Ordinanza cautelare 12 aprile 2022
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 03665/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13327/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13327 del 2021, proposto da
PA OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Universita' degli Studi Napoli Federico II, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, Selexi S.r.l., Mast S.r.l., non costituiti in giudizio;
nei confronti
SI CC, AN NZ LL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica; - dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21,28 della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 22, 3, 38 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21, 28 in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 22, 3, 38 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Napoli Federico Ii;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente partecipava alle prove selettive per l’accesso al corso di laurea magistrale unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022.
1.1. All’atto della pubblicazione della graduatoria nazionale di merito, risultava collocata in posizione non utile per l’ammissione al corso di laurea in questione per le sedi universitarie prescelte, avendo conseguito il punteggio finale di 35 punti.
2. Con il proposto gravame, impugna la graduatoria finale unitamente a tutti gli atti della procedura selettiva, articolando sette motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo, contesta la formulazione dei quesiti somministrati nello svolgimento della prova, censurando nello specifico le domande indicate con i numeri 2, 21 e 28 della matrice ministeriale, in quanto asseritamente ambigue ed erronee, invocando la conseguente attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a consentirne l’ammissione alla facoltà di interesse.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, contesta la struttura della prova somministrata, denunciando l’alterazione del peso assegnato nell’articolazione del test alle domande di “cultura generale” rispetto alle domande inerenti alle materie “disciplinari”, nonché lamentando la mancata coerenza dei quesiti medesimi con programmi di studio delle scuole secondarie ovvero con il livello di formazione raggiunto.
2.3. Con il quarto motivo, censura la procedura di predisposizione dei quesiti sia sotto il profilo dell’asserita illegittimità della compiuta esternalizzazione al CINECA delle attività correlate, sia sul versante della mancata nomina di una Commissione di esperti nonché dell’omessa validazione dei quesiti medesimi.
2.4. Con i successivi motivi numerati in ricorso come 5 e 6, lamenta l’erronea determinazione del contingente di posti disponibili da mettere a bando, sostenendo che la quantificazione operata non avrebbe tenuto conto delle reali capacità ricettive degli Atenei né tantomeno dell’effettivo fabbisogno professionale.
2.5. Con il settimo ed ultimo motivo, deduce la violazione del principio di anonimato.
2.6. In conclusione, parte ricorrente chiede l’annullamento, per quanto di interesse, degli atti impugnati e la conseguente ammissione al corso di laurea ambito.
3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza 12 aprile 2022, n. 2413, è stata respinta l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente.
5. Parte ricorrente ha successivamente proposto istanza ex art. 58 c.p.a. per la revoca/e o modifica del suddetto provvedimento cautelare, invocando gli esiti della verificazione dell’Istituto Superiore di Sanità disposta dal Consiglio di Stato nell’ambito di controversie analoghe a quella per cui è causa, all’esito della quale è stata riconosciuta l’ambiguità (per quanto di interesse) del quesito n. 21 espressamente contestato in ricorso.
6. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza ex art. 58 c.p.a., il Presidente, concordi le parti, ha rinviato la trattazione della causa ad una successiva camera di consiglio ai sensi dell'art. 72 bis. c.p.a.
7. In vista dell’udienza di trattazione nel merito, le parti in causa hanno depositato documentazione.
8. Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023, fissata per effetto della riassegnazione disposta con decreto del Presidente f.f. della Terza Sezione n. 11/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, stante la fondatezza del primo motivo di doglianza proposto, per la parte relativa alla contestazione del quesito n. 21 della matrice ministeriale, nei termini di seguito precisati.
2. Il Collegio, nel richiamarsi al pertinente contenuto dei precedenti pronunciamenti della Sezione resi anche in sede di merito con riguardo a contestazioni di analogo tenore riferite alla medesima tornata concorsuale 2021/2022 (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze 9 dicembre 2022, n. 16495, 2 dicembre 2022, n. 16073 e 21 novembre 2022, n. 15389), intende aderire ai risultati della verificazione disposta dal Consiglio di Stato nell’ambito di giudizi omologhi a quello per cui è causa (cfr., tra le tante, ordinanze Cons. Stato, sez. VII, n. 2878/2022, n. 1578/2022 e n. 1962/2022).
2.1. In particolare, la Commissione incardinata presso l’incaricato Istituto Superiore di Sanità, all’esito delle espletate operazioni di esame e di valutazione dei quesiti sottoposti, ha riconosciuto quelli contrassegnati con i numeri 10 e 21 della matrice ministeriale come “ ambigui ” e, dunque, “ tali da poter indurre il candidato in errore ”.
3. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie parte ricorrente ha espressamente contestato uno dei suddetti quesiti (in particolare, il numero 21 della matrice ministeriale) nell’ambito del primo motivo di doglianza proposto, deducendo di aver fornito per il quesito medesimo, nello svolgimento della prova, una risposta ritenuta errata e lamentando la conseguente penalizzazione subita.
Tali circostanze, in particolare, assumono rilievo ai fini della c.d. “prova di resistenza”, come evidenziato nell’ambito di molteplici pronunciamenti resi in sede di gravame cautelare su contestazioni di analogo tenore (cfr., tra le tante, ordinanze del Consiglio di Stato, sez. VII, nn. 3348/2022 e n. 3355/2022).
In proposito va osservato che, attribuendo alla ricorrente il punteggio di 1,50 per il quesito n. 21 ed eliminando la penalità di 0,40 per la risposta attribuita come errata, le sarebbe riconosciuto un punteggio superiore a quello minimo utile per l’accesso all’ambito corso di laurea in medicina e chirurgia (cfr. doc. n. 4 versato in atti dalla ricorrente in data 7 settembre 2022).
4. Il Collegio, in adesione alle risultanze della predetta verificazione e alla luce delle circostanze sopra evidenziate, ravvisa dunque il carattere ambiguo della formulazione del quesito n. 21 - espressamente contestato - in quanto, nella sostanza, non recava alcuna possibile risposta esatta, rilevando come l’accertata ambiguità del quesito medesimo abbia finito per penalizzare in maniera determinante la ricorrente precludendo alla medesima l’utile collocamento in graduatoria o, comunque, un migliore posizionamento in vista dei successivi scorrimenti.
4.1. Risulta, pertanto, fondato il primo motivo di gravame articolato in ricorso, per la parte riferita alla contestazione del suddetto quesito n. 21 della matrice ministeriale.
5. Il Collegio ritiene, viceversa, non apprezzabili le doglianze proposte relativamente agli ulteriori quesiti oggetto di contestazione (contrassegnati con i numeri 2 e 28 della matrice ministeriale), intendendo sul punto richiamarsi al consolidato orientamento in ordine ai limiti di ammissibilità del sindacato giudiziale sulle valutazioni sottese all’elaborazione dei singoli quesiti somministrati, venendo in considerazione atti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica (al riguardo cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 4 novembre 2021, n. 11328, da ultimo confermato anche nella recente sentenza resa dalla Sezione 2 dicembre 2022, n. 16058, riferita alla medesima annualità in controversia).
Le deduzioni sul punto articolate in ricorso, infatti, non fanno emergere profili di manifesta illogicità ovvero di evidente irragionevolezza (in termini generali, cfr. ex multis anche Cons. St., sez. VI, sent. 29 marzo 2022, n. 2296).
Inoltre, va evidenziato che la stessa Commissione di verificatori incaricata presso l’Istituto Superiore di Sanità, nel pronunciarsi (anche) sul quesito n. 28 (contestato in ricorso), ne ha escluso il carattere ambiguo, all’esito delle espletate operazioni di esame e di valutazione dei quesiti medesimi (in argomento, cfr. in particolare TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 2 dicembre 2022, n. 16058, punto 4.1.).
6. Conclusivamente, dall’accoglimento del primo motivo di gravame in ragione della ravvisata ambiguità del predetto quesito n. 21 discende l’obbligo per il Ministero resistente di procedere alla riformulazione della graduatoria previa rimodulazione del punteggio conseguito da parte ricorrente, in linea con quanto già affermato dalla Sezione nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi su contestazioni di analogo tenore (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze n. 16495/2022, n. 16073/2022 e n. 15389/2022, cit.).
6.2. Il Collegio rileva come l’accoglimento del primo motivo di doglianza nei termini e con gli effetti sopra precisati, nel comportare la rimodulazione del punteggio ottenuto da parte ricorrente e la conseguente riformulazione della graduatoria ai fini dell’ammissione alla facoltà di interesse presso una delle sedi universitarie opzionate (tenuto conto del punteggio conseguito e delle preferenze espresse), possa giustificare l’integrale assorbimento dei restanti motivi di gravame, come già evidenziato nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su controversie analoghe (tra cui, cfr. ex multis sent. n. 15389/2022, cit.).
7. In considerazione della natura del contenzioso e della peculiarità della questione trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF
Chiara Cavallari, Referendario, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO