Art. 5.
L' art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , e' abrogato e sostituito con le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 6.
"Per le partite di seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli di produzione 1947 che siano state vendute all'interno ed all'estero ad un prezzo superiore alle lire 4500 per la seta gialla e di lire 5000 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato titolo 20-22 denari, categoria base 78 per cento S.I.S. zetto grant, per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo oltre tale somma e' devoluto in ragione del 30 per cento all'industriale filandiere, del 30 per cento all'Erario dello Stato, del 30 per cento ai produttori di bozzoli e del 10 per cento al fondo di cui. all' art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 .
I suddetti prezzi limite vanno applicati per le partite di seta prodotte con bozzoli acquistati dagli industriali ad un prezzo non inferiore alle lire 150 per chilogrammo a fresco, per i bozzoli gialli e di lire 200 per quelli bianchi.
Nei casi in cui i bozzoli risultano acquistati a, prezzi inferiori a quelli sopra indicati i detti prezzi limiti della seta debbono essere diminuiti di lire 10 per ogni lira in meno del prezzo dei bozzoli, senza pero' in in ogni caso discendere al di sotto del limite di lire 4200 a chilogrammo per la seta gialla della categoria sopra indicata e di lire 4700 per la bianca.
La parte di spettanza agricola va ad incrementi) della quota dovuta ai produttori sul contributo di cui al primo comma dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo, e potra' essere erogata per tramite di organizzazioni nazionali di categoria.
La quota del 30 per cento di competenza dell'Erario e' destinata a costituire un fondo a disposizione del Ministero del tesoro per eventuali impreviste esigenze commesse con gli adempimenti di cui alla presente legge.
Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente nei confronti delle vendite effettuate all'interno e all'estero, dalla ditta che ha provveduto alla filatura della partita e l'accertamento dei relativi realizzi viene effettuato dall'Ente nazionale serico, in base ai singoli contratti di vendita.
L' art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , e' abrogato e sostituito con le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 6.
"Per le partite di seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli di produzione 1947 che siano state vendute all'interno ed all'estero ad un prezzo superiore alle lire 4500 per la seta gialla e di lire 5000 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato titolo 20-22 denari, categoria base 78 per cento S.I.S. zetto grant, per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo oltre tale somma e' devoluto in ragione del 30 per cento all'industriale filandiere, del 30 per cento all'Erario dello Stato, del 30 per cento ai produttori di bozzoli e del 10 per cento al fondo di cui. all' art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 .
I suddetti prezzi limite vanno applicati per le partite di seta prodotte con bozzoli acquistati dagli industriali ad un prezzo non inferiore alle lire 150 per chilogrammo a fresco, per i bozzoli gialli e di lire 200 per quelli bianchi.
Nei casi in cui i bozzoli risultano acquistati a, prezzi inferiori a quelli sopra indicati i detti prezzi limiti della seta debbono essere diminuiti di lire 10 per ogni lira in meno del prezzo dei bozzoli, senza pero' in in ogni caso discendere al di sotto del limite di lire 4200 a chilogrammo per la seta gialla della categoria sopra indicata e di lire 4700 per la bianca.
La parte di spettanza agricola va ad incrementi) della quota dovuta ai produttori sul contributo di cui al primo comma dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo, e potra' essere erogata per tramite di organizzazioni nazionali di categoria.
La quota del 30 per cento di competenza dell'Erario e' destinata a costituire un fondo a disposizione del Ministero del tesoro per eventuali impreviste esigenze commesse con gli adempimenti di cui alla presente legge.
Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente nei confronti delle vendite effettuate all'interno e all'estero, dalla ditta che ha provveduto alla filatura della partita e l'accertamento dei relativi realizzi viene effettuato dall'Ente nazionale serico, in base ai singoli contratti di vendita.