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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.4793/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CC Presidente rel.
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Vittorio Biscaglino (C.F.: ), che lo rappresenta C.F._2
e lo difende, come da procura in atti
E
(C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._3
22/12/1992, residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Andrea Gabriele (C.F. ), che la C.F._4 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con ricorso e decreto notificati al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento delle figlie minori nata a [...] Persona_1
(GE) il 28/11/2020 e nata a [...] il [...], avute nel corso Persona_2 della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex conviventi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Impegno del Signor ad abbandonare l'immobile di proprietà esclusiva Parte_1 della Sig.ra sita in Genova, Via Bobbio n. 5A/17, ove vive attualmente Parte_2 con la famiglia, appena possibile e comunque entro e non oltre 20 giorni dal deposito del presente ricorso presso la cancelleria de Tribunale di Genova sez. Famiglia;
2) la gestione delle minori dovrà avvenire secondo le regole dell'affidamento condiviso ai genitori con collocazione, prevalente delle stesse, presso l'abitazione di proprietà esclusiva della Sig.ra sita in Genova, Via Bobbio n. 5A/17. Parte_2
3) Il Signor potrà tenere con sè le figlie nei fine settimana Parte_1
(sabato/domenica) a weekend alterni riaccompagnando le figlie direttamente la domenica sera, per la cena a casa della madre alle ore 18:30 (sul punto, tenuto conto della tenera età delle minori e del fatto che le stesse non hanno mai pernottato altrove senza la presenza
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 della madre, si richiede di avvisare quest'ultima qualora vi fossero delle difficoltà. Ciò chiaramente nell'esclusivo interesse delle minori).
In settimana il Signor Parte_1
- sino a quando le bimbe non frequenteranno l'asilo, potrà tenere con sé le bimbe per due pomeriggi, in orario da concordare (ad esempio dalle 15) sino a quando le riaccompagnerà
a casa della madre alle ore 18:30.
- quando le bimbe avranno iniziato l'asilo, indipendentemente dall'impegno iniziale per il periodo necessario di "inserimento", potrà tenere con sé le bimbe per due pomeriggi andando a prenderle all'asilo e riaccompagnandole a casa della madre alle ore 18:30.
Tuttavia qualora le bimbe avessero “problemi di salute” più gravi di una semplice febbre/influenza etc..le stesse, anche se nei giorni di spettanza del papà, resteranno a casa con la madre.
In ogni caso ovviamente la gestione delle bimbe durante le “malattie” verrà effettuata con i classici criteri di buon senso, ragionevolezza e collaborazione da parte dei genitori.
- Nelle festività/ferie estive:
Le bimbe trascorreranno il 25 dicembre con un genitore (inizierà quest'anno il papà col natale) e quindi la mamma le terrà dal 26 al 31 dicembre e nuovamente il papà le terrà dal
01 gennaio al 6, il tutto con il criterio dell'alternanza.
Le bimbe trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Per il 2026 le parti concordano che il papà trascorrerà la Pasqua e la mamma il Lunedì dell'Angelo seguendo per gli anni successivi il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive il Signor potrà tenere le figlie per un complesso Parte_1 di quindici giorni anche non consecutivi e magari, secondo le esigenze di entrambi i Per genitori, frazionato in periodi non superiori a cinque giorni sino a quando la minore non avrà compiuto 5 anni.
Il giorno del compleanno delle minori, le parti stabiliscono che, si possa festeggiare tutti insieme con la presenza di entrambe i genitori e di tutti i nonni sia paterni che materni. Si specifica, però, che nell'ipotesi in cui la festa venga organizzata con amici di asilo, alla stessa parteciperanno soli i genitori ed i nonni potranno festeggiarlo autonomamente in altra occasione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 La Sig.ra specifica in punto ferie di avere a disposizione 15 giorni nel periodo Pt_2 estivo che sceglie compatibilmente con le esigenze lavorative e le necessità dell'azienda e altri 15 giorni che vengono spalmati dal datore di lavoro e sul quale la stessa non può decidere in alcun modo.
In tale ultimo caso la Sig.ra , previo preavviso al padre, terrà con sé le minori Pt_2 anche se tali giornate ricadono nel periodo di competenza del papà il quale, avrà comunque diritto di poter trascorrere i giorni stabiliti con le figlie in altro periodo.
Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno (sul punto la Sig.ra precisa che in tale data, suo malgrado, potrebbe non riuscire a Pt_2 comunicare la sua preferenza in conseguenza del fatto che la politica dell'azienda per cui lavora non prevede turnazioni a lungo termine pertanto si chiede la massima disponibilità
e comprensione del papà) per cui in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le esigenze della madre e quello successivo quelle del padre e così via alternativamente.
4) I nonni potranno liberamente frequentare le nipoti e saranno anche indicati nell'elenco delle persone autorizzate a prelevare le bambine all'uscita, ciò anche in caso emergenziale.
5) La Signora ed il Signor si impegnano, nell'esclusivo Parte_2 Parte_1 interesse delle figlie, a non far frequentare loro eventuali nuovi partner sino a quando tali rapporti non possano essere considerate relazioni stabili.
6) La Signora ed il Signor si impegnano a non Parte_2 Parte_1 pubblicare/esporre foto delle minori sui social. Ciò ovviamente non esclude l'invio in privato di foto ai nonni, parenti e/o altri amici stretti.
7) Ai fini fiscali il Sig. autorizza la Sig.ra a dichiarare nel proprio Parte_1 Pt_2 modello 730 che le minori sono al 100% a carico della madre.
8) Il Signor provvederà al mantenimento delle figlie minori mediante Parte_1 versamento mensile della somma di Euro 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat (€
200,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese successivo a quello della data di deposito del presente ricorso presso la cancelleria de Tribunale di
Genova sez. Famiglia , riconoscendo e autorizzando che quanto versato dall' a CP_1
Per titolo Assegno Unico Universale in favore delle figlie e verrà percepito nella Per_1 quota del 100% dalla Sig.ra . Pt_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Il Signor inoltre, corrisponderà, dietro esibizione dell'importo di spesa, Parte_1 il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Genova Sez.
Famiglia-verbale della riunione del 15/09/2016- specificando che sarà a Suo carico anche il 50% delle spese della mensa dell'asilo quando le figlie inizieranno a frequentare.
9) Il Sig. dovrà provvedere sin da subito alla disconnessione dell'abbonamento Pt_1 di € 96,67; spesa che comprende oltre a “netflix, disney plus” anche “Dazn e Now” ecc. nonché all'interruzione dell'abbonamento delle salviette “Pampers” su Amazon.
10) Il Sig. dovrà provvedere ad asportare dalla casa entro e non oltre 20 giorni Pt_1 dalla data di deposito del presente ricorso presso la cancelleria de Tribunale di Genova sez. Famiglia, tutti i suoi effetti personali nonchè il televisore della sala le n. 4 macchinette del caffè che erano state date in uso gratuito e del folletto VK 200S con tutti gli accessori
(tubo aspirazione lava pavimenti ecc) di proprietà esclusiva dello stesso.
11) Le parti si impegnano a dare esecuzione ai sopra riportati accordi a partire dalla data del deposito del presente ricorso presso la cancelleria de Tribunale di Genova sez.
Famiglia.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 14.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada CC
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CC Presidente rel.
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Vittorio Biscaglino (C.F.: ), che lo rappresenta C.F._2
e lo difende, come da procura in atti
E
(C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._3
22/12/1992, residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Andrea Gabriele (C.F. ), che la C.F._4 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con ricorso e decreto notificati al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento delle figlie minori nata a [...] Persona_1
(GE) il 28/11/2020 e nata a [...] il [...], avute nel corso Persona_2 della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex conviventi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Impegno del Signor ad abbandonare l'immobile di proprietà esclusiva Parte_1 della Sig.ra sita in Genova, Via Bobbio n. 5A/17, ove vive attualmente Parte_2 con la famiglia, appena possibile e comunque entro e non oltre 20 giorni dal deposito del presente ricorso presso la cancelleria de Tribunale di Genova sez. Famiglia;
2) la gestione delle minori dovrà avvenire secondo le regole dell'affidamento condiviso ai genitori con collocazione, prevalente delle stesse, presso l'abitazione di proprietà esclusiva della Sig.ra sita in Genova, Via Bobbio n. 5A/17. Parte_2
3) Il Signor potrà tenere con sè le figlie nei fine settimana Parte_1
(sabato/domenica) a weekend alterni riaccompagnando le figlie direttamente la domenica sera, per la cena a casa della madre alle ore 18:30 (sul punto, tenuto conto della tenera età delle minori e del fatto che le stesse non hanno mai pernottato altrove senza la presenza
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 della madre, si richiede di avvisare quest'ultima qualora vi fossero delle difficoltà. Ciò chiaramente nell'esclusivo interesse delle minori).
In settimana il Signor Parte_1
- sino a quando le bimbe non frequenteranno l'asilo, potrà tenere con sé le bimbe per due pomeriggi, in orario da concordare (ad esempio dalle 15) sino a quando le riaccompagnerà
a casa della madre alle ore 18:30.
- quando le bimbe avranno iniziato l'asilo, indipendentemente dall'impegno iniziale per il periodo necessario di "inserimento", potrà tenere con sé le bimbe per due pomeriggi andando a prenderle all'asilo e riaccompagnandole a casa della madre alle ore 18:30.
Tuttavia qualora le bimbe avessero “problemi di salute” più gravi di una semplice febbre/influenza etc..le stesse, anche se nei giorni di spettanza del papà, resteranno a casa con la madre.
In ogni caso ovviamente la gestione delle bimbe durante le “malattie” verrà effettuata con i classici criteri di buon senso, ragionevolezza e collaborazione da parte dei genitori.
- Nelle festività/ferie estive:
Le bimbe trascorreranno il 25 dicembre con un genitore (inizierà quest'anno il papà col natale) e quindi la mamma le terrà dal 26 al 31 dicembre e nuovamente il papà le terrà dal
01 gennaio al 6, il tutto con il criterio dell'alternanza.
Le bimbe trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Per il 2026 le parti concordano che il papà trascorrerà la Pasqua e la mamma il Lunedì dell'Angelo seguendo per gli anni successivi il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive il Signor potrà tenere le figlie per un complesso Parte_1 di quindici giorni anche non consecutivi e magari, secondo le esigenze di entrambi i Per genitori, frazionato in periodi non superiori a cinque giorni sino a quando la minore non avrà compiuto 5 anni.
Il giorno del compleanno delle minori, le parti stabiliscono che, si possa festeggiare tutti insieme con la presenza di entrambe i genitori e di tutti i nonni sia paterni che materni. Si specifica, però, che nell'ipotesi in cui la festa venga organizzata con amici di asilo, alla stessa parteciperanno soli i genitori ed i nonni potranno festeggiarlo autonomamente in altra occasione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 La Sig.ra specifica in punto ferie di avere a disposizione 15 giorni nel periodo Pt_2 estivo che sceglie compatibilmente con le esigenze lavorative e le necessità dell'azienda e altri 15 giorni che vengono spalmati dal datore di lavoro e sul quale la stessa non può decidere in alcun modo.
In tale ultimo caso la Sig.ra , previo preavviso al padre, terrà con sé le minori Pt_2 anche se tali giornate ricadono nel periodo di competenza del papà il quale, avrà comunque diritto di poter trascorrere i giorni stabiliti con le figlie in altro periodo.
Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno (sul punto la Sig.ra precisa che in tale data, suo malgrado, potrebbe non riuscire a Pt_2 comunicare la sua preferenza in conseguenza del fatto che la politica dell'azienda per cui lavora non prevede turnazioni a lungo termine pertanto si chiede la massima disponibilità
e comprensione del papà) per cui in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le esigenze della madre e quello successivo quelle del padre e così via alternativamente.
4) I nonni potranno liberamente frequentare le nipoti e saranno anche indicati nell'elenco delle persone autorizzate a prelevare le bambine all'uscita, ciò anche in caso emergenziale.
5) La Signora ed il Signor si impegnano, nell'esclusivo Parte_2 Parte_1 interesse delle figlie, a non far frequentare loro eventuali nuovi partner sino a quando tali rapporti non possano essere considerate relazioni stabili.
6) La Signora ed il Signor si impegnano a non Parte_2 Parte_1 pubblicare/esporre foto delle minori sui social. Ciò ovviamente non esclude l'invio in privato di foto ai nonni, parenti e/o altri amici stretti.
7) Ai fini fiscali il Sig. autorizza la Sig.ra a dichiarare nel proprio Parte_1 Pt_2 modello 730 che le minori sono al 100% a carico della madre.
8) Il Signor provvederà al mantenimento delle figlie minori mediante Parte_1 versamento mensile della somma di Euro 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat (€
200,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese successivo a quello della data di deposito del presente ricorso presso la cancelleria de Tribunale di
Genova sez. Famiglia , riconoscendo e autorizzando che quanto versato dall' a CP_1
Per titolo Assegno Unico Universale in favore delle figlie e verrà percepito nella Per_1 quota del 100% dalla Sig.ra . Pt_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Il Signor inoltre, corrisponderà, dietro esibizione dell'importo di spesa, Parte_1 il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Genova Sez.
Famiglia-verbale della riunione del 15/09/2016- specificando che sarà a Suo carico anche il 50% delle spese della mensa dell'asilo quando le figlie inizieranno a frequentare.
9) Il Sig. dovrà provvedere sin da subito alla disconnessione dell'abbonamento Pt_1 di € 96,67; spesa che comprende oltre a “netflix, disney plus” anche “Dazn e Now” ecc. nonché all'interruzione dell'abbonamento delle salviette “Pampers” su Amazon.
10) Il Sig. dovrà provvedere ad asportare dalla casa entro e non oltre 20 giorni Pt_1 dalla data di deposito del presente ricorso presso la cancelleria de Tribunale di Genova sez. Famiglia, tutti i suoi effetti personali nonchè il televisore della sala le n. 4 macchinette del caffè che erano state date in uso gratuito e del folletto VK 200S con tutti gli accessori
(tubo aspirazione lava pavimenti ecc) di proprietà esclusiva dello stesso.
11) Le parti si impegnano a dare esecuzione ai sopra riportati accordi a partire dalla data del deposito del presente ricorso presso la cancelleria de Tribunale di Genova sez.
Famiglia.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 14.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada CC
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5