollevata dalle parti,
va solo rilevato come il dedotto vizio si verifica esclusivamente quando siano immutati i dati di fatto alla base della pretesa azionata in giudizio e, non già, in relazione ad argomentazioni spese per illustrare la decisione adottata nel rispetto delle domande proposte dalle parti - Cass. sez. 3 n° 21745/06 -.
Nella specie, il Tribunale ha esaminato la legittimità degli atti amministrativi – i due ruoli -mediante i quali erano state determinate le somme pretese in cartella esattoriale opposta, per valutare la correttezza della pretesa azionata, questione comunque sollevata dal Pt_1
Detto esame, per tanto, era effettuato in correlazione alla questione proposta in giudizio dall'opponente che appunto contestava sia l'an che il quantum della pretesa erariale azionata con la cartella opposta.
Anche la seconda censura mossa non coglie la testa del chiodo posto che il primo Giudice non ha mai qualificato la pretesa azionata dall'Erario siccome fondata sul disposto ex art 2041 cod. civ., bensì
s'è limitato a richiamare arresto di legittimità per supportare la sua conclusione che la prescrizione applicabile alla specie era decennale e, non già, di un lustro, come sostenuto dal Pt_1
In tale arresto di legittimità si opera richiamo all'art 2041 cod.
civ. per indicare la natura unitaria del credito da ristoro e, non già, maturato in ragione di frazione d'anno, quindi soggetto al termine decennale di prescrizione.
In effetti il primo Giudice non ha qualificato in modo specifico il titolo sul quale l'Erario fonda la sua pretesa e detto titolo non risulta esplicitato nemmeno dal disposto ex art 1 comma 274 legge
311/2004, richiamato dalla difesa erariale, posto che detta norma solamente consente all'Ente pubblico d'avvalersi della riscossione mediante ruolo esattoriale del suo credito, come fatto nella specie.
Di conseguenza non assumono rilievo le argomentazioni critiche sviluppate dal in relazione alla mancata prova della Pt_1
concorrenza dei presupposti fattuali per l'applicabilità della norma ex art 2041 cod. civ., ossia le prescrizioni ex art 2042 cod. civ.,
o la concorrenza invece delle condizioni fattuali per l'azione ex art 2043 cod. civ.
Osserva, invece, questa Corte come è consolidato insegnamento del
Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n° 20708/19, Cass. sez. 1 4714/18,
Cass. sez. 1 n° 9977/11 – che nella fattispecie – permanere dell'occupazione del ben demaniale benché scaduta la concessione -
può operarsi richiamo alla disposizione generale in tema di contratti di durata che disciplina l'ipotesi di mancata restituzione del bene locato alla scadenza del rapporto contrattuale, ossia l'art 1591
cod. civ.
Ed il danno conseguente ha natura contrattuale, e non già extra contrattuale, sicché trova applicazione il termine decennale di prescrizione – Cass. sez. 3 n° 10813/11 -.
Viceversa nella prospettiva del ristoro del danno contrattuale sotto il profilo della norma in art 1591 cod. civ., a ragione il primo
Giudice ha esaminato la fondatezza, sub profilo legittimità della pretesa risarcitoria esposta dall'Amministrazione erariale, posto che il citato art 1591 cod. civ. consente il ristoro del maggior danno quando provato in causa.
E nella specie il maggior danno subito dall'Amministrazione per il mancato godimento del bene è rappresbetato dalla sua impossibilità
di ricollocarlo in concessione, però secondo il canone aggiornato in forza di atti normativi richiamati nella circolare ministeriale applicata per la determinazione – terza ragione di gravame -.
Atti normativi successivi al momento di stipula della convenzione del 1997 e vigenti al momento della detenzione con titolo scaduto,
sicché rettamente il primo Giudice ha esaminato la questione se l' erariale ha bene applicato la normativa di riferimento in CP_1
relazione alla tassazione dell'indennità per il godimento del bene demaniale.
Correttamente, dunque, senza violare il principio dell'affidamento il Tribunale ha messo in evidenza come per il periodo dal marzo 2012
all'aprile 2015 non era più possibile per disposto normativo, come invece in precedenza consentito, riconoscere la detrazione significativa del canone in ipotesi, come quella di specie, che il bene fosse utilizzato da Associazione sportiva senza fine di lucro
– quarto motivo di gravame -.
Quindi correttamente il primo Giudice ha rilevato che l'errore commesso dall' erariale nella prima comunicazione CP_1
dell'ammontare dell'indennità dovuta annualmente non poteva superare il dato normativo e come il , ritenendo congrua la prima Pt_1
tassazione, comunque ebbe a riconoscere la fondatezza e legittimità
della quantificazione operata in forza di criteri dettati dalla
Circolare ministeriale in causa contestati.
Rettamente poi il primo Giudice ha ritenuto invece che dal maggio
2015 al luglio 2019 la detrazione poteva essere riconosciuta posto che così positivamente fatto dall'Amministrazione con la concessione del 2019, in forza di atto normativo intervenuto nel corso del 2015
che ripristinava la possibilità della detrazione in questione.
Rettamente il Tribunale ha ritenuto, per la stessa condotta ante
causam tenuta dal di , che non ha mai contestato la Pt_1 Parte_1
tassazione del canone secondo le disposizioni operative della
Circolare ministeriale utilizzata dall' , anzi ha, Controparte_1
non solo, ritenuto corretta la prima tassazione - errata per il riconoscimento di detrazione non più normativamente possibile -, ma pure stipulato nel 2019 nuova convenzione a canone appunto tassato sulla base dei criteri – fondati su dati normativi inderogabili alle parti - di detta Circolare.
Correlata alla citata questione appare anche la critica portata nel settimo motivo di gravame, ossia che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardiva la contestazione mossa dall'Ente appellante all'applicazione dei criteri posti dalla Circolare ministeriale per tassare l'indennità pretesa. Difatti l'argomento difensivo esamina funditus la questione ma oblia che il Tribunale ha anche fondato – ulteriore ratio - la sua statuizione sull'osservazione che il fattualmente ha sempre Pt_1
riconosciuto siccome corretta l'applicazione dei criteri di circolare nella sua interlocuzione con l'Amministrazione ai fini della conclusione della nuova concessione.
Al riguardo parte appellante si limita a mera negazione d'aver tenuto una condotta fattuale lumeggiante il ritenuto riconoscimento senza però anche sviluppare argomento di specifica critica al ragionamento esposto dal Tribunale, cui aderisce anche questa Corte per le ragioni dianzi esposte in punto legittimità degli atti impositivi.
Con relazione alla sesta censura correlata al mancato riconoscimento del disposto ex art 1227 cod. civ. in ragione della condotta omissiva tenuta dall'Amministrazione militare, non appare fondata la critica mossa alla statuizione sul punto adottata dal Tribunale in quanto generica.
Difatti, anzitutto, il soggetto cui viene imputata la condotta omissiva non risulta evocato in causa e, comunque, era obbligo non rispettato del , alla scadenza della convenzione, restituire Pt_1
il bene all'Amministrazione militare, invece che mantenerne il godimento.
Al riguardo l'Ente locale meramente asserisce che l'Amministrazione
militare tenne una condotta omissiva nel non pretendere immediatamente la restituzione.
Tuttavia non solo in atti risulta che detta Amministrazione richiese al la restituzione dell'area nel 2007 – appena scaduta la Pt_1
proroga della concessione – e nel 2015 – allorquando l'interlocuzione intrattenuta tra le parti non portò alla stipula di nuova convenzione
-, ma la condotta di mera attesa che contro parte adempia il suo obbligo non può configurare la situazione richiesta ex art 1227 cod.
civ.
Nella specie infatti l'Ente locale ebbe a chiedere proroghe e rinnovo della concessione e non ha nemmeno allegato di aver posto in essere le condizioni richieste dall'Amministrazione militare per il chiesto rinnovo.
Dunque nemmeno in atti risultano allegati fatti lumeggianti una condotta omissiva da parte dell'Amministrazione militare, che anzi cercò d'agevolare l'Ente locale nelle sue richieste di proroga e di nuova concessione ed ebbe tempestivamente e reiteratamente a richiedere la restituzione del bene amministrato.
Con riferimento alla questione – quinto motivo di appello - afferente la prova dell'effettivo godimento del bene demaniale da parte del per tutto il periodo di causa, questa Corte concorda con le Pt_1
conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa la concorrenza di adeguata prova di ciò.
Difatti il primo Giudice ha ben posto in evidenza come alle richieste di rilascio, formulate dall'Amministrazione militare, il Comune non pose in essere alcuna adempimento formale per restituire il bene in godimento, anzi espressamente chiese all' non già, di CP_3
restituire l'immobile, bensì di limitarne l'uso al solo scopo di voli collegati all'esigenze della Protezione civile e del pubblico soccorso, così fattualmente dimostrando di detenere l'immobile dettando ancora le condizioni d'uso all' già sua sub CP_3
concessionaria.
La critica appare limitarsi alla mancata considerazione di una perizia di parte, predisposta dal sulla scorta degli Pt_1
accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza circa l'effettivo utilizzo del bene nel periodo di causa da parte dell' CP_3 Accertamenti che lumeggiano, non già, l'assenza di utilizzazione,
bensì l'uso secondo le condizioni previste nella concessione scaduta ed in quella poi rinnovata, che appaiono modulate sul couso con l'Amministrazione militare.
In effetti non concorre violazione del disposto ex art 116 cod. proc.
civ. in relazione alla mancata considerazione di una perizia di parte, poiché in quanto atto difensivo della parte – Cass. sez. 5
n° 33503/18, Cass. sez. 3 n° 1325/84 – elemento meramente indiziario rimesso al discrezionale apprezzamento del Giudice.
Ma nella specie detta perizia non assume rilievo posto che la tassazione del preteso da parte dell'Amministrazione demaniale risulta esser stata effettuata sempre nell'ipotesi di couso, ossia come avveniva durante la vigenza della concessione scaduta e nella vigenza della nuova convenzione del 2019.
Ciò rimane lumeggiato dall'ammontare del canone richiesto nel 2019
significativamente omologo all'indennità di occupazione preteso con i ruoli di causa.
Consegue l'inutilità della – nuovamente – richiesta ammissione di consulenza tecnica al riguardo proposta e dal ed all' Pt_1 CP_3
.
[...]
Il cenno critico fondato sul disposto ex art 2041 cod. civ., come già detto, risulta irrilevante poiché nella presente controversia non si verte in detta situazione.
Con riguardo all'estensione dell'area effettivamente occupata –
ottava ragione di gravame - il contesta la statuizione del Pt_1
Giudice pordenonese che concorra prova adeguata che la stessa aveva la medesima estensione di quella prevista bella nuova concessione del 2019, conseguente al chiesto rinnovo formulato dallo stesso Ente
locale nel 2007. La tesi difensiva si limita a contestare l'osservazione del primo
Giudice che non vi fu tempestiva contestazione ex art 115 cod. proc.
civ. riproducendo il passaggio dell'atto processuale in cui detta contestazione fu effettuata.
Ma proprio leggendo detto passaggio appare evidente la correttezza della conclusione tratta dal Tribunale – Cass. sez. 3 n° 17889/20 –
, posto che l'Ente locale non già nega il fatto dedotto da controparte, bensì si limita a rilevare l'assenza di prova adeguata di ciò.
Di conseguenza la contestazione non ha il carattere della specificità
richiesta ex art 115 cod. proc. civ. posto che la parte non prende posizione sul fatto dedotto negandolo.
Comunque gli elementi indiziari indicati dal primo Giudice a sostegno della sua statuizione appaiono inequivoci anche a questa Corte,
poiché la richiesta, sin dal 2007, di aggiungere all'aviosuperficie anche fondi limitrofi - pertinenze e parcheggio – si coniuga armonicamente e con la concessione di fondo comunale avente la medesima destinazione – ricovero mezzi - e con la condotta stessa tenuta dal nel corso dell'interlocuzione con l'Ente pubblico Pt_1
per il rinnovo della concessione, di adesione all'ipotesi di tassare in € 16 mila il canone, comprensivo già dell'aggregazione di ulteriori fondi.
Tali elementi appaiono corroborati poi dalla significativa circostanza che il non ha negato l'occupazione anche di detti Pt_1
fondi – il cui costo risulta di minima entità – ma ha solo rilevato l'assenza di prova adeguata al riguardo.
Quanto infine alla contestazione mossa al rigetto della domanda di manleva verso l'Associazione sportiva, osserva la Corte come nemmeno in questa sede il abbia fornito adeguata prova della Pt_1 concorrenza di un titolo giuridico a sostegno della sua pretesa al riguardo.
Difatti, al rilievo da parte del Tribunale che la convenzione tra l'Ente locale e l'Associazione sportiva a disciplina dell'uso del bene in concessione demaniale era gratuita, parte appellante ricorda come vi sono state dazioni di denaro da parte della stessa
Associazione negli anni, specie di occupazione sine titulo; somme esattamente corrispondenti all'importo del canone di occupazione pagato all'Erario.
Tuttavia tale difesa rimane elisa dall'osservazione che la convenzione formale stipulata tra le parti era espressamente a titolo gratuito e, trattandosi di contratto con Ente pubblico, anche per la sua modifica è necessaria, a pena di nullità, l'atto scritto –
Cass. SU n° 9775/22 -.
In causa non risulta depositato atto scritto intercorso tra le parti portante detta pattuizione anche afferente al periodo dell'occupazione sine titulo posto che sul punto viene riproposta inammissibile prova orale poiché la forma scritta è prescritta ad
substantiam per le pattuizioni contrattuali con Ente pubblico.
Dunque condotte meramente fattuali tenute dalle parti, anche se desumibili dalle missive scambiate, non assumono rilievo a fronte della necessità che le pattuizioni siano contenute in atti formali
– Cass. sez. 1 n° 638/19 -.
Inoltre non va dimenticato che l'Amministrazione comunale, benché
sollecitata dall'Amministrazione militare nel 2007 – scadenza proroga concessione –, non ha mai operato concretamente per restituire il bene, tanto meno ordinando lo sgombero all' CP_3
nel godimento del bene per sua sub concessione. Anzi con la nota del 2016 se dispose di interrompere l'uso sociale del bene, tuttavia impartì disposizione alla medesima CP_3
d'utilizzarlo per scopo di pubblica utilità.
Dunque non concorre ragione giuridica per addossare all' CP_3
una scelta autonomamente assunta dall'Amministrazione comunale in assenza certa di obbligo formale di detta Associazione di rimborsare al il canone pagato al . Pt_1 CP_1
Rettamente poi il primo Giudice ha inquadrato nella utile gestione ex art 2031 cod. civ. l'uso a fini di pubblica utilità del bene di causa posto che così anche lumeggiato dalla citata nota del Pt_1
Nemmeno può concludersi che l' abbia tenuto una condotta CP_3
illecita verso il posto che mai s'è rifiutato di restituire Pt_1
il bene, poiché come ricordato l'Ente locale non ha mai posto in essere condotta finalizzata a restituire l'immobile al anzi CP_1
ha dato disposizioni all' di comunque Controparte_6
utilizzarlo anche se a scopi specifici.
Nemmeno può profilarsi ipotesi che con la chiamata in garanzia si sia voluto indicare il vero responsabile dell'occupazione posto che,
come visto, il Comune non ha mai chiesto il rilascio del bene all' anzi ha dato istruzioni sul come usare l'immobile CP_3
detenuto sine titulo.
Al rigetto dell'inutile appello segue la condanna del Parte_1
alla rifusione verso le Agenzie erariali e l'Associazione
[...]
sportiva delle spese di lite del presente grado, tassate, ex DM
147/22 nei parametri medi per le fasi effettivamente svolte tenuto conto del valore della lite, in € 14.000,00 per ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense per la parte privata e le spese iscritte a campione per la parte pubblica.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis
rigetta l'appello spiegato dal con la citazione datata Parte_1
30.9.2024,
dichiara assorbita l'impugnazione incidentale mossa dalle Agenzie
erariali con la comparsa depositata il 21.12.2024 e per l'effetto integralmente,
conferma la sentenza n° 485/24 resa dal Tribunale di Pordenone il
12.8.2024,
condanna il a rifondere a ciascuna parte Parte_1
appellata le spese di questo grado che tassa in € 14.000,00, oltre agli accessori di legge ed al rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15% per la parte privata e le spese iscritte a campione per la parte pubblica.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 26 febbraio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan