Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1783/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1783/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Andreoni;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Paradisi;
Controparte_1
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio depositato l'1.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti della coniuge , con la Controparte_1 quale ha contratto matrimonio a Pesaro l'8.9.2012.
pagina 1 di 6
In data 21.1.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione personale dei coniugi ex art.473-bis.21 c.p.c. Successivamente le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che e si sono Parte_1 Controparte_1 sposati a Pesaro l'8.9.2012 (doc. n.1 del ricorrente). La coppia ha un figlio,
, nato il [...]. L'ultima residenza familiare è stata fissata a Per_1
Vallefoglia.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia ormai definitivamente cessata e non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alle legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse del figlio ancora minorenne.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1783/2024
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda disattesa;
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
che hanno contratto matrimonio a Pesaro in data 8.9.2012;
[...]
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dai coniugi, firmate personalmente dalle parti, contenute nel foglio datato 31.3.2025, depositato nel pagina 2 di 6 fascicolo telematico l'1.4.2025, di seguito trascritte, che vengono recepite dal
Tribunale:
“1. In via principale pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e delle famiglie di origine;
2. Rinuncia di parte ricorrente alla pretesa di addebito della separazione in capo alla resistente ed alla conseguente richiesta di risarcimento del danno patito e patendo;
3. Disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
4. Disporre che la casa coniugale rimarrà in godimento esclusivo del sig. Pt_1
mentre la signora ed il figlio
[...] Controparte_1 Persona_2 continueranno a vivere nell'immobile di proprietà dei genitori di lei, sito in
Pesaro, strada Fontesecco n. 115 int.1;
5. Disporre che il minore , collocato con la madre, godrà del Persona_2
regime di affido condiviso tra entrambi i genitori. Il sig. sarà tenuto Parte_1
a corrispondere un assegno di mantenimento mensile per il minore di € 350,00, rivalutato annualmente Istat, con bonifico bancario da corrispondersi il 10 di ogni mese sul c.c. intestato alla signora IB Controparte_1
[...] con ripartizione in pari quota dell'assegno unico che eroga INPS attualmente percepito da . Parte_1
si impegna a presentare domanda per l'assegno unico Controparte_1 con presentazione del modello ISEE. A far data da gennaio 2026 l'A.U. verrà percepito interamente dalla signora ed il sig. Controparte_1 Parte_1 da tale momento sarà tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura di € 300,00, rivalutato annualmente Istat.
si impegna a corrispondere a il 50% dell'A.U. Parte_1 Controparte_1
pregresso (da ottobre 2022 alla sottoscrizione del presente accordo) con bonifico bancario sul c.c. suindicato di entro il 31.05.2025. Controparte_1
Tutte le spese straordinarie sostenute per il minore, come da Protocollo del
Tribunale di Pesaro, verranno divise equamente al 50% tra i coniugi, con bonifico separato rispetto all'assegno di mantenimento indicando nell'oggetto
“rimborso 50% spese straordinarie per ”. Persona_2
pagina 3 di 6 Rientrano nelle spese straordinarie anche spese per trasferte e alloggio relative a visite mediche e day hospital cui il minore deve sottoporsi ed eventuali corsi e testi necessari per attività di sviluppo. Quando sarà la madre ad accompagnare il figlio a visite e/o ricoveri fuori città in via esclusiva per impossibilità del padre le spese di trasferta e pernotto anche della madre saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50%.
L'indennità di frequenza che Inps eroga ogni mese di circa € 295,00, a fronte della presentazione di certificati di frequenza di scuola/centri di riabilitazione, continuerà ad essere versata automaticamente da INPS sul c.c. bancario intestato (BCC ag.3 di Pesaro), quale unico beneficiario, a . Persona_2
6. PIANO GENITORIALE relativo ai diritti di visita paterni:
Il padre potrà vedere il figlio durante la settimana e nel periodo invernale da settembre a maggio 2025, il lunedì, mercoledì e venerdì dopo il lavoro dalle
18.30 fino alle 20.00 circa presso la casa materna con ampia libertà di rimanere solo con il figlio. A partire dal 2026 il periodo invernale si riterrà da ottobre ad aprile.
Nel weekend due domeniche al mese, indicativamente la prima e la terza del mese, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15.00 sino alle 19.30 con brevi uscite all'aria aperta nelle giornate di sole e non particolarmente fredde. Se il padre vorrà magari con la presenza della madre soprattutto nel primo periodo per dare sicurezza al minore.
Viste le gravi problematiche di salute del bambino che necessitano di particolari attenzioni e precauzioni, dal mese di settembre a maggio 2025 e dal 2026 da ottobre ad aprile il padre farà visita al figlio presso la casa materna e la domenica, compatibilmente con il tempo, si potrà valutare di far trascorrere del tempo all'aria aperta al figlio insieme al padre. Un sabato al mese dalle 15:00 alle 19:00 sempre presso la casa materna da settembre a maggio, e da giugno ad agosto per il 2025 in autonomia, e dal 2026 da ottobre ad aprile sempre presso la casa materna e da maggio a settembre in autonomia presso la casa paterna o altrove, sempre compatibilmente con il tempo.
A far data da gennaio 2027 il padre potrà tenere il bambino con sé anche un secondo sabato al mese.
pagina 4 di 6 Il martedì mattina il padre potrà accompagnare il figlio in via Re di Puglia per le terapie per poi riaccompagnarlo a scuola o presso la casa materna alle ore
9.00. Il giovedì mattina alle ore 7.40 potrà prelevare il figlio presso la casa materna ed accompagnarlo a scuola, qualora continui il percorso scolastico in presenza.
Per quanto attiene le festività natalizie e pasquali: ad anni alterni il figlio trascorrerà il giorno di Natale presso la casa paterna e la vigilia presso la casa materna e viceversa, così anche per la Pasqua e pasquetta.
La Pasqua 2025, visto che gradualmente il minore dovrà abituarsi a stare, anche se per poco, lontano dalla madre lo trascorrerà interamente presso la casa materna con la possibilità del padre di farvi visita ogni qualvolta vorrà, previa comunicazione telefonica.
Avendo il minore importanti problemi di deglutizione che, nel caso di inalazione di cibo può provocare gravi infezioni respiratorie (polmonite ab injestis), oltre che rischio di soffocamento, la madre sarà presente ai pasti fuori casa, sino a che il bambino non avrà un'età tale da renderlo autonomo, non prima del compimento del 8 anno di età; per il pernotto notturno presso la casa paterna dal compimento di anni 8 (una volta alla settimana con giorno da concordare tra le parti).
I nonni paterni potranno vedere il nipote ogni qualvolta questo sia con il padre a casa della madre, previo accordo con la stessa.
Le Parti si impegnano ad avere momenti di pasto fuori della casa materna tutti e tre assieme.
Sul piano genitoriale di cui sopra deve comunque prevalere la tempistica che il minore chiederà per attuare i vari cambiamenti senza traumi.
Viene allegato alla presente un Protocollo stilato dalla Pediatra del minore che le Parti concordemente si impegnano a rispettare nell'interesse del figlio.
7. Le parti entro il 2025 si riservano di valutare la possibilità di aggiungere il secondo cognome “ al minore il quale così si chiamerà CP_1 Per_1
Persona_3
8. Autorizzare il rilascio del passaporto per la signora ed il Controparte_1
figlio minore . Per_1
9. Spese legali compensate tra le parti.”
pagina 5 di 6 Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 8 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6