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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 286/2022 anno 2022 R.G.A.C.C.,
trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024 promossa
DA
1. nata il [...] elettivamente domiciliata in Parte_1 Parte_1
(Viale Regina Margherita n.101) presso lo studio dell'Avv. Antonio Parte_1
Milano, difesa giusta procura a margine del ricorso.
- attore
CONTRO
1) nato a [...] il [...] Controparte_1
residente a [...]
1
Convenuto /Contumace
2) OGGETTO: - Altri Istituti e Leggi Speciali
Conclusioni delle parti: come di seguito inicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26/1/2022 ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1
ed esponeva: Controparte_1
- Con contratto di locazione del 1/6/2019 concedeva in locazione a Parte_1
l'immobile sito in Via Vittorio Controparte_1 Parte_1
Veneto n. 5 censito in Catasto Fabbricati al foglio 54 particella 1163 Sub 3.
- La locazione aveva la durata di anni quattro con tacita rinnovazione salvo disdetta e veniva stabilito un canone diu €. 320,00 mensili. In data 31/7/2021 la
Sig.ra moglie di consegnava le chiavi Testimone_1 CP_1
dell'appartamento al Geom. fratello della ricorrente e Testimone_2
riconosceva il mancato pagamento di canoni di locazione scaduti e non corrisposti per €. 2.315,00. Quindi veniva reclamato il pagamento ma senza esito
2 - Quindi il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare che il convenuto non ha corrisposto a la somma di complessive €.2.315,00 e per l'effetto Parte_1
condannare a pagare a la Controparte_1 Parte_1
suddetta somma di €. 2.315,00 oltre interessi.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Non si costituiva che va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa istruita , all'udienza del 13/12/2024 veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per note e repliche.
CONCLUSIONI
- per il ricorrente : come in ricorso e comparsa conclusionale Parte_1
- per il convenuto : non costituito in Controparte_1
giudizio e pertanto contumace =
Alla medesima udienza del 13/12/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi a sensi dell' art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti che di seguito si indicano e specificano, infatti le tesi avanzate dall'odierno ricorrente, hanno trovato conferma nella produzione documentale prodotta laddove
3 nel verbale di rilascio immobile sottoscritto da e Testimone_1 Testimone_2
il 31/7/2021 ha riconosciuto espressamente il mancato pagamento di un residuo mese di Dicembre 2020 pari ad €. 75,00 e il mancato pagamento dei mesi di Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2021 per €. 2.240,00 e così per complessive €. 2.315,00.
Vale la pena di puntualizzare e ripercorrere le fasi processuali della causa e precisamente all'udienza del 17/02/2023 si svolgeva la prima udienza di comparizione delle parti e la causa rinviata all'udienza del 07/07/2023 con assegnazione dei termini 183 6° Comma. Alla detta udienza la causa veniva rinviata al 12/04/2024.Alla detta udienza del 12/4/2024 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/12/2024.Quindi all'udienza del
13/12/2024 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, incidenter tantum, vale la pena puntualizzare che di fronte alla chiara produzione documentale, in cui a chiare note veniva conclamata e riconosciuta la esposizione del convenuto nei confronti del ricorrente la domanda avanzata dal ricorrente va accolta .
Quindi la domanda dell'attore in ordine alle lamentate doglianze è fondata in quanto sul punto vengono ritenute puntuali e condivisibili le risultanze probatorie
/documentali prodotte.
Per quanto attiene alle spese di giudizio le stesse seguono il principio generale della
4 soccombenza
P.Q.M.
Il Dott. Giuseppe Scimè GOT del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 286/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro Parte_1 Controparte_1
(convenuto) disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, preliminarmente:
Preliminarmente dichiara la contumacia del Controparte_2
che se pure citato non si è costituito in giudizio;
[...]
1) Accoglie la domanda dell'attore, e per gli effetti dichiara che il convenuto non ha corrisposto alla ricorrente la complessiva somma di €. 2.315,00 per l'effetto condanna a pagare alla ricorrente Controparte_1
la complessiva somma di €. 2.315,00 oltre agli interessi di mora al Parte_1
tasso legale dalle singole scadenze mensili e fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna il convenuto in favore dell'attore alle spese del presente giudizio in complessive €. 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Agrigento il 11/Marzo/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 286/2022 anno 2022 R.G.A.C.C.,
trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024 promossa
DA
1. nata il [...] elettivamente domiciliata in Parte_1 Parte_1
(Viale Regina Margherita n.101) presso lo studio dell'Avv. Antonio Parte_1
Milano, difesa giusta procura a margine del ricorso.
- attore
CONTRO
1) nato a [...] il [...] Controparte_1
residente a [...]
1
Convenuto /Contumace
2) OGGETTO: - Altri Istituti e Leggi Speciali
Conclusioni delle parti: come di seguito inicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26/1/2022 ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1
ed esponeva: Controparte_1
- Con contratto di locazione del 1/6/2019 concedeva in locazione a Parte_1
l'immobile sito in Via Vittorio Controparte_1 Parte_1
Veneto n. 5 censito in Catasto Fabbricati al foglio 54 particella 1163 Sub 3.
- La locazione aveva la durata di anni quattro con tacita rinnovazione salvo disdetta e veniva stabilito un canone diu €. 320,00 mensili. In data 31/7/2021 la
Sig.ra moglie di consegnava le chiavi Testimone_1 CP_1
dell'appartamento al Geom. fratello della ricorrente e Testimone_2
riconosceva il mancato pagamento di canoni di locazione scaduti e non corrisposti per €. 2.315,00. Quindi veniva reclamato il pagamento ma senza esito
2 - Quindi il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare che il convenuto non ha corrisposto a la somma di complessive €.2.315,00 e per l'effetto Parte_1
condannare a pagare a la Controparte_1 Parte_1
suddetta somma di €. 2.315,00 oltre interessi.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Non si costituiva che va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa istruita , all'udienza del 13/12/2024 veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per note e repliche.
CONCLUSIONI
- per il ricorrente : come in ricorso e comparsa conclusionale Parte_1
- per il convenuto : non costituito in Controparte_1
giudizio e pertanto contumace =
Alla medesima udienza del 13/12/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi a sensi dell' art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti che di seguito si indicano e specificano, infatti le tesi avanzate dall'odierno ricorrente, hanno trovato conferma nella produzione documentale prodotta laddove
3 nel verbale di rilascio immobile sottoscritto da e Testimone_1 Testimone_2
il 31/7/2021 ha riconosciuto espressamente il mancato pagamento di un residuo mese di Dicembre 2020 pari ad €. 75,00 e il mancato pagamento dei mesi di Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2021 per €. 2.240,00 e così per complessive €. 2.315,00.
Vale la pena di puntualizzare e ripercorrere le fasi processuali della causa e precisamente all'udienza del 17/02/2023 si svolgeva la prima udienza di comparizione delle parti e la causa rinviata all'udienza del 07/07/2023 con assegnazione dei termini 183 6° Comma. Alla detta udienza la causa veniva rinviata al 12/04/2024.Alla detta udienza del 12/4/2024 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/12/2024.Quindi all'udienza del
13/12/2024 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, incidenter tantum, vale la pena puntualizzare che di fronte alla chiara produzione documentale, in cui a chiare note veniva conclamata e riconosciuta la esposizione del convenuto nei confronti del ricorrente la domanda avanzata dal ricorrente va accolta .
Quindi la domanda dell'attore in ordine alle lamentate doglianze è fondata in quanto sul punto vengono ritenute puntuali e condivisibili le risultanze probatorie
/documentali prodotte.
Per quanto attiene alle spese di giudizio le stesse seguono il principio generale della
4 soccombenza
P.Q.M.
Il Dott. Giuseppe Scimè GOT del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 286/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro Parte_1 Controparte_1
(convenuto) disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, preliminarmente:
Preliminarmente dichiara la contumacia del Controparte_2
che se pure citato non si è costituito in giudizio;
[...]
1) Accoglie la domanda dell'attore, e per gli effetti dichiara che il convenuto non ha corrisposto alla ricorrente la complessiva somma di €. 2.315,00 per l'effetto condanna a pagare alla ricorrente Controparte_1
la complessiva somma di €. 2.315,00 oltre agli interessi di mora al Parte_1
tasso legale dalle singole scadenze mensili e fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna il convenuto in favore dell'attore alle spese del presente giudizio in complessive €. 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Agrigento il 11/Marzo/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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