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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/12/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1322 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con l'avv. Andrea De Lauretis
-attrice-
e
C.F. ) CP_1 C.F._1
-convenuta non costituita a seguito della notificazione ex art. 303 c.p.c.- nonché
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
), nella qualità di eredi dell'originario convenuto, C.F._3 Controparte_4
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Gaetano Biocca C.F._4
-convenuti-
***
OGGETTO: Servitù.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
− PER PARTE ATTRICE: “chiedendo all'intestato Tribunale di voler: • accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio invocata dai convenuti e per esso i suoi eredi, e Controparte_4 CP_1
a carico dei fondi di proprietà della società attrice, siti in Pineto (TE), alla Frazione Scerne, identificati catastalmente al foglio 4, partt. 431, 502 e 599, N.C.U. del Comune di (TE); • per effetto CP_5 dell'accoglimento della domanda principale, ordinare ai convenuti la cessazione di qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà dell'attrice sui fondi oggetto di causa ed autorizzare la
[...]
[..
[...] a sostituire le chiavi di accesso ai cancelli posti a confine con i fondi identificati catastalmente CP_6 al foglio 4, partt. 431, 502 e 599, N.C.U. del Comune inibendo ai convenuti l'accesso CP_7 medesimo;
• rigettare le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, in quanto inammissibili ed infondate;
• con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione esperita” (note sostitutive dell'udienza del 10/09/2025);
− PER PARTE CONVENUTA: “affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: -
Preliminarmente dichiarare inammissibile la domanda promossa nei confronti degli odierni convenuti non essendo stata la stessa actio negatoria servitutis avanzata nei confronti degli altri partecipanti all'atto pubblico del 30.08.1990; - Nel merito rigettare la domanda attrice, così come formulata, perché infondata in fatto e diritto, accertando e dichiarando il diritto di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti Sig.ri e costituito convenzionalmente con atto Controparte_4 CP_1 pubblico del 30.08.1990 sul fondo servente, identificato nel Catasto Urbano del Comune di (TE) CP_5 al foglio 4 p.lla 502, per l'effetto, disporre la trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655
c.c. da parte del Conservatore dei registri immobiliari di Teramo;
- In via subordinata, sempre nel merito ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che i sig.ri e hanno Controparte_4 CP_1 acquistato il diritto di servitù di passaggio per effetto dell'usucapione, in virtù dell'art. 1158 del cod. civ.,
e/o per destinazione ex art. 1602 c.c. sul terreno dell'attrice identificato nel Catasto Urbano del Comune di (TE) al foglio 4 p.lla 502, per l'effetto, disporre la trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi CP_5 dell'art. 2655 c.c. da parte del Conservatore dei registri immobiliari di Teramo;
- In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che i convenuti hanno un diritto personale di passaggio sul terreno dell'attrice identificato nel Catasto Urbano del Comune di (TE) al foglio 4 p.lla 502, costituito CP_5 convenzionalmente con atto pubblico del 30.08.1990, per l'effetto, disporre la trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. da parte del Conservatore dei registri immobiliari di Teramo;
- con vittoria, sempre e in ogni caso, delle spese di lite” (comparsa di costituzione degli originari convenuti e . Controparte_4 CP_1
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito ), ha Parte_1 Pt_1 adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo - sito in Pineto (TE), alla Frazione Scerne – rivendicata da e oltre a far cessare le turbative all'esercizio del Controparte_4 CP_1 proprio diritto di proprietà poste in essere dai convenuti.
2 I-1.1. A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha allegato e dedotto:
− di essere proprietaria di un vasto terreno identificato al Catasto Urbano al foglio n. 4, particelle nn. 431-502-559, sito nel comune di Pineto (TE) in Frazione Scerne, acquistato con atto notarile del 30/08/1990, presso il quale era stata realizzata la struttura ricettiva denominata “Hapimag Scerne”;
− che i terreni presso i quali era sorto il villaggio turistico, a seconda della loro destinazione urbanistica, potevano essere distinti in due zone: a) il c.d. “comparto edificatorio zona residenziale e di espansione nella località di Scerne”; b) le attrezzature balneari;
entrambe ricadenti nella particella n. 502;
− che , e al punto n. 9 Parte_2 Controparte_8 CP_9 CP_1 dell'atto del 1990, avevano venduto tutti i terreni di loro proprietà ad Pt_1 dall'attuale via Volturno al mare;
− che a causa di ripetuti atti di vandalismo che avevano interessato la zona destinata ad attrezzature balneari, al fine di controllare l'accesso verso il mare, si era vista costretta ad apporre dei cancelli;
− che gli odierni convenuti avevano diffidato in data 14/07/2015 alla rimozione Pt_1 dei cancelli, in ragione dell'inibizione all'esercizio del preteso diritto di servitù di passaggio pedonale insistente “su un fondo servente ubicato nel Comune di Pineto alla F.ne Scerne e di proprietà della società intimata in virtù di acquisto immobiliare a suo tempo stipulato con l'erede della
BU Clara” (p. 89 - fascicolo di parte attrice);
− che, in risposta alla predetta diffida, aveva immediatamente ed espressamente Pt_1 negato qualsiasi riconoscimento di servitù, e consegnato ai convenuti, per spirito di pacifica convivenza, le chiavi dei cancelli per consentire loro l'accesso all'arenile, sino alla definizione dell'instaurando giudizio ex art. 949 c.c.;
− che tra il preteso fondo servente e quello dei convenuti (particella n. 668), difetterebbero entrambi i requisiti della contiguità e della utilità;
− che il , sin dal 1998, aveva eseguito grandi opere per la valorizzazione e Controparte_10 lo sviluppo del lungomare, idonee al passaggio dei proprietari dei fondi posti tra la battigia e la struttura ricettiva.
I-2. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale tempestivamente depositata si sono costituiti e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe, a Controparte_4 CP_1 sostegno delle quali hanno, a loro volta, allegato e dedotto:
− l'inammissibilità della domanda, per non avere vocato in giudizio tutti i Pt_1
3 proprietari dei fondi di cui alla scrittura del 27/02/1988, da ritenersi litisconsorti necessari;
− che i ridetti proprietari, con la scrittura in parola, prima di procedere alla vendita dei fondi ad avevano inteso riconoscersi reciprocamente servitù di passaggio sui loro Pt_1 fondi, per tutta la lunghezza della linea di divisione tra la zona con destinazione urbanistica e quella ad attrezzature balneari, con larghezza di metri 3,50;
− che tale assetto era stato integralmente trasfuso e recepito nell'atto di acquisto del 1990, nella parte in cui si era impegnata a garantire l'accesso pedonale e carrabile alla Pt_1 residua proprietà dei venditori;
− che, in via riconvenzionale, doveva ritenersi integrato l'acquisto per usucapione o per destinazione ex art. 1062 c.c. della servitù prediale per cui è causa o, in subordine, doveva ritenersi accertata la sussistenza di un diritto personale di passaggio in capo ai convenuti.
I-3. Con ordinanza del 02/10/2017, l'allora titolare del procedimento ha escluso la sussistenza dell'invocato litisconsorzio necessario, ritenendo del tutto condivisibilmente che “l'azione proposta dalla società è tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto di servitù di passaggio nei Parte_1 soli confronti di coloro che ne hanno affermato l'esistenza (actio negatoria servitutis) ed è tesa alla modifica dei luoghi esclusivamente per quanto concerne la posizione dei convenuti;
non si configura pertanto un caso di litisconsorzio necessario”.
I-3.1. Con ordinanza del 29/01/2025, preso atto del decesso di è stata Controparte_4 dichiarata l'interruzione del giudizio, a seguito della quale con istanza notificata Pt_1 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha riassunto tempestivamente il giudizio nei confronti di e degli eredi del de cuius. CP_1
I-3.1.1. Con comparsa di costituzione si sono costituiti gli eredi di Controparte_4 CP_2
e “riportandosi a tutte le difese dal medesimo svolte, chiedendo l'accoglimento, in proprio
[...] CP_3 favore, delle conclusioni rassegnate, impugnando e contestando tutto quanto dedotto, allegato e richiesto da parte attrice, chiedendo il rigetto delle domande tutte ex adverso formulate, in quanto totalmente infondate, in fatto ed in diritto”. Non ha invece proceduto a una nuova costituzione l'originaria convenuta CP_1
I-3.2. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLE DOMANDE ATTOREE.
4 II-4. Va anzitutto dichiarata la contumacia di in quanto non costituita a seguito CP_1 della riassunzione del giudizio. Com'è noto, infatti, “La parte, cui sia stato notificato l'atto riassuntivo del processo, già interrotto per una delle ragioni indicate nell'art. 299 e segg. c. p. c., ancorché anteriormente all'interruzione regolamentarmente costituita, è tenuta - pena la dichiarazione di contumacia con conseguente applicazione dell'art. 292 c.p.c. – all'obbligo di una specifica costituzione” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12638 del 26/11/1991, cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12191 del 01/12/1998).
II-5. In aderenza alle considerazioni svolte dal precedente titolare del procedimento di cui all'ordinanza del 02/10/2017, deve escludersi la sussistenza dell'invocato litisconsorzio necessario, tenuto conto dell'oggetto precipuo del giudizio.
II-6. Quanto al merito della controversia, giova svolgere talune considerazioni di ordine generale in merito all'azione intrapresa da Pt_1
II-6.1. A mente dell'art. 949 c.c. “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che ne se ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
L'actio negatoria rinviene il proprio fondamento nella tutela della proprietà contro le intromissioni lesive della libertà del bene e presenta i caratteri della realità e della imprescrittibilità. Essa è in primo luogo una azione di accertamento della libertà della cosa, rispetto alla quale l'interesse ex art. 100 c.p.c. sorge dal fatto delle affermazioni dei terzi di loro diritti sulla res. Il pregiudizio è insito nella incertezza sulla libertà del bene ingenerata dall'altrui pretesa sullo stesso, fatta valere con atti giudiziali o stragiudiziali, incluse le diffide, come nel caso che qui occupa (cfr. doc. n. 4 di parte attrice – atto di significazione e diffida del 14/07/2015).
Laddove il terzo compia atti corrispondenti all'esercizio di diritti sulla res, l'oggetto dell'azione si amplia (cfr. art. 949, comma 2, c.c.), finalizzandosi alla cessazione delle turbative o alla rimozione delle opere eventualmente eseguite, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Quanto alla legittimazione ad agire, la stessa va riconosciuta in capo al proprietario del fondo sul quale il terzo afferma i diritti. Legittimato passivo è chiunque affermi un diritto reale sul bene dell'attore o sia autore di ingerenze sul presupposto della titolarità di un diritto reale.
Alla base dell'actio vi è il diritto di proprietà dell'attore. In tale prospettiva, la giurisprudenza reputa sufficiente la dimostrazione di un valido titolo di acquisto. Si afferma stabilmente, difatti, che “In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (Cass. civ., Sez.
5 II, ord. n. 6806 del 14/03/2025, Rv. 674273-01, cfr. anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21851 del
15/10/2014, Rv. 632599-01).
Pertanto, l'attore non è tenuto a dare prova della inesistenza del diritto vantato dal terzo, attribuendo il diritto di proprietà al proprietario il diritto di godimento esclusivo sul bene, sicché se il convenuto eccepisce – come nel caso che qui occupa – la titolarità di un diritto limitativo di quello dell'attore, sarà suo onere darne prova secondo il generale disposto dell'art. 2697, comma
2, c.c. Egli, quindi, dovrà fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (cfr.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1905 del 23/01/2023, Rv. 666800-01).
II-7. Nel caso di specie, alcun dubbio circa la posizione legittimante dell'attrice, la quale ha prodotto in atti il titolo di acquisto dei fondi per cui è causa e tenuto altresì in debito conto che alcuna contestazione, sul punto, è stata svolta dai convenuti.
II-8. Occorre allora volgere l'attenzione alla posizione dei convenuti, i quali rivendicano la sussistenza di una servitù di passaggio sulla particella n. 502 dell'attrice.
II-8.1. I convenuti richiamano a fondamento del loro diritto reale quanto contenuto nella scrittura privata del 27/02/1988 (cfr. doc. n. 03 – convenuti), intervenuta tra CP_11
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
, Controparte_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25 [...]
CP_26 Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29 [...]
, CP_30 Parte_2 Controparte_31 CP_32 CP_33
CP_34 Controparte_35 Controparte_36 Controparte_37 [...]
CP_38
Le parti premettono “che in territorio di Pineto, frazione Scerne esiste un comparto edificatorio, relativo alla urbanistica “C” che perndicolarmente al mare si ricollega alla Statale Adriatica, confinante a sud con la via al
Mare ed a nord con la zona di Attrezzature Balneare (sub zona B), ad ovest per l'intera lunghezza con la zona di completamento e ad est per tutta la lunghezza con una fascia di verde e separata dal mare da una zona destinata alle Attrezzature Balneari che si ricollega con quella a nord;
che tutti i proprietari si sono impegnati a vendere alla Società le aree ricomprese nella zona 3 di espansione;
che il P.R.G. non prevede alcuna Pt_1 strada parallela al mare che colleghi quindi le numerose proprietà adiacenti né alla zona di espansione “C”, né alla zona di verde pubblico e neppure alla zona destinata alle Attrezzature Balneari;
che nel caso tale vendita venga ratificata i terreni antistanti il mare e ricompresi nella zona destinata ad Attrezzature Balneari “Sub Zona B” ed
a verde pubblico sino al limite del citato comparto di espansione resterebbero interclusi”.
Alla luce di tali premesse, i soggetti intervenuti alla scrittura – tra i quali non è pacificamente
6 ricompresa – hanno stabilito “di definire una reciproca servitù di passaggio sui terreni di loro Pt_1 proprietà e per tutta la lunghezza della linea di divisione tra la zona a verde e la zona ad Attrezzature Balneari sub Zona B a partire dalla strada già esistente denominata Via al Mare, subito a monte sulla zona di verde pubblico o subito a valle della stessa sulla zona ad Attrezzature Balneari nel caso il non Controparte_10 dovesse permettere la realizzazione sulla zona a verde”.
I convenuti richiamano poi l'atto pubblico del 30/08/1990 (cfr. doc. n. 04 – convenuti), al quale sono intervenuti, tra gli altri, (quale parte acquirente) e , Pt_1 Parte_2 CP_8
e (quale parte venditrice). Oggetto di trasferimento
[...] CP_1 CP_9 immobiliare sono state le particelle nn. 584-583-582-581-580-576-579-578-551-559-558-557-556-
555-554-553-585-560-667.
Al termine dell'atto pubblico è posta la seguente dichiarazione, genericamente riferita a tutti i venditori, e non già solo alla e ai in base alla quale “La società acquirente Parte_2 CP_1 garantisce l'accesso pedonale e carrabile alla residua proprietà dei venditori” (p. 41 – doc. n. 04 – convenuti).
Rilevante a fini istruttori è poi il documento n. 09, prodotto dai convenuti, composto di due pagine.
La prima ritrae una mappa satellitare dei luoghi di causa, contrassegnata da segmenti di vario colore: a) in verde il tratto di strada privata che va da una civile abitazione sino all'intersezione con via Volturno;
b) un tratto rosso che evidenzia la strada comunale che costeggia il lato sud della struttura ricettiva gestita da dall'intersezione con via Volturno e sino ad un punto Pt_1 contrassegnato con la parola “Cancello”; c) un tratto giallo che muove dal predetto punto sino alla zona ad attrezzature balneari, costituente, ad avviso dei convenuti, la servitù di passaggio, perpendicolare (e non parallela) rispetto al mare.
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., infine, i convenuti hanno prodotto visure catastali, da cui si evince l'intestazione catastale:
- della particella 668 in capo a e CP_1 Parte_2 Parte_3
[...]
- della particella n. 859, sub nn. 11 e 8 in capo a e CP_1 CP_2
- delle particelle nn. 809, 812 e 818 in capo a e CP_1 CP_2 CP_3
- della particella n. 859, sub nn. 5 e 6 in capo a e CP_2 Controparte_4
II-8.2. Le coordinate fattuali di ordine documentali sintetizzate al § II-8.1. consentono di escludere che i convenuti abbiano offerto rigorosa prova del diritto di servitù vantato, alla luce delle seguenti considerazioni.
Anzitutto, la scrittura del 1988 risulta inopponibile ad la quale non ne è stata parte (cfr. Pt_1 art. 1372, comma 2, c.c.). Dagli atti di causa neppure risulta che l'atto di costituzione di servitù
7 reciproca sia stato trascritto nei registri immobiliari.
Né può ritenersi che il generico riferimento contenuto nell'atto pubblico del 1990, in base al quale “La società acquirente garantisce l'accesso pedonale e carrabile alla residua proprietà dei venditori”, sia idoneo a ritenere riconosciuto da l'assetto di interessi regolato dalla scrittura privata del Pt_1
27/02/1988.
Gli atti del 1988 e del 1990 risultano assolutamente generici sotto il profilo della individuazione dei fondi interessati dalla pretesa servitù, dei quali neppure vengono indicati gli estremi identificativi catastali.
II-8.2.1. In ogni caso, le stesse deduzioni, allegazioni e produzioni dei convenuti risultano contraddire la tesi secondo cui gli stessi sarebbero titolari della servitù di passaggio per cui è causa.
Dalla scrittura privata del 1988 emerge con chiarezza che l'intento (cfr. art. 1362 c.c.) delle parti fosse quello di riconoscersi – reciprocamente – la possibilità di transitare sui rispettivi fondi in modo da garantirsi l'accesso a via Sangro a nord e a via al Mare a sud, parallelamente – e non già perpendicolarmente – al mare. Tale esigenza, del resto, era sorta in ragione del progettato trasferimento ad di un'area ricompresa tra la zona costiera e via Volturno. Pt_1
Particolarmente illuminante, sul punto, è il riferimento contenuto nelle premesse dell'atto del
1988, in ordine alla mancata previsione, nel P.R.G., di una strada parallela al mare che colleghi le proprietà adiacenti e il conseguente rischio di interclusione.
Tale premessa risulta del resto consonante con le modalità con cui i partecipanti alla scrittura privata hanno conformato il contenuto del diritto di servitù di passaggio, sviluppandola “per tutta la lunghezza della linea di divisione tra la zona a verde e la zona ad Attrezzature Balneari sub Zona B a partire dalla strada già esistente denominata Via al Mare, subito a monte sulla zona di verde pubblico o subito a valle della stessa sulla zona ad Attrezzature Balneari nel caso il non dovesse permettere la Controparte_10 realizzazione sulla zona a verde”.
Simile piana lettura della fonte negoziale da cui i convenuti vorrebbero trarre il loro preteso diritto reale di godimento smentisce la pretesa vantata dagli stessi, per come rappresentata graficamente nel documento n. 09.
La linea gialla, infatti, che dovrebbe rappresentare la servitù di passaggio, si sviluppa perpendicolarmente rispetto al mare, in direzione est-ovest, e non già parallelamente allo stesso, da nord a sud, come invece era stato previsto nella scrittura del 1988.
Sicché, deve escludersi che dall'atto del 1988 e da quello del 1990 sia sorto il diritto reale di servitù con le caratteristiche contenutistiche dedotte dai convenuti.
III. DOMANDA RICONVENZIONALE
8 III-9. Venendo ora all'analisi della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, in ragione della quale intendo ottenere il riconoscimento del diritto di servitù acquisito per usucapione o ai sensi dell'art. 1062 c.c., o in via ulteriormente subordinata il riconoscimento, in loro favore, di un diritto di servitù personale, sono ampiamente valevoli le considerazioni sopra svolte.
III-9.1. I convenuti, attori in via riconvenzionale, ritengono di aver acquistato per usucapione la servitù con le caratteristiche sopra descritte, a far data dalla scrittura privata del 1988 o dall'atto pubblico del 1990. Tale deduzione, tuttavia, contrasta con l'assorbente dato che dall'atto del 1988 emerge l'istituzione di una servitù reciproca con caratteristiche ben diverse rispetto a quella che i convenuti pretendono di aver usucapito.
In ogni caso, e tenuto conto che l'onere della prova ricade sui convenuti, questi si sono limitati ad allegazioni generiche e ad articolare richieste istruttorie anch'esse generiche.
III-9.2. Quanto all'invocata costituzione della servitù ex art. 1062 c.c., tale disposizione prevede che la destinazione del padre di famiglia “ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
I convenuti nulla hanno provato in ordine ai presupposti di applicazione della fattispecie costitutiva di cui all'art. 1062 c.c.; anzi, risulta pacifico che i luoghi di causa appartenessero a diversi proprietari e non già ad un unico proprietario.
III-9.3. I convenuti ritengono, da ultimo, che sussista una servitù personale. Anche sotto tale profilo, tuttavia, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento, tenuto conto che non vi è prova della volontà del proprietario del fondo servente ( di costituire Pt_1 volontariamente un peso sul proprio fondo.
IV. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
IV-10. Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea volta ad accertare l'inesistenza della servitù di passaggio invocata dai convenuti, a carico della proprietà di sita in Comune Pt_1 di , frazione Scerne, identificata catastalmente al foglio 4, particelle nn. 431-502-509 del CP_5
Nuovo Catasto Urbano del ridetto Comune.
Va inoltre ordinato ai convenuti di cessare qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del diritto dominicale di inibendo agli stessi l'accesso ai fondi della parte attrice. Pt_1
IV-11. Le domande riconvenzionali dei convenuti vanno integralmente rigettate.
IV-12. Ogni ulteriore questione è da intendersi assorbita.
IV-13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale,
9 valore della controversia euro 20.000,00 come da dichiarazione dell'attrice, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, valori medi per tutte le fasi;
parametri relativi alla tabella n. 25-bis – procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita, valore della controversia euro 20.000,00 come da dichiarazione dell'attrice, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, valori medi per la fase di attivazione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro e e, per Parte_1 CP_1 Controparte_4 esso, a seguito del suo decesso, nei confronti di e nella qualità di CP_2 CP_3 eredi del de cuius, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
− DICHIARA la contumacia di CP_1
− ACCERTA la inesistenza del diritto di servitù di passaggio invocato dai convenuti, a carico della proprietà di sita in Comune di Pineto, frazione Scerne, Parte_1 identificata catastalmente al foglio 4, particelle nn. 431-502-509 del Nuovo Catasto
Urbano del ridetto Comune, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto
− ORDINA ai convenuti di cessare qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del diritto dominicale di inibendo agli stessi l'accesso ai fondi della parte attrice;
Parte_1
− RIGETTA le domande riconvenzionali dei convenuti per le ragioni di cui in motivazione;
− NN e in solido tra loro, alla CP_1 CP_2 CP_3 refusione, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
5.518,00 per compensi e in euro 387,80 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1322 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con l'avv. Andrea De Lauretis
-attrice-
e
C.F. ) CP_1 C.F._1
-convenuta non costituita a seguito della notificazione ex art. 303 c.p.c.- nonché
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
), nella qualità di eredi dell'originario convenuto, C.F._3 Controparte_4
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Gaetano Biocca C.F._4
-convenuti-
***
OGGETTO: Servitù.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
− PER PARTE ATTRICE: “chiedendo all'intestato Tribunale di voler: • accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio invocata dai convenuti e per esso i suoi eredi, e Controparte_4 CP_1
a carico dei fondi di proprietà della società attrice, siti in Pineto (TE), alla Frazione Scerne, identificati catastalmente al foglio 4, partt. 431, 502 e 599, N.C.U. del Comune di (TE); • per effetto CP_5 dell'accoglimento della domanda principale, ordinare ai convenuti la cessazione di qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà dell'attrice sui fondi oggetto di causa ed autorizzare la
[...]
[..
[...] a sostituire le chiavi di accesso ai cancelli posti a confine con i fondi identificati catastalmente CP_6 al foglio 4, partt. 431, 502 e 599, N.C.U. del Comune inibendo ai convenuti l'accesso CP_7 medesimo;
• rigettare le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, in quanto inammissibili ed infondate;
• con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione esperita” (note sostitutive dell'udienza del 10/09/2025);
− PER PARTE CONVENUTA: “affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: -
Preliminarmente dichiarare inammissibile la domanda promossa nei confronti degli odierni convenuti non essendo stata la stessa actio negatoria servitutis avanzata nei confronti degli altri partecipanti all'atto pubblico del 30.08.1990; - Nel merito rigettare la domanda attrice, così come formulata, perché infondata in fatto e diritto, accertando e dichiarando il diritto di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti Sig.ri e costituito convenzionalmente con atto Controparte_4 CP_1 pubblico del 30.08.1990 sul fondo servente, identificato nel Catasto Urbano del Comune di (TE) CP_5 al foglio 4 p.lla 502, per l'effetto, disporre la trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655
c.c. da parte del Conservatore dei registri immobiliari di Teramo;
- In via subordinata, sempre nel merito ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che i sig.ri e hanno Controparte_4 CP_1 acquistato il diritto di servitù di passaggio per effetto dell'usucapione, in virtù dell'art. 1158 del cod. civ.,
e/o per destinazione ex art. 1602 c.c. sul terreno dell'attrice identificato nel Catasto Urbano del Comune di (TE) al foglio 4 p.lla 502, per l'effetto, disporre la trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi CP_5 dell'art. 2655 c.c. da parte del Conservatore dei registri immobiliari di Teramo;
- In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che i convenuti hanno un diritto personale di passaggio sul terreno dell'attrice identificato nel Catasto Urbano del Comune di (TE) al foglio 4 p.lla 502, costituito CP_5 convenzionalmente con atto pubblico del 30.08.1990, per l'effetto, disporre la trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. da parte del Conservatore dei registri immobiliari di Teramo;
- con vittoria, sempre e in ogni caso, delle spese di lite” (comparsa di costituzione degli originari convenuti e . Controparte_4 CP_1
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito ), ha Parte_1 Pt_1 adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo - sito in Pineto (TE), alla Frazione Scerne – rivendicata da e oltre a far cessare le turbative all'esercizio del Controparte_4 CP_1 proprio diritto di proprietà poste in essere dai convenuti.
2 I-1.1. A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha allegato e dedotto:
− di essere proprietaria di un vasto terreno identificato al Catasto Urbano al foglio n. 4, particelle nn. 431-502-559, sito nel comune di Pineto (TE) in Frazione Scerne, acquistato con atto notarile del 30/08/1990, presso il quale era stata realizzata la struttura ricettiva denominata “Hapimag Scerne”;
− che i terreni presso i quali era sorto il villaggio turistico, a seconda della loro destinazione urbanistica, potevano essere distinti in due zone: a) il c.d. “comparto edificatorio zona residenziale e di espansione nella località di Scerne”; b) le attrezzature balneari;
entrambe ricadenti nella particella n. 502;
− che , e al punto n. 9 Parte_2 Controparte_8 CP_9 CP_1 dell'atto del 1990, avevano venduto tutti i terreni di loro proprietà ad Pt_1 dall'attuale via Volturno al mare;
− che a causa di ripetuti atti di vandalismo che avevano interessato la zona destinata ad attrezzature balneari, al fine di controllare l'accesso verso il mare, si era vista costretta ad apporre dei cancelli;
− che gli odierni convenuti avevano diffidato in data 14/07/2015 alla rimozione Pt_1 dei cancelli, in ragione dell'inibizione all'esercizio del preteso diritto di servitù di passaggio pedonale insistente “su un fondo servente ubicato nel Comune di Pineto alla F.ne Scerne e di proprietà della società intimata in virtù di acquisto immobiliare a suo tempo stipulato con l'erede della
BU Clara” (p. 89 - fascicolo di parte attrice);
− che, in risposta alla predetta diffida, aveva immediatamente ed espressamente Pt_1 negato qualsiasi riconoscimento di servitù, e consegnato ai convenuti, per spirito di pacifica convivenza, le chiavi dei cancelli per consentire loro l'accesso all'arenile, sino alla definizione dell'instaurando giudizio ex art. 949 c.c.;
− che tra il preteso fondo servente e quello dei convenuti (particella n. 668), difetterebbero entrambi i requisiti della contiguità e della utilità;
− che il , sin dal 1998, aveva eseguito grandi opere per la valorizzazione e Controparte_10 lo sviluppo del lungomare, idonee al passaggio dei proprietari dei fondi posti tra la battigia e la struttura ricettiva.
I-2. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale tempestivamente depositata si sono costituiti e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe, a Controparte_4 CP_1 sostegno delle quali hanno, a loro volta, allegato e dedotto:
− l'inammissibilità della domanda, per non avere vocato in giudizio tutti i Pt_1
3 proprietari dei fondi di cui alla scrittura del 27/02/1988, da ritenersi litisconsorti necessari;
− che i ridetti proprietari, con la scrittura in parola, prima di procedere alla vendita dei fondi ad avevano inteso riconoscersi reciprocamente servitù di passaggio sui loro Pt_1 fondi, per tutta la lunghezza della linea di divisione tra la zona con destinazione urbanistica e quella ad attrezzature balneari, con larghezza di metri 3,50;
− che tale assetto era stato integralmente trasfuso e recepito nell'atto di acquisto del 1990, nella parte in cui si era impegnata a garantire l'accesso pedonale e carrabile alla Pt_1 residua proprietà dei venditori;
− che, in via riconvenzionale, doveva ritenersi integrato l'acquisto per usucapione o per destinazione ex art. 1062 c.c. della servitù prediale per cui è causa o, in subordine, doveva ritenersi accertata la sussistenza di un diritto personale di passaggio in capo ai convenuti.
I-3. Con ordinanza del 02/10/2017, l'allora titolare del procedimento ha escluso la sussistenza dell'invocato litisconsorzio necessario, ritenendo del tutto condivisibilmente che “l'azione proposta dalla società è tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto di servitù di passaggio nei Parte_1 soli confronti di coloro che ne hanno affermato l'esistenza (actio negatoria servitutis) ed è tesa alla modifica dei luoghi esclusivamente per quanto concerne la posizione dei convenuti;
non si configura pertanto un caso di litisconsorzio necessario”.
I-3.1. Con ordinanza del 29/01/2025, preso atto del decesso di è stata Controparte_4 dichiarata l'interruzione del giudizio, a seguito della quale con istanza notificata Pt_1 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha riassunto tempestivamente il giudizio nei confronti di e degli eredi del de cuius. CP_1
I-3.1.1. Con comparsa di costituzione si sono costituiti gli eredi di Controparte_4 CP_2
e “riportandosi a tutte le difese dal medesimo svolte, chiedendo l'accoglimento, in proprio
[...] CP_3 favore, delle conclusioni rassegnate, impugnando e contestando tutto quanto dedotto, allegato e richiesto da parte attrice, chiedendo il rigetto delle domande tutte ex adverso formulate, in quanto totalmente infondate, in fatto ed in diritto”. Non ha invece proceduto a una nuova costituzione l'originaria convenuta CP_1
I-3.2. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLE DOMANDE ATTOREE.
4 II-4. Va anzitutto dichiarata la contumacia di in quanto non costituita a seguito CP_1 della riassunzione del giudizio. Com'è noto, infatti, “La parte, cui sia stato notificato l'atto riassuntivo del processo, già interrotto per una delle ragioni indicate nell'art. 299 e segg. c. p. c., ancorché anteriormente all'interruzione regolamentarmente costituita, è tenuta - pena la dichiarazione di contumacia con conseguente applicazione dell'art. 292 c.p.c. – all'obbligo di una specifica costituzione” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12638 del 26/11/1991, cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12191 del 01/12/1998).
II-5. In aderenza alle considerazioni svolte dal precedente titolare del procedimento di cui all'ordinanza del 02/10/2017, deve escludersi la sussistenza dell'invocato litisconsorzio necessario, tenuto conto dell'oggetto precipuo del giudizio.
II-6. Quanto al merito della controversia, giova svolgere talune considerazioni di ordine generale in merito all'azione intrapresa da Pt_1
II-6.1. A mente dell'art. 949 c.c. “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che ne se ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
L'actio negatoria rinviene il proprio fondamento nella tutela della proprietà contro le intromissioni lesive della libertà del bene e presenta i caratteri della realità e della imprescrittibilità. Essa è in primo luogo una azione di accertamento della libertà della cosa, rispetto alla quale l'interesse ex art. 100 c.p.c. sorge dal fatto delle affermazioni dei terzi di loro diritti sulla res. Il pregiudizio è insito nella incertezza sulla libertà del bene ingenerata dall'altrui pretesa sullo stesso, fatta valere con atti giudiziali o stragiudiziali, incluse le diffide, come nel caso che qui occupa (cfr. doc. n. 4 di parte attrice – atto di significazione e diffida del 14/07/2015).
Laddove il terzo compia atti corrispondenti all'esercizio di diritti sulla res, l'oggetto dell'azione si amplia (cfr. art. 949, comma 2, c.c.), finalizzandosi alla cessazione delle turbative o alla rimozione delle opere eventualmente eseguite, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Quanto alla legittimazione ad agire, la stessa va riconosciuta in capo al proprietario del fondo sul quale il terzo afferma i diritti. Legittimato passivo è chiunque affermi un diritto reale sul bene dell'attore o sia autore di ingerenze sul presupposto della titolarità di un diritto reale.
Alla base dell'actio vi è il diritto di proprietà dell'attore. In tale prospettiva, la giurisprudenza reputa sufficiente la dimostrazione di un valido titolo di acquisto. Si afferma stabilmente, difatti, che “In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (Cass. civ., Sez.
5 II, ord. n. 6806 del 14/03/2025, Rv. 674273-01, cfr. anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21851 del
15/10/2014, Rv. 632599-01).
Pertanto, l'attore non è tenuto a dare prova della inesistenza del diritto vantato dal terzo, attribuendo il diritto di proprietà al proprietario il diritto di godimento esclusivo sul bene, sicché se il convenuto eccepisce – come nel caso che qui occupa – la titolarità di un diritto limitativo di quello dell'attore, sarà suo onere darne prova secondo il generale disposto dell'art. 2697, comma
2, c.c. Egli, quindi, dovrà fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (cfr.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1905 del 23/01/2023, Rv. 666800-01).
II-7. Nel caso di specie, alcun dubbio circa la posizione legittimante dell'attrice, la quale ha prodotto in atti il titolo di acquisto dei fondi per cui è causa e tenuto altresì in debito conto che alcuna contestazione, sul punto, è stata svolta dai convenuti.
II-8. Occorre allora volgere l'attenzione alla posizione dei convenuti, i quali rivendicano la sussistenza di una servitù di passaggio sulla particella n. 502 dell'attrice.
II-8.1. I convenuti richiamano a fondamento del loro diritto reale quanto contenuto nella scrittura privata del 27/02/1988 (cfr. doc. n. 03 – convenuti), intervenuta tra CP_11
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
, Controparte_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25 [...]
CP_26 Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29 [...]
, CP_30 Parte_2 Controparte_31 CP_32 CP_33
CP_34 Controparte_35 Controparte_36 Controparte_37 [...]
CP_38
Le parti premettono “che in territorio di Pineto, frazione Scerne esiste un comparto edificatorio, relativo alla urbanistica “C” che perndicolarmente al mare si ricollega alla Statale Adriatica, confinante a sud con la via al
Mare ed a nord con la zona di Attrezzature Balneare (sub zona B), ad ovest per l'intera lunghezza con la zona di completamento e ad est per tutta la lunghezza con una fascia di verde e separata dal mare da una zona destinata alle Attrezzature Balneari che si ricollega con quella a nord;
che tutti i proprietari si sono impegnati a vendere alla Società le aree ricomprese nella zona 3 di espansione;
che il P.R.G. non prevede alcuna Pt_1 strada parallela al mare che colleghi quindi le numerose proprietà adiacenti né alla zona di espansione “C”, né alla zona di verde pubblico e neppure alla zona destinata alle Attrezzature Balneari;
che nel caso tale vendita venga ratificata i terreni antistanti il mare e ricompresi nella zona destinata ad Attrezzature Balneari “Sub Zona B” ed
a verde pubblico sino al limite del citato comparto di espansione resterebbero interclusi”.
Alla luce di tali premesse, i soggetti intervenuti alla scrittura – tra i quali non è pacificamente
6 ricompresa – hanno stabilito “di definire una reciproca servitù di passaggio sui terreni di loro Pt_1 proprietà e per tutta la lunghezza della linea di divisione tra la zona a verde e la zona ad Attrezzature Balneari sub Zona B a partire dalla strada già esistente denominata Via al Mare, subito a monte sulla zona di verde pubblico o subito a valle della stessa sulla zona ad Attrezzature Balneari nel caso il non Controparte_10 dovesse permettere la realizzazione sulla zona a verde”.
I convenuti richiamano poi l'atto pubblico del 30/08/1990 (cfr. doc. n. 04 – convenuti), al quale sono intervenuti, tra gli altri, (quale parte acquirente) e , Pt_1 Parte_2 CP_8
e (quale parte venditrice). Oggetto di trasferimento
[...] CP_1 CP_9 immobiliare sono state le particelle nn. 584-583-582-581-580-576-579-578-551-559-558-557-556-
555-554-553-585-560-667.
Al termine dell'atto pubblico è posta la seguente dichiarazione, genericamente riferita a tutti i venditori, e non già solo alla e ai in base alla quale “La società acquirente Parte_2 CP_1 garantisce l'accesso pedonale e carrabile alla residua proprietà dei venditori” (p. 41 – doc. n. 04 – convenuti).
Rilevante a fini istruttori è poi il documento n. 09, prodotto dai convenuti, composto di due pagine.
La prima ritrae una mappa satellitare dei luoghi di causa, contrassegnata da segmenti di vario colore: a) in verde il tratto di strada privata che va da una civile abitazione sino all'intersezione con via Volturno;
b) un tratto rosso che evidenzia la strada comunale che costeggia il lato sud della struttura ricettiva gestita da dall'intersezione con via Volturno e sino ad un punto Pt_1 contrassegnato con la parola “Cancello”; c) un tratto giallo che muove dal predetto punto sino alla zona ad attrezzature balneari, costituente, ad avviso dei convenuti, la servitù di passaggio, perpendicolare (e non parallela) rispetto al mare.
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., infine, i convenuti hanno prodotto visure catastali, da cui si evince l'intestazione catastale:
- della particella 668 in capo a e CP_1 Parte_2 Parte_3
[...]
- della particella n. 859, sub nn. 11 e 8 in capo a e CP_1 CP_2
- delle particelle nn. 809, 812 e 818 in capo a e CP_1 CP_2 CP_3
- della particella n. 859, sub nn. 5 e 6 in capo a e CP_2 Controparte_4
II-8.2. Le coordinate fattuali di ordine documentali sintetizzate al § II-8.1. consentono di escludere che i convenuti abbiano offerto rigorosa prova del diritto di servitù vantato, alla luce delle seguenti considerazioni.
Anzitutto, la scrittura del 1988 risulta inopponibile ad la quale non ne è stata parte (cfr. Pt_1 art. 1372, comma 2, c.c.). Dagli atti di causa neppure risulta che l'atto di costituzione di servitù
7 reciproca sia stato trascritto nei registri immobiliari.
Né può ritenersi che il generico riferimento contenuto nell'atto pubblico del 1990, in base al quale “La società acquirente garantisce l'accesso pedonale e carrabile alla residua proprietà dei venditori”, sia idoneo a ritenere riconosciuto da l'assetto di interessi regolato dalla scrittura privata del Pt_1
27/02/1988.
Gli atti del 1988 e del 1990 risultano assolutamente generici sotto il profilo della individuazione dei fondi interessati dalla pretesa servitù, dei quali neppure vengono indicati gli estremi identificativi catastali.
II-8.2.1. In ogni caso, le stesse deduzioni, allegazioni e produzioni dei convenuti risultano contraddire la tesi secondo cui gli stessi sarebbero titolari della servitù di passaggio per cui è causa.
Dalla scrittura privata del 1988 emerge con chiarezza che l'intento (cfr. art. 1362 c.c.) delle parti fosse quello di riconoscersi – reciprocamente – la possibilità di transitare sui rispettivi fondi in modo da garantirsi l'accesso a via Sangro a nord e a via al Mare a sud, parallelamente – e non già perpendicolarmente – al mare. Tale esigenza, del resto, era sorta in ragione del progettato trasferimento ad di un'area ricompresa tra la zona costiera e via Volturno. Pt_1
Particolarmente illuminante, sul punto, è il riferimento contenuto nelle premesse dell'atto del
1988, in ordine alla mancata previsione, nel P.R.G., di una strada parallela al mare che colleghi le proprietà adiacenti e il conseguente rischio di interclusione.
Tale premessa risulta del resto consonante con le modalità con cui i partecipanti alla scrittura privata hanno conformato il contenuto del diritto di servitù di passaggio, sviluppandola “per tutta la lunghezza della linea di divisione tra la zona a verde e la zona ad Attrezzature Balneari sub Zona B a partire dalla strada già esistente denominata Via al Mare, subito a monte sulla zona di verde pubblico o subito a valle della stessa sulla zona ad Attrezzature Balneari nel caso il non dovesse permettere la Controparte_10 realizzazione sulla zona a verde”.
Simile piana lettura della fonte negoziale da cui i convenuti vorrebbero trarre il loro preteso diritto reale di godimento smentisce la pretesa vantata dagli stessi, per come rappresentata graficamente nel documento n. 09.
La linea gialla, infatti, che dovrebbe rappresentare la servitù di passaggio, si sviluppa perpendicolarmente rispetto al mare, in direzione est-ovest, e non già parallelamente allo stesso, da nord a sud, come invece era stato previsto nella scrittura del 1988.
Sicché, deve escludersi che dall'atto del 1988 e da quello del 1990 sia sorto il diritto reale di servitù con le caratteristiche contenutistiche dedotte dai convenuti.
III. DOMANDA RICONVENZIONALE
8 III-9. Venendo ora all'analisi della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, in ragione della quale intendo ottenere il riconoscimento del diritto di servitù acquisito per usucapione o ai sensi dell'art. 1062 c.c., o in via ulteriormente subordinata il riconoscimento, in loro favore, di un diritto di servitù personale, sono ampiamente valevoli le considerazioni sopra svolte.
III-9.1. I convenuti, attori in via riconvenzionale, ritengono di aver acquistato per usucapione la servitù con le caratteristiche sopra descritte, a far data dalla scrittura privata del 1988 o dall'atto pubblico del 1990. Tale deduzione, tuttavia, contrasta con l'assorbente dato che dall'atto del 1988 emerge l'istituzione di una servitù reciproca con caratteristiche ben diverse rispetto a quella che i convenuti pretendono di aver usucapito.
In ogni caso, e tenuto conto che l'onere della prova ricade sui convenuti, questi si sono limitati ad allegazioni generiche e ad articolare richieste istruttorie anch'esse generiche.
III-9.2. Quanto all'invocata costituzione della servitù ex art. 1062 c.c., tale disposizione prevede che la destinazione del padre di famiglia “ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
I convenuti nulla hanno provato in ordine ai presupposti di applicazione della fattispecie costitutiva di cui all'art. 1062 c.c.; anzi, risulta pacifico che i luoghi di causa appartenessero a diversi proprietari e non già ad un unico proprietario.
III-9.3. I convenuti ritengono, da ultimo, che sussista una servitù personale. Anche sotto tale profilo, tuttavia, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento, tenuto conto che non vi è prova della volontà del proprietario del fondo servente ( di costituire Pt_1 volontariamente un peso sul proprio fondo.
IV. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
IV-10. Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea volta ad accertare l'inesistenza della servitù di passaggio invocata dai convenuti, a carico della proprietà di sita in Comune Pt_1 di , frazione Scerne, identificata catastalmente al foglio 4, particelle nn. 431-502-509 del CP_5
Nuovo Catasto Urbano del ridetto Comune.
Va inoltre ordinato ai convenuti di cessare qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del diritto dominicale di inibendo agli stessi l'accesso ai fondi della parte attrice. Pt_1
IV-11. Le domande riconvenzionali dei convenuti vanno integralmente rigettate.
IV-12. Ogni ulteriore questione è da intendersi assorbita.
IV-13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale,
9 valore della controversia euro 20.000,00 come da dichiarazione dell'attrice, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, valori medi per tutte le fasi;
parametri relativi alla tabella n. 25-bis – procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita, valore della controversia euro 20.000,00 come da dichiarazione dell'attrice, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, valori medi per la fase di attivazione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro e e, per Parte_1 CP_1 Controparte_4 esso, a seguito del suo decesso, nei confronti di e nella qualità di CP_2 CP_3 eredi del de cuius, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
− DICHIARA la contumacia di CP_1
− ACCERTA la inesistenza del diritto di servitù di passaggio invocato dai convenuti, a carico della proprietà di sita in Comune di Pineto, frazione Scerne, Parte_1 identificata catastalmente al foglio 4, particelle nn. 431-502-509 del Nuovo Catasto
Urbano del ridetto Comune, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto
− ORDINA ai convenuti di cessare qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del diritto dominicale di inibendo agli stessi l'accesso ai fondi della parte attrice;
Parte_1
− RIGETTA le domande riconvenzionali dei convenuti per le ragioni di cui in motivazione;
− NN e in solido tra loro, alla CP_1 CP_2 CP_3 refusione, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
5.518,00 per compensi e in euro 387,80 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
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