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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CALABRESI FILIPPO PAOLO in forza di procura P.IVA_1 allegata al fascicolo telematico
Opponente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VALSECCHI DAVIDE in forza di procura allegata sub A al fascicolo
Parte opposta
*
Oggetto: opposizione a precetto
pagina 1 di 11 La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti qui riportate:
Conclusioni per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di fare inerente
l'ottenimento dei requisiti richiesti per l'esercizio della Casa Funeraria/Sala del commiato imposto dalla sentenza n.6849/2018 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, accertare e dichiarare la mancanza di diritto di di procedere in sede esecutiva per i motivi CP_1 dedotti in citazione;
accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato da nonché l'inammissibilità e CP_1
l'improcedibilità della domanda svolta in via subordinata di disapplicazione degli atti amministrativi.
Con vittoria di competenze e spese”
*
Conclusioni per l'opposta:
“b) in via principale, accertare, dichiarare e confermare che , a tutt'oggi, seguita ad Pt_1 esser priva di una autorizzazione alla “Casa Funeraria” in quel di LA (MB), Viale Monza, 1
e, per l'effetto, ritenere la medesima tenuta al pagamento in favore di della penale di cui CP_1 al precetto opposto sul periodo dal 17.9.2022 all'1.9.2023 secondo le statuizioni della sentenza n°
6849 / 2018 resa dal Tribunale di Milano – Sez. Imprese;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, disattendendo la motivazione della sentenza milanese poc'anzi richiamata e/o le precitate previsioni di Legge promanate dalla Regione Lombardia, dovesse ritenere l'esistenza in capo a di Pt_1 un'autorizzazione alla “Casa Funeraria”, per le ragioni dedotte ed argomentate in narrativa alle pagg. 5, 6 e 7, congiuntamente o disgiuntamente considerate, ritenere l'inidoneità della medesima autorizzazione, disapplicando quindi il provvedimento del (MB) Controparte_2 sub doc. 4 cp. del 27.1.2016 ed ogni atto successivo / correlato conseguente, incluso il provvedimento sub doc. 14 cp. del 27.7.2018. Ciò mantenendo ferma la penale di cui al precedente
b);
d) il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con vittoria di spese e competenze professionali di causa da liquidarsi altresì con aggravio di Euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c. a carico di . Pt_1
In via istruttoria, come in atti.”
*
pagina 2 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato, ex legge n. 53 del 1994, in data
13.09.2023, Parte_1 conveniva qui in giudizio per sentir accertato, previa Controparte_1 sospensione del titolo esecutivo, la mancanza del diritto dell'opposta di procedere in sede esecutiva stante “l'estinzione dell'obbligazione di fare inerente l'ottenimento dei requisiti richiesti per legge per l'esercizio della ” imposto dalla sentenza del Tribunale di Parte_2
Milano – Sez. imprese n.6849/2018 pubblicata in data 19 giugno 2018.
A sostegno dell'opposizione deduceva quanto segue:
- con atto di precetto notificato a mezzo pec in data 01.09.2023 l'odierna opposta, in forza della su indicata sentenza, le aveva intimato il pagamento della somma di €.70.420,12 a titolo di penale, ritenendo che avesse disatteso il comando imposto nella predetta pronuncia1 per avere, in particolare, pubblicizzato il “servizio” della casa funeraria/sala del commiato dal 17.9.2022 all'1.9.2023, senza tuttavia esser in possesso di una valida autorizzazione;
- detta sentenza faceva seguito all'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa nell'ambito del procedimento RG 77563/2014 e motivata in forza del provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione n.1/2016 emesso dal Comune di LA in data 25.10.2016 il quale aveva accertato la carenza dei requisiti igienico sanitari e disposto la sospensione dell'efficacia della suddetta autorizzazione sino all'adeguamento necessario dei predetti requisiti mancanti, da eseguirsi entro 45 giorni dalla comunicazione della sospensione;
termine poi prorogato di ulteriori
60 giorni;
- di avere quindi dato corso, tramite il proprio tecnico, ai lavori di adeguamento che venivano Cont ultimati il 06.02.2017 e, a seguito di sopralluogo, l' aveva verbalizzato che erano “accertati i Cont requisiti impartiti con nota del 11.10.2016 prot. 56374 con esito favorevole” e sempre aveva poi inviato al Comune di LA nota del 11.04.2017 protocollata al n. 30311/2017 (doc.10) con cui affermava che “Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta in data 27.03.2016, inerente alla richiesta di idoneità dei locali da adibire ad uso “Sala del Commiato”, esaminata la documentazione presente all'atto del sopralluogo, si esprime parere FAVOREVOLE”; - a seguito di precisa richiesta effettuata dal proprio difensore al Comune di LA di confermare “la sussistenza dei titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività…”, quest'ultimo le aveva inviato il 27.07.2018 una pec con la quale comunicava che “l'autorizzazione n. 1/2016 per
l'attività e gestione della sala del commiato sita in viale Monza n. 1 è efficace e valida essendo state ottemperate le prescrizioni necessarie per la sussistenza della stessa”;
- non si poteva quindi “revocare in dubbio che l'autorizzazione in possesso a Parte_1 renda legittima la pubblicizzazione della “sala del commiato” e/o della “casa funeraria” considerato che il TAR Lombardia e la risposta data dalla Regione Lombardia alla domanda posta da (ossia uno fra i principali organismi di rappresentanza nel settore delle onoranze Pt_4 funebri) avevano, di fatto, avallato una equiparazione fra “case funerarie” e “sale del commiato”, precisando che “le sale del commiato”, realizzate prima dell'entrata in vigore del Regolamento
Regionale n.4/2022, potevano continuare la propria attività in forza delle autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa regionale;
distinzione che comunque non poteva indagarsi nel presente processo in quanto l'inibitoria imposta dal Tribunale di Milano atteneva alla pubblicizzazione del termine “Casa Funeraria”, anche ove declinato quale “Casa del Commiato” o
“Sala del Commiato”;
- aveva pertanto documentalmente provato di aver adempiuto al comando imposto con l'ordinanza cautelare ancor prima dell'emissione del titolo esecutivo azionato da parte opposta;
- a fronte di detta comunicazione attestante l'adempimento della propria obbligazione e di cui era stato notiziato anche il difensore dell'opposta, quest'ultima non avrebbe dovuto né potuto notificarle il precetto;
- l'opposta era quindi sfornita di un titolo per procedere esecutivamente nei suoi confronti in quanto il presunto credito non era né certo né liquido, come già affermato da questo Tribunale nel giudizio RG 8092 /2022 celebratosi tra le medesime parti in causa e per i medesimi fatti e che aveva accolto l'opposizione proposta da essa opponente;
- in ogni caso l'opposta non aveva dimostrato l'asserita pubblicizzazione e quindi la violazione del comando in quanto, trattandosi di un non facere, era onere del creditore “provare se e quante volte
l'obbligato ha fatto ciò che non avrebbe dovuto” e, comunque, contestando il credito come auto- liquidato dalla società intimante.
Sulla base di tali deduzioni e doglianze chiedeva l'accoglimento dell'istanza cautelare, stante la sussistenza dei gravi motivi e nel merito l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale, contestata ogni avversa deduzione e produzione, chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensiva, perché carente dei presupposti anche in punto periculum, sia dell'opposizione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate e deducendo a sostegno, in sintesi, che: pagina 4 di 11 - il Tribunale di Milano Sez. Imprese “aveva statuito una prima volta vs. – Pt_1 imponendole una penale di Euro 200,00 die per ogni giorno in cui, in assenza di autorizzazione amministrativa, avesse seguitato a pubblicizzare una “Casa Funeraria”, i cui requisiti non deteneva”, decisione confermata dalla Corte d'Appello e sulla quale si era pertanto formato il giudicato;
- la supposta autorizzazione di , reiterando sul punto quanto già sostenuto nei Pt_1 precedenti giudizi, non aveva riguardato, né riguarderebbe una “Casa Funeraria” ma bensì una
“Sala del Commiato” (struttura quest'ultima ben diversa e più ridotta rispetto ad una “Casa
Funeraria”;
- il Comune di LA in data 16.1.2017, in assenza di motivi, aveva concesso a Pt_1 proroga di ulteriori 60 gg. sino al 6.2.2017 per regolarizzare la propria struttura ed in data
27.7.2018 si è determinato “per la riviviscenza dell'originaria autorizzazione alla “Sala del
Commiato” del 27.1.2016”;
- se a monte il aveva ricevuto un'autorizzazione carente dei presupposti “minimi” per la Pt_1 sua concessione al 27.7.2018 detta autorizzazione non avrebbe potuto ricevere alcuna riviviscenza in quanto ai sensi dell'art. 21 septies della Legge n° 241 del 1990, il provvedimento amministrativo mancante degli elementi essenziali doveva considerarsi giuridicamente inesistente;
- in ogni caso, essendo trascorsi più di 12 mesi alla data della comunicazione del 27.7.2018, con cui il di LA aveva comunicato la validità e l'efficacia dell'originaria autorizzazione CP_2 rilasciata, era stato superato il limite temporale di cui all'art. 21 quater della suddetta legge e conseguentemente detta autorizzazione non poteva che “considerarsi definitivamente caducata per chiaro superamento del limite temporale afferente alla possibilità di sua sospensione”;
- di non aver chiesto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alcun accertamento circa la differenza tra “Casa Funeraria” e ”, in quanto nella propria statuizione il Parte_3
Tribunale di Milano Sez. Imprese aveva ben specificato come inibitoria e penale fossero a valere, in primis, per la “Casa Funeraria” e, comunque, anche per una “Casa o una Parte_3 [...]
di cui l'opponente, parimenti, non aveva i requisiti” e se mai il avesse Parte_3 Pt_1 avuto una valida autorizzazione ad una ”, non poteva certo pubblicizzare una Parte_3
“Casa Funeraria”, struttura per cui non aveva e “non ha né requisiti né, prima ancora, un'autorizzazione” e detta circostanza la legittimava a chiedere la penale;
- il non aveva pertanto estinto in alcun modo l'obbligazione di fare di cui alla citata Pt_1 sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Imprese, non avendo provato di aver ottenuto dal
[...]
un'autorizzazione ad una “Casa Funeraria”. CP_2
pagina 5 di 11 Accolta in sede di reclamo l'istanza cautelare avanzata dalla società opponente che era stata dapprima rigettata per carenza del presupposto del periculum in mora; disposta l'istruzione probatoria;
ritenuta l'inammissibilità delle prove orali formulate dalla convenuta e la causa matura per la decisione, con ordinanza del 8.05.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e disposto rinvio ex art. 281 quinques c.p.c. previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Rigettate con ordinanza riservata del 22.10.2024 le istanze avanzate dalla convenuta alla suddetta udienza, la causa veniva quindi introitata per la decisione, dando atto che per un disguido della cancelleria l'ordinanza de qua veniva comunicata alle parti solo il 18.12.2024.
*
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Sul comando contenuto nel titolo esecutivo
La quaestio iuris sottesa ai motivi di opposizione attiene all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano – Sez. imprese n.6849/2018 (confermata, per quanto qui di interesse, dalla Corte d'appello di Milano - Sez.
Imprese con sentenza n. 4432/2019) ed il cui comando qui si riporta
Secondo la giurisprudenza oramai consolidata "il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (cfr. ex multis Cass. 14267/2017).
La successiva giurisprudenza ha poi chiarito che “né alla stregua dell'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 11066/12, né alla stregua del successivo intervento delle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 5633/22, è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso,
pagina 6 di 11 al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo” (v.
(Cass. nn. 14234 e 1942/2023).
Nel caso di specie l'opposta avrebbe dovuto impugnare con l'atto d'appello detta equiparazione cosa che non risulta aver effettuato e pertanto la statuizione risulta coperta dal giudicato;
ne consegue che il comando di cui al titolo esecutivo è quello su riportato senza che questo Tribunale possa effettuare alcun accertamento sull'asserita e supposta differenza tra i suddetti tre servizi, essendo preclusa a questo giudice un' integrazione del titolo esecutivo, titolo che sulla base del dato letterale equipara, ai fini dell'inibitoria, la pubblicizzazione di una “Casa Funeraria”, ovvero una
“ ” o una “ ”, (come del resto già affermato dal Collegio in sede Parte_3 Parte_2 di reclamo con ordinanza del 1.03.20242 prodotta dall'opponente).
Ed anzi proprio dalle su indicate sentenze si ricava che entrambi i Giudici non hanno operato alcuna distinzione. La Corte d'Appello a pg. 16 della sentenza, al fine di avvalorare il maggior danno subito da ha affermato che “l'appellata aveva effettivamente Controparte_1 messo in funzione una casa funeraria” come risulta dal passaggio motivazionale qui riportato
pagina 7 di 11 Quanto al giudice di primo grado, dalla pronuncia risulta che la seconda domanda di inibitoria
[la prima era stata disattesa, avendo il giudice negato l'illegittimo impiego del “Casa Funeraria” anziché, più propriamente, della locuzione “Sala indicata nell'autorizzazione Parte_3 comunale rilevando che “In ogni caso, la Legge Regionale in materia (n. 22 del 2003) ed il relativo Regolamento (n.6 del 2004) non sembrerebbero conoscere tale differenza;
essi regolano un solo servizio, unitariamente disciplinato, denominandolo “Sala del Commiato”, intesa quale
“luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato”
(cfr. art.4 L.R. citata art.2 e 42 del Reg.). Con la conseguenza che, allo stato, non sembra che
l'impiego della locuzione “Casa Funeraria” -sulla quale parte ricorrente non vanta alcuna privativa- abbia carattere decettivo, non comunicando al pubblico mendaci informazioni sulla qualità del servizio offerto dalla resistente (cfr. ordinanza 15.2.2016)] ha invece trovato accoglimento in quanto nelle more era stata sospesa l'autorizzazione rilasciata dal Comune di
LA al ed infatti il Tribunale ha espressamente affermato in motivazione che era Pt_1
“venuto allo stato meno tale provvedimento autorizzativo (rectius: essendo stata sospesa la sua efficacia per carenza dei requisiti prescritti)” e poi statuito che la pubblicizzazione del servizio, comunque denominato, risultava inibita “fino all'accertamento – da parte dell'autorità amministrativa o da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa – della sussistenza nei locali della convenuta dei requisiti ex lege prescritti per esercitare tale servizio”.
Sull'adempimento del comando
Premesso che non compete a questo giudice sindacare sul tipo di autorizzazione rilasciata né accertare se sussista l'asserita differenza tra i suddetti tre servizi, potendo e dovendo verificare solo se l'autorità amministrativa abbia o meno accertato “la sussistenza nei locali della convenuta dei requisiti ex lege prescritti per esercitare tale servizio”, servizio si ripete declinato come “Casa Par Funeraria” ovvero “Sala del Commiato” ovvero “Casa ommiato”.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente si ricava che:
i. l'autorizzazione è stata rilasciata il 27.01.2016 (doc. 4);
ii. con comunicazione a mezzo pec del 25.10.2016 il dando atto che era Controparte_2 emersa una carenza dei servizi igienico sanitari minimi e necessari per l'esercizio e la gestione della
Sala del commiato, ha disposto la sospensione dell'autorizzazione in oggetto e assegnato all'opponente termine di 45 giorni per l'adeguamento (doc. 3);
iii. con comunicazione a mezzo pec del 16.01.2017 il ha prorogato di 60 giorni e quindi CP_2 sino al 6.02.2017 il suddetto termine (doc. 6);
pagina 8 di 11 iv. in data 26.01.2017 l'opponente ha comunicato al Comune la (comunicazione inizio opere Pt_5 asseverata) ed in data 6.02.2017 ha comunicato l'ultimazione dei lavori (cfr. doc. 7).
Merita osservarsi che la CILA, introdotta dalla Legge di conversione n. 73 del 2010, costituisce una comunicazione contenente un'asseverazione che attesta che il progetto presentato rispetti determinati requisiti e consente di effettuare determinati lavori su un immobile, senza modificarne la struttura, senza la necessità di richiedere un permesso di costruire o SCIA. La non è Pt_5 sottoposta a un controllo sistematico e non ci sono tempistiche perentorie da rispettare da parte dell'amministrazione. L'unico obbligo è che la deve essere conosciuta dall'amministrazione, Pt_5 affinché possa verificare che le opere progettate abbiano un impatto modesto sul territorio.
Pertanto detta comunicazione non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno ovvero di ricevibilità/irricevibilità della comunicazione di inizio lavori da parte dell'Amministrazione comunale, non sussistendo alcuna previsione normativa che attribuisca un tale potere a fronte di un'attività che deve essere soltanto conosciuta dall'Amministrazione, restando salva e impregiudicata l'attività di vigilanza contro gli abusi e l'esercizio della correlata potestà sanzionatoria dell'Ente territoriale che può essere esercitata senza un termine specifico dal deposito (cfr. da ultimo T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 03/05/2024, n.867);
v. contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta la comunicazione del Comune del 27.07.2018 non attesta che la sospensione dell'autorizzazione si è protratta sino a quella data, bensì che erano state precedentemente ottemperate tutte le prescrizioni imposte per la validità ed efficacia dell'autorizzazione sospesa oltre un anno prima. L'amministrazione, nella suddetta comunicazione, dà infatti atto di aver ricevuto in data 26.01.2017 la e della successiva comunicazione di Pt_5 ultimazione lavori in data 6.02.2017, pervenutagli tramite pec il 13.02.2017 e della dichiarazione di agibilità inviata in copia in pari data nonché infine dell'esito favorevole espresso dall'
[...]
a seguito del sopralluogo effettuato l'11.04.2017 (cfr. doc.14); Pt_6 vi. deve pertanto ritenersi che la sospensione sia venuta meno a partire, quantomeno, dal parere favorevole espresso dall . Parte_6
Stante quanto sopra delineato risulta che l'opponente - nel periodo dal 17.9.2022 all'1.9.2023, di cui all'atto di precetto - era munita di valida autorizzazione e che, conseguentemente, non ha disatteso il comando imposto nella citata pronuncia del tribunale di Milano -Sez. Imprese.
Va pertanto condiviso quanto affermato dal Collegio in sede di reclamo con ordinanza del
1.03.2024 e quindi che “anche ove dovesse ritenersi dimostrata la pubblicizzazione del servizio, non vi sarebbe in ogni caso violazione del comando, in quanto tale pubblicizzazione sarebbe avvenuta in presenza di una valida autorizzazione, così come prescritto dalla sentenza del
Tribunale di Milano”.
pagina 9 di 11 Sulla richiesta di disapplicazione del provvedimento amministrativo
Deve osservarsi che non spetta al giudice ordinario compiere un indebito sindacato sulle valutazioni espresse dalla pubblica amministrazione, peraltro evidenziandosi che l'opposta nulla risulta aver eccepito circa l'inesistenza del provvedimento autorizzativo del 27.01.2016 nel giudizio svoltosi dapprima avanti il Tribunale di Milano e poi in sede d'appello ancorchè la sospensione fosse già stata disposta.
In ogni caso alcuna inesistenza, ai sensi dell'invocato art. 21 septies Legge n.241/1990, del provvedimento amministrativo in esame risulta configurata.
L'art. 21 septies, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, ha codificato la categoria concettuale del provvedimento amministrativo nullo, includendo nelle ipotesi di nullità anche i casi di mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto, che vanno individuati, in assenza di una esplicita indicazione legislativa, secondo le nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto e il negozio giuridico.
Il provvedimento amministrativo, pertanto, può considerarsi assolutamente nullo o inesistente solo nelle ipotesi in cui esso sia espressamente qualificato come tale dalla legge, oppure manchi dei connotati essenziali dell'atto amministrativo, necessari ex lege a costituirlo, quali possono essere la radicale carenza di potere da parte dell'autorità procedente, ovvero il difetto della forma, della volontà, dell'oggetto o del destinatario. Non può, invece, parlarsi di inesistenza o nullità dell'atto allorché si discuta unicamente dei vizi del procedimento che lo ha preceduto, e perciò delle modalità di esercizio del potere che fa capo all'Amministrazione e di cui questa si è avvalsa. In tali ipotesi, l'atto finale rimane integro nei suoi elementi essenziali e costitutivi, potendosi discutere solo della conformità a legge del complessivo comportamento osservato dall'autorità (legittimità) tenendo presente che, la radicale nullità dell'atto, a meno che non sia espressamente ed inequivocabilmente disposta da una norma primaria, ricorre soltanto quando l'atto costituisca manifestazione di poteri spettanti ad organi che operino in settori del tutto diversi, ovvero sia destinato a spiegare efficacia al di fuori dell'area fisica su cui insiste l'ente territoriale di cui tali organi facciano parte. (Così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 18/06/2012, n.5587).
In conclusione l'opposizione deve essere accolta e dichiarata la mancanza del diritto di di procedere in sede esecutiva stante la carenza d titolo Controparte_1 esecutivo .
Le spese processuali – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione del DM 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della causa e della mancanza di istruttoria orale nonché dell'attività svolta in sede cautelare e considerando l'esito della prima fase. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione accerta che l'opponente ha ottemperato alla propria obbligazione di fare di cui alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. imprese n.6849/2018 e per l'effetto dichiara che non ha diritto di procedere in via Controparte_1 esecutiva nei confronti di Parte_1 sulla scorta dell'atto di precetto notificato l'1.09.2023;
[...]
- condanna la convenuta opposta a rifondere alla società opponente le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 18.068,00 per compensi (di cui € 6.800,00 per l'intera fase cautelare ed € 11.268,00 per la fase di merito), € 933,00 (147,00+786,00) per esborsi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA., CPA e spese successive.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza il 9.01.2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza con cui è stato accertato lo svolgimento di attività anticoncorrenziale da parte di
[...] in danno di ed inibito alla prima la pubblicizzazione Parte_1 Controparte_1
– in qualunque forma e contesto anche giornalistico – del servizio c.d. “Casa Funeraria” (ovvero “ ” Parte_3 ovvero “ ”) e ciò fino all'accertamento – da parte dell'autorità amministrativa o da parte dell'autorità Parte_2 giudiziaria amministrativa – della sussistenza nei locali della odierna opponente dei requisiti ex lege prescritti per esercitare tale servizio e ha fissato a titolo di penale un importo di € 200,00 per ogni giorno di violazione di tale comando a partire dalla comunicazione della sentenza (pronuncia confermata sul punto dalla Corte d'Appello di Milano Sez. Imprese con sentenza n. 4432/2019) pagina 3 di 11 2 “A tal riguardo, ritiene il Collegio che il comando giudiziale contenuto nel titolo esecutivo debba essere interpretato nel senso che la violazione dello stesso si configura unicamente nell'ipotesi in cui venga pubblicizzata una “Casa Funeraria”, ovvero una “Sala del Commiato” o una “Casa del Commiato” in assenza di uno specifico provvedimento autorizzativo che, come emerge dai passaggi motivazionali sopra riportati, è rappresentato dall'autorizzazione n. 1/2016 rilasciata dal Comune di LA. Ed invero, la sentenza del Tribunale di Milano non approfondisce il tema delle asserite distinzioni tra la “Casa Funeraria” e la “ Parte_3
, ed anzi richiamando quanto affermato nella fase cautelare esclude che tale differenziazione abbia
[...] un fondamento normativo (pag. 12 della sentenza). La sentenza di condanna, invece, risulta esclusivamente sul fatto che, in tale momento, l'efficacia di tale provvedimento autorizzativo risultava sospesa, di talché la pubblicizzazione di tale servizio, comunque denominato, configurava una condotta di concorrenza sleale.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CALABRESI FILIPPO PAOLO in forza di procura P.IVA_1 allegata al fascicolo telematico
Opponente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VALSECCHI DAVIDE in forza di procura allegata sub A al fascicolo
Parte opposta
*
Oggetto: opposizione a precetto
pagina 1 di 11 La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti qui riportate:
Conclusioni per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di fare inerente
l'ottenimento dei requisiti richiesti per l'esercizio della Casa Funeraria/Sala del commiato imposto dalla sentenza n.6849/2018 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, accertare e dichiarare la mancanza di diritto di di procedere in sede esecutiva per i motivi CP_1 dedotti in citazione;
accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato da nonché l'inammissibilità e CP_1
l'improcedibilità della domanda svolta in via subordinata di disapplicazione degli atti amministrativi.
Con vittoria di competenze e spese”
*
Conclusioni per l'opposta:
“b) in via principale, accertare, dichiarare e confermare che , a tutt'oggi, seguita ad Pt_1 esser priva di una autorizzazione alla “Casa Funeraria” in quel di LA (MB), Viale Monza, 1
e, per l'effetto, ritenere la medesima tenuta al pagamento in favore di della penale di cui CP_1 al precetto opposto sul periodo dal 17.9.2022 all'1.9.2023 secondo le statuizioni della sentenza n°
6849 / 2018 resa dal Tribunale di Milano – Sez. Imprese;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, disattendendo la motivazione della sentenza milanese poc'anzi richiamata e/o le precitate previsioni di Legge promanate dalla Regione Lombardia, dovesse ritenere l'esistenza in capo a di Pt_1 un'autorizzazione alla “Casa Funeraria”, per le ragioni dedotte ed argomentate in narrativa alle pagg. 5, 6 e 7, congiuntamente o disgiuntamente considerate, ritenere l'inidoneità della medesima autorizzazione, disapplicando quindi il provvedimento del (MB) Controparte_2 sub doc. 4 cp. del 27.1.2016 ed ogni atto successivo / correlato conseguente, incluso il provvedimento sub doc. 14 cp. del 27.7.2018. Ciò mantenendo ferma la penale di cui al precedente
b);
d) il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con vittoria di spese e competenze professionali di causa da liquidarsi altresì con aggravio di Euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c. a carico di . Pt_1
In via istruttoria, come in atti.”
*
pagina 2 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato, ex legge n. 53 del 1994, in data
13.09.2023, Parte_1 conveniva qui in giudizio per sentir accertato, previa Controparte_1 sospensione del titolo esecutivo, la mancanza del diritto dell'opposta di procedere in sede esecutiva stante “l'estinzione dell'obbligazione di fare inerente l'ottenimento dei requisiti richiesti per legge per l'esercizio della ” imposto dalla sentenza del Tribunale di Parte_2
Milano – Sez. imprese n.6849/2018 pubblicata in data 19 giugno 2018.
A sostegno dell'opposizione deduceva quanto segue:
- con atto di precetto notificato a mezzo pec in data 01.09.2023 l'odierna opposta, in forza della su indicata sentenza, le aveva intimato il pagamento della somma di €.70.420,12 a titolo di penale, ritenendo che avesse disatteso il comando imposto nella predetta pronuncia1 per avere, in particolare, pubblicizzato il “servizio” della casa funeraria/sala del commiato dal 17.9.2022 all'1.9.2023, senza tuttavia esser in possesso di una valida autorizzazione;
- detta sentenza faceva seguito all'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa nell'ambito del procedimento RG 77563/2014 e motivata in forza del provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione n.1/2016 emesso dal Comune di LA in data 25.10.2016 il quale aveva accertato la carenza dei requisiti igienico sanitari e disposto la sospensione dell'efficacia della suddetta autorizzazione sino all'adeguamento necessario dei predetti requisiti mancanti, da eseguirsi entro 45 giorni dalla comunicazione della sospensione;
termine poi prorogato di ulteriori
60 giorni;
- di avere quindi dato corso, tramite il proprio tecnico, ai lavori di adeguamento che venivano Cont ultimati il 06.02.2017 e, a seguito di sopralluogo, l' aveva verbalizzato che erano “accertati i Cont requisiti impartiti con nota del 11.10.2016 prot. 56374 con esito favorevole” e sempre aveva poi inviato al Comune di LA nota del 11.04.2017 protocollata al n. 30311/2017 (doc.10) con cui affermava che “Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta in data 27.03.2016, inerente alla richiesta di idoneità dei locali da adibire ad uso “Sala del Commiato”, esaminata la documentazione presente all'atto del sopralluogo, si esprime parere FAVOREVOLE”; - a seguito di precisa richiesta effettuata dal proprio difensore al Comune di LA di confermare “la sussistenza dei titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività…”, quest'ultimo le aveva inviato il 27.07.2018 una pec con la quale comunicava che “l'autorizzazione n. 1/2016 per
l'attività e gestione della sala del commiato sita in viale Monza n. 1 è efficace e valida essendo state ottemperate le prescrizioni necessarie per la sussistenza della stessa”;
- non si poteva quindi “revocare in dubbio che l'autorizzazione in possesso a Parte_1 renda legittima la pubblicizzazione della “sala del commiato” e/o della “casa funeraria” considerato che il TAR Lombardia e la risposta data dalla Regione Lombardia alla domanda posta da (ossia uno fra i principali organismi di rappresentanza nel settore delle onoranze Pt_4 funebri) avevano, di fatto, avallato una equiparazione fra “case funerarie” e “sale del commiato”, precisando che “le sale del commiato”, realizzate prima dell'entrata in vigore del Regolamento
Regionale n.4/2022, potevano continuare la propria attività in forza delle autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa regionale;
distinzione che comunque non poteva indagarsi nel presente processo in quanto l'inibitoria imposta dal Tribunale di Milano atteneva alla pubblicizzazione del termine “Casa Funeraria”, anche ove declinato quale “Casa del Commiato” o
“Sala del Commiato”;
- aveva pertanto documentalmente provato di aver adempiuto al comando imposto con l'ordinanza cautelare ancor prima dell'emissione del titolo esecutivo azionato da parte opposta;
- a fronte di detta comunicazione attestante l'adempimento della propria obbligazione e di cui era stato notiziato anche il difensore dell'opposta, quest'ultima non avrebbe dovuto né potuto notificarle il precetto;
- l'opposta era quindi sfornita di un titolo per procedere esecutivamente nei suoi confronti in quanto il presunto credito non era né certo né liquido, come già affermato da questo Tribunale nel giudizio RG 8092 /2022 celebratosi tra le medesime parti in causa e per i medesimi fatti e che aveva accolto l'opposizione proposta da essa opponente;
- in ogni caso l'opposta non aveva dimostrato l'asserita pubblicizzazione e quindi la violazione del comando in quanto, trattandosi di un non facere, era onere del creditore “provare se e quante volte
l'obbligato ha fatto ciò che non avrebbe dovuto” e, comunque, contestando il credito come auto- liquidato dalla società intimante.
Sulla base di tali deduzioni e doglianze chiedeva l'accoglimento dell'istanza cautelare, stante la sussistenza dei gravi motivi e nel merito l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale, contestata ogni avversa deduzione e produzione, chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensiva, perché carente dei presupposti anche in punto periculum, sia dell'opposizione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate e deducendo a sostegno, in sintesi, che: pagina 4 di 11 - il Tribunale di Milano Sez. Imprese “aveva statuito una prima volta vs. – Pt_1 imponendole una penale di Euro 200,00 die per ogni giorno in cui, in assenza di autorizzazione amministrativa, avesse seguitato a pubblicizzare una “Casa Funeraria”, i cui requisiti non deteneva”, decisione confermata dalla Corte d'Appello e sulla quale si era pertanto formato il giudicato;
- la supposta autorizzazione di , reiterando sul punto quanto già sostenuto nei Pt_1 precedenti giudizi, non aveva riguardato, né riguarderebbe una “Casa Funeraria” ma bensì una
“Sala del Commiato” (struttura quest'ultima ben diversa e più ridotta rispetto ad una “Casa
Funeraria”;
- il Comune di LA in data 16.1.2017, in assenza di motivi, aveva concesso a Pt_1 proroga di ulteriori 60 gg. sino al 6.2.2017 per regolarizzare la propria struttura ed in data
27.7.2018 si è determinato “per la riviviscenza dell'originaria autorizzazione alla “Sala del
Commiato” del 27.1.2016”;
- se a monte il aveva ricevuto un'autorizzazione carente dei presupposti “minimi” per la Pt_1 sua concessione al 27.7.2018 detta autorizzazione non avrebbe potuto ricevere alcuna riviviscenza in quanto ai sensi dell'art. 21 septies della Legge n° 241 del 1990, il provvedimento amministrativo mancante degli elementi essenziali doveva considerarsi giuridicamente inesistente;
- in ogni caso, essendo trascorsi più di 12 mesi alla data della comunicazione del 27.7.2018, con cui il di LA aveva comunicato la validità e l'efficacia dell'originaria autorizzazione CP_2 rilasciata, era stato superato il limite temporale di cui all'art. 21 quater della suddetta legge e conseguentemente detta autorizzazione non poteva che “considerarsi definitivamente caducata per chiaro superamento del limite temporale afferente alla possibilità di sua sospensione”;
- di non aver chiesto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alcun accertamento circa la differenza tra “Casa Funeraria” e ”, in quanto nella propria statuizione il Parte_3
Tribunale di Milano Sez. Imprese aveva ben specificato come inibitoria e penale fossero a valere, in primis, per la “Casa Funeraria” e, comunque, anche per una “Casa o una Parte_3 [...]
di cui l'opponente, parimenti, non aveva i requisiti” e se mai il avesse Parte_3 Pt_1 avuto una valida autorizzazione ad una ”, non poteva certo pubblicizzare una Parte_3
“Casa Funeraria”, struttura per cui non aveva e “non ha né requisiti né, prima ancora, un'autorizzazione” e detta circostanza la legittimava a chiedere la penale;
- il non aveva pertanto estinto in alcun modo l'obbligazione di fare di cui alla citata Pt_1 sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Imprese, non avendo provato di aver ottenuto dal
[...]
un'autorizzazione ad una “Casa Funeraria”. CP_2
pagina 5 di 11 Accolta in sede di reclamo l'istanza cautelare avanzata dalla società opponente che era stata dapprima rigettata per carenza del presupposto del periculum in mora; disposta l'istruzione probatoria;
ritenuta l'inammissibilità delle prove orali formulate dalla convenuta e la causa matura per la decisione, con ordinanza del 8.05.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e disposto rinvio ex art. 281 quinques c.p.c. previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Rigettate con ordinanza riservata del 22.10.2024 le istanze avanzate dalla convenuta alla suddetta udienza, la causa veniva quindi introitata per la decisione, dando atto che per un disguido della cancelleria l'ordinanza de qua veniva comunicata alle parti solo il 18.12.2024.
*
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Sul comando contenuto nel titolo esecutivo
La quaestio iuris sottesa ai motivi di opposizione attiene all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano – Sez. imprese n.6849/2018 (confermata, per quanto qui di interesse, dalla Corte d'appello di Milano - Sez.
Imprese con sentenza n. 4432/2019) ed il cui comando qui si riporta
Secondo la giurisprudenza oramai consolidata "il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (cfr. ex multis Cass. 14267/2017).
La successiva giurisprudenza ha poi chiarito che “né alla stregua dell'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 11066/12, né alla stregua del successivo intervento delle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 5633/22, è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso,
pagina 6 di 11 al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo” (v.
(Cass. nn. 14234 e 1942/2023).
Nel caso di specie l'opposta avrebbe dovuto impugnare con l'atto d'appello detta equiparazione cosa che non risulta aver effettuato e pertanto la statuizione risulta coperta dal giudicato;
ne consegue che il comando di cui al titolo esecutivo è quello su riportato senza che questo Tribunale possa effettuare alcun accertamento sull'asserita e supposta differenza tra i suddetti tre servizi, essendo preclusa a questo giudice un' integrazione del titolo esecutivo, titolo che sulla base del dato letterale equipara, ai fini dell'inibitoria, la pubblicizzazione di una “Casa Funeraria”, ovvero una
“ ” o una “ ”, (come del resto già affermato dal Collegio in sede Parte_3 Parte_2 di reclamo con ordinanza del 1.03.20242 prodotta dall'opponente).
Ed anzi proprio dalle su indicate sentenze si ricava che entrambi i Giudici non hanno operato alcuna distinzione. La Corte d'Appello a pg. 16 della sentenza, al fine di avvalorare il maggior danno subito da ha affermato che “l'appellata aveva effettivamente Controparte_1 messo in funzione una casa funeraria” come risulta dal passaggio motivazionale qui riportato
pagina 7 di 11 Quanto al giudice di primo grado, dalla pronuncia risulta che la seconda domanda di inibitoria
[la prima era stata disattesa, avendo il giudice negato l'illegittimo impiego del “Casa Funeraria” anziché, più propriamente, della locuzione “Sala indicata nell'autorizzazione Parte_3 comunale rilevando che “In ogni caso, la Legge Regionale in materia (n. 22 del 2003) ed il relativo Regolamento (n.6 del 2004) non sembrerebbero conoscere tale differenza;
essi regolano un solo servizio, unitariamente disciplinato, denominandolo “Sala del Commiato”, intesa quale
“luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato”
(cfr. art.4 L.R. citata art.2 e 42 del Reg.). Con la conseguenza che, allo stato, non sembra che
l'impiego della locuzione “Casa Funeraria” -sulla quale parte ricorrente non vanta alcuna privativa- abbia carattere decettivo, non comunicando al pubblico mendaci informazioni sulla qualità del servizio offerto dalla resistente (cfr. ordinanza 15.2.2016)] ha invece trovato accoglimento in quanto nelle more era stata sospesa l'autorizzazione rilasciata dal Comune di
LA al ed infatti il Tribunale ha espressamente affermato in motivazione che era Pt_1
“venuto allo stato meno tale provvedimento autorizzativo (rectius: essendo stata sospesa la sua efficacia per carenza dei requisiti prescritti)” e poi statuito che la pubblicizzazione del servizio, comunque denominato, risultava inibita “fino all'accertamento – da parte dell'autorità amministrativa o da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa – della sussistenza nei locali della convenuta dei requisiti ex lege prescritti per esercitare tale servizio”.
Sull'adempimento del comando
Premesso che non compete a questo giudice sindacare sul tipo di autorizzazione rilasciata né accertare se sussista l'asserita differenza tra i suddetti tre servizi, potendo e dovendo verificare solo se l'autorità amministrativa abbia o meno accertato “la sussistenza nei locali della convenuta dei requisiti ex lege prescritti per esercitare tale servizio”, servizio si ripete declinato come “Casa Par Funeraria” ovvero “Sala del Commiato” ovvero “Casa ommiato”.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente si ricava che:
i. l'autorizzazione è stata rilasciata il 27.01.2016 (doc. 4);
ii. con comunicazione a mezzo pec del 25.10.2016 il dando atto che era Controparte_2 emersa una carenza dei servizi igienico sanitari minimi e necessari per l'esercizio e la gestione della
Sala del commiato, ha disposto la sospensione dell'autorizzazione in oggetto e assegnato all'opponente termine di 45 giorni per l'adeguamento (doc. 3);
iii. con comunicazione a mezzo pec del 16.01.2017 il ha prorogato di 60 giorni e quindi CP_2 sino al 6.02.2017 il suddetto termine (doc. 6);
pagina 8 di 11 iv. in data 26.01.2017 l'opponente ha comunicato al Comune la (comunicazione inizio opere Pt_5 asseverata) ed in data 6.02.2017 ha comunicato l'ultimazione dei lavori (cfr. doc. 7).
Merita osservarsi che la CILA, introdotta dalla Legge di conversione n. 73 del 2010, costituisce una comunicazione contenente un'asseverazione che attesta che il progetto presentato rispetti determinati requisiti e consente di effettuare determinati lavori su un immobile, senza modificarne la struttura, senza la necessità di richiedere un permesso di costruire o SCIA. La non è Pt_5 sottoposta a un controllo sistematico e non ci sono tempistiche perentorie da rispettare da parte dell'amministrazione. L'unico obbligo è che la deve essere conosciuta dall'amministrazione, Pt_5 affinché possa verificare che le opere progettate abbiano un impatto modesto sul territorio.
Pertanto detta comunicazione non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno ovvero di ricevibilità/irricevibilità della comunicazione di inizio lavori da parte dell'Amministrazione comunale, non sussistendo alcuna previsione normativa che attribuisca un tale potere a fronte di un'attività che deve essere soltanto conosciuta dall'Amministrazione, restando salva e impregiudicata l'attività di vigilanza contro gli abusi e l'esercizio della correlata potestà sanzionatoria dell'Ente territoriale che può essere esercitata senza un termine specifico dal deposito (cfr. da ultimo T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 03/05/2024, n.867);
v. contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta la comunicazione del Comune del 27.07.2018 non attesta che la sospensione dell'autorizzazione si è protratta sino a quella data, bensì che erano state precedentemente ottemperate tutte le prescrizioni imposte per la validità ed efficacia dell'autorizzazione sospesa oltre un anno prima. L'amministrazione, nella suddetta comunicazione, dà infatti atto di aver ricevuto in data 26.01.2017 la e della successiva comunicazione di Pt_5 ultimazione lavori in data 6.02.2017, pervenutagli tramite pec il 13.02.2017 e della dichiarazione di agibilità inviata in copia in pari data nonché infine dell'esito favorevole espresso dall'
[...]
a seguito del sopralluogo effettuato l'11.04.2017 (cfr. doc.14); Pt_6 vi. deve pertanto ritenersi che la sospensione sia venuta meno a partire, quantomeno, dal parere favorevole espresso dall . Parte_6
Stante quanto sopra delineato risulta che l'opponente - nel periodo dal 17.9.2022 all'1.9.2023, di cui all'atto di precetto - era munita di valida autorizzazione e che, conseguentemente, non ha disatteso il comando imposto nella citata pronuncia del tribunale di Milano -Sez. Imprese.
Va pertanto condiviso quanto affermato dal Collegio in sede di reclamo con ordinanza del
1.03.2024 e quindi che “anche ove dovesse ritenersi dimostrata la pubblicizzazione del servizio, non vi sarebbe in ogni caso violazione del comando, in quanto tale pubblicizzazione sarebbe avvenuta in presenza di una valida autorizzazione, così come prescritto dalla sentenza del
Tribunale di Milano”.
pagina 9 di 11 Sulla richiesta di disapplicazione del provvedimento amministrativo
Deve osservarsi che non spetta al giudice ordinario compiere un indebito sindacato sulle valutazioni espresse dalla pubblica amministrazione, peraltro evidenziandosi che l'opposta nulla risulta aver eccepito circa l'inesistenza del provvedimento autorizzativo del 27.01.2016 nel giudizio svoltosi dapprima avanti il Tribunale di Milano e poi in sede d'appello ancorchè la sospensione fosse già stata disposta.
In ogni caso alcuna inesistenza, ai sensi dell'invocato art. 21 septies Legge n.241/1990, del provvedimento amministrativo in esame risulta configurata.
L'art. 21 septies, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, ha codificato la categoria concettuale del provvedimento amministrativo nullo, includendo nelle ipotesi di nullità anche i casi di mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto, che vanno individuati, in assenza di una esplicita indicazione legislativa, secondo le nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto e il negozio giuridico.
Il provvedimento amministrativo, pertanto, può considerarsi assolutamente nullo o inesistente solo nelle ipotesi in cui esso sia espressamente qualificato come tale dalla legge, oppure manchi dei connotati essenziali dell'atto amministrativo, necessari ex lege a costituirlo, quali possono essere la radicale carenza di potere da parte dell'autorità procedente, ovvero il difetto della forma, della volontà, dell'oggetto o del destinatario. Non può, invece, parlarsi di inesistenza o nullità dell'atto allorché si discuta unicamente dei vizi del procedimento che lo ha preceduto, e perciò delle modalità di esercizio del potere che fa capo all'Amministrazione e di cui questa si è avvalsa. In tali ipotesi, l'atto finale rimane integro nei suoi elementi essenziali e costitutivi, potendosi discutere solo della conformità a legge del complessivo comportamento osservato dall'autorità (legittimità) tenendo presente che, la radicale nullità dell'atto, a meno che non sia espressamente ed inequivocabilmente disposta da una norma primaria, ricorre soltanto quando l'atto costituisca manifestazione di poteri spettanti ad organi che operino in settori del tutto diversi, ovvero sia destinato a spiegare efficacia al di fuori dell'area fisica su cui insiste l'ente territoriale di cui tali organi facciano parte. (Così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 18/06/2012, n.5587).
In conclusione l'opposizione deve essere accolta e dichiarata la mancanza del diritto di di procedere in sede esecutiva stante la carenza d titolo Controparte_1 esecutivo .
Le spese processuali – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione del DM 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della causa e della mancanza di istruttoria orale nonché dell'attività svolta in sede cautelare e considerando l'esito della prima fase. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione accerta che l'opponente ha ottemperato alla propria obbligazione di fare di cui alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. imprese n.6849/2018 e per l'effetto dichiara che non ha diritto di procedere in via Controparte_1 esecutiva nei confronti di Parte_1 sulla scorta dell'atto di precetto notificato l'1.09.2023;
[...]
- condanna la convenuta opposta a rifondere alla società opponente le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 18.068,00 per compensi (di cui € 6.800,00 per l'intera fase cautelare ed € 11.268,00 per la fase di merito), € 933,00 (147,00+786,00) per esborsi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA., CPA e spese successive.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza il 9.01.2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza con cui è stato accertato lo svolgimento di attività anticoncorrenziale da parte di
[...] in danno di ed inibito alla prima la pubblicizzazione Parte_1 Controparte_1
– in qualunque forma e contesto anche giornalistico – del servizio c.d. “Casa Funeraria” (ovvero “ ” Parte_3 ovvero “ ”) e ciò fino all'accertamento – da parte dell'autorità amministrativa o da parte dell'autorità Parte_2 giudiziaria amministrativa – della sussistenza nei locali della odierna opponente dei requisiti ex lege prescritti per esercitare tale servizio e ha fissato a titolo di penale un importo di € 200,00 per ogni giorno di violazione di tale comando a partire dalla comunicazione della sentenza (pronuncia confermata sul punto dalla Corte d'Appello di Milano Sez. Imprese con sentenza n. 4432/2019) pagina 3 di 11 2 “A tal riguardo, ritiene il Collegio che il comando giudiziale contenuto nel titolo esecutivo debba essere interpretato nel senso che la violazione dello stesso si configura unicamente nell'ipotesi in cui venga pubblicizzata una “Casa Funeraria”, ovvero una “Sala del Commiato” o una “Casa del Commiato” in assenza di uno specifico provvedimento autorizzativo che, come emerge dai passaggi motivazionali sopra riportati, è rappresentato dall'autorizzazione n. 1/2016 rilasciata dal Comune di LA. Ed invero, la sentenza del Tribunale di Milano non approfondisce il tema delle asserite distinzioni tra la “Casa Funeraria” e la “ Parte_3
, ed anzi richiamando quanto affermato nella fase cautelare esclude che tale differenziazione abbia
[...] un fondamento normativo (pag. 12 della sentenza). La sentenza di condanna, invece, risulta esclusivamente sul fatto che, in tale momento, l'efficacia di tale provvedimento autorizzativo risultava sospesa, di talché la pubblicizzazione di tale servizio, comunque denominato, configurava una condotta di concorrenza sleale.”