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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/10/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6946/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LOSCHI DELLA TORRE EMIDIO C.F._2
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MACCHION PAOLO Parte_3 C.F._3
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO GIUSEPPE CP_1 C.F._4
Oggetto: successioni
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) – Accertato e dichiarato che il conto corrente n. 13213 presso UBI –
Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Chiari, apparentemente cointestato con il convenuto signor apparteneva in via esclusiva al de cuius signora CP_1
- che i convenuti e/o hanno prelevato dal Persona_1 Parte_3 CP_1
predetto conto importi quantificabili in complessivi Euro 324.700,00= o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- che gli importi prelevati fanno parte dell'asse pagina 1 di 19 ereditario; 2 dichiarare il diritto degli attori sulle somme predette nella misura corrispondente alle proprie quote ereditarie, condannando i convenuti e/o Parte_3
a restituire agli attori le somme nella misura corrispondente alle proprie CP_1
quote ereditarie, oltre agli interessi legali dalla data di apertura della successione in morte della signora o, in subordine, dalla domanda al soddisfo. B) – Persona_1
Ordinare e disporre ex art. 713 c.c. la divisione del compendio immobiliare descritto in narrativa nei termini formulati dal CTU nominato arch. nella propria Persona_2
relazione tecnica. C) – Accertato e dichiarato che la signora ha goduto e Parte_3
gode in via esclusiva, senza un titolo giustificativo, del compendio immobiliare descritto in narrativa, dichiararla tenuta, per il fatto oggettivo della gestione, a rendere il conto ex art. 723 c.c. in relazione ai frutti maturati prima dello invocato scioglimento della comunione ereditaria, nonché a corrispondere agli attori eredi, in proporzione alla quota di partecipazione di cui ciascun di essi è titolare, i frutti da identificarsi nel corrispettivo di godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, in quella misura che risulterà in corso di causa o, in subordine, da determinarsi in via equitativa facendo riferimento all'equo canone di locazione, con decorrenza dall'inizio della comunione fino al saldo, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale. Spese di consulenza tecnica in rapporto al valore delle quote di competenza”.
Parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa Parte_3
istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dato atto dell'intervenuta usucapione in favore della sig.ra dell'immobile dalla Parte_3
medesima posseduto in via esclusiva di seguito descritto: NCT del Comune di Chiari al foglio 25 – part. 132 sub.4 – cat. A/3 – cl. 3, vani 6, mq 103, rend. Euro 449,32 unitamente a quello di cui al foglio 25 – part. 132 – sub. 5 – cat. C/6 – cl 3 –mq 20 – rend. Euro 61,97, immobili, quindi, da ritenersi esclusi dall'asse ereditario, si chiede, che ai sensi e per e per gli effetti dell'art. 720 cod. civ., l'Ill.mo Tribunale adito voglia attribuire alla sig.ra , congiuntamente all'altro coerede Parte_3 CP_1
pagina 2 di 19 l'unità immobiliare NCT del Comune di Chiari foglio 25 – part. 132 sub. 3 – cat. A/3 – cl 3, vani 6, mq 90 – rend. 449,32, con addebito dell'eccedenza. Si chiede, inoltre, rigettarsi integralmente la domanda di restituzione somme ex art. 533 cod. civ. così come proposta dagli attori nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e, per le medesime ragioni, rigettarsi altresì la domanda ex art. 723 cod. civ. perché infondata in fatto e in diritto. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse. IN SUBORDINE: alla luce degli accertamenti eseguiti in sede di C.T.U. e ribadita, ove occorrer possa, la dichiarazione di non accettare il progetto divisionale proposto dal C.T.U., si chiede, che ai sensi e per e per gli effetti dell'art. 720 cod. civ., l'Ill.mo Tribunale adito voglia attribuire alla sig.ra , congiuntamente all'altro coerede , Parte_3 CP_1
l'intero compendio immobiliare che è stato oggetto di C.T.U. con addebito dell'eccedenza. Si chiede, inoltre, rigettarsi integralmente la domanda di restituzione somme ex art. 533 cod. civ. così come proposta dagli attori nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e, per le medesime ragioni, rigettarsi altresì la domanda ex art. 723 cod. civ. perché infondata in fatto e in diritto. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse”.
Parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa CP_1
istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: stante il contenuto della relazione peritale a firma dell'arch. e atteso il fatto che Per_3
l'immobile non risulta comodamente divisibile secondo le quote ereditarie dei tre condividenti, attribuire ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. al sig. , CP_1
congiuntamente alla coerede , l'intero compendio immobiliare oggetto Parte_3
della relazione peritale in atti, con addebito dell'eccedenza, detraendo, in ogni caso,
l'importo di € 7.017,00 quale debito della massa ereditaria. Rigettarsi integralmente la domanda di restituzione somme ex art. 533 c.c. così come proposta dagli attori nei confronti del convenuto siccome infondata in fatto e in diritto. Spese di giudizio e di
pagina 3 di 19 C.T.U. integralmente rifuse. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda della sig.ra volta alla declaratoria di Parte_3
intervenuta usucapione in favore della stessa dell'immobile di seguito descritto: NCT del Comune di Chiari al foglio 25 – part. 132 sub.4 – cat. A/3 – cl. 3, vani 6, mq 103, rend. Euro 449,32 unitamente a quello di cui al foglio 25 – part. 132 – sub. 5 – cat. C/6
– cl 3 – mq 20 – rend. Euro 61,97, immobili da ritenersi quindi esclusi dall'asse ereditario, si chiede, che ai sensi e per e per gli effetti dell'art. 720 cod. civ., l'Ill.mo
Tribunale adito voglia attribuire al sig. , congiuntamente all'altro coerede CP_1
, l'unità immobiliare individuata al NCT del Comune di Chiari foglio 25 – Parte_3
part. 132 sub. 3 – cat. A/3 – cl 3, vani 6, mq 90 – rend. 449,32 con addebito dell'eccedenza. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse. Rigettarsi integralmente la domanda di restituzione somme ex art. 533 c.c. così come proposta dagli attori nei confronti del convenuto siccome infondata in fatto e in diritto. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse”.
FATTO E DIRITTO
e , successori per rappresentazione, a causa Parte_1 Parte_2
della premorienza della madre della nonna , deceduta in Persona_4 Persona_1
data 23.2.2018, convenivano in giudizio e , figli della de Parte_3 CP_1
cuius, per tutelare i loro diritti successori.
Costoro rappresentavano che: 1) al momento della morte, l'eredità della era Per_1
costituita dalla quota di 6/9 delle unità immobiliari distinte al NCT del Comune di Chiari al Foglio 25, part. 132, sub. 3, 4 e 5, dal mobilio ivi esistente e dai denari presenti (e che avrebbero dovuto essere presenti) sul conto corrente n. 13213 acceso presso UBI Banca dalla de cuius, cointestato con il convenuto 2) che nel periodo tra il CP_1
30.09.2008 e il 31.12.2017 i convenuti avrebbero fatto operazioni sospette, depauperando la massa ereditaria di una somma complessiva di € 324.270,00; 3) che la pagina 4 di 19 ha goduto dei beni immobili rientranti nella massa ereditaria e che, per l'effetto, è Pt_3
tenuta a rendere il conto ex art. 723 c.c. e a restituire ai condividenti i frutti civili derivanti dal godimenti dei suddetti beni.
Gli attori qualificavano la domanda come azione di petizione dell'eredità ex art. 533
c.c., norma che prevede che “l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni”.
Costoro chiedevano di condannare i convenuti alla restituzione delle somme in misura pari alle loro quote ereditarie, di disporre la divisione del compendio ereditario- preferendo la divisibilità in natura dei beni-, nonché di condannare la alla Parte_3
restituzione dei frutti dei beni immobili per aver avuto di questi esclusivo godimento.
Con comparsa di costituzione e risposta, censurava la ricostruzione degli Parte_3
attori sotto tre profili. Il primo, per la fragilità dell'impianto probatorio delle doglianze di parte attrice, che avrebbe apoditticamente affermato, senza dimostrarlo, che i denari fossero stati spesi soltanto nell'interesse dei convenuti, e non anche per far fronte alle necessità della vita quotidiana della de cuius stessa;
il secondo, afferente la circostanza che alcune somme di denaro, non quantificate, fossero state mutuate in favore della dal fratello e dalla madre, cointestatari del conto corrente, per aiutarla in periodo Pt_3
di difficoltà economica;
l'ultimo, perché dall'asse ereditario devono essere esclusi i beni immobili distinti al NCT del Comune di Chiari al foglio 25 – part. 132 sub 4 e sub. 5 stante l'intervenuta usucapione dei medesimi da parte della Pt_3
costituitosi con comparsa del 4.10.2019, contestava in primo luogo di CP_1
aver mai sottratto denari della propria madre utilizzando il conto corrente cointestato, e rilevava come semmai costui, in qualità di cointestatario con la madre anche di un deposito titoli, avesse fatto degli investimenti in vari strumenti finanziari a basso rischio, dei cui proventi avesse beneficiato in vita anche la che, infine, ogni qual volta Per_1
venivano accreditate sul conto corrente cointestato le somme provenienti dal conto pagina 5 di 19 deposito di e della madre, questi ultimi, avendone la possibilità, CP_1
mutuavano alla sorella la somma che ella richiedeva per far fronte ai suoi Parte_3
bisogni. Secondo il convenuto, dunque, le somme mutuate alla sorella non possono rientrare nell'asse ereditario, (atteso l'orientamento della giurisprudenza ben delineato dalla sentenza Cass. 9 febbraio 2011 n. 3181). Da ultimo, rilevava di aver CP_1
sostenuto le spese funerarie della sig.ra per il complessivo importo di € Persona_1
7.017,00, somma da dedurre, pro quota tra gli eredi, dalla massa ereditaria da dividere.
In conclusione, costui chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria, detratto l'importo per le spese funerarie, nonché il rigetto della domanda ex art. 533 c.c. degli attori e . Parte_1 Parte_2
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice istruiva la causa mediante prove testimoniali, consulenza tecnica e ordine di esibizione alla Controparte_2
per acquisire tutta la documentazione bancaria inerente le operazioni sul conto
[...]
corrente cointestato.
Conclusa l'istruttoria, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 25.2.2025 con contestuale concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Le quote ereditarie
Al fine di meglio inquadrare la vicenda per cui è causa, occorre premettere che
, e sono eredi Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3
legittimari di . Persona_1
Gli attori, in particolare, lo sono per rappresentazione, vale a dire in forza del combinato disposto degli artt. 467 e 536 comma 3 c.c.., essendo costoro succeduti alla madre,
premorta rispetto alla . Persona_4 Persona_1
L'art. 536 c.c., norma di apertura del Capo X relativo ai soggetti c.d. legittimari, infatti, prevede che “a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo
pagina 6 di 19 di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”. In altre parole, per effetto della successione per rappresentazione (secondo cui i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato), le parti in causa concorrono sull'eredità in pari grado della madre premorta, non essendovi altri legittimari, né coniuge né ascendenti, né altri discendenti (art. 536 c.c.).
Orbene, nel caso di specie, tutte le parti riconoscono la reciproca qualità di eredi e concordano sulla divisione dell'asse ereditario, concentrandosi la controversia soltanto sulla composizione del compendio caduto in eredità.
Questa premessa facilita la corretta qualificazione dell'azione giudiziaria che gli attori individuano, erroneamente, nell'azione di petizione dell'eredità ex art. 533 c.c..
Tale strumento di tutela postula il mancato riconoscimento della qualità di erede, riconoscimento che non difetta nel caso concreto, giacché i convenuti non contestano che i siano succeduti alla , né viceversa. Parte_1 Persona_1
La controversia, dunque, appare inquadrabile in un'azione di divisione giudiziale del patrimonio ereditario, rispetto alla quale è preordinata la ricostruzione del patrimonio ereditario. Come noto, in materia di successioni la massa ereditaria è data dal relictum sommato al donatum, sottratti i debiti del de cuius. Poiché i reputano che, Parte_1
quando era in vita la gli zii avesserp prelevato denari o emesso assegni dal conto Per_1
corrente cointestato, per importi ben superiori a soddisfare le esigenze di cura della madre, si dovrà altresì accertare che natura avessero tali trasferimenti di denaro, ed imputarli eventualmente alla massa, in conformità alle norme sulla collazione ex artt.
737 e ss. c.c… Ed inoltre, al fine di comprendere qual è la composizione della massa ereditaria, occorrerà verificare se ricorrono i presupposti per dirsi perfezionatasi l'usucapione di due dei beni immobili da parte di . Parte_3
Demandando al prosieguo tale tema, occorre precisare in anticipo che la divisione della massa ereditaria, richiesta sia dagli attori che dai convenuti, dovrà tenere conto del fatto pagina 7 di 19 che sussistono tre stirpi: quella riconducibile a , quella riconducibile a CP_1
e quella riconducibile ai fratelli Parte_3 Parte_1
Invero, l'art. 469 c.c. in tema di rappresentazione prescrive che: “la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo”. La ratio sottesa alla norma è quella di garantire che i discendenti di un erede, che sia premorto o abbia rinunciato, ricevano la stessa quota che sarebbe spettata al loro ascendente. Questo permette una distribuzione equa e rispetta la volontà del defunto (in caso di testamento) o la norma di legge (in caso di successione legittima).
Senonché, e hanno diritto ciascuno ad una quota di eredità CP_1 Parte_3
pari ad 1/3, mentre e pari ad 1/6 ciascuno (1/3 Parte_1 Parte_2
diviso 2).
L'asse ereditario
1) Il conto corrente n. 13213 cointestato tra e Persona_1 CP_1
Gli attori affermavano che e , cointestatario con la Parte_3 CP_1 Per_1
del conto corrente n.13213, avessero depauperato il patrimonio della de cuius per un valore complessivo di € 324.270,00, giovandosi di una cointestazione meramente fittizia del conto corrente, oppure effettuando prelevamenti da ritenersi donazioni nulle o donazioni indirette.
Secondo parte attrice, quindi, la somma di € 324.270,00 deve essere conferita nel compendio ereditario.
Al riguardo trova applicazione l'istituto della collazione ex artt. 737 c.c. e ss..
L'art. 737 c.c. sancisce che: “i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto
pagina 8 di 19 per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia a ciò dispensati”.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'automaticità dell'applicazione delle regole della collazione in presenza di domanda giudiziale di divisione ereditaria, affermando che “la collazione non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata, di cui tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi” (Sent .n. 5920 del 06/03/2025).
Fugato il dubbio sulla possibilità del giudice di ricostruire il patrimonio ereditario facendovi rientrare anche le donazioni, senza che vi sia un'apposita domanda giudiziale, occorre analizzare le risultanze della documentazione bancaria depositata su ordine del giudice ex art. 210 c.p.c..
Tale documentazione, unitamente a quella prodotta dalle parti, infatti, consente di rispondere all'interrogativo della appartenenza alla massa ereditaria delle somme di denaro fuoriuscite dal conto corrente della Per_1
Vanno distinti i prelevamenti dal conto corrente dagli assegni.
In ordine ai primi, è emerso che la avesse una delega ad operare sul conto Parte_3
corrente sottoscritta dalla e dal figlio. Tale circostanza, taciuta dalla difesa dei Per_1
convenuti, non è di poco momento, giacché risulta con evidenza che, grazie a tale delega, la prelevasse denaro dal conto della madre assai frequentemente. Pt_3
Peraltro, confrontando i movimenti bancari del conto prodotti da parte attrice (doc. 5- 14 allegati all'atto di citazione) con l'elenco di tutti i prelievi effettuati dal 2011 al 2017 forniti da UBI Banca, si nota come vi sia perfetta corrispondenza tra i due prospetti. Il
pagina 9 di 19 che significa che gli innumerevoli prelievi che si vedono nei documenti prodotti da parte attrice sono stati effettuati tutti dalla . Parte_3
A tale ricostruzione la difesa della nella comparsa conclusionale tenta di porre Pt_3
rimedio argomentando nel senso che i prelevamenti fossero destinati alle spese della vita quotidiana della de cuius e agli emolumenti per la badante.
Si reputa degna di accoglimento, giacché non contestata e corroborata da idonea documentazione, la circostanza che una parte della provvista presente sul conto corrente fosse stata utilizzata per retribuire la badante che si occupava della giorno e Per_1
notte, tutti i giorni della settimana. Invero, il doc.1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta, costituito dal prospetto contributivo dell' relativo alla CP_3
persona della Parabska Zinaida, attesta che quest'ultima sia stata alle dipendenze della dal 2010 al 2018, ricevendo i contributi per l'attività lavorativa svolta. Quanto ai Per_1
conteggi della retribuzione e degli altri emolumenti, si deve accogliere il calcolo effettuato dalla stessa , non essendo stato oggetto di alcuna contestazione Parte_3
da parte degli attori.
Senonché, è verosimile che la somma di € 152.144,61, fuoriuscita dal conto corrente cointestato, sia stata destinata per emolumenti annuali, lavoro straordinario, contributi ferie e Tfr della signora Parabska Zinaida, e quindi è corretto affermare che, non CP_3
costituendo una donazione neppure indiretta, essa è dispensata da collazione e non rientra pertanto nell'asse ereditario.
Ne consegue un ridimensionamento della somma asseritamente incassata dai convenuti, sicché rientra nella massa ereditaria, non già la somma di € 324.270,00, ma la minor somma di € 172.125,39.
Diversamente, l'eccezione secondo la quale la residua somma fosse stata utilizzata dalla de cuius per le spese quotidiane, per la cura della persona ecc. non trova riscontro alcuno negli atti di causa.
Si osserva al riguardo che incombe sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornire la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti. E'
pagina 10 di 19 quanto sostenuto anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 18.07.2005, n.
15131, menzionata da parte attrice: “in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva
l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti”.
Così, l'eccezione di non collazionabilità delle spese sostenute ex art. 742 c.c. richiede la prova da parte di chi la proponga che i trasferimenti in denaro non avvenissero per puro spirito di liberalità. Nel caso di specie, sebbene si possa ritenere verosimile che una parte del denaro prelevato dalla servisse per le spese e le cure della madre, non è Pt_3
trascurabile il fatto che non è stata fornita nemmeno una prova dell'uso del denaro in tal senso. Né può dirsi che il denaro venisse utilizzato per spese di mantenimento posto che la e la non coabitavano. Per_1 Pt_3
In ordine agli assegni, i convenuti, sui quali grava l'onere di dimostrare l'insussistenza di atti donativi, assumevano che i denari venissero soltanto “prestati” alla parte Pt_3
pagina 11 di 19 secondo lo schema del contratto di mutuo, ciò in quanto la versava in Pt_3 Pt_3
condizioni economiche precarie.
La tesi non persuade per il suo fragile impianto probatorio.
La asseriva che a seguito della crisi economica del 2008, trovandosi in difficoltà, Pt_3
la madre e il fratello le avrebbero mutuato somme di denaro per € 35.000 per far fronte a tale condizione di precarietà. Ella, tuttavia, pur favorita dalla vicinanza della prova, si limitava a tale apodittica affermazione.
Questo giudice ritiene che la prova dell'insussistenza di atti donativi non sia stata raggiunta, ed invero, anche ammettendo che i denari fossero stati soltanto mutuati come prospettato, la non ha comunque dimostrato di averli restituiti. Né vale a smentire Pt_3
la tesi che si tratti di atti di donazione indiretta la circostanza che gli assegni abbiano riguardato un periodo più limitato rispetto ai prelevamenti di denaro allo sportello, giacché ad essere dirimente ai fini della qualificazione del fatto come fattispecie donativa, non è la durata o la frequenza, ma l'assenza di una ragionevole e comprovata giustificazione delle dazioni di denaro che appaiono quindi effettuate per puro spirito di liberalità.
Ciò premesso, la somma che risulta incassata tramite assegni bancari da parte di
[...]
è di € 29.000, come comprovato dalla documentazione fornita da Ubi Banca. Pt_3
Per quanto ancora riguarda il conto corrente, non persuade neppure la tesi spesa dal solo
Costui, come detto, aveva eccepito che, trattandosi di conto corrente cointestato Pt_3
con la di lui madre e alimentato non solo dal trattamento pensionistico della ma Per_1
anche dal ricavato di alcuni titoli e investimenti provenienti da un fondo anch'esso cointestato con la madre, si dovesse presumere la contitolarità dei denari e quindi che il prelievo di una parte di questi fosse legittimo da parte del (il quale comunque, Pt_3
secondo la sua prospettazione, avrebbe mutuato le relative somme alla sorella).
Nel dettaglio, il convenuto faceva riferimento al fondo obbligazionario “ME” e al rimborso del prodotto “Dexia”, dei quali tuttavia non forniva la prova della contitolarità, non potendosi tale prova certo trarre dal doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione,
pagina 12 di 19 ove si fa riferimento ad un deposito titoli cointestato con la madre che non ha alcun collegamento chiaro né con il fondo ME né con il fondo Dexia. D'altronde, la prova della contitolarità del deposito fondi cointestato con la madre, relativo a ME
e Dexia, poteva essere agevolmente fornita, ma il non vi ha provveduto. In altre Pt_3
parole, non è stata raggiunta la prova che la liquidità che alimentava il conto corrente della de cuius fosse di provenienza anche del . CP_1
In tema di contratto di conto corrente è l'art. 1298 c.c., in materia di obbligazioni solidali, a disciplinare i rapporti interni tra correntisti cointestatari. La norma prescrive:
“nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Sussiste quindi una presunzione di contitolarità in parti uguali del denaro.
Secondo Cass. 4066 del 19.2.2009 nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente cointestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo).
Nel caso di specie, si reputa superata la presunzione di contitolarità del saldo attivo per effetto del fatto che le provviste presenti sul conto corrente sono di provenienza esclusiva della de cuius, essendo determinate in prevalenza dal trattamento pensionistico erogato in favore della stessa, pari a circa € 1.900 mensili, nonché dai rimborsi di titoli e pagina 13 di 19 investimenti per i quali, come sopra osservato, non è stata raggiunta la prova della contitolarità del fondo con il figlio . CP_1
Concludendo, è soggetta a collazione la somma di € 172.125,39.
2) I beni immobili
Si discute se nell'asse ereditario vi rientrino, come prospettano gli attori, la quota di 6/9 degli immobili identificati al Catasto Terreni di Chiari al Foglio 25, part. 132 sub. 3, 4 e
5, o soltanto la quota pari a 6/9 del sub. 3, attesa l'intervenuta usucapione da parte di delle quote dei coeredi limitatamente ai sub. 4 e 5. Parte_3
È bene precisare che i beni anzidetti, prima del decesso della de cuius, appartenevano a quest'ultima per la quota di 6/9, e ai tre fratelli ( e ), per la quota Parte_4 Pt_3
di 1/6 ciascuno. Ciò si evince non solo dalla visura catastale allegata all'atto di citazione ma anche per l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., giacché
i convenuti non hanno mai contestato detta circostanza.
Orbene, la rappresentava che a far data dal 1991, anno della morte del padre, ella Pt_3
si era trasferita presso l'abitazione soprastante quella materna censita al catasto del
Comune di Chiari al foglio 25, part. 132 sub. 4 e 5, mentre la madre occupava il bene distinto al sub. 3; che, quindi, stante il possesso continuato e indisturbato del bene per vent'anni, dal 1991 al 2011, e anche oltre, il bene fosse divenuto di sua proprietà.
Pertanto, ella domandava che dall'asse ereditario venisse escluso l'immobile oggetto di usucapione. Sul punto il nulla osservava, gli attori invece contestavano la CP_1
circostanza.
La risposta ci perviene dai risultati dell'istruttoria orale.
In primo luogo, occorre prendere posizione sull'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. proposta da parte attrice all'udienza del 30.6.2021 per i testi Tes_1
e , rispettivamente figlio e coniuge della convenuta.
[...] Testimone_2
L'eccezione è fondata. L'art. 246 c.p.c., rubricato incapacità a testimoniare, recita: “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che
pagina 14 di 19 potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. La ratio della norma va ravvisata nel principio di incompatibilità tra la posizione di parte (anche solo potenziale)
e di testimone. Allorquando la norma parla di interesse, si riferisce all'interesse ad agire in giudizio, sia per proporre analoga domanda a quella oggetto del giudizio nel quale la persona è chiamata a testimoniare, sia per spiegare intervento adesivo o indipendente nel medesimo processo. Nel caso di specie, a ben vedere, l'accertamento dell'usucapione, strumentale alla ricostruzione del compendio ereditario da dividere tra i coeredi, coinvolge anche gli interessi di e , in quanto costoro, Testimone_1 Testimone_2
insieme alla convenuta, hanno abitato l'immobile per cui è causa e, conseguentemente, è anche nel loro interesse accertare la sussistenza di un possesso ultraventennale del medesimo. I due testi, infatti, potrebbero avere interesse a coltivare un giudizio per l'accertamento del possesso, anche da parte loro, sul bene in contesa.
Ne discende che devono ritenersi incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c., non essendo portatori di un interesse di mero fatto o di un interesso riferito ad un'azione ipotetica che costoro potrebbe promuovere distinta da quella nell'ambito della quale viene assunta la testimonianza, bensì di un interesse personale, concreto ed attuale.
Si cita al riguardo la massima della Ordinanza della Suprema Corte n. 26044/2023:
“l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni”. E ancora, Cass. Sent. n. 167 del 2018:
“l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è
pagina 15 di 19 titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto
a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio”.
Ciò premesso, le testimonianze degli altri testi , Testimone_3 Testimone_4
e convergono tutte nel senso del possesso da parte della delle quote Tes_5 Pt_3
dei coeredi dei beni distinti al Foglio 25 part. 132 sub. 4 e 5.
Lo stesso , padre di e , Testimone_3 Parte_1 Parte_2
sentito come teste di parte attrice, alla domanda Vero che il godimento dell'unità immobiliare attualmente abitata dalla signora è avvenuto a seguito del Parte_3
consenso manifestato dalla sorella signora madre degli attori, deceduta il Persona_4
24 ottobre 2009, e dal fratello risponde “è vero. Avevamo deciso in CP_1
famiglia che abitasse l'immobile per cui è causa anche con il consenso di Parte_3
mia moglie ma decisione a livello verbale e con pagamento di un canone Persona_4
mensile. Siamo nel periodo del 1985. Si tratta di villetta con due unità abitative, dopo sotto abitavano i nonni e sopra è l'immobile per cui è causa. La casa tutta era di proprietà dei nonni. Non ho mai visto il pagamento di canoni”.
Il teste fa retroagire al 1985 il momento in cui i tre fratelli convennero che Pt_3
avrebbe preso possesso della casa sita al piano superiore, così confermando la tesi dei convenuti, anche se costoro sostengono che il possesso vero e proprio iniziò alla morte del padre nel 1991. Testimone_4
pagina 16 di 19 Procedendo nell'analisi delle risultanze testimoniali, si nota come anche
[...]
e figli di , abbiano confermato la circostanza Tes_4 Tes_5 CP_1
che la zia avesse abitato l'immobile per cui è causa sin dalla morte del nonno e che tale possesso continuò indisturbato. Soltanto affermava “nessuno dei fratelli di Tes_5
contestava l'uso della stessa dell'immobile. Il tutto in armonia fino al 2009 Pt_3
quando è morta sorella di mio padre e di e madre degli attori”. Persona_5 Pt_3
Da ciò può trarsi che il possesso abbia avuto inizio nel 1991 e che astrattamente l'acquisto della proprietà per usucapione sarebbe avvenuta nel 2011.
A ben vedere, in tema di divisione di comproprietà tra coeredi, l'art. 714 c.c. in materia di divisione prevede che “può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata
l'usucapione per effetto di possesso esclusivo”.
La giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di acquisto per usucapione del coerede ha una posizione oramai pacifica, secondo cui “in materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui
e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (Cassazione sent. 35067 del 2022).
Tale orientamento impone quindi un quid pluris rispetto all'uso indisturbato e pacifico ventennale del bene immobile perché possa perfezionarsi un acquisto per usucapione dell'immobile. La differenza si coglie nel fatto che, applicandosi le norme in materia di comunione, il comproprietario è consapevole di avere in uso la cosa “uti condominus”,
pagina 17 di 19 sicché deve dimostrare di averla utilizzata avendo in animo di esserne il proprietario, prova che si può ottenere soltanto superando la presunzione di servirsene come coerede,
e quindi riconoscendo il diritto degli altri coeredi.
Nel caso che ci occupa, la convenuta non ha assolto tale onere probatorio. Invero, è emerso che ella abbia abitato all'interno dell'immobile per oltre vent'anni, ma non anche che l'abbia fatto esercitando un potere corrispondente al diritto di proprietà. Ella avrebbe dovuto dimostrare che della cosa se ne è servita potendo escludere dal godimento anche gli altri coeredi, non essendo sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti, ad esempio per mera tolleranza, dall'uso della cosa.
In conclusione, si ritiene che i beni rientrino nell'asse ereditario.
Le spese funerarie
Da accogliere è la domanda del convenuto di dedurre dal complesso dei beni Pt_3
ereditari le spese funerarie pari a € 7.017,00 da questi sostenute per la Fatto sul Per_1
quale non vi è contestazione.
Così ricostruito il patrimonio ereditario, si evidenzia che la causa dovrà proseguire per
1) integrare la perizia con la domanda del calcolo dei frutti civili, richiesti da parte attrice, per il godimento dei beni immobili da parte della , nonché per Parte_3
l'inventario e la stima del mobilio ivi presente;
2) per la predisposizione da parte del
CTU di un nuovo progetto divisionale che tenga conto anche del decisum di questo giudizio.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, ferma la compensazione per la quota di 1/3, si pongono a carico delle parti convenute, in solido tra loro, per la quota di
2/3.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. Accerta che la massa ereditaria da dividere di provenienza è Persona_1
composta dalla somma di € 165.108,39 (€ 172.125,39 - € 7.017) oltre interessi legali dalla domanda, e dai beni immobili distinti al Catasto del Comune di Chiari, al Foglio 25, part. 132 sub. 3,4 e 5;
2. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria;
3. Liquida le spese in € 22.457,00, oltre rimborso per spese generali pari al 15 %,
I.v.a. e C.p.a., compensandole nella misura di 1/3 e ponendole a carico dei convenuti, in solido tra loro, per la misura di 2/3.
Brescia, 30.9.2025
Il Giudice
Dott. Costanza Teti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6946/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LOSCHI DELLA TORRE EMIDIO C.F._2
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MACCHION PAOLO Parte_3 C.F._3
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO GIUSEPPE CP_1 C.F._4
Oggetto: successioni
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) – Accertato e dichiarato che il conto corrente n. 13213 presso UBI –
Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Chiari, apparentemente cointestato con il convenuto signor apparteneva in via esclusiva al de cuius signora CP_1
- che i convenuti e/o hanno prelevato dal Persona_1 Parte_3 CP_1
predetto conto importi quantificabili in complessivi Euro 324.700,00= o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- che gli importi prelevati fanno parte dell'asse pagina 1 di 19 ereditario; 2 dichiarare il diritto degli attori sulle somme predette nella misura corrispondente alle proprie quote ereditarie, condannando i convenuti e/o Parte_3
a restituire agli attori le somme nella misura corrispondente alle proprie CP_1
quote ereditarie, oltre agli interessi legali dalla data di apertura della successione in morte della signora o, in subordine, dalla domanda al soddisfo. B) – Persona_1
Ordinare e disporre ex art. 713 c.c. la divisione del compendio immobiliare descritto in narrativa nei termini formulati dal CTU nominato arch. nella propria Persona_2
relazione tecnica. C) – Accertato e dichiarato che la signora ha goduto e Parte_3
gode in via esclusiva, senza un titolo giustificativo, del compendio immobiliare descritto in narrativa, dichiararla tenuta, per il fatto oggettivo della gestione, a rendere il conto ex art. 723 c.c. in relazione ai frutti maturati prima dello invocato scioglimento della comunione ereditaria, nonché a corrispondere agli attori eredi, in proporzione alla quota di partecipazione di cui ciascun di essi è titolare, i frutti da identificarsi nel corrispettivo di godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, in quella misura che risulterà in corso di causa o, in subordine, da determinarsi in via equitativa facendo riferimento all'equo canone di locazione, con decorrenza dall'inizio della comunione fino al saldo, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale. Spese di consulenza tecnica in rapporto al valore delle quote di competenza”.
Parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa Parte_3
istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dato atto dell'intervenuta usucapione in favore della sig.ra dell'immobile dalla Parte_3
medesima posseduto in via esclusiva di seguito descritto: NCT del Comune di Chiari al foglio 25 – part. 132 sub.4 – cat. A/3 – cl. 3, vani 6, mq 103, rend. Euro 449,32 unitamente a quello di cui al foglio 25 – part. 132 – sub. 5 – cat. C/6 – cl 3 –mq 20 – rend. Euro 61,97, immobili, quindi, da ritenersi esclusi dall'asse ereditario, si chiede, che ai sensi e per e per gli effetti dell'art. 720 cod. civ., l'Ill.mo Tribunale adito voglia attribuire alla sig.ra , congiuntamente all'altro coerede Parte_3 CP_1
pagina 2 di 19 l'unità immobiliare NCT del Comune di Chiari foglio 25 – part. 132 sub. 3 – cat. A/3 – cl 3, vani 6, mq 90 – rend. 449,32, con addebito dell'eccedenza. Si chiede, inoltre, rigettarsi integralmente la domanda di restituzione somme ex art. 533 cod. civ. così come proposta dagli attori nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e, per le medesime ragioni, rigettarsi altresì la domanda ex art. 723 cod. civ. perché infondata in fatto e in diritto. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse. IN SUBORDINE: alla luce degli accertamenti eseguiti in sede di C.T.U. e ribadita, ove occorrer possa, la dichiarazione di non accettare il progetto divisionale proposto dal C.T.U., si chiede, che ai sensi e per e per gli effetti dell'art. 720 cod. civ., l'Ill.mo Tribunale adito voglia attribuire alla sig.ra , congiuntamente all'altro coerede , Parte_3 CP_1
l'intero compendio immobiliare che è stato oggetto di C.T.U. con addebito dell'eccedenza. Si chiede, inoltre, rigettarsi integralmente la domanda di restituzione somme ex art. 533 cod. civ. così come proposta dagli attori nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e, per le medesime ragioni, rigettarsi altresì la domanda ex art. 723 cod. civ. perché infondata in fatto e in diritto. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse”.
Parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa CP_1
istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: stante il contenuto della relazione peritale a firma dell'arch. e atteso il fatto che Per_3
l'immobile non risulta comodamente divisibile secondo le quote ereditarie dei tre condividenti, attribuire ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. al sig. , CP_1
congiuntamente alla coerede , l'intero compendio immobiliare oggetto Parte_3
della relazione peritale in atti, con addebito dell'eccedenza, detraendo, in ogni caso,
l'importo di € 7.017,00 quale debito della massa ereditaria. Rigettarsi integralmente la domanda di restituzione somme ex art. 533 c.c. così come proposta dagli attori nei confronti del convenuto siccome infondata in fatto e in diritto. Spese di giudizio e di
pagina 3 di 19 C.T.U. integralmente rifuse. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda della sig.ra volta alla declaratoria di Parte_3
intervenuta usucapione in favore della stessa dell'immobile di seguito descritto: NCT del Comune di Chiari al foglio 25 – part. 132 sub.4 – cat. A/3 – cl. 3, vani 6, mq 103, rend. Euro 449,32 unitamente a quello di cui al foglio 25 – part. 132 – sub. 5 – cat. C/6
– cl 3 – mq 20 – rend. Euro 61,97, immobili da ritenersi quindi esclusi dall'asse ereditario, si chiede, che ai sensi e per e per gli effetti dell'art. 720 cod. civ., l'Ill.mo
Tribunale adito voglia attribuire al sig. , congiuntamente all'altro coerede CP_1
, l'unità immobiliare individuata al NCT del Comune di Chiari foglio 25 – Parte_3
part. 132 sub. 3 – cat. A/3 – cl 3, vani 6, mq 90 – rend. 449,32 con addebito dell'eccedenza. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse. Rigettarsi integralmente la domanda di restituzione somme ex art. 533 c.c. così come proposta dagli attori nei confronti del convenuto siccome infondata in fatto e in diritto. Spese di giudizio e di C.T.U. integralmente rifuse”.
FATTO E DIRITTO
e , successori per rappresentazione, a causa Parte_1 Parte_2
della premorienza della madre della nonna , deceduta in Persona_4 Persona_1
data 23.2.2018, convenivano in giudizio e , figli della de Parte_3 CP_1
cuius, per tutelare i loro diritti successori.
Costoro rappresentavano che: 1) al momento della morte, l'eredità della era Per_1
costituita dalla quota di 6/9 delle unità immobiliari distinte al NCT del Comune di Chiari al Foglio 25, part. 132, sub. 3, 4 e 5, dal mobilio ivi esistente e dai denari presenti (e che avrebbero dovuto essere presenti) sul conto corrente n. 13213 acceso presso UBI Banca dalla de cuius, cointestato con il convenuto 2) che nel periodo tra il CP_1
30.09.2008 e il 31.12.2017 i convenuti avrebbero fatto operazioni sospette, depauperando la massa ereditaria di una somma complessiva di € 324.270,00; 3) che la pagina 4 di 19 ha goduto dei beni immobili rientranti nella massa ereditaria e che, per l'effetto, è Pt_3
tenuta a rendere il conto ex art. 723 c.c. e a restituire ai condividenti i frutti civili derivanti dal godimenti dei suddetti beni.
Gli attori qualificavano la domanda come azione di petizione dell'eredità ex art. 533
c.c., norma che prevede che “l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni”.
Costoro chiedevano di condannare i convenuti alla restituzione delle somme in misura pari alle loro quote ereditarie, di disporre la divisione del compendio ereditario- preferendo la divisibilità in natura dei beni-, nonché di condannare la alla Parte_3
restituzione dei frutti dei beni immobili per aver avuto di questi esclusivo godimento.
Con comparsa di costituzione e risposta, censurava la ricostruzione degli Parte_3
attori sotto tre profili. Il primo, per la fragilità dell'impianto probatorio delle doglianze di parte attrice, che avrebbe apoditticamente affermato, senza dimostrarlo, che i denari fossero stati spesi soltanto nell'interesse dei convenuti, e non anche per far fronte alle necessità della vita quotidiana della de cuius stessa;
il secondo, afferente la circostanza che alcune somme di denaro, non quantificate, fossero state mutuate in favore della dal fratello e dalla madre, cointestatari del conto corrente, per aiutarla in periodo Pt_3
di difficoltà economica;
l'ultimo, perché dall'asse ereditario devono essere esclusi i beni immobili distinti al NCT del Comune di Chiari al foglio 25 – part. 132 sub 4 e sub. 5 stante l'intervenuta usucapione dei medesimi da parte della Pt_3
costituitosi con comparsa del 4.10.2019, contestava in primo luogo di CP_1
aver mai sottratto denari della propria madre utilizzando il conto corrente cointestato, e rilevava come semmai costui, in qualità di cointestatario con la madre anche di un deposito titoli, avesse fatto degli investimenti in vari strumenti finanziari a basso rischio, dei cui proventi avesse beneficiato in vita anche la che, infine, ogni qual volta Per_1
venivano accreditate sul conto corrente cointestato le somme provenienti dal conto pagina 5 di 19 deposito di e della madre, questi ultimi, avendone la possibilità, CP_1
mutuavano alla sorella la somma che ella richiedeva per far fronte ai suoi Parte_3
bisogni. Secondo il convenuto, dunque, le somme mutuate alla sorella non possono rientrare nell'asse ereditario, (atteso l'orientamento della giurisprudenza ben delineato dalla sentenza Cass. 9 febbraio 2011 n. 3181). Da ultimo, rilevava di aver CP_1
sostenuto le spese funerarie della sig.ra per il complessivo importo di € Persona_1
7.017,00, somma da dedurre, pro quota tra gli eredi, dalla massa ereditaria da dividere.
In conclusione, costui chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria, detratto l'importo per le spese funerarie, nonché il rigetto della domanda ex art. 533 c.c. degli attori e . Parte_1 Parte_2
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice istruiva la causa mediante prove testimoniali, consulenza tecnica e ordine di esibizione alla Controparte_2
per acquisire tutta la documentazione bancaria inerente le operazioni sul conto
[...]
corrente cointestato.
Conclusa l'istruttoria, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 25.2.2025 con contestuale concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Le quote ereditarie
Al fine di meglio inquadrare la vicenda per cui è causa, occorre premettere che
, e sono eredi Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3
legittimari di . Persona_1
Gli attori, in particolare, lo sono per rappresentazione, vale a dire in forza del combinato disposto degli artt. 467 e 536 comma 3 c.c.., essendo costoro succeduti alla madre,
premorta rispetto alla . Persona_4 Persona_1
L'art. 536 c.c., norma di apertura del Capo X relativo ai soggetti c.d. legittimari, infatti, prevede che “a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo
pagina 6 di 19 di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”. In altre parole, per effetto della successione per rappresentazione (secondo cui i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato), le parti in causa concorrono sull'eredità in pari grado della madre premorta, non essendovi altri legittimari, né coniuge né ascendenti, né altri discendenti (art. 536 c.c.).
Orbene, nel caso di specie, tutte le parti riconoscono la reciproca qualità di eredi e concordano sulla divisione dell'asse ereditario, concentrandosi la controversia soltanto sulla composizione del compendio caduto in eredità.
Questa premessa facilita la corretta qualificazione dell'azione giudiziaria che gli attori individuano, erroneamente, nell'azione di petizione dell'eredità ex art. 533 c.c..
Tale strumento di tutela postula il mancato riconoscimento della qualità di erede, riconoscimento che non difetta nel caso concreto, giacché i convenuti non contestano che i siano succeduti alla , né viceversa. Parte_1 Persona_1
La controversia, dunque, appare inquadrabile in un'azione di divisione giudiziale del patrimonio ereditario, rispetto alla quale è preordinata la ricostruzione del patrimonio ereditario. Come noto, in materia di successioni la massa ereditaria è data dal relictum sommato al donatum, sottratti i debiti del de cuius. Poiché i reputano che, Parte_1
quando era in vita la gli zii avesserp prelevato denari o emesso assegni dal conto Per_1
corrente cointestato, per importi ben superiori a soddisfare le esigenze di cura della madre, si dovrà altresì accertare che natura avessero tali trasferimenti di denaro, ed imputarli eventualmente alla massa, in conformità alle norme sulla collazione ex artt.
737 e ss. c.c… Ed inoltre, al fine di comprendere qual è la composizione della massa ereditaria, occorrerà verificare se ricorrono i presupposti per dirsi perfezionatasi l'usucapione di due dei beni immobili da parte di . Parte_3
Demandando al prosieguo tale tema, occorre precisare in anticipo che la divisione della massa ereditaria, richiesta sia dagli attori che dai convenuti, dovrà tenere conto del fatto pagina 7 di 19 che sussistono tre stirpi: quella riconducibile a , quella riconducibile a CP_1
e quella riconducibile ai fratelli Parte_3 Parte_1
Invero, l'art. 469 c.c. in tema di rappresentazione prescrive che: “la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo”. La ratio sottesa alla norma è quella di garantire che i discendenti di un erede, che sia premorto o abbia rinunciato, ricevano la stessa quota che sarebbe spettata al loro ascendente. Questo permette una distribuzione equa e rispetta la volontà del defunto (in caso di testamento) o la norma di legge (in caso di successione legittima).
Senonché, e hanno diritto ciascuno ad una quota di eredità CP_1 Parte_3
pari ad 1/3, mentre e pari ad 1/6 ciascuno (1/3 Parte_1 Parte_2
diviso 2).
L'asse ereditario
1) Il conto corrente n. 13213 cointestato tra e Persona_1 CP_1
Gli attori affermavano che e , cointestatario con la Parte_3 CP_1 Per_1
del conto corrente n.13213, avessero depauperato il patrimonio della de cuius per un valore complessivo di € 324.270,00, giovandosi di una cointestazione meramente fittizia del conto corrente, oppure effettuando prelevamenti da ritenersi donazioni nulle o donazioni indirette.
Secondo parte attrice, quindi, la somma di € 324.270,00 deve essere conferita nel compendio ereditario.
Al riguardo trova applicazione l'istituto della collazione ex artt. 737 c.c. e ss..
L'art. 737 c.c. sancisce che: “i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto
pagina 8 di 19 per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia a ciò dispensati”.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'automaticità dell'applicazione delle regole della collazione in presenza di domanda giudiziale di divisione ereditaria, affermando che “la collazione non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata, di cui tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi” (Sent .n. 5920 del 06/03/2025).
Fugato il dubbio sulla possibilità del giudice di ricostruire il patrimonio ereditario facendovi rientrare anche le donazioni, senza che vi sia un'apposita domanda giudiziale, occorre analizzare le risultanze della documentazione bancaria depositata su ordine del giudice ex art. 210 c.p.c..
Tale documentazione, unitamente a quella prodotta dalle parti, infatti, consente di rispondere all'interrogativo della appartenenza alla massa ereditaria delle somme di denaro fuoriuscite dal conto corrente della Per_1
Vanno distinti i prelevamenti dal conto corrente dagli assegni.
In ordine ai primi, è emerso che la avesse una delega ad operare sul conto Parte_3
corrente sottoscritta dalla e dal figlio. Tale circostanza, taciuta dalla difesa dei Per_1
convenuti, non è di poco momento, giacché risulta con evidenza che, grazie a tale delega, la prelevasse denaro dal conto della madre assai frequentemente. Pt_3
Peraltro, confrontando i movimenti bancari del conto prodotti da parte attrice (doc. 5- 14 allegati all'atto di citazione) con l'elenco di tutti i prelievi effettuati dal 2011 al 2017 forniti da UBI Banca, si nota come vi sia perfetta corrispondenza tra i due prospetti. Il
pagina 9 di 19 che significa che gli innumerevoli prelievi che si vedono nei documenti prodotti da parte attrice sono stati effettuati tutti dalla . Parte_3
A tale ricostruzione la difesa della nella comparsa conclusionale tenta di porre Pt_3
rimedio argomentando nel senso che i prelevamenti fossero destinati alle spese della vita quotidiana della de cuius e agli emolumenti per la badante.
Si reputa degna di accoglimento, giacché non contestata e corroborata da idonea documentazione, la circostanza che una parte della provvista presente sul conto corrente fosse stata utilizzata per retribuire la badante che si occupava della giorno e Per_1
notte, tutti i giorni della settimana. Invero, il doc.1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta, costituito dal prospetto contributivo dell' relativo alla CP_3
persona della Parabska Zinaida, attesta che quest'ultima sia stata alle dipendenze della dal 2010 al 2018, ricevendo i contributi per l'attività lavorativa svolta. Quanto ai Per_1
conteggi della retribuzione e degli altri emolumenti, si deve accogliere il calcolo effettuato dalla stessa , non essendo stato oggetto di alcuna contestazione Parte_3
da parte degli attori.
Senonché, è verosimile che la somma di € 152.144,61, fuoriuscita dal conto corrente cointestato, sia stata destinata per emolumenti annuali, lavoro straordinario, contributi ferie e Tfr della signora Parabska Zinaida, e quindi è corretto affermare che, non CP_3
costituendo una donazione neppure indiretta, essa è dispensata da collazione e non rientra pertanto nell'asse ereditario.
Ne consegue un ridimensionamento della somma asseritamente incassata dai convenuti, sicché rientra nella massa ereditaria, non già la somma di € 324.270,00, ma la minor somma di € 172.125,39.
Diversamente, l'eccezione secondo la quale la residua somma fosse stata utilizzata dalla de cuius per le spese quotidiane, per la cura della persona ecc. non trova riscontro alcuno negli atti di causa.
Si osserva al riguardo che incombe sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornire la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti. E'
pagina 10 di 19 quanto sostenuto anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 18.07.2005, n.
15131, menzionata da parte attrice: “in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva
l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti”.
Così, l'eccezione di non collazionabilità delle spese sostenute ex art. 742 c.c. richiede la prova da parte di chi la proponga che i trasferimenti in denaro non avvenissero per puro spirito di liberalità. Nel caso di specie, sebbene si possa ritenere verosimile che una parte del denaro prelevato dalla servisse per le spese e le cure della madre, non è Pt_3
trascurabile il fatto che non è stata fornita nemmeno una prova dell'uso del denaro in tal senso. Né può dirsi che il denaro venisse utilizzato per spese di mantenimento posto che la e la non coabitavano. Per_1 Pt_3
In ordine agli assegni, i convenuti, sui quali grava l'onere di dimostrare l'insussistenza di atti donativi, assumevano che i denari venissero soltanto “prestati” alla parte Pt_3
pagina 11 di 19 secondo lo schema del contratto di mutuo, ciò in quanto la versava in Pt_3 Pt_3
condizioni economiche precarie.
La tesi non persuade per il suo fragile impianto probatorio.
La asseriva che a seguito della crisi economica del 2008, trovandosi in difficoltà, Pt_3
la madre e il fratello le avrebbero mutuato somme di denaro per € 35.000 per far fronte a tale condizione di precarietà. Ella, tuttavia, pur favorita dalla vicinanza della prova, si limitava a tale apodittica affermazione.
Questo giudice ritiene che la prova dell'insussistenza di atti donativi non sia stata raggiunta, ed invero, anche ammettendo che i denari fossero stati soltanto mutuati come prospettato, la non ha comunque dimostrato di averli restituiti. Né vale a smentire Pt_3
la tesi che si tratti di atti di donazione indiretta la circostanza che gli assegni abbiano riguardato un periodo più limitato rispetto ai prelevamenti di denaro allo sportello, giacché ad essere dirimente ai fini della qualificazione del fatto come fattispecie donativa, non è la durata o la frequenza, ma l'assenza di una ragionevole e comprovata giustificazione delle dazioni di denaro che appaiono quindi effettuate per puro spirito di liberalità.
Ciò premesso, la somma che risulta incassata tramite assegni bancari da parte di
[...]
è di € 29.000, come comprovato dalla documentazione fornita da Ubi Banca. Pt_3
Per quanto ancora riguarda il conto corrente, non persuade neppure la tesi spesa dal solo
Costui, come detto, aveva eccepito che, trattandosi di conto corrente cointestato Pt_3
con la di lui madre e alimentato non solo dal trattamento pensionistico della ma Per_1
anche dal ricavato di alcuni titoli e investimenti provenienti da un fondo anch'esso cointestato con la madre, si dovesse presumere la contitolarità dei denari e quindi che il prelievo di una parte di questi fosse legittimo da parte del (il quale comunque, Pt_3
secondo la sua prospettazione, avrebbe mutuato le relative somme alla sorella).
Nel dettaglio, il convenuto faceva riferimento al fondo obbligazionario “ME” e al rimborso del prodotto “Dexia”, dei quali tuttavia non forniva la prova della contitolarità, non potendosi tale prova certo trarre dal doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione,
pagina 12 di 19 ove si fa riferimento ad un deposito titoli cointestato con la madre che non ha alcun collegamento chiaro né con il fondo ME né con il fondo Dexia. D'altronde, la prova della contitolarità del deposito fondi cointestato con la madre, relativo a ME
e Dexia, poteva essere agevolmente fornita, ma il non vi ha provveduto. In altre Pt_3
parole, non è stata raggiunta la prova che la liquidità che alimentava il conto corrente della de cuius fosse di provenienza anche del . CP_1
In tema di contratto di conto corrente è l'art. 1298 c.c., in materia di obbligazioni solidali, a disciplinare i rapporti interni tra correntisti cointestatari. La norma prescrive:
“nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Sussiste quindi una presunzione di contitolarità in parti uguali del denaro.
Secondo Cass. 4066 del 19.2.2009 nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente cointestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo).
Nel caso di specie, si reputa superata la presunzione di contitolarità del saldo attivo per effetto del fatto che le provviste presenti sul conto corrente sono di provenienza esclusiva della de cuius, essendo determinate in prevalenza dal trattamento pensionistico erogato in favore della stessa, pari a circa € 1.900 mensili, nonché dai rimborsi di titoli e pagina 13 di 19 investimenti per i quali, come sopra osservato, non è stata raggiunta la prova della contitolarità del fondo con il figlio . CP_1
Concludendo, è soggetta a collazione la somma di € 172.125,39.
2) I beni immobili
Si discute se nell'asse ereditario vi rientrino, come prospettano gli attori, la quota di 6/9 degli immobili identificati al Catasto Terreni di Chiari al Foglio 25, part. 132 sub. 3, 4 e
5, o soltanto la quota pari a 6/9 del sub. 3, attesa l'intervenuta usucapione da parte di delle quote dei coeredi limitatamente ai sub. 4 e 5. Parte_3
È bene precisare che i beni anzidetti, prima del decesso della de cuius, appartenevano a quest'ultima per la quota di 6/9, e ai tre fratelli ( e ), per la quota Parte_4 Pt_3
di 1/6 ciascuno. Ciò si evince non solo dalla visura catastale allegata all'atto di citazione ma anche per l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., giacché
i convenuti non hanno mai contestato detta circostanza.
Orbene, la rappresentava che a far data dal 1991, anno della morte del padre, ella Pt_3
si era trasferita presso l'abitazione soprastante quella materna censita al catasto del
Comune di Chiari al foglio 25, part. 132 sub. 4 e 5, mentre la madre occupava il bene distinto al sub. 3; che, quindi, stante il possesso continuato e indisturbato del bene per vent'anni, dal 1991 al 2011, e anche oltre, il bene fosse divenuto di sua proprietà.
Pertanto, ella domandava che dall'asse ereditario venisse escluso l'immobile oggetto di usucapione. Sul punto il nulla osservava, gli attori invece contestavano la CP_1
circostanza.
La risposta ci perviene dai risultati dell'istruttoria orale.
In primo luogo, occorre prendere posizione sull'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. proposta da parte attrice all'udienza del 30.6.2021 per i testi Tes_1
e , rispettivamente figlio e coniuge della convenuta.
[...] Testimone_2
L'eccezione è fondata. L'art. 246 c.p.c., rubricato incapacità a testimoniare, recita: “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che
pagina 14 di 19 potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. La ratio della norma va ravvisata nel principio di incompatibilità tra la posizione di parte (anche solo potenziale)
e di testimone. Allorquando la norma parla di interesse, si riferisce all'interesse ad agire in giudizio, sia per proporre analoga domanda a quella oggetto del giudizio nel quale la persona è chiamata a testimoniare, sia per spiegare intervento adesivo o indipendente nel medesimo processo. Nel caso di specie, a ben vedere, l'accertamento dell'usucapione, strumentale alla ricostruzione del compendio ereditario da dividere tra i coeredi, coinvolge anche gli interessi di e , in quanto costoro, Testimone_1 Testimone_2
insieme alla convenuta, hanno abitato l'immobile per cui è causa e, conseguentemente, è anche nel loro interesse accertare la sussistenza di un possesso ultraventennale del medesimo. I due testi, infatti, potrebbero avere interesse a coltivare un giudizio per l'accertamento del possesso, anche da parte loro, sul bene in contesa.
Ne discende che devono ritenersi incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c., non essendo portatori di un interesse di mero fatto o di un interesso riferito ad un'azione ipotetica che costoro potrebbe promuovere distinta da quella nell'ambito della quale viene assunta la testimonianza, bensì di un interesse personale, concreto ed attuale.
Si cita al riguardo la massima della Ordinanza della Suprema Corte n. 26044/2023:
“l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni”. E ancora, Cass. Sent. n. 167 del 2018:
“l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è
pagina 15 di 19 titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto
a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio”.
Ciò premesso, le testimonianze degli altri testi , Testimone_3 Testimone_4
e convergono tutte nel senso del possesso da parte della delle quote Tes_5 Pt_3
dei coeredi dei beni distinti al Foglio 25 part. 132 sub. 4 e 5.
Lo stesso , padre di e , Testimone_3 Parte_1 Parte_2
sentito come teste di parte attrice, alla domanda Vero che il godimento dell'unità immobiliare attualmente abitata dalla signora è avvenuto a seguito del Parte_3
consenso manifestato dalla sorella signora madre degli attori, deceduta il Persona_4
24 ottobre 2009, e dal fratello risponde “è vero. Avevamo deciso in CP_1
famiglia che abitasse l'immobile per cui è causa anche con il consenso di Parte_3
mia moglie ma decisione a livello verbale e con pagamento di un canone Persona_4
mensile. Siamo nel periodo del 1985. Si tratta di villetta con due unità abitative, dopo sotto abitavano i nonni e sopra è l'immobile per cui è causa. La casa tutta era di proprietà dei nonni. Non ho mai visto il pagamento di canoni”.
Il teste fa retroagire al 1985 il momento in cui i tre fratelli convennero che Pt_3
avrebbe preso possesso della casa sita al piano superiore, così confermando la tesi dei convenuti, anche se costoro sostengono che il possesso vero e proprio iniziò alla morte del padre nel 1991. Testimone_4
pagina 16 di 19 Procedendo nell'analisi delle risultanze testimoniali, si nota come anche
[...]
e figli di , abbiano confermato la circostanza Tes_4 Tes_5 CP_1
che la zia avesse abitato l'immobile per cui è causa sin dalla morte del nonno e che tale possesso continuò indisturbato. Soltanto affermava “nessuno dei fratelli di Tes_5
contestava l'uso della stessa dell'immobile. Il tutto in armonia fino al 2009 Pt_3
quando è morta sorella di mio padre e di e madre degli attori”. Persona_5 Pt_3
Da ciò può trarsi che il possesso abbia avuto inizio nel 1991 e che astrattamente l'acquisto della proprietà per usucapione sarebbe avvenuta nel 2011.
A ben vedere, in tema di divisione di comproprietà tra coeredi, l'art. 714 c.c. in materia di divisione prevede che “può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata
l'usucapione per effetto di possesso esclusivo”.
La giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di acquisto per usucapione del coerede ha una posizione oramai pacifica, secondo cui “in materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui
e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (Cassazione sent. 35067 del 2022).
Tale orientamento impone quindi un quid pluris rispetto all'uso indisturbato e pacifico ventennale del bene immobile perché possa perfezionarsi un acquisto per usucapione dell'immobile. La differenza si coglie nel fatto che, applicandosi le norme in materia di comunione, il comproprietario è consapevole di avere in uso la cosa “uti condominus”,
pagina 17 di 19 sicché deve dimostrare di averla utilizzata avendo in animo di esserne il proprietario, prova che si può ottenere soltanto superando la presunzione di servirsene come coerede,
e quindi riconoscendo il diritto degli altri coeredi.
Nel caso che ci occupa, la convenuta non ha assolto tale onere probatorio. Invero, è emerso che ella abbia abitato all'interno dell'immobile per oltre vent'anni, ma non anche che l'abbia fatto esercitando un potere corrispondente al diritto di proprietà. Ella avrebbe dovuto dimostrare che della cosa se ne è servita potendo escludere dal godimento anche gli altri coeredi, non essendo sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti, ad esempio per mera tolleranza, dall'uso della cosa.
In conclusione, si ritiene che i beni rientrino nell'asse ereditario.
Le spese funerarie
Da accogliere è la domanda del convenuto di dedurre dal complesso dei beni Pt_3
ereditari le spese funerarie pari a € 7.017,00 da questi sostenute per la Fatto sul Per_1
quale non vi è contestazione.
Così ricostruito il patrimonio ereditario, si evidenzia che la causa dovrà proseguire per
1) integrare la perizia con la domanda del calcolo dei frutti civili, richiesti da parte attrice, per il godimento dei beni immobili da parte della , nonché per Parte_3
l'inventario e la stima del mobilio ivi presente;
2) per la predisposizione da parte del
CTU di un nuovo progetto divisionale che tenga conto anche del decisum di questo giudizio.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, ferma la compensazione per la quota di 1/3, si pongono a carico delle parti convenute, in solido tra loro, per la quota di
2/3.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. Accerta che la massa ereditaria da dividere di provenienza è Persona_1
composta dalla somma di € 165.108,39 (€ 172.125,39 - € 7.017) oltre interessi legali dalla domanda, e dai beni immobili distinti al Catasto del Comune di Chiari, al Foglio 25, part. 132 sub. 3,4 e 5;
2. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria;
3. Liquida le spese in € 22.457,00, oltre rimborso per spese generali pari al 15 %,
I.v.a. e C.p.a., compensandole nella misura di 1/3 e ponendole a carico dei convenuti, in solido tra loro, per la misura di 2/3.
Brescia, 30.9.2025
Il Giudice
Dott. Costanza Teti
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